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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 18/04/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 511/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 511 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 31.03.2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(TN), piazza della Repubblica n. 23; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. BOMBARDELLI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via S. Caterina n. 54/E 38062 Arco Italia;
e da
(c.f. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
14/05/1972 e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione- dall'avv. PREZIOSO VINCENZA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Riva del Garda (TN), viale Dante Alighieri
n. 90;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da ricorso.
Parte resistente: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
pagina1 di 2 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 31.03.2025 e anno chiesto la Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 237/2022, pronunciata dal Tribunale di Rovereto il 29.09.2022.
2. In data 12.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta è la conseguenza delle sopravvenienze intervenute (maggiore età dei figli e raggiungimento dell'autosufficienza economica) e non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3.2. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a modifica della sentenza n. 237/2022, pronunciata dal Tribunale di Rovereto il 29.09.2022, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
Per_
1. DA' ATTO che le parti dichiarano che la figlia ha raggiunto l'autosufficienza economica;
2. DICHIARA che con decorrenza dal deposito del ricorso (31.03.2025), non Parte_2
è più tenuto a provvedere al mantenimento diretto ordinario del figlio nonché a versare a Per_2
il contributo al mantenimento ordinario per la figlia e che i ricorrenti, con Parte_1 Per_3 decorrenza dal deposito del presente ricorso, non sono più' tenuti al mantenimento straordinario dei figli e Per_2 Per_3
3. REVOCA le disposizioni di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 della sentenza 237/2022, pronunciata dal Tribunale di Rovereto il 29.09.2022, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 511 del ruolo affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 31.03.2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(TN), piazza della Repubblica n. 23; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. BOMBARDELLI SILVIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via S. Caterina n. 54/E 38062 Arco Italia;
e da
(c.f. ), nato a [...], il Parte_2 C.F._2
14/05/1972 e residente a [...]; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione- dall'avv. PREZIOSO VINCENZA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Riva del Garda (TN), viale Dante Alighieri
n. 90;
RICORRENTI in via congiunta e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
Conclusioni
Parte ricorrente: come da ricorso.
Parte resistente: come da ricorso.
Pubblico Ministero: “conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso”.
pagina1 di 2 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 31.03.2025 e anno chiesto la Parte_1 Parte_2
modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 237/2022, pronunciata dal Tribunale di Rovereto il 29.09.2022.
2. In data 12.04.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento.
3.1. E infatti la regolamentazione da costoro proposta è la conseguenza delle sopravvenienze intervenute (maggiore età dei figli e raggiungimento dell'autosufficienza economica) e non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
3.2. Alla luce di quanto esposto si ritiene quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti l'art 473 bis 29 e l'art. 473 bis 51 c.p.c., a modifica della sentenza n. 237/2022, pronunciata dal Tribunale di Rovereto il 29.09.2022, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati:
Per_
1. DA' ATTO che le parti dichiarano che la figlia ha raggiunto l'autosufficienza economica;
2. DICHIARA che con decorrenza dal deposito del ricorso (31.03.2025), non Parte_2
è più tenuto a provvedere al mantenimento diretto ordinario del figlio nonché a versare a Per_2
il contributo al mantenimento ordinario per la figlia e che i ricorrenti, con Parte_1 Per_3 decorrenza dal deposito del presente ricorso, non sono più' tenuti al mantenimento straordinario dei figli e Per_2 Per_3
3. REVOCA le disposizioni di cui ai punti n. 1, 2, 3 e 4 della sentenza 237/2022, pronunciata dal Tribunale di Rovereto il 29.09.2022, prende atto degli accordi intercorsi fra le parti e di seguito riportati.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/04/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina2 di 2