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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/04/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 62/19 vertente
tra
nata a [...] il [...] cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Muratori ed elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria Via G. Spagnolio n. 14/b, presso e nello studio dell'Avv. Maria Nardo
-Appellante-
CONTRO
, cod. fisc. in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato ex lege dall'Avvocatura E.D. di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliato presso gli uffici siti in via Del Plebiscito n° 12
-Appellato-
E CONTRO
, in persona del Direttore Generale p.t. e legale rappresentante Controparte_3
- Appellata- Contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale Reggio Calabria n° 1022/18, pubblicata il
27/6/18.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa in riassunzione notificata il 25/11/09, l'odierna appellante conveniva in giudizio,
innanzi il Tribunale di Reggio Calabria, il e l' per Controparte_1 Controparte_3
sentirli condannare ai danni subiti in occasione del ricovero ospedaliero in data 30/1/1978, per parto cesareo, durante il quale era stata sottoposta a trasfusione.
Asseriva che nel 2001, a causa dei continui disturbi veniva a sapere di essere affetta da epatite HCV,
per cui proponeva domanda per l'indennizzo previsto dalla legge 210/92, che rimaneva inevasa.
Precisava, altresì, che dal 1997 la stessa non riusciva più a svolgere il proprio lavoro di bracciante agricola. Chiedeva, pertanto, il risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva il , contestando quanto dedotto da parte attrice, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento.
Si costituiva l' contestando gli assunti attorei e, preliminarmente, eccependo Controparte_3
la propria carenza di legittimazione passiva.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, e ctu, con sentenza n.1022/18, pubblicata il
27/6/18, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
e rigettava la domanda per intervenuta prescrizione con compensazione integrale Controparte_3
delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicitati nel detto atto,
chiedendone la riforma con l'accoglimento della propria domanda e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto, con il favore delle spese del CP_1
grado di giudizio.
Con ordinanza del 25/6/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/6/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
2 questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dell' la quale non si è Controparte_3
costituita.
1.) Con il proposto gravame principale l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice rigettato la domanda in quanto proposta successivamente alla maturazione del termine di prescrizione quinquennale.
1.1) Il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
Il Tribunale ha dichiarato l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto fatto valere nei confronti del , individuandone il termine iniziale all'anno 1999, epoca in cui la Controparte_1 Parte_2
si era sottoposta ad analisi ematiche che avevano rilevato l'infezione.
[...]
Tuttavia, al riguardo, va precisato che il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato acquisisce la consapevolezza non solo della malattia, ma anche della sua derivazione del fatto colposo del terzo, nella fattispecie l'emotrasfusione.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato il termine ultimo in cui tale conoscenza deve ritenersi acquisita nella data di presentazione della domanda di indennizzo, senza escludere, tuttavia, che una tale conoscenza o conoscibilità possa maturare prima.
Ed ancora la Suprema Corte ha precisato che tale termine è “coincidente di norma non con la
comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992,
art. 4, bensì al più tardi con la proposizione della relativa domanda amministrativa (Cass. Sez. Un.,
11 gennaio 2008, n. 576)”.
Nel prosieguo della motivazione la Corte ha posto in rilievo che “la personalizzazione degli
accertamenti di fatto sulla consapevolezza del danneggiato, effettivamente oggetto della stessa
giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, non può mai spostare ulteriormente in avanti
l'exordium praescriptionis, ma solo rilevare in peius per il danneggiato, ove sia positivamente
provato che egli abbia avuto una chiara consapevolezza del danno, del nesso causale con
3 l'emotrasfusione e della colpa della controparte anche in tempo anteriore;
la data di presentazione
della domanda di indennizzo rappresenta quindi -per così dire -la barriera preclusiva finale, oltre la
quale la consapevolezza del danneggiato deve presumersi corrispondente all'id quod plerumque
accidit e con quel grado non già di certezza assoluta, ma di rilevante e plausibile completezza
sufficiente per intraprendere un'azione per danni (Cass. 14 giugno 2013, n. 14931; Cass. 18 giugno
2013, n. 15207.
In ordine all'apprezzabilità, in capo al danneggiato, della situazione idonea ad ingenerare la consapevolezza che la malattia fosse stata cagionata da fatto colposo del terzo, vale a dire la trasfusione di sangue infetto, il giudice di legittimità, (Cass. civ. sez. VI, 27/09/2019, n. 24164), ha escluso che, per un paziente privo di conoscenze mediche, la mera diagnosi di positività al virus HCV
possa integrare, in difetto di ulteriori informazioni fornite da personale sanitario, la consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione.
Il giudice di legittimità ha stabilito che “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno
da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso
o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita
usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale
danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Incorre, pertanto, in un errore di
sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini
della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza
conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a
consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione.” (Ordinanza n. 13745 del
31/05/2018, negli stessi termini anche Cass. Civ. n. 10190/2022, Cass. civ. n. 24164/2019).
In termini ancora più specifici: “La responsabilità del per i danni conseguenti Controparte_1
ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale,
né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia
colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di
4 chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine
di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal
giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia
si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita,
quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e
tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la
comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210
del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in
capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia.” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 16217 del 18/06/2019).
In termini analoghi, la Suprema Corte ha ribadito il medesimo principio: “Questa Corte ha già
ripetutamente affermato che il diritto al risarcimento di danni alla salute lungolatenti o ad esordio
occulto (come nel caso di contagio o di patologie silenti) inizia a prescriversi dal momento in cui il
danneggiato, con la diligenza esigibile non da lui, ma dall'uomo medio, possa avvedersi sia di essere
malato, sia che la causa della malattia fu la condotta illecita di un terzo (per tutti, in tal senso, basterà
ricordare Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901 - 01).
