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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 25/06/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 895/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 895/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv. PANCIROLI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA con domicilio eletto presso il suo studio in CASTELLARANO, VIA CHIAVICHE
35
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
PELLEGRINI ANDREA con domicilio eletto presso il suo studio in REGGIO EMILIA, VIA PIER
CARLO CADOPPI 12
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1499/2021 DEL TRIBUNALE DI
MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
04.03.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento del gravame proposto: In via principale e nel merito
- Dichiarare inefficace e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3739/2019 del 10.12.2019 n. 8638/2019
R.G., repert. n. 4773/2019 del 10.12.2019 emesso dal Tribunale di Modena nei confronti di Pt_1
poiché la domanda spiegata in via monitoria costituisce abuso del diritto come in atti
[...] esposto. - Accertare e dichiarare dovuta da la somma di Euro 10.000,00 per sola sorte Parte_1 capitale, a favore di - non contestata – con gli interessi legali dal dovuto al saldo Controparte_1 ed accertata la violazione del dovere di correttezza e buona fede del creditore, con un conseguente ingiustificato sacrificio della sig.ra ignara di essere debitrice in regresso dell'istante fino alla Pt_1 notifica della ingiunzione di pagamento, dichiarare non dovute le spese legali liquidate in sede monitoria e quelle successivamente occorrende.
- Accertati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare come in atti Controparte_1 generalizzato, al risarcimento di tutti i danni patiti da , per aver agito in mala fede Parte_1 per tutti i motivi in atti esposti, danno di cui si chiede, in ogni caso, la liquidazione ex officio e/o in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite, oltre ad accessori come per legge per il doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato:
“Contrariis rejectiis, previe le declaratorie del caso e di legge, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta: Nel merito: 1)Rigettare l'appello della Sig.ra poiché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
2)Confermare la sentenza n. 1499/2021 del 11.11.2021 emessa dal Tribunale di Modena;
3) Con vittoria di spese legali del presente giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1499/2021, pubblicata in data 11.11.2021, il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3739/2019 emesso Parte_1 in data 10.12.2019 dallo stesso Tribunale di Modena, col quale veniva condannata al pagamento di € 10.000,00, oltre interessi e spese, in favore di a titolo di regresso per Controparte_1 quanto pagato dallo stesso condebitore solidale a saldo del credito vantato da per un CP_2 precedente mutuo fondiario concesso dalla banca ai due ex coniugi e Pt_1 CP_1
2.
Osservava il primo giudice che la ammetteva, sin dalla propria citazione in opposizione, il Pt_1 proprio debito in sorte capitale per la somma di € 10.000,00, limitandosi a contestare l'ingiunzione nella parte delle spese di procedura (circa € 1.000,00) e deducendone la non debenza a causa del comportamento in mala fede del che aveva agito direttamente in monitorio senza CP_1 previamente inviarle alcuna formale messa in mora;
che, all'opposto, nessuna censura poteva essere mossa al il quale aveva agito in regresso per la quota di spettanza dell'ex coniuge, CP_1 avendo peraltro previamente tentato di contattarla tramite il legale che la aveva assistita nel corso del procedimento di divorzio;
che, infine, il comportamento processuale defatigatorio della , Pt_1 confermato tra l'altro dal mancato pagamento nel biennio di durata della causa della somma non contestata, giustificava la condanna della stessa a una sanzione pari a 1/3 delle spese processuali ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. per abuso dello strumento processuale.
3.
Con atto di citazione notificato via pec in data 11.5.2022 appellava innanzi a Parte_1 questa Corte formulando n. 2 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata in data 14.6.2022 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
4.3.2025, sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo rubricato “Assenza di mandato difensivo dell'Avv. Marta Rovacchi – Mancato raggiungimento della prova di preventiva messa in mora di ” l'appellante deduce Parte_1 l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto smentito per tabulas l'assunto secondo cui la non era stata messa a conoscenza dell'esistenza del debito e ciò in ragione dello Pt_1 scambio di e-mail tra i rispettivi legali.
Lamenta, in particolare, di aver per la prima volta appreso della vicenda al momento della notifica del decreto ingiuntivo in quanto non aveva mai ricevuto la costituzione in mora da parte della banca creditrice né alcuna comunicazione da parte dell'Avv. Rovacchi, con cui in ogni caso non intratteneva nessun rapporto dal tempo del procedimento di divorzio, non sussistendo alcun valido e attuale rapporto di mandato tra le due.
Il motivo è infondato.
