Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 06/03/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.C.
N......................Sent.
N.....................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello di Genova, riunita in camera di consiglio, in persona dei Magistrati
Dott.ssa Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere
Dott.ssa Giovanna Cannata Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 561/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e P. I.V.A.: ), Controparte_1 Parte_1 P.IVA_1
rappresentata, in forza di procura speciale Notaio in data 10/09/2021, rep. n. 51.695, Persona_1
racc. n. 23.930 registrata il 16/09/2021 al n. 76703 Serie 1T, dal suo mandatario con rappresentanza, con unico socio (C.F.: e P. I.V.A.: Controparte_2 P.IVA_2
), in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in VIA P.IVA_3
GARIBALDI, N. 3, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. MARCO SILVESTRI che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE PRINCIPALE
CONTRO
(C.F. e P. I.V.A.: , in persona del Controparte_3 P.IVA_4
liquidatore e rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in CORSO ANDREA
PODESTA', N. 11/8, GENOVA, presso lo studio dell'Avv. ENRICO ERASMO BONAVERA che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
PARTE APPELLANTE INCIDENTALE
E CONTRO
C.F. e P. I.V.A.: ; Controparte_4 P.IVA_5
PARTE APPELLATA CONTUMACE
1
Per la parte appellante principale: “Piaccia alla Ecc.ma Corte, disattesa diversa domanda, eccezione e difesa e previa le declaratorie tutte del caso, in parziale riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Genova n. 2709/22 pubblicata il giorno 31/11/22 nel giudizio RG n.
286/2019, Rep. n. 3093/22, mai notificata, nella parte in cui “definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del legale rappresentante p.t., con atto di Controparte_3
citazione notificato il 2.1.19 nei confronti di in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., contrariis reiectis, […] in parziale accoglimento della domanda subordinata, dichiara la nullità della clausola 15 del contratto di leasing” (fermo il resto, ndr) previa se del caso ogni opportuna declaratoria quanto alla piena validità ed efficacia degli artt. 13, 15 e 25 del contratto di leasing per cui è causa, rigettare ogni domanda svolta dall'odierna appellata verso
(cessionaria, ovvero di . Conseguentemente, altresì, rimuovere la decisione laddove CP_1 CP_4 ritiene l'applicabilità dell'art. 1526 I c.c. alla fattispecie per cui è causa e decide “che le conseguenze della risoluzione per inadempimento saranno, in via sostitutiva, quelle delineate dall'art. 1526 c.c”.
Rigettare l'appello incidentale di in quanto inammissibile, coperto dal giudicato, CP_3
infondato e comunque non provato.
Con vittoria di spese e onorari di causa.”;
Per la parte appellante incidentale: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, previo rigetto dell'appello principale proposto da Controparte_6
avverso la sentenza n. 2709/2022 resa tra le parti in data 31 novembre 2022 dal
[...]
Tribunale di Genova nel giudizio R.G. n. 286/2019;
e in accoglimento dell'appello incidentale proposto avverso la predetta sentenza dalla Società conchiudente con la comparsa di costituzione e risposta;
riformare, per quanto di ragione,
l'impugnata sentenza n. 2709/2022 resa tra le parti in data 31 novembre 2022 dal Tribunale di
Genova, e pertanto:
a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di locazione finanziaria dedotto in giudizio e, segnatamente, di quelle clausole e/o di quelle parti – comunque contenute nella documentazione negoziale allegata in giudizio – che sono deputate a prevedere e a disciplinare: i) gli oneri economici applicabili in forza degli artt. 13, 15 e 25 delle “condizioni generali della locazione finanziaria” e “condizioni particolari” nell'ipotesi di risoluzione anticipata
2 per inadempimento dell'utilizzatore, ovvero di estinzione anticipata;
ii) gli interessi di mora del rapporto;
iii) il piano finanziario e/o di ammortamento nel tempo di capitale e di interessi;
iv) il tasso leasing nonché l'ammontare e/o la variazione dei canoni;
b) sempre in via principale, accertare e dichiarare che con il contratto di locazione finanziaria dedotto in giudizio e, segnatamente, con gli oneri economici applicabili, in forza degli artt. 13, 15 e
25 delle relative condizioni generali e particolari, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, ovvero di estinzione anticipata, sono stati convenuti interessi ed oneri usurari;
c) per effetto delle superiori domande, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo dare ed avere tra le parti derivante dal contratto di locazione finanziaria dedotto in giudizio alla data del
24/10/2016, nonché alla data della notifica del presente atto di citazione, riliquidando il leasing de quo, dalla sua stipula sino alla sua contrattuale estinzione, con un piano di ammortamento che preveda la restituzione del solo capitale, ovvero, in subordine, sostituendo al saggio d'interesse praticato e/o praticabile dalla concedente quello sostitutivo di cui all'art. 117, comma VII, del D.