Ed ancora, “In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue
infetto, ai fini dell'individuazione dell”exordium praescriptionis”, una volta dimostrata dalla vittima
la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla
l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato
conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua
riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto
noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o
congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de praesumpto”. (Nella
specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva desunto la prova della pregressa conoscenza o conoscibilità della causa della malattia dalle seguenti circostanze: la scoperta della malattia, la
5 mancata allegazione di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione, la lettera di dimissioni consegnata al paziente, la conoscenza della correlazione tra HVC e trasfusioni al momento della diagnosi della malattia) Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10190 del 30/03/2022.
Nel caso in cui il danno di cui si chiede il risarcimento sia derivato da una trasfusione con sangue infetto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'exordium praescriptionis debba essere accertato osservando tre regole applicative (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 17421 del 28/06/2019).
La prima regola è che, quando la persona contagiata da emotrasfusione presenti la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo ex L. 210/1992, dimostra per ciò solo di essere consapevole sia della sua malattia, sia della causa di essa. Pertanto, tale consapevolezza deve presumersi in capo alla vittima, ex art. 2727 c.c., almeno dal momento di presentazione della suddetta domanda.
La seconda regola è che, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, grava sulla parte che si oppone alla domanda di risarcimento l'onere di provare che il danneggiato avesse acquisito la consapevolezza dell'esistenza del contagio, e della sua derivazione causale già prima dell'inoltro della suddetta domanda amministrativa di indennizzo. Tale prova, ovviamente, potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.
La terza regola è che la prova presuntiva della previa conoscenza o conoscibilità, in capo alla vittima,
della malattia e delle sue cause, non può mai ridursi ad una mera congettura od illazione.
Nel caso che qui ci occupa, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'odierna appellante abbia avuto consapevolezza della patologia epatica e delle cause del danno per cui è processo, quantomeno, nel
1999, a seguito degli esami ematici che rivelavano un forte aumento delle transaminasi, in quanto,
per come ritenuto dal CTU, la malattia si era già cronicizzata negli anni 99/01.
Tale conclusione non è condivisibile: sulla scorta della documentazione in atti, può desumersi che nell'anno 1999 l'appellante avesse appreso di avere problemi epatici, ma non anche che avesse avuto contezza del contagio e della sua causa. Ed invero, come emerge dalla relazione medica del
6 Dipartimento di medicina interna dell'Università di Bologna, in atti, la ha appreso di essere Pt_1
affetta da epatite, a seguito di accertamenti tra cui un esame bioptico, in data 05/09/2001.
Appare chiaro che la al momento in cui è stata accertata la sua positività avesse ricevuto Pt_1
informazioni tali da permettergli la conoscenza della correlazione causale tra la patologia contratta e trasfusione alla quale era stata sottoposta nel 1978, tanto da presentare, subito dopo in data 24/11/01,
la richiesta di indennizzo ex L. 210/1992.
Per quanto sopra, in mancanza di qualsivoglia dimostrazione di una conoscenza o di una conoscibilità,
in virtù, ad esempio di informazioni acquisite o rese, in termini chiari e precisi, alla paziente o ai suoi familiari, tali da consentirgli di poter valutare la ricorrenza di un nesso eziologico tra l'evento lesivo e la causa, non è dato poter collocare l'inizio della decorrenza della prescrizione in epoca antecedente a quella di presentazione dell'istanza di indennizzo o quantomeno al 5/9/01.
Pertanto, la domanda risarcitoria è stata proposta nel termine di cinque anni a decorrere dalla conoscenza del nesso eziologico tra la malattia e la trasfusione subita (5/9/01) che ha portato l'appellante a presentare in data 24/11/01 la domanda amministrativa di indennizzo ex L. 210/1992.
Infatti, sono state prodotte in atti e non contestate, lettere raccomandate, interruttive della prescrizione del 22/5/05 e 15/10/07, e pertanto la domanda risarcitoria avanzata con citazione del 30/1/08,
riassunta in data 25/11/09 deve considerarsi tempestiva.
A tal fine, non essendo maturato il termine prescrizionale di cinque anni, va sul punto riformata l'impugnata sentenza e la domanda va esaminata nel merito.
Riguardo alla responsabilità del , la stessa trova il suo fondamento in una Controparte_1
condotta omissiva del , consistente nel difetto del comportamento doveroso che avrebbe CP_1
impedito l'evento, ossia l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari e utili a scongiurare il contagio.
Da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'introduzione dei controlli obbligatori su sangue ed emoderivati, avvenuta con il D.M. 21.7.1990, possa escludere la responsabilità del per il contagio derivato da trasfusioni operate in epoca antecedente. CP_1
Tanto è stato ritenuto, poiché in tema di contagio da virus HBV, HIV e HCV causato da trasfusioni
7 con sangue infetto, sussiste un unico evento lesivo, lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto.
Atteso che sin da epoca antecedente alla conoscenza dell'epatite C doveva ritenersi sussistente la responsabilità anche per il contagio dagli altri due virus, in quanto quest'ultimo non costituiva un evento autonomo e diverso, ma solo una diversa forma di manifestazione patogena dello stesso evento lesivo.
“In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV
(epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non
sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica
(essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a
partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza
del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del
[...]
, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che CP_1
non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso
evento lesivo”. (Cass. civ. sez. un. 11/01/2008 n. 576).