Nessuna censura può essere mossa al comportamento tenuto dal il quale, dopo essersi CP_1 profuso nel tentativo di trovare una soluzione transattiva con al fine di saldare il debito CP_2 ancora in essere a carico proprio e della ex moglie, ha agito in monitorio per il regresso pro quota.
Ritiene questa Corte che nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo alla previa messa in mora del debitore ex art. 1219 c.c., atto che ha unicamente l'effetto di determinare il momento di decorrenza degli interessi moratori, oltre che l'interruzione della prescrizione e la c.d. perpetuatio obligationis in tema di trasferimento dei rischi per sopravvenuta impossibilità della prestazione. Per queste ragioni, la doglianza con cui si tenta di attribuire una qualche rilevanza alla mancata messa in mora al fine di provare la mala fede del creditore procedente in monitorio è infondata alla luce di quanto fin qui evidenziato circa l'assenza di necessità di tale preventivo incombente.
Di nessun pregio, oltreché irrilevanti e ininfluenti, sono quindi le argomentazioni con cui la Pt_1 nega di aver conferito mandato professionale all'Avv. Rovacchi, perché ad ogni buon conto il tentativo del di contattarla per il tramite dell'Avv. Rovacchi era ex lege non dovuto, CP_1 rilevando al limite quale atto di mera cortesia. Ad abundantiam, da quanto versato in atti risulta inconfutabilmente che la aveva avuto Pt_1 conoscenza del debito ben prima della notifica del decreto ingiuntivo e precisamente allorquando
[...] ebbe a notificarle l'atto di precetto in data 17.4.2019 (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione in CP_2 primo grado), ciò rivelando un comportamento quantomeno negligente e tutt'altro che improntato a buona fede e correttezza.
5. Con il secondo motivo rubricato “Abuso del processo compiuto da . Eccessiva e Controparte_1 sproporzionata condanna alle spese del giudizio e ingiusta condanna ex art. 96 c.p.c.” l'appellante si duole della condanna subita ex art. 96 c. 3 c.p.c., ritenendo di aver lecitamente fatto ricorso allo strumento processuale per tutelare le proprie ragioni al contrario di quanto fatto dal che CP_1 ben avrebbe potuto e dovuto previamente comunicarle la propria intenzione di estinguere il debito con e di agire conseguentemente in regresso. CP_2
Sostiene, in particolare, che è il a dover essere condannato ex art. 96 c. 3 per abuso del CP_1 diritto nella misura in cui ha preferito la via giudiziale in monitorio a quella della semplice e preventiva costituzione in mora stragiudiziale della . Pt_1 L'appellante lamenta altresì l'erronea determinazione delle spese legali da parte del giudice di prime cure laddove ha assunto quale scaglione di riferimento quello in cui rientrava la cifra portata dal decreto ingiuntivo opposto e non invece la di gran lunga minor somma contestata in relazione alle sole spese della procedura monitoria.
Il motivo è parzialmente assorbito dal precedente e infondato.
Ritiene questa Corte di dover confermare la sentenza di primo grado anche in punto di condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c., in quanto il non ha fatto altro che utilizzare lecitamente gli strumenti CP_1 che l'ordinamento fornisce al creditore per il recupero del proprio credito, non potendosi pretendere dallo stesso alcun ulteriore onere di comportamento e non ravvisandosi nel caso di specie alcuno sviamento del procedimento monitorio. Al contrario, il contegno processuale della è Pt_1 censurabile in quanto manifestamente dilatorio stante il permanere del totale inadempimento anche con riferimento alla parte del debito non contestata e pacificamente ammessa (€ 10.000,00 su un totale di ca. 11.312,80), inadempimento che perdura da oltre cinque anni.
Per quanto, infine, concerne la determinazione del valore della causa e la conseguente applicazione dello scaglione di riferimento per la determinazione delle spese, si rileva che l'opposizione avanzata dalla aveva ad oggetto il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti dal Tribunale di Pt_1 Modena per l'importo di € 10.000,00, oltre interessi e spese, e che, ai fini della liquidazione dell'onorario dell'avvocato, il valore della controversia avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinato con riferimento all'importo del decreto opposto (cfr. Cass.
11454/2015).