L.vo n. 385/1993, ovvero, in ulteriore subordine, quello di cui all'art. 1284 c.c. imputando all'estinzione del piano finanziario così ricalcolato tutti i pagamenti effettuati dalla utilizzatrice a titolo di interessi, ovvero in subordine a titolo di interesse in una misura superiore a quella di cui all'art. 117, comma VII, TUB, ovvero in ulteriore subordine in una misura superiore a quella di cui all'art. 1254 c.c.;
d) per effetto delle superiori domande condannare la Società convenuta ad apportare le conseguenti rettifiche nei suoi documenti contabili riferiti al leasing dedotto in giudizio, enucleando tutti gli oneri economici illegittimamente applicati,
e) per effetto delle superiori domande, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o
l'inefficacia della risoluzione del contratto di leasing disposta dalla concedente CP_5
con la dedotta missiva datata 24/10/2016;
[...]
f) per effetto delle superiori domande, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare che, alla data del
24/10/2016, la non era debitrice verso la in dipendenza del Controparte_3 Controparte_5
contratto di leasing dedotto in giudizio;
g) in via subordinata rispetto alle superiori domande, previa declaratoria di nullità ed inefficacia degli artt. 13 e 15 delle condizioni generali di contratto aventi ad oggetto gli effetti della risoluzione anticipata e l'indennizzo applicabile in detta ipotesi e/o previa riduzione ex art. 1384
c.c. della penale che risulta dal combinato disposto degli artt. 13, 15 e 25 delle condizioni de quibus, condannare la Società convenuta alla restituzione e, quindi, al pagamento in favore
3 dell'attrice di tutti i canoni percepiti in dipendenza del contratto di leasing dedotto Controparte_3 in giudizio in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., nella misura che verrà precisata
e provata in corso di causa, al netto solo di un equo indennizzo per l'uso dell'immobile de quo;
h) in via di ulteriore subordine, rispetto alla superiore domanda sub g), previa dichiarazione di invalidità e/o interpretazione conforme ai principi di buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. delle clausole di cui agli artt. 13, 15 e 25 delle condizioni generali di contratto, condannare la Società convenuta alla restituzione e, quindi, al pagamento in favore di della somma Controparte_3 corrispondente al valore di mercato dell'immobile di cui al contratto di leasing detratto quanto dovesse essere accertato come dovuto, all'esito del ricalcolo di cui sopra sub c), dalla utilizzatrice alla concedente a titolo di canoni scaduti del contratto di leasing e successive modifiche e di quelli
a scadere in sola linea capitale e di riscatto per l'acquisto del bene;
i) in ogni caso, disporre la compensazione di tutti i crediti e di tutti i debiti accertati come rispettivamente esistenti tra le parti e condannare la convenuta a versare in favore dell'attrice la differenza a conguaglio, oltre interessi legali, nonché oltre interessi anatocistici decorrenti dalla data della domanda, nonché oltre rivalutazione monetaria;
j) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali per entrambi i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
A) Ammettere CTU tecnico — bancaria volta ad accertare le dedotte illegittimità presenti nel contratto di leasing IF 101202 e perpetrate da prospettando di seguito ed in Controparte_5 via meramente indicativa i quesiti dell'invocata Consulenza Tecnica d'Ufficio:
1) illustri il CTU, esaminati gli atti e i documenti di causa, sentite le parti e i rispettivi consulenti, la natura tecnica e le caratteristiche di svolgimento del rapporto di leasing oggetto di lite;
2) dica il CTU a quanto ammonterebbero gli oneri derivanti dalla penale di estinzione anticipata contrattualmente pattuita che la utilizzatrice avrebbe dovuto corrispondere alla Controparte_3 controparte nell'ipotesi in cui il contratto di leasing fosse stato risolto a seguito del pagamento della rata n. 1, e quindi alla data del 16.04.2006, ed, inoltre, dica il CTU qual è il TAEG della predetta ipotesi e se esso è superiore al tasso soglia usura pro tempore previsto ai sensi della L.