Nella motivazione della sentenza n. 7814 del 20.03.2018, emessa da Cass. civ. sez. VI, sono state,
ancora una volta, analiticamente riportate le fonti normative nazionali in materia di raccolta,
preparazione, conservazione, distribuzione di sangue umano per uso trasfusionale, - la prima delle quali risalente al 1967: L. 592/1967 -, addivenendosi alla conclusione che era già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta)
dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg (cfr. Cass., 15/7/1987, n. 6241; Cass., 20/7/1993, n. 8069. In giurisprudenza di merito cfr. Trib. Milano, 19/11/1997; Trib. Roma, 14/6/2001), e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 del 1973; L. n. 833 del
1973) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Sin dalla metà degli anni '60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui
8 valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass., 20/4/2010, n. 9315).
Anche prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sulla base della legislazione vigente in materia il
Ministero della sanità era dunque tenuto ad attività di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano. E l'omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento gli attribuisce il potere (nel caso concernente la tutela della salute pubblica) espone il a responsabilità extracontrattuale allorquando come nella specie dalla violazione del CP_1
vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico (il quale è strumentale ed accessorio a quel potere) derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti
(cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576). Non può pertanto non ritenersi il della salute CP_1
tenuto, anche anteriormente alle sopra riportate date indicate da Cass. n. 11609 del 2005, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (v. Cass., 29/8/2011, n. 17685)”.
Dalla documentazione in atti risulta che ha verosimilmente contratto il virus Parte_2
durante le trasfusioni di sangue avvenute nell'anno 1978, per come è dato evincersi dalla CTU
espletata in primo grado.
Sin dall'epoca dei primi interventi trasfusionali, pur non essendo ancora obbligatori i test per HBV e
HCV, il ruolo del era ben delineato dalla giurisprudenza e dalla legislazione. CP_1
La legge n. 592/67 aveva posto le basi del sistema trasfusionale italiano mentre la legge 519/73 aveva stabilito a carico del una serie di compiti ispettivi penetranti presso gli istituti autorizzati CP_1
alla raccolta, lavorazione e distribuzione del sangue.
La giurisprudenza si è espressa chiaramente sulla questione e, con una inversione di tendenza rispetto al passato, ha statuito in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV e HCV,
contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, la responsabilità
9 del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza Controparte_1
scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente,
agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica.
Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da
virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati,
sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca Controparte_1
anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi
(risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era
noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus,
che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità
epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi specifici di Controparte_1
vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958,
l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da
virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il della salute CP_1
responsabile in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al
1970)”. (Cass. Civ. sez. III, 22/01/2019, n.1566).
Il doveva considerarsi tenuto, anche anteriormente alle date indicate, a Controparte_1
controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi (v. Cass., 29/8/2011, n. 17685)
Ed infatti, già la L. 296/1958, art. 1 attribuiva al il compito di provvedere alla tutela della CP_1
salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato
e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a
10 servizi sanitari (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581).
Pertanto, sussiste la responsabilità extracontrattuale del , quale soggetto che, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 1 legge n. 296/1958, aveva il dovere di provvedere alla salute pubblica e vigilare sui servizi sanitari espletati dalle amministrazioni autonome dello Stato o da altri enti pubblici.
Quanto al nesso di causalità, il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di primo grado ha ritenuto essere “più che possibile” che l'infezione HCV sia stata causata in seguito alle trasfusioni di sangue avvenute presso l'Ospedale di Polistena nel 1978.
Infine, parte appellata, al di là di generiche affermazioni, non ha indicato alcun elemento da cui poter desumere che il contagio sia avvenuto per causa differente dalla somministrazione di emoderivati
(plasma e sangue).
Su punto si sottolinea che con Ordinanza n. 15734 del 15/06/2018 la Suprema Corte ha affermato che
“In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Controparte_1
, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla
[...]
di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto CP_4
l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal , quanto alla CP_1
riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed
il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la
organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ”. CP_4 CP_1
Altresì, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio: “In tema di responsabilità civile
aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un
evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del
secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno
della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione
“ex ante” - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio
applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento
11 del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più
probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole
dubbio”; ne consegue che - sussistendo a carico del (oggi Controparte_5 Controparte_1
), anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo
[...]
e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice,
accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di
produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in
soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi,
che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta
doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.” (Sez. U, CP_1
Sentenza n. 576 del 11/01/2008).
Pertanto, deve addivenirsi alla conclusione che il , a causa dell'omissione di cui si è detto, CP_1
ha posto in essere una condotta rilevante nella causazione del danno.
“In tema di danni da sangue ed emoderivati infetti, posto che l'indagine sul nesso causale
intercorrente tra la somministrazione effettuata in assenza dei doverosi controlli e l'evento dannoso
va svolta avendo riguardo alle cognizioni esistenti al tempo della valutazione, sussiste il legame
eziologico allorché si possa accertare la derivazione probabilistica dell'infezione, quale evento di
danno, dalla trasfusione, a prescindere dalla sua specificazione in termini di malattia tipica”. (Cass.
civ. sez. III - 11/07/2017, n. 17084).
Deve ritenersi, pertanto, accertato giudizialmente il nesso di causalità, in forza del principio della verosimiglianza, nonché per la mancata prova dell'esistenza di altre possibili situazioni produttive del contagio.
Sussisteva infatti in capo al , anche in considerazione del principio della Controparte_1
vicinanza della prova, l'onere di vincere la presunzione di cui ai principi di diritto sopra enunciati e di provare di aver adottato le condotte necessarie per evitare la “contagiosità” del sangue destinato alla trasfusione che ha provocato il danno per cui è causa. Solo in presenza di tale prova esso poteva
12 andare esente da responsabilità.
Deve, pertanto, dichiararsi, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza, che il è responsabile, ex art. 2043 c.c., dell'infezione epatite, derivata Controparte_1
dal contagio conseguente alla trasfusione di sangue, somministrata a nell'anno Parte_2
1978.
L'accertata responsabilità ex art. 2043 c.c. fa insorgere in capo al la relativa obbligazione CP_1
risarcitoria.
