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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 09/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2417/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2417/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso PA dall'avv. PACIONE GIULIANA e dall'avv. DI CARLO ILIA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. MINCIONE DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, e PA
esponevano che in data 25/08/2013 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in CITTA' SANT'ANGELO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di RA per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 12.12.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 12.12.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di RA, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi PA
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno per proprio conto;
b) la casa familiare, sita in Città S. Angelo (PE) alla via Cupello n. 32, di proprietà del IG. , padre di , rimane assegnata alla Controparte_2 PA
IG.ra , la quale vi abiterà unitamente alle figlie minori e Controparte_1 _1
, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, e temporaneamente al Per_2
figlio e senza nessun valido titolo riconosciuto dal Persona_3 [...]
Il mobilio, le suppellettili e gli arredi presenti nella casa familiare Pt_1
rimarranno nella disponibilità e nel godimento del coniuge collocatario e delle figlie.
I coniugi danno atto che il IG. , d'intesa con la moglie ha già PA
lasciato la casa familiare per trasferirsi in altro immobile, dandone comunicazione ai sensi dell'art. 337 sexies, secondo comma c.c. A tale scopo, si dà atto che il IG.
[...]
provvederà all'integrale pagamento dei lavori edili relativi PA all'abitazione coniugale, in fase di completamento, nonché del mobilio e degli oggetti di arredo acquistati e non ancora consegnati;
c) il IG. si impegna ed obbliga a pagare, in favore della IG.ra PA
la somma mensile di € 900,00, di cui € 200,00 a titolo di contributo Controparte_1 di mantenimento della moglie ed € 350,00 a titolo di contributo di mantenimento per ciascuna figlia, da versare entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza Novembre
2024 e così, in seguito, entro il giorno 15 dei mesi successivi, con rivalutazione annuale secondo le variazioni dell'Indice Istat. Le spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo Famiglia vigente presso il Tribunale di RA (a titolo esemplificativo quelle scolastiche, mediche sportive e ludico ricreative), saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% cadauno;
pagina 3 di 6 c1) il IG. si impegna ed obbliga a pagare le utenze di luce ed PA
acqua della casa familiare. Rimangono a carico della moglie le restanti utenze domestiche (Tari e fornitura gas);
c2) l'assegno unico universale erogato dall'Inps per le figlie sarà interamente riscosso dalla IG.ra ; Controparte_1
c3) la IG.ra continuerà ad utilizzare l'autovettura mod. Q3 tg. Controparte_1
FV286BB, già nella sua esclusiva disponibilità, sino allo scadere del contratto di leasing, secondo le modalità e i termini convenuti nella scrittura privata che si allega al presente accordo separativo, da farne parte integrante;
c4) la IG.ra si impegna a restituire al coniuge Controparte_1 PA
la carta prepagata in suo possesso, contestualmente al primo versamento dell'assegno di mantenimento, come concordato al punto sub c).
In relazione all'affidamento delle figlie minori, i coniugi convengono che:
d) le figlie minori e rimarranno collocate in via prevalente presso la Per_4 Per_2
madre, nell'abitazione familiare di Città S. Angelo alla via Cupello n. 32, assegnata alla medesima, rimanendo affidate ad entrambi i genitori, secondo la normativa vigente in materia di affidamento condiviso e riconoscendosi un ampio diritto di visita al padre durante la settimana;
d1) in ogni caso, il padre terrà con sé le figlie almeno due pomeriggi a settimana;
nei fine settimana, alternativamente, dal sabato mattina sino alla domenica sera, dopo cena;
durante la settimana di Natale (dal 23.12 al 30.12) e nella settimana di
Capodanno (dal 31.12 al 6. 1), ad anni alterni;
durante le festività pasquali le minori staranno il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre, ad anni alterni;
d2) durante il periodo estivo le figlie trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive con il padre, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 4 di 6 Analoga facoltà spetta alla madre, nel qual caso il diritto di visita del padre rimarrà sospeso;
e) fermi restando i tempi così stabiliti, le modalità e gli orari potranno essere modificati, in considerazione delle eIGenze dei coniugi e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
Nei periodi di rispettiva pertinenza, ciascun genitore si impegna a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici delle bambine, accompagnandole e/o riprendendole ove si svolgono le attività scolastiche e/o ludico-ricreative e sportive;
f) il padre ovvero la madre potranno comunicare telefonicamente con le figlie quotidianamente;
g) entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse per le minori, riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
h) i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, perché gli siano assicurate cura, educazione e istruzione da entrambi e conservino rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località italiane o estere, allorquando abbiano con sé le minori. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento amministrativo, per sé e per le minori;
pagina 5 di 6 l) le spese e le competenze legali relative al presente giudizio di separazione personale di coniugi sono interamente compensate tra le parti. I difensori rinunciano al beneficio della solidarietà professionale, secondo la normativa vigente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA'
SANT'ANGELO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 12.12.2024).
Spese compensate.