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in data 11.5.2022, così Controparte_1 provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza di primo grado;
CONDANNA al rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 17.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel. Dr. Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 895/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall' Avv. PANCIROLI Parte_1 C.F._1
ELISABETTA con domicilio eletto presso il suo studio in CASTELLARANO, VIA CHIAVICHE
35
APPELLANTE contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
PELLEGRINI ANDREA con domicilio eletto presso il suo studio in REGGIO EMILIA, VIA PIER
CARLO CADOPPI 12
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1499/2021 DEL TRIBUNALE DI
MODENA
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del
04.03.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza e in accoglimento del gravame proposto: In via principale e nel merito
- Dichiarare inefficace e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n. 3739/2019 del 10.12.2019 n. 8638/2019
R.G., repert. n. 4773/2019 del 10.12.2019 emesso dal Tribunale di Modena nei confronti di Pt_1
poiché la domanda spiegata in via monitoria costituisce abuso del diritto come in atti
[...] esposto. - Accertare e dichiarare dovuta da la somma di Euro 10.000,00 per sola sorte Parte_1 capitale, a favore di - non contestata – con gli interessi legali dal dovuto al saldo Controparte_1 ed accertata la violazione del dovere di correttezza e buona fede del creditore, con un conseguente ingiustificato sacrificio della sig.ra ignara di essere debitrice in regresso dell'istante fino alla Pt_1 notifica della ingiunzione di pagamento, dichiarare non dovute le spese legali liquidate in sede monitoria e quelle successivamente occorrende.
- Accertati i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., condannare come in atti Controparte_1 generalizzato, al risarcimento di tutti i danni patiti da , per aver agito in mala fede Parte_1 per tutti i motivi in atti esposti, danno di cui si chiede, in ogni caso, la liquidazione ex officio e/o in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi ed onorari di lite, oltre ad accessori come per legge per il doppio grado di giudizio.”
Per l'appellato:
“Contrariis rejectiis, previe le declaratorie del caso e di legge, Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa di costituzione e risposta: Nel merito: 1)Rigettare l'appello della Sig.ra poiché infondato in fatto e in diritto;
Parte_1
2)Confermare la sentenza n. 1499/2021 del 11.11.2021 emessa dal Tribunale di Modena;
3) Con vittoria di spese legali del presente giudizio.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1499/2021, pubblicata in data 11.11.2021, il Tribunale di Modena rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 3739/2019 emesso Parte_1 in data 10.12.2019 dallo stesso Tribunale di Modena, col quale veniva condannata al pagamento di € 10.000,00, oltre interessi e spese, in favore di a titolo di regresso per Controparte_1 quanto pagato dallo stesso condebitore solidale a saldo del credito vantato da per un CP_2 precedente mutuo fondiario concesso dalla banca ai due ex coniugi e Pt_1 CP_1
2.
Osservava il primo giudice che la ammetteva, sin dalla propria citazione in opposizione, il Pt_1 proprio debito in sorte capitale per la somma di € 10.000,00, limitandosi a contestare l'ingiunzione nella parte delle spese di procedura (circa € 1.000,00) e deducendone la non debenza a causa del comportamento in mala fede del che aveva agito direttamente in monitorio senza CP_1 previamente inviarle alcuna formale messa in mora;
che, all'opposto, nessuna censura poteva essere mossa al il quale aveva agito in regresso per la quota di spettanza dell'ex coniuge, CP_1 avendo peraltro previamente tentato di contattarla tramite il legale che la aveva assistita nel corso del procedimento di divorzio;
che, infine, il comportamento processuale defatigatorio della , Pt_1 confermato tra l'altro dal mancato pagamento nel biennio di durata della causa della somma non contestata, giustificava la condanna della stessa a una sanzione pari a 1/3 delle spese processuali ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. per abuso dello strumento processuale.
3.
Con atto di citazione notificato via pec in data 11.5.2022 appellava innanzi a Parte_1 questa Corte formulando n. 2 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata in data 14.6.2022 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato. La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
4.3.2025, sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4. Con il primo motivo rubricato “Assenza di mandato difensivo dell'Avv. Marta Rovacchi – Mancato raggiungimento della prova di preventiva messa in mora di ” l'appellante deduce Parte_1 l'erroneità della sentenza di primo grado laddove ha ritenuto smentito per tabulas l'assunto secondo cui la non era stata messa a conoscenza dell'esistenza del debito e ciò in ragione dello Pt_1 scambio di e-mail tra i rispettivi legali.
Lamenta, in particolare, di aver per la prima volta appreso della vicenda al momento della notifica del decreto ingiuntivo in quanto non aveva mai ricevuto la costituzione in mora da parte della banca creditrice né alcuna comunicazione da parte dell'Avv. Rovacchi, con cui in ogni caso non intratteneva nessun rapporto dal tempo del procedimento di divorzio, non sussistendo alcun valido e attuale rapporto di mandato tra le due.
Il motivo è infondato.