Al fine di potere verificare e quantificare il danno subito da in ossequio al Parte_2
principio giurisprudenziale secondo cui “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio
da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto
all'attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio
promosso contro il per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo Controparte_1
eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme
liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), venendo altrimenti
la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo
soggetto (il ) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” CP_1
(Cass. S.U. n. 584/2008; conformi, ex multis, Cass. n. 11302/2011, Cass. n. 6573/2013, Cass. n.
991/2014 e Cass. n. 20111/2014; Cass., S.U. n. 12564/2018), nonché al principio dettato dalla più
recente giurisprudenza, secondo cui “ Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1
per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto,
l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di
risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo
preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che
eccepisce il “lucrum”; ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme
già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto
riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili” ( Cass. sent.7345/22) è necessario stabilire se è
13 stato versato, all'appellante, l'indennizzo ex L. n. 210 del 1992, o se lo stesso è stato quantificato,
atteso che in atti è stata prodotta, esclusivamente, sentenza del Tribunale del Lavoro di Palmi che ha riconosciuto il diritto della a ottenere il suddetto indennizzo, ma non lo ha quantificato. Pt_1
Sul punto, giova osservare che la Suprema Corte ha ritenuto che “Nel giudizio promosso nei confronti
del per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti “iure hereditatis” e “iure Controparte_1
proprio”, conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo
previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili
a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”; inoltre,
costituendo la “compensatio” un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo
rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio
potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. (In applicazione del suddetto principio,
la S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante l'avvenuta erogazione
dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata dal giudice del gravame in quanto
considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto
essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di
scomputo, per essere l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare).”
(Cassazione civile sez. III, 13/06/2023, n.16808).
Di conseguenza la causa andrà rimessa sul ruolo, al fine di acquisire, come da separata ordinanza, la documentazione relativa all'indennizzo ex L. n. 210 del 1992.
2.) Le spese di entrambi i gradi di giudizio saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Parte_2
n.1022/18, pubblicata il 27/6/18, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
14 accoglie il motivo d'appello riguardante la prescrizione e per l'effetto rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dal;
Controparte_1
dichiara l'esclusiva responsabilità del per l'infezione da epatite HCV, derivata Controparte_1
dal contagio conseguente alla trasfusione di sangue, somministrata a nell'anno Parte_2
1978;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la produzione documentale di cui in motivazione,
come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott. Natalino Sapone)
15
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente,
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere,
3) dott. Salvatore Catalano Giudice ausiliario rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 62/19 vertente
tra
nata a [...] il [...] cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Muratori ed elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria Via G. Spagnolio n. 14/b, presso e nello studio dell'Avv. Maria Nardo
-Appellante-
CONTRO
, cod. fisc. in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentato ex lege dall'Avvocatura E.D. di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliato presso gli uffici siti in via Del Plebiscito n° 12
-Appellato-
E CONTRO
, in persona del Direttore Generale p.t. e legale rappresentante Controparte_3
- Appellata- Contumace
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale Reggio Calabria n° 1022/18, pubblicata il
27/6/18.
CONCLUSIONI
1 Le parti precisavano le conclusioni come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa in riassunzione notificata il 25/11/09, l'odierna appellante conveniva in giudizio,
innanzi il Tribunale di Reggio Calabria, il e l' per Controparte_1 Controparte_3
sentirli condannare ai danni subiti in occasione del ricovero ospedaliero in data 30/1/1978, per parto cesareo, durante il quale era stata sottoposta a trasfusione.
Asseriva che nel 2001, a causa dei continui disturbi veniva a sapere di essere affetta da epatite HCV,
per cui proponeva domanda per l'indennizzo previsto dalla legge 210/92, che rimaneva inevasa.
Precisava, altresì, che dal 1997 la stessa non riusciva più a svolgere il proprio lavoro di bracciante agricola. Chiedeva, pertanto, il risarcimento di tutti i danni subiti.
Si costituiva il , contestando quanto dedotto da parte attrice, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, la prescrizione del diritto al risarcimento.
Si costituiva l' contestando gli assunti attorei e, preliminarmente, eccependo Controparte_3
la propria carenza di legittimazione passiva.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale, e ctu, con sentenza n.1022/18, pubblicata il
27/6/18, il Tribunale di Reggio Calabria dichiarava la carenza di legittimazione passiva dell'
[...]
e rigettava la domanda per intervenuta prescrizione con compensazione integrale Controparte_3
delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato, proponeva appello , Parte_1
eccependo l'erroneità della sentenza impugnata, per i motivi meglio esplicitati nel detto atto,
chiedendone la riforma con l'accoglimento della propria domanda e vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto, con il favore delle spese del CP_1
grado di giudizio.
Con ordinanza del 25/6/24, a scioglimento della riserva dell'udienza del 3/6/24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, così come novellato dall'art. 35 del decreto legislativo 149/2022,
2 questa Corte ha assegnato la causa in decisione coi termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia dell' la quale non si è Controparte_3
costituita.
1.) Con il proposto gravame principale l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per avere il primo giudice rigettato la domanda in quanto proposta successivamente alla maturazione del termine di prescrizione quinquennale.
1.1) Il gravame è fondato per le argomentazioni che seguono.
Il Tribunale ha dichiarato l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto fatto valere nei confronti del , individuandone il termine iniziale all'anno 1999, epoca in cui la Controparte_1 Parte_2
si era sottoposta ad analisi ematiche che avevano rilevato l'infezione.
[...]
Tuttavia, al riguardo, va precisato che il termine prescrizionale inizia a decorrere dal momento in cui il danneggiato acquisisce la consapevolezza non solo della malattia, ma anche della sua derivazione del fatto colposo del terzo, nella fattispecie l'emotrasfusione.
La giurisprudenza di legittimità ha individuato il termine ultimo in cui tale conoscenza deve ritenersi acquisita nella data di presentazione della domanda di indennizzo, senza escludere, tuttavia, che una tale conoscenza o conoscibilità possa maturare prima.
Ed ancora la Suprema Corte ha precisato che tale termine è “coincidente di norma non con la
comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992,
art. 4, bensì al più tardi con la proposizione della relativa domanda amministrativa (Cass. Sez. Un.,
11 gennaio 2008, n. 576)”.
Nel prosieguo della motivazione la Corte ha posto in rilievo che “la personalizzazione degli
accertamenti di fatto sulla consapevolezza del danneggiato, effettivamente oggetto della stessa
giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, non può mai spostare ulteriormente in avanti
l'exordium praescriptionis, ma solo rilevare in peius per il danneggiato, ove sia positivamente
provato che egli abbia avuto una chiara consapevolezza del danno, del nesso causale con
3 l'emotrasfusione e della colpa della controparte anche in tempo anteriore;
la data di presentazione
della domanda di indennizzo rappresenta quindi -per così dire -la barriera preclusiva finale, oltre la
quale la consapevolezza del danneggiato deve presumersi corrispondente all'id quod plerumque
accidit e con quel grado non già di certezza assoluta, ma di rilevante e plausibile completezza
sufficiente per intraprendere un'azione per danni (Cass. 14 giugno 2013, n. 14931; Cass. 18 giugno
2013, n. 15207.
In ordine all'apprezzabilità, in capo al danneggiato, della situazione idonea ad ingenerare la consapevolezza che la malattia fosse stata cagionata da fatto colposo del terzo, vale a dire la trasfusione di sangue infetto, il giudice di legittimità, (Cass. civ. sez. VI, 27/09/2019, n. 24164), ha escluso che, per un paziente privo di conoscenze mediche, la mera diagnosi di positività al virus HCV
possa integrare, in difetto di ulteriori informazioni fornite da personale sanitario, la consapevolezza e percezione della riconducibilità causale della patologia epatica alla trasfusione.
Il giudice di legittimità ha stabilito che “Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno
da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso
o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita
usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale
danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Incorre, pertanto, in un errore di
sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini
della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza
conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a
consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione.” (Ordinanza n. 13745 del
31/05/2018, negli stessi termini anche Cass. Civ. n. 10190/2022, Cass. civ. n. 24164/2019).
In termini ancora più specifici: “La responsabilità del per i danni conseguenti Controparte_1
ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale,
né sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia
colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di
4 chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine
di prescrizione quinquennale che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c., non dal
giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia
si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita,
quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e
tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la
comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della l. n. 210
del 1992, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in
capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia.” (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 16217 del 18/06/2019).
In termini analoghi, la Suprema Corte ha ribadito il medesimo principio: “Questa Corte ha già
ripetutamente affermato che il diritto al risarcimento di danni alla salute lungolatenti o ad esordio
occulto (come nel caso di contagio o di patologie silenti) inizia a prescriversi dal momento in cui il
danneggiato, con la diligenza esigibile non da lui, ma dall'uomo medio, possa avvedersi sia di essere
malato, sia che la causa della malattia fu la condotta illecita di un terzo (per tutti, in tal senso, basterà
ricordare Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901 - 01).
Ed ancora, “In tema di risarcimento del danno alla salute causato da emotrasfusione con sangue
infetto, ai fini dell'individuazione dell”exordium praescriptionis”, una volta dimostrata dalla vittima
la data di presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell'indennizzo previsto dalla
l. n. 210 del 1992, spetta alla controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato
conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua
riconducibilità causale alla trasfusione, anche per mezzo di presunzioni semplici, sempre che il fatto
noto dal quale risalire a quello ignoto sia circostanza obiettivamente certa e non mera ipotesi o
congettura, pena la violazione del divieto del ricorso alle “praesumptiones de praesumpto”. (Nella
specie la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva desunto la prova della pregressa conoscenza o conoscibilità della causa della malattia dalle seguenti circostanze: la scoperta della malattia, la
5 mancata allegazione di altri fattori di rischio diversi dalla trasfusione, la lettera di dimissioni consegnata al paziente, la conoscenza della correlazione tra HVC e trasfusioni al momento della diagnosi della malattia) Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10190 del 30/03/2022.
Nel caso in cui il danno di cui si chiede il risarcimento sia derivato da una trasfusione con sangue infetto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che l'exordium praescriptionis debba essere accertato osservando tre regole applicative (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 17421 del 28/06/2019).
La prima regola è che, quando la persona contagiata da emotrasfusione presenti la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo ex L. 210/1992, dimostra per ciò solo di essere consapevole sia della sua malattia, sia della causa di essa. Pertanto, tale consapevolezza deve presumersi in capo alla vittima, ex art. 2727 c.c., almeno dal momento di presentazione della suddetta domanda.
La seconda regola è che, una volta dimostrata dalla vittima la data di presentazione della domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, grava sulla parte che si oppone alla domanda di risarcimento l'onere di provare che il danneggiato avesse acquisito la consapevolezza dell'esistenza del contagio, e della sua derivazione causale già prima dell'inoltro della suddetta domanda amministrativa di indennizzo. Tale prova, ovviamente, potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli artt. 2727 e 2729 c.c.
La terza regola è che la prova presuntiva della previa conoscenza o conoscibilità, in capo alla vittima,
della malattia e delle sue cause, non può mai ridursi ad una mera congettura od illazione.
Nel caso che qui ci occupa, il giudice di prime cure ha ritenuto che l'odierna appellante abbia avuto consapevolezza della patologia epatica e delle cause del danno per cui è processo, quantomeno, nel
1999, a seguito degli esami ematici che rivelavano un forte aumento delle transaminasi, in quanto,
per come ritenuto dal CTU, la malattia si era già cronicizzata negli anni 99/01.
Tale conclusione non è condivisibile: sulla scorta della documentazione in atti, può desumersi che nell'anno 1999 l'appellante avesse appreso di avere problemi epatici, ma non anche che avesse avuto contezza del contagio e della sua causa. Ed invero, come emerge dalla relazione medica del
6 Dipartimento di medicina interna dell'Università di Bologna, in atti, la ha appreso di essere Pt_1
affetta da epatite, a seguito di accertamenti tra cui un esame bioptico, in data 05/09/2001.
Appare chiaro che la al momento in cui è stata accertata la sua positività avesse ricevuto Pt_1
informazioni tali da permettergli la conoscenza della correlazione causale tra la patologia contratta e trasfusione alla quale era stata sottoposta nel 1978, tanto da presentare, subito dopo in data 24/11/01,
la richiesta di indennizzo ex L. 210/1992.
Per quanto sopra, in mancanza di qualsivoglia dimostrazione di una conoscenza o di una conoscibilità,
in virtù, ad esempio di informazioni acquisite o rese, in termini chiari e precisi, alla paziente o ai suoi familiari, tali da consentirgli di poter valutare la ricorrenza di un nesso eziologico tra l'evento lesivo e la causa, non è dato poter collocare l'inizio della decorrenza della prescrizione in epoca antecedente a quella di presentazione dell'istanza di indennizzo o quantomeno al 5/9/01.
Pertanto, la domanda risarcitoria è stata proposta nel termine di cinque anni a decorrere dalla conoscenza del nesso eziologico tra la malattia e la trasfusione subita (5/9/01) che ha portato l'appellante a presentare in data 24/11/01 la domanda amministrativa di indennizzo ex L. 210/1992.
Infatti, sono state prodotte in atti e non contestate, lettere raccomandate, interruttive della prescrizione del 22/5/05 e 15/10/07, e pertanto la domanda risarcitoria avanzata con citazione del 30/1/08,
riassunta in data 25/11/09 deve considerarsi tempestiva.
A tal fine, non essendo maturato il termine prescrizionale di cinque anni, va sul punto riformata l'impugnata sentenza e la domanda va esaminata nel merito.
Riguardo alla responsabilità del , la stessa trova il suo fondamento in una Controparte_1
condotta omissiva del , consistente nel difetto del comportamento doveroso che avrebbe CP_1
impedito l'evento, ossia l'adozione di tutti gli accorgimenti necessari e utili a scongiurare il contagio.
Da lungo tempo la giurisprudenza di legittimità ha escluso che l'introduzione dei controlli obbligatori su sangue ed emoderivati, avvenuta con il D.M. 21.7.1990, possa escludere la responsabilità del per il contagio derivato da trasfusioni operate in epoca antecedente. CP_1
Tanto è stato ritenuto, poiché in tema di contagio da virus HBV, HIV e HCV causato da trasfusioni
7 con sangue infetto, sussiste un unico evento lesivo, lesione dell'integrità fisica in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto.
Atteso che sin da epoca antecedente alla conoscenza dell'epatite C doveva ritenersi sussistente la responsabilità anche per il contagio dagli altri due virus, in quanto quest'ultimo non costituiva un evento autonomo e diverso, ma solo una diversa forma di manifestazione patogena dello stesso evento lesivo.
“In tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV
(epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, non
sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, cioè la lesione dell'integrità fisica
(essenzialmente del fegato) in conseguenza dell'assunzione di sangue infetto;
ne consegue che già a
partire dalla data di conoscenza dell'epatite B - la cui individuazione spetta all'esclusiva competenza
del giudice di merito, costituendo un accertamento di fatto - sussiste la responsabilità del
[...]
, sia pure col limite dei danni prevedibili, anche per il contagio degli altri due virus, che CP_1
non costituiscono eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazioni patogene dello stesso
evento lesivo”. (Cass. civ. sez. un. 11/01/2008 n. 576).
Nella motivazione della sentenza n. 7814 del 20.03.2018, emessa da Cass. civ. sez. VI, sono state,
ancora una volta, analiticamente riportate le fonti normative nazionali in materia di raccolta,
preparazione, conservazione, distribuzione di sangue umano per uso trasfusionale, - la prima delle quali risalente al 1967: L. 592/1967 -, addivenendosi alla conclusione che era già ben noto sin dalla fine degli anni '60 - inizi anni '70 il rischio di trasmissione di epatite virale, la rilevazione (indiretta)
dei virus essendo possibile già mediante la determinazione delle transaminasi ALT ed il metodo dell'anti-HbcAg (cfr. Cass., 15/7/1987, n. 6241; Cass., 20/7/1993, n. 8069. In giurisprudenza di merito cfr. Trib. Milano, 19/11/1997; Trib. Roma, 14/6/2001), e che già da tale epoca sussistevano obblighi normativi (L. n. 592 del 1967; D.P.R. n. 1256 del 1971; L. n. 519 del 1973; L. n. 833 del
1973) in ordine a controlli volti ad impedire la trasmissione di malattie mediante il sangue infetto.
Sin dalla metà degli anni '60 erano infatti esclusi dalla possibilità di donare il sangue coloro i cui
8 valori delle transaminasi e delle GPT - indicatori della funzionalità epatica - fossero alterati rispetto ai limiti prescritti (cfr. Cass., 20/4/2010, n. 9315).
Anche prima dell'entrata in vigore della L. 4 maggio 1990, n. 107, contenente la disciplina per le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati, sulla base della legislazione vigente in materia il
Ministero della sanità era dunque tenuto ad attività di controllo, direttive e vigilanza in materia di sangue umano. E l'omissione delle attività funzionali alla realizzazione dello scopo per il quale l'ordinamento gli attribuisce il potere (nel caso concernente la tutela della salute pubblica) espone il a responsabilità extracontrattuale allorquando come nella specie dalla violazione del CP_1
vincolo interno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico (il quale è strumentale ed accessorio a quel potere) derivi la violazione di interessi giuridicamente rilevanti dei cittadini-utenti
(cfr. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 576). Non può pertanto non ritenersi il della salute CP_1
tenuto, anche anteriormente alle sopra riportate date indicate da Cass. n. 11609 del 2005, a controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi, in adempimento di obblighi specifici posti dalle fonti normative speciali più sopra indicate (v. Cass., 29/8/2011, n. 17685)”.
Dalla documentazione in atti risulta che ha verosimilmente contratto il virus Parte_2
durante le trasfusioni di sangue avvenute nell'anno 1978, per come è dato evincersi dalla CTU
espletata in primo grado.
Sin dall'epoca dei primi interventi trasfusionali, pur non essendo ancora obbligatori i test per HBV e
HCV, il ruolo del era ben delineato dalla giurisprudenza e dalla legislazione. CP_1
La legge n. 592/67 aveva posto le basi del sistema trasfusionale italiano mentre la legge 519/73 aveva stabilito a carico del una serie di compiti ispettivi penetranti presso gli istituti autorizzati CP_1
alla raccolta, lavorazione e distribuzione del sangue.
La giurisprudenza si è espressa chiaramente sulla questione e, con una inversione di tendenza rispetto al passato, ha statuito in tema di patologie conseguenti ad infezioni con i virus HBV, HIV e HCV,
contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto, la responsabilità
9 del anche per le trasfusioni eseguite in epoca anteriore alla conoscenza Controparte_1
scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi (risalenti, rispettivamente,
agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus, che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità epatica.
Sul punto la Corte di Cassazione ha statuito che “In caso di patologie conseguenti ad infezione da
virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati,
sussiste la responsabilità del anche per le trasfusioni eseguite in epoca Controparte_1
anteriore alla conoscenza scientifica di tali virus e all'apprestamento dei relativi test identificativi
(risalenti, rispettivamente, agli anni 1978, 1985, 1988), atteso che già dalla fine degli anni '60 era
noto il rischio di trasmissione di epatite virale ed era possibile la rilevazione (indiretta) dei virus,
che della stessa costituiscono evoluzione o mutazione, mediante gli indicatori della funzionalità
epatica, gravando pertanto sul , in adempimento degli obblighi specifici di Controparte_1
vigilanza e controllo posti da una pluralità di fonti normative speciali risalenti già all'anno 1958,
l'obbligo di controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni e gli emoderivati fosse esente da
virus e che i donatori non presentassero alterazione della transaminasi. (In applicazione di tale
principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto il della salute CP_1
responsabile in relazione ad una infezione da epatite C contratta in seguito a trasfusioni risalenti al
1970)”. (Cass. Civ. sez. III, 22/01/2019, n.1566).
Il doveva considerarsi tenuto, anche anteriormente alle date indicate, a Controparte_1
controllare che il sangue utilizzato per le trasfusioni o per gli emoderivati fosse esente da virus e che i donatori non presentassero alterazione delle transaminasi (v. Cass., 29/8/2011, n. 17685)
Ed infatti, già la L. 296/1958, art. 1 attribuiva al il compito di provvedere alla tutela della CP_1
salute pubblica, di sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle amministrazioni autonome dello Stato
e dagli enti pubblici, provvedendo anche al relativo coordinamento, nonché ad emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni obbligatorie per tutte le amministrazioni pubbliche che provvedono a
10 servizi sanitari (cfr. Cass., 23/1/2014, n. 1355; Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 581).
Pertanto, sussiste la responsabilità extracontrattuale del , quale soggetto che, ai Controparte_1
sensi e per gli effetti dell'art. 1 legge n. 296/1958, aveva il dovere di provvedere alla salute pubblica e vigilare sui servizi sanitari espletati dalle amministrazioni autonome dello Stato o da altri enti pubblici.
Quanto al nesso di causalità, il consulente tecnico nominato nel corso del giudizio di primo grado ha ritenuto essere “più che possibile” che l'infezione HCV sia stata causata in seguito alle trasfusioni di sangue avvenute presso l'Ospedale di Polistena nel 1978.
Infine, parte appellata, al di là di generiche affermazioni, non ha indicato alcun elemento da cui poter desumere che il contagio sia avvenuto per causa differente dalla somministrazione di emoderivati
(plasma e sangue).
Su punto si sottolinea che con Ordinanza n. 15734 del 15/06/2018 la Suprema Corte ha affermato che
“In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Controparte_1
, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla
[...]
di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto CP_4
l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal , quanto alla CP_1
riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed
il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la
organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso ”. CP_4 CP_1
Altresì, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio: “In tema di responsabilità civile
aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un
evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del
secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno
della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione
“ex ante” - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio
applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento
11 del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più
probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole
dubbio”; ne consegue che - sussistendo a carico del (oggi Controparte_5 Controparte_1
), anche prima dell'entrata in vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo
[...]
e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice,
accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di
produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o HCV in
soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi,
che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta
doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento.” (Sez. U, CP_1
Sentenza n. 576 del 11/01/2008).
Pertanto, deve addivenirsi alla conclusione che il , a causa dell'omissione di cui si è detto, CP_1
ha posto in essere una condotta rilevante nella causazione del danno.
“In tema di danni da sangue ed emoderivati infetti, posto che l'indagine sul nesso causale
intercorrente tra la somministrazione effettuata in assenza dei doverosi controlli e l'evento dannoso
va svolta avendo riguardo alle cognizioni esistenti al tempo della valutazione, sussiste il legame
eziologico allorché si possa accertare la derivazione probabilistica dell'infezione, quale evento di
danno, dalla trasfusione, a prescindere dalla sua specificazione in termini di malattia tipica”. (Cass.
civ. sez. III - 11/07/2017, n. 17084).
Deve ritenersi, pertanto, accertato giudizialmente il nesso di causalità, in forza del principio della verosimiglianza, nonché per la mancata prova dell'esistenza di altre possibili situazioni produttive del contagio.
Sussisteva infatti in capo al , anche in considerazione del principio della Controparte_1
vicinanza della prova, l'onere di vincere la presunzione di cui ai principi di diritto sopra enunciati e di provare di aver adottato le condotte necessarie per evitare la “contagiosità” del sangue destinato alla trasfusione che ha provocato il danno per cui è causa. Solo in presenza di tale prova esso poteva
12 andare esente da responsabilità.
Deve, pertanto, dichiararsi, in accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza, che il è responsabile, ex art. 2043 c.c., dell'infezione epatite, derivata Controparte_1
dal contagio conseguente alla trasfusione di sangue, somministrata a nell'anno Parte_2
1978.
L'accertata responsabilità ex art. 2043 c.c. fa insorgere in capo al la relativa obbligazione CP_1
risarcitoria.
Al fine di potere verificare e quantificare il danno subito da in ossequio al Parte_2
principio giurisprudenziale secondo cui “il diritto al risarcimento del danno conseguente al contagio
da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto ha natura diversa rispetto
all'attribuzione indennitaria regolata dalla L. n. 210 del 1992; tuttavia, nel giudizio risarcitorio
promosso contro il per omessa adozione delle dovute cautele, l'indennizzo Controparte_1
eventualmente già corrisposto al danneggiato può essere interamente scomputato dalle somme
liquidabili a titolo di risarcimento del danno (“compensatio lucri cum damno”), venendo altrimenti
la vittima a godere di un ingiustificato arricchimento consistente nel porre a carico di un medesimo
soggetto (il ) due diverse attribuzioni patrimoniali in relazione al medesimo fatto lesivo” CP_1
(Cass. S.U. n. 584/2008; conformi, ex multis, Cass. n. 11302/2011, Cass. n. 6573/2013, Cass. n.
991/2014 e Cass. n. 20111/2014; Cass., S.U. n. 12564/2018), nonché al principio dettato dalla più
recente giurisprudenza, secondo cui “ Nel giudizio promosso nei confronti del Controparte_1
per il risarcimento del danno conseguente al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto,
l'indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di
risarcimento del danno solo se sia stato effettivamente versato o, comunque, sia determinato nel suo
preciso ammontare o determinabile in base a specifici dati della cui prova è onerata la parte che
eccepisce il “lucrum”; ne consegue che sono soggette alla predetta detrazione non soltanto le somme
già percepite al momento della pronuncia, ma anche le somme da percepire in futuro, in quanto
riconosciute e, dunque, liquidate e determinabili” ( Cass. sent.7345/22) è necessario stabilire se è
13 stato versato, all'appellante, l'indennizzo ex L. n. 210 del 1992, o se lo stesso è stato quantificato,
atteso che in atti è stata prodotta, esclusivamente, sentenza del Tribunale del Lavoro di Palmi che ha riconosciuto il diritto della a ottenere il suddetto indennizzo, ma non lo ha quantificato. Pt_1
Sul punto, giova osservare che la Suprema Corte ha ritenuto che “Nel giudizio promosso nei confronti
del per il risarcimento dei danni, subiti dai congiunti “iure hereditatis” e “iure Controparte_1
proprio”, conseguenti al contagio a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo
previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992, dev'essere scomputato dalle somme liquidabili
a titolo risarcitorio, in applicazione del principio della “compensatio lucri cum damno”; inoltre,
costituendo la “compensatio” un'eccezione in senso lato, non è assoggettata a preclusioni essendo
rilevabile d'ufficio dal giudice, il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio
potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti. (In applicazione del suddetto principio,
la S.C. - in relazione a vicenda nella quale la documentazione attestante l'avvenuta erogazione
dell'indennizzo, prodotta solo in appello, non era stata esaminata dal giudice del gravame in quanto
considerata tardiva - ha ritenuto che la predetta documentazione avrebbe, invece, potuto e dovuto
essere tenuta in considerazione, avuto anche riguardo alla agevole realizzabilità dell'operazione di
scomputo, per essere l'indennizzo in questione determinato dalla legge nel suo preciso ammontare).”
(Cassazione civile sez. III, 13/06/2023, n.16808).
Di conseguenza la causa andrà rimessa sul ruolo, al fine di acquisire, come da separata ordinanza, la documentazione relativa all'indennizzo ex L. n. 210 del 1992.
2.) Le spese di entrambi i gradi di giudizio saranno regolate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, non definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Parte_2
n.1022/18, pubblicata il 27/6/18, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così
provvede:
14 accoglie il motivo d'appello riguardante la prescrizione e per l'effetto rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dal;
Controparte_1
dichiara l'esclusiva responsabilità del per l'infezione da epatite HCV, derivata Controparte_1
dal contagio conseguente alla trasfusione di sangue, somministrata a nell'anno Parte_2
1978;
dispone la rimessione della causa sul ruolo per la produzione documentale di cui in motivazione,
come da separata ordinanza.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 03/04/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
(dott. Salvatore Catalano) (dott. Natalino Sapone)
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