108/1996;
3) dica il CTU se la documentazione contrattuale prevede e/o disciplina i criteri di calcolo dei giorni, per anno commerciale e/o civile, ai fini della liquidazione degli interessi corrispettivi e/o di mora e, in mancanza di ciò, se sia comunque possibile liquidare detti interessi in maniera certa ed univoca;
4 4) dica il CTU se la documentazione contrattuale prevede e/o disciplina, con criteri certi e/o univoci, il piano di ammortamento e/o il piano finanziario del leasing dedotto in giudizio, sotto il particolare profilo della tipologia di ammortamento e/o di composizione dei canoni, nonché delle quote capitali e delle quote di interessi di ciascun canone, ovvero, più in generale, se la documentazione contrattuale consenta astrattamente di sviluppare diversi ed alternativi piani di ammortamento e/o piani finanziari;
5) dica il CTU se, avuto riguardo alla periodicità infrannuale dei canoni, nonché avuto riguardo alla definizione di tasso leasing di cui alla Circolare n. 229 del 21/4/1999 e s.m.i. delle Istruzioni di
Vigilanza della Banca d'Italia, nonché avuto riguardo al riferimento ivi adottato al tasso interno di attualizzazione, nonché in applicazione della formula di matematica finanziaria prevista per il calcolo del Tir (Tasso interno di rendimento), se il tasso leasing del contratto corrisponde alla misura del 5,221% indicata nella documentazione contrattuale, oppure ad una diversa misura;
6) disponga il CTU una duplice riliquidazione del leasing per cui è causa, con un piano finanziario senza interessi e poi ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, imputando all'estinzione dei piani de quibus tutti i pagamenti eseguiti dalla utilizzatrice e così accertando, in entrambi i casi, il saldo dare ed avere al momento della risoluzione contrattuale del 24/10/2016.
Inoltre, si richiede che il Giudice, nel disporre l'esecuzione della consulenza tecnica d'ufficio, autorizzi il nominando CTU ad accedere agli archivi di di qualunque Controparte_5
tipologia questi possano essere, quindi tanto telematici quanto cartacei, contenenti tutti i dati necessari per l'espletamento delle attività sopra analiticamente indicate.
B) Ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a stimare il valore commerciale dell'Immobile oggetto del contratto di leasing n. IF 101202 con allo stato attuale. Controparte_5
Si prospetta di seguito ed in via meramente indicativa il quesito dell'invocata Consulenza Tecnica
d'Ufficio:
a) accerti il CTU quale sia il valore di mercato del bene immobile oggetto di leasing per cui è causa, nonché il valore di riallocazione (in altro leasing e/o in normale locazione commerciale) del bene in questione, calcolando detti valori sia alla data attuale, sia alla data della risoluzione contrattuale.
Inoltre, si richiede che il Giudice, nel disporre l'esecuzione della consulenza tecnica d'ufficio, autorizzi il nominando CTU ad accedere agli archivi di di qualunque Controparte_5
tipologia questi possano essere, quindi tanto telematici quanto cartacei, contenenti tutti i dati necessari per l'espletamento delle attività sopra analiticamente indicate.”.