Così deciso in RA il 09.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2417/2024 v.g. promossa da:
nato a [...] il [...], assistito e difeso PA dall'avv. PACIONE GIULIANA e dall'avv. DI CARLO ILIA
e
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Controparte_1 dall'avv. MINCIONE DANIELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/11/2024, e PA
esponevano che in data 25/08/2013 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in CITTA' SANT'ANGELO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di RA per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 12.12.2024 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 12.12.2024);
P. Q. M.
Il Tribunale di RA, riunito in Camera di ConIGlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi PA
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A
pagina 2 di 6 la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
a) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e ciascuno per proprio conto;
b) la casa familiare, sita in Città S. Angelo (PE) alla via Cupello n. 32, di proprietà del IG. , padre di , rimane assegnata alla Controparte_2 PA
IG.ra , la quale vi abiterà unitamente alle figlie minori e Controparte_1 _1
, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, e temporaneamente al Per_2
figlio e senza nessun valido titolo riconosciuto dal Persona_3 [...]
Il mobilio, le suppellettili e gli arredi presenti nella casa familiare Pt_1
rimarranno nella disponibilità e nel godimento del coniuge collocatario e delle figlie.
I coniugi danno atto che il IG. , d'intesa con la moglie ha già PA
lasciato la casa familiare per trasferirsi in altro immobile, dandone comunicazione ai sensi dell'art. 337 sexies, secondo comma c.c. A tale scopo, si dà atto che il IG.
[...]
provvederà all'integrale pagamento dei lavori edili relativi PA all'abitazione coniugale, in fase di completamento, nonché del mobilio e degli oggetti di arredo acquistati e non ancora consegnati;
c) il IG. si impegna ed obbliga a pagare, in favore della IG.ra PA
la somma mensile di € 900,00, di cui € 200,00 a titolo di contributo Controparte_1 di mantenimento della moglie ed € 350,00 a titolo di contributo di mantenimento per ciascuna figlia, da versare entro il giorno 15 di ogni mese con decorrenza Novembre
2024 e così, in seguito, entro il giorno 15 dei mesi successivi, con rivalutazione annuale secondo le variazioni dell'Indice Istat. Le spese straordinarie, così come indicate nel Protocollo Famiglia vigente presso il Tribunale di RA (a titolo esemplificativo quelle scolastiche, mediche sportive e ludico ricreative), saranno a carico dei coniugi nella misura del 50% cadauno;
pagina 3 di 6 c1) il IG. si impegna ed obbliga a pagare le utenze di luce ed PA
acqua della casa familiare. Rimangono a carico della moglie le restanti utenze domestiche (Tari e fornitura gas);
c2) l'assegno unico universale erogato dall'Inps per le figlie sarà interamente riscosso dalla IG.ra ; Controparte_1
c3) la IG.ra continuerà ad utilizzare l'autovettura mod. Q3 tg. Controparte_1
FV286BB, già nella sua esclusiva disponibilità, sino allo scadere del contratto di leasing, secondo le modalità e i termini convenuti nella scrittura privata che si allega al presente accordo separativo, da farne parte integrante;
c4) la IG.ra si impegna a restituire al coniuge Controparte_1 PA
la carta prepagata in suo possesso, contestualmente al primo versamento dell'assegno di mantenimento, come concordato al punto sub c).
In relazione all'affidamento delle figlie minori, i coniugi convengono che:
d) le figlie minori e rimarranno collocate in via prevalente presso la Per_4 Per_2
madre, nell'abitazione familiare di Città S. Angelo alla via Cupello n. 32, assegnata alla medesima, rimanendo affidate ad entrambi i genitori, secondo la normativa vigente in materia di affidamento condiviso e riconoscendosi un ampio diritto di visita al padre durante la settimana;
d1) in ogni caso, il padre terrà con sé le figlie almeno due pomeriggi a settimana;
nei fine settimana, alternativamente, dal sabato mattina sino alla domenica sera, dopo cena;
durante la settimana di Natale (dal 23.12 al 30.12) e nella settimana di
Capodanno (dal 31.12 al 6. 1), ad anni alterni;
durante le festività pasquali le minori staranno il giorno di Pasqua con la madre e il lunedì in Albis con il padre, ad anni alterni;
d2) durante il periodo estivo le figlie trascorreranno almeno due settimane, anche non consecutive con il padre, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
pagina 4 di 6 Analoga facoltà spetta alla madre, nel qual caso il diritto di visita del padre rimarrà sospeso;
e) fermi restando i tempi così stabiliti, le modalità e gli orari potranno essere modificati, in considerazione delle eIGenze dei coniugi e degli impegni scolastici ed extrascolastici delle minori.
Nei periodi di rispettiva pertinenza, ciascun genitore si impegna a rispettare gli impegni scolastici ed extrascolastici delle bambine, accompagnandole e/o riprendendole ove si svolgono le attività scolastiche e/o ludico-ricreative e sportive;
f) il padre ovvero la madre potranno comunicare telefonicamente con le figlie quotidianamente;
g) entrambi i genitori eserciteranno potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione, nei periodi di rispettiva convivenza. Le decisioni di maggior interesse per le minori, riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
h) i coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle minori con ciascuno di essi, perché gli siano assicurate cura, educazione e istruzione da entrambi e conservino rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i) i coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località italiane o estere, allorquando abbiano con sé le minori. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio della carta di identità valida per l'espatrio e di ogni altro documento amministrativo, per sé e per le minori;
pagina 5 di 6 l) le spese e le competenze legali relative al presente giudizio di separazione personale di coniugi sono interamente compensate tra le parti. I difensori rinunciano al beneficio della solidarietà professionale, secondo la normativa vigente.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CITTA'
SANT'ANGELO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 12.12.2024).
Spese compensate.
Così deciso in RA il 09.01.2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
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