Nessuna censura può essere mossa al comportamento tenuto dal il quale, dopo essersi CP_1 profuso nel tentativo di trovare una soluzione transattiva con al fine di saldare il debito CP_2 ancora in essere a carico proprio e della ex moglie, ha agito in monitorio per il regresso pro quota.
Ritiene questa Corte che nessuna norma condiziona l'emanazione di un decreto ingiuntivo alla previa messa in mora del debitore ex art. 1219 c.c., atto che ha unicamente l'effetto di determinare il momento di decorrenza degli interessi moratori, oltre che l'interruzione della prescrizione e la c.d. perpetuatio obligationis in tema di trasferimento dei rischi per sopravvenuta impossibilità della prestazione. Per queste ragioni, la doglianza con cui si tenta di attribuire una qualche rilevanza alla mancata messa in mora al fine di provare la mala fede del creditore procedente in monitorio è infondata alla luce di quanto fin qui evidenziato circa l'assenza di necessità di tale preventivo incombente.
Di nessun pregio, oltreché irrilevanti e ininfluenti, sono quindi le argomentazioni con cui la Pt_1 nega di aver conferito mandato professionale all'Avv. Rovacchi, perché ad ogni buon conto il tentativo del di contattarla per il tramite dell'Avv. Rovacchi era ex lege non dovuto, CP_1 rilevando al limite quale atto di mera cortesia. Ad abundantiam, da quanto versato in atti risulta inconfutabilmente che la aveva avuto Pt_1 conoscenza del debito ben prima della notifica del decreto ingiuntivo e precisamente allorquando
[...] ebbe a notificarle l'atto di precetto in data 17.4.2019 (cfr. doc. 2 comparsa di costituzione in CP_2 primo grado), ciò rivelando un comportamento quantomeno negligente e tutt'altro che improntato a buona fede e correttezza.
5. Con il secondo motivo rubricato “Abuso del processo compiuto da . Eccessiva e Controparte_1 sproporzionata condanna alle spese del giudizio e ingiusta condanna ex art. 96 c.p.c.” l'appellante si duole della condanna subita ex art. 96 c. 3 c.p.c., ritenendo di aver lecitamente fatto ricorso allo strumento processuale per tutelare le proprie ragioni al contrario di quanto fatto dal che CP_1 ben avrebbe potuto e dovuto previamente comunicarle la propria intenzione di estinguere il debito con e di agire conseguentemente in regresso. CP_2
Sostiene, in particolare, che è il a dover essere condannato ex art. 96 c. 3 per abuso del CP_1 diritto nella misura in cui ha preferito la via giudiziale in monitorio a quella della semplice e preventiva costituzione in mora stragiudiziale della . Pt_1 L'appellante lamenta altresì l'erronea determinazione delle spese legali da parte del giudice di prime cure laddove ha assunto quale scaglione di riferimento quello in cui rientrava la cifra portata dal decreto ingiuntivo opposto e non invece la di gran lunga minor somma contestata in relazione alle sole spese della procedura monitoria.
Il motivo è parzialmente assorbito dal precedente e infondato.
Ritiene questa Corte di dover confermare la sentenza di primo grado anche in punto di condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c., in quanto il non ha fatto altro che utilizzare lecitamente gli strumenti CP_1 che l'ordinamento fornisce al creditore per il recupero del proprio credito, non potendosi pretendere dallo stesso alcun ulteriore onere di comportamento e non ravvisandosi nel caso di specie alcuno sviamento del procedimento monitorio. Al contrario, il contegno processuale della è Pt_1 censurabile in quanto manifestamente dilatorio stante il permanere del totale inadempimento anche con riferimento alla parte del debito non contestata e pacificamente ammessa (€ 10.000,00 su un totale di ca. 11.312,80), inadempimento che perdura da oltre cinque anni.
Per quanto, infine, concerne la determinazione del valore della causa e la conseguente applicazione dello scaglione di riferimento per la determinazione delle spese, si rileva che l'opposizione avanzata dalla aveva ad oggetto il decreto ingiuntivo emesso nei propri confronti dal Tribunale di Pt_1 Modena per l'importo di € 10.000,00, oltre interessi e spese, e che, ai fini della liquidazione dell'onorario dell'avvocato, il valore della controversia avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinato con riferimento all'importo del decreto opposto (cfr. Cass.
11454/2015).
6.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12), tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della causa (da € 5.201 a € 26.000) con esclusione del compenso per l'attività istruttoria non svoltasi, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit. Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di con atto di appello notificato in data 11.5.2022, così Controparte_1 provvede:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza di primo grado;
CONDANNA al rimborso in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del grado di appello, che liquida in € 3.966,00 per compenso di avvocato, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge.
DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 17.6.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina