Sentenza breve 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 05/09/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00800/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 865 del 2025, proposto da LI NG GE, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Capra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'interno, in persona del ministro pro tempore,
il Questore pro tempore di RE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di RE, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
del decreto Cat.A.12/2025/Immig/II sez/25B029954, emesso dal Questore della Provincia di RE in data 5 giugno 2025 e notificato al ricorrente il 17 giugno, con il quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio Ministero dell'interno, e il Questore pro tempore di RE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 il pres. cons. Angelo Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:
che un’impresa aveva ottenuto dalla Prefettura di RE nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale in favore di LI NG GE, cittadino singalese, il quale conseguì il visto, valido dal 18 aprile 2024 al 27 gennaio 2025, dalla rappresentanza diplomatica italiana in Sri Lanka e giunse in Italia il 25 aprile 2024, presentando il seguente 21 giugno 2024 una domanda per il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
che, tuttavia, il 24 maggio 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di RE aveva emesso un provvedimento di revoca del predetto nulla osta in quanto il codice ATECO dell’azienda non rientrava tra quelli previsti dall’art. 7, I comma del D.P.C.M. 27 settembre 2023;
che, per l’effetto, l’Amministrazione ha negato il permesso di soggiorno richiesto dallo straniero con il provvedimento impugnato, censurato per violazione dell’art. 5, V comma, del d. lgs. 286/98, secondo cui il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato, salvo che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio: elementi che qui sarebbero costituiti dalla dichiarata disponibilità del datore di lavoro, richiedente il nulla osta, ad assumere lo GE;
che il ricorso è palesemente infondato poiché:
- la revoca del nulla osta è nota al ricorrente, e non ha costituito oggetto di gravame, e se ne deve comunque presumere la legittimità;
- in difetto di un valido nulla osta (e, va aggiunto, con un visto d’ingresso ampiamente scaduto), lo straniero non può essere legittimamente assunto, sicché la dichiarata disponibilità del datore di lavoro non rappresenta un nuovo elemento che consentirebbe il rilascio del permesso di soggiorno (stagionale, peraltro): è dunque concretamente irrilevante accertare se lo straniero, al suo arrivo in Italia abbia o meno rispettato le formalità di cui all’art. 35 del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394;
- che, in generale, l’assunzione di uno straniero irregolarmente presente in Italia – e tale è il ricorrente – non ne sana la posizione, se non in presenza di norme straordinarie che lo consentano, come il recente art. 103 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, il quale conferma, a contrario , quanto appena affermato; né ha rilievo la buona fede delle parti, facile da dichiarare ma difficile comunque da accertare, giacché il diniego de quo non costituisce un atto sanzionatorio, ma un provvedimento sfavorevole, conforme a legge, che può evidentemente determinare conseguenze sgradite, come qualsiasi altro atto negativo, emesso da qualsiasi amministrazione, in ogni ambito di competenza;
- che il ricorso va pertanto respinto, e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, che liquida in € 2.000,00 oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio addì 4 settembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo Gabbricci, Presidente, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
Beatrice Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Angelo Gabbricci |
IL SEGRETARIO