MOTIVAZIONE
5 1. Con atto di citazione notificato il 2/01/2019, conveniva in giudizio, nanti il Controparte_3
Tribunale di Genova, (odierna , deducendo che: Controparte_5 Controparte_4
- in data 29/03/2006, aveva stipulato con l'allora un contratto di Controparte_3 Controparte_5
leasing avente ad oggetto un fabbricato industriale sito nel Comune di Genova, località Borzoli, il quale prevedeva: la durata di 180 mesi a partire dalla consegna del bene;
il corrispettivo totale dell'operazione finanziaria pari a € 2.678.221,66 (escluso il riscatto), oltre I.V.A., rateizzato in un primo maxi canone di € 105.000,00 e in n. 179 rate mensili di € 14.375,54, con un canone finale, quale prezzo di riscatto dell'immobile, di € 420.000,00;
- in adempimento di detto contratto di leasing, aveva corrisposto alla Banca Controparte_3 concedente la somma di € 1.528.178,46;
- con lettera del 24/10/2016, l'allora aveva intimato all'attrice il pagamento Controparte_5 della somma complessiva di € 1.921.046,89, di cui: € 479.124,47, per fatture scadute e inevase e €
1.441.922,42 per attualizzazione dei canoni a scadere e per un importo pari al prezzo del riscatto,
I.V.A. compresa, al netto degli interessi di mora, avvalendosi, inoltre, della clausola risolutiva espressa dedotta nel contratto;
- con lettera del 7/11/2016, contestava le pretese della Banca e chiedeva la Controparte_3
restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla stessa;
- il contratto di leasing doveva considerarsi affetto da nullità parziale, per nullità delle clausole relative:
i) agli oneri economici applicabili in forza degli artt. 13, 15 delle “condizioni generali della locazione finanziaria” e dell'art. 25 delle “condizioni particolari” nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, ovvero di estinzione anticipata;
ii) gli interessi di mora del rapporto;
iii) il piano finanziario e/o di ammortamento nel tempo di capitale e di interessi;
iv) il tasso leasing nonché l'ammontare e/o la variazione dei canoni, osservando, inoltre, che, in forza degli artt. 13, 15 e 25 delle relative condizioni generali e particolari, nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, ovvero di estinzione anticipata, erano stati convenuti interessi e oneri usurari.
Pertanto, chiedeva: Controparte_3
- in via principale, la nullità delle clausole sopra menzionate e l'accertamento del carattere usurario degli interessi ed oneri pattuiti con le clausole ex artt. 13, 15 e 25 delle condizioni generali e particolari nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'utilizzatore;
6 - l'accertamento del saldo di dare e avere tra le parti derivante dal contratto di locazione finanziaria dedotto in giudizio alla data del 24/10/2016, nonché alla data della notifica dell'atto di citazione, riliquidando il leasing de quo, dalla sua stipula sino alla sua estinzione, con un piano di ammortamento che preveda la restituzione del solo capitale, ovvero, in subordine, sostituendo al saggio d'interesse praticato e/o praticabile dalla concedente quello sostitutivo di cui all'art. 117, c. 7 del D.lgs. n. 385/1993, ovvero, in ulteriore subordine, quello di cui all'art. 1284 c.c., imputando all'estinzione del piano finanziario così ricalcolato tutti i pagamenti effettuati dalla utilizzatrice a titolo di interessi, ovvero in subordine a titolo di interesse in una misura superiore a quella di cui all'art. 117, c. 7 T.U.B., ovvero in ulteriore subordine in una misura superiore a quella di cui all'art. 1284 c.c.; e, ulteriormente, a fare accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia della risoluzione del contratto di leasing disposta dalla concedente con la missiva Controparte_5
datata 24/10/2016 e che, a tale data, non era debitrice verso la in Controparte_3 Controparte_5
dipendenza del contratto di leasing;
- in subordine, domandava l'accertamento della nullità e inefficacia degli artt. 13 e 15 delle condizioni generali di contratto aventi ad oggetto gli effetti della risoluzione anticipata e l'indennizzo applicabile in detta ipotesi e/o previa riduzione ex art. 1384 c.c. della penale che risulta dal combinato disposto degli art. 13, 15 e 25 delle condizioni de quibus, nonché, conseguentemente diretta a ottenere la condanna la convenuta alla restituzione e, quindi, al Controparte_5 pagamento in favore dell'attrice di tutti i canoni percepiti in dipendenza del contratto Controparte_3 di leasing dedotto in giudizio in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., al netto di un equo indennizzo per l'uso dell'immobile de quo.
A supporto di tali domande sotto il profilo tecnico-contabile, l'attrice produceva una perizia di parte, formulando istanza di C.T.U. contabile e finanziaria con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 1
c.p.c.
2. Si costituiva nel giudizio di primo grado (odierna , Controparte_5 Controparte_4 eccependo, preliminarmente, l'irrilevanza della consulenza tecnica di parte attrice, nonché
l'infondatezza delle domande avversarie e, in subordine, nel denegato caso di accoglimento della domanda subordinata dell'attrice volta a dare applicazione all'art. 1526 c.c. in relazione alla risoluzione del contratto di leasing da essa stessa invocata, chiedeva, a sua volta, di rideterminare il credito della secondo i principi individuati in atto. CP_5
3. Con sentenza n. 2709 del 30/11/2022, il Tribunale di Genova:
- rigettava la domanda principale formulata da Controparte_3
7 - in parziale accoglimento della domanda subordinata formulata da quest'ultima, dichiarava la nullità della clausola 15 del contratto di leasing, dichiarando tale domanda, nel resto, inammissibile;
- condannava al pagamento in favore della convenuta dei due terzi delle spese di lite. Controparte_3
Il Tribunale rigettava la domanda relativa alla nullità per usurarietà della clausola penale ricavabile dagli artt. 13, 15 e 25 delle condizioni generali e particolari del contratto di leasing, ritenendo che la clausola penale pattuita avesse una funzione diversa da quella degli interessi moratori, più vicina a quella della commissione di estinzione anticipata volta a compensare la banca per un'utilità attesa ma non conseguita.
Il Tribunale riteneva, altresì, determinabile il tasso di mora ex artt. 4 e 25 delle condizioni generali, affermando che dall'indicazione del divisore 360, unitamente al mancato riferimento “ai giorni effettivamente trascorsi” in tali articoli, secondo l'espressione che si ritrova in analoghe previsioni, doveva dedursi il fatto che andavano considerati 360 giorni, vale a dire che il calcolo dei giorni vada effettuato in base all'anno commerciale.
Inoltre, escludeva la nullità del contratto di leasing per indeterminatezza del piano di ammortamento, in quanto il piano finanziario, prodotto in atti, presenta il valore finanziario dell'operazione, la durata dell'operazione, l'anticipo, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, gli interessi di mora, l'opzione di acquisto, l'indicizzazione e il tasso effettivo, oltre alle spese contrattuali.
Con riferimento alla lamentata nullità della clausola variazione dei canoni di leasing ancorata al parametro Euribor per violazione dell'obbligo di pattuizione per iscritto, il Tribunale riteneva la non fondatezza della doglianza affermando la determinazione del parametro viene effettuata in base a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari e non rimesso alla discrezionalità della banca.
Quanto alla doglianza secondo cui il contratto di leasing era nullo per violazione dell'art. 117
T.U.B., essendo il T.A.N. indicato in contratto inferiore al T.A.E. effettivo, e quindi era necessaria una riliquidazione del leasing al fine di attestare la non morosità dell'attrice, il Giudice di prime cure ne rilevava l'infondatezza, in quanto le disposizioni che prevendono la nullità del contratto in caso di T.A.E. diverso dal T.A.N. e non indicato si applicano solo ai contratti di consumo.
Ciò posto, qualificato il contratto oggetto di causa come leasing traslativo, considerato che il bene oggetto del contratto manteneva un rilevante valore economico al termine del contratto, dichiarava nulla la clausola di cui all'art. 15 del contratto che, nel prevedere la facoltà della banca, in caso di inadempimento, di richiedere una somma di ammontare pari ai canoni scaduti non pagati, ai canoni in scadenza attualizzati, al prezzo del riscatto e agli interessi di mora dal momento dello
8 scioglimento del rapporto negoziale, oltre eventuali maggiori danni, con la precisazione che a fronte dell'integrale pagamento da parte dell'utilizzatore di quanto contrattualmente previsto lo stesso conseguirà la proprietà dell'immobile e che, invