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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 10/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3484/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CECCHINATO ALVISE e dell'avv. GEREMIA SUSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CECCHINATO ALVISE e dell'avv. GEREMIA SUSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CO
IT (VE), in data 07/06/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il [...] Persona_1
e , nata a [...] al Tagliamento (PN) il 12/08/2012; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/12/2024 e cioè “1) i coniugi vivranno separati di
tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, fermo quanto
previsto al punto 3) sulla ex casa coniugale e sulla concessione di appartamento del
marito in godimento alla moglie;
2) le figlie minori e sono affidate congiuntamente ai genitori;
avranno Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso la madre;
staranno con la madre e con il padre a settimane
alterne, considerando quale giorno di passaggio il giovedì (con inizio della
permanenza, così articolata, presso la madre); il genitore, nella settimana in cui non
avrà con sé le figlie, potrà comunque vederle e stare con loro;
l'alternanza settimanale
sarà osservata, per quanto possibile, anche durante le vacanze natalizie e pasquali (co
riguardo alle vacanze pasquali, di durata solitamente inferiore alla settimana, i
genitori terranno conto delle altre festività annuali e di come le stesse si andranno a
collocare nelle settimane di rispettiva spettanza, raggiungendo un accordo al
riguardo), avendo comunque cura che le figlie, ad anni alterni, stiano con un genitore
e poi con l'altro il giorno di Natale e di Pasqua (il prossimo Natale staranno con la
madre e staranno con il padre il giorno di S. Stefano;
la prossima Pasqua staranno con
il padre e staranno con la madre il Lunedì dell'Angelo; e alternativamente gli anni a
seguire); durante l'estate, le figlie potranno stare con la madre e con il padre anche per
15 giorni consecutivi;
i coniugi si impegnano comunque ad una massima
collaborazione, dichiarando la propria disponibilità ad eventuali cambi del suddetto
programma, anche e soprattutto in ragione di impegni e necessità delle figlie.
Il padre verserà mensilmente alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario
delle figlie, l'importo di Euro 500,00 (cinquecentocinquanta/00: e quindi Euro 250 per
ciascuna figlia), con rivalutazione ISTAT annuale (se variazione in aumento), in via
anticipata, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo del Tribunale di Pordenone, ben
2 noto alle parti, saranno ripartite tra i genitori al 50%; i coniugi osserveranno quanto
disposto dal citato Protocollo anche in ordine al preventivo accordo e ai rimborsi.
L'assegno unico universale per le figlie e/o trattamenti e/o contribuzioni equivalenti
saranno percepiti integralmente dalla madre.
Le spese occorse per le figlie saranno portate in detrazione fiscale per l'intero importo
dalla madre, anche se spese sostenute dai genitori al 50%.
I coniugi sono autorizzati a recarsi all'estero con le figlie minori e possono quindi
richiedere per le predette ogni documento eventualmente necessario all'espatrio.
3) la casa già coniugale sita a CO IT (VE) in via Aquileia n. 732, di
proprietà della madre del SI , continuerà ad essere abitata dal marito, CP_1
col mobilio che la correda (fatta eccezione per i mobili della camera matrimoniale e
della sala da pranzo che si riconoscono della moglie, che quindi potrà liberamente
disporne), per intese direttamente intercorse tra lo stesso e la proprietaria, a cui la
moglie nulla oppone;
la SIa si è già trasferita nell'appartamento di Parte_1
proprietà del marito a CO IT in via Gabriela n. 12 (e ivi la stessa e figlie
hanno trasferito la residenza), appartamento che il SI concede in CP_1
godimento alla SIa a titolo assolutamente gratuito e almeno sino a Parte_1
quando entrambe le figlie, divenute maggiorenni, risulteranno completamente
autosufficienti dai genitori e trasferiranno altrove la loro residenza;
3) nulla è dovuto tra la SIa e il SI , essendo i Parte_1 CP_1
predetti economicamente autosufficienti, ed essendo comunque già stata definita tra gli
stessi ogni questione di natura economica (anche in ordine al c/c cointestato che verrà
chiuso, con riversamento della intera giacenza alla SIa e così anche Parte_1
per gli investimenti ad esso collegati);
4) nulla sulle spese”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
3 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
4 affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in CO IT (VE), in data
07/06/2003;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 12, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 10/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3484/2024
promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CECCHINATO ALVISE e dell'avv. GEREMIA SUSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
ricorrente e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
CECCHINATO ALVISE e dell'avv. GEREMIA SUSANNA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio dei difensori;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CO
IT (VE), in data 07/06/2003, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
con le seguenti figlie: , nata a [...] il [...] Persona_1
e , nata a [...] al Tagliamento (PN) il 12/08/2012; Persona_2
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da come da note scritte congiunte di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/12/2024 e cioè “1) i coniugi vivranno separati di
tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, fermo quanto
previsto al punto 3) sulla ex casa coniugale e sulla concessione di appartamento del
marito in godimento alla moglie;
2) le figlie minori e sono affidate congiuntamente ai genitori;
avranno Per_1 Per_2
residenza anagrafica presso la madre;
staranno con la madre e con il padre a settimane
alterne, considerando quale giorno di passaggio il giovedì (con inizio della
permanenza, così articolata, presso la madre); il genitore, nella settimana in cui non
avrà con sé le figlie, potrà comunque vederle e stare con loro;
l'alternanza settimanale
sarà osservata, per quanto possibile, anche durante le vacanze natalizie e pasquali (co
riguardo alle vacanze pasquali, di durata solitamente inferiore alla settimana, i
genitori terranno conto delle altre festività annuali e di come le stesse si andranno a
collocare nelle settimane di rispettiva spettanza, raggiungendo un accordo al
riguardo), avendo comunque cura che le figlie, ad anni alterni, stiano con un genitore
e poi con l'altro il giorno di Natale e di Pasqua (il prossimo Natale staranno con la
madre e staranno con il padre il giorno di S. Stefano;
la prossima Pasqua staranno con
il padre e staranno con la madre il Lunedì dell'Angelo; e alternativamente gli anni a
seguire); durante l'estate, le figlie potranno stare con la madre e con il padre anche per
15 giorni consecutivi;
i coniugi si impegnano comunque ad una massima
collaborazione, dichiarando la propria disponibilità ad eventuali cambi del suddetto
programma, anche e soprattutto in ragione di impegni e necessità delle figlie.
Il padre verserà mensilmente alla madre, quale contributo al mantenimento ordinario
delle figlie, l'importo di Euro 500,00 (cinquecentocinquanta/00: e quindi Euro 250 per
ciascuna figlia), con rivalutazione ISTAT annuale (se variazione in aumento), in via
anticipata, entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese.
Le spese straordinarie per le figlie, come da Protocollo del Tribunale di Pordenone, ben
2 noto alle parti, saranno ripartite tra i genitori al 50%; i coniugi osserveranno quanto
disposto dal citato Protocollo anche in ordine al preventivo accordo e ai rimborsi.
L'assegno unico universale per le figlie e/o trattamenti e/o contribuzioni equivalenti
saranno percepiti integralmente dalla madre.
Le spese occorse per le figlie saranno portate in detrazione fiscale per l'intero importo
dalla madre, anche se spese sostenute dai genitori al 50%.
I coniugi sono autorizzati a recarsi all'estero con le figlie minori e possono quindi
richiedere per le predette ogni documento eventualmente necessario all'espatrio.
3) la casa già coniugale sita a CO IT (VE) in via Aquileia n. 732, di
proprietà della madre del SI , continuerà ad essere abitata dal marito, CP_1
col mobilio che la correda (fatta eccezione per i mobili della camera matrimoniale e
della sala da pranzo che si riconoscono della moglie, che quindi potrà liberamente
disporne), per intese direttamente intercorse tra lo stesso e la proprietaria, a cui la
moglie nulla oppone;
la SIa si è già trasferita nell'appartamento di Parte_1
proprietà del marito a CO IT in via Gabriela n. 12 (e ivi la stessa e figlie
hanno trasferito la residenza), appartamento che il SI concede in CP_1
godimento alla SIa a titolo assolutamente gratuito e almeno sino a Parte_1
quando entrambe le figlie, divenute maggiorenni, risulteranno completamente
autosufficienti dai genitori e trasferiranno altrove la loro residenza;
3) nulla è dovuto tra la SIa e il SI , essendo i Parte_1 CP_1
predetti economicamente autosufficienti, ed essendo comunque già stata definita tra gli
stessi ogni questione di natura economica (anche in ordine al c/c cointestato che verrà
chiuso, con riversamento della intera giacenza alla SIa e così anche Parte_1
per gli investimenti ad esso collegati);
4) nulla sulle spese”.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/07/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno
3 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe, e, decorsi i termini per la procedibilità, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis.49
c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate, in sostituzione dell'udienza, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore
4 affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e,
quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire,
sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_1
quali hanno contratto matrimonio in CO IT (VE), in data
07/06/2003;
2) dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di CONCORDIA SAGITTARIA (VE) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003, atto n. 12, parte 2, serie A) e agli ulteriori incombenti di Legge;
3) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) spese alla sentenza definitiva;
6) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr.ssa Chiara Ilaria Risolo.
Così deciso in Pordenone, in data 10/02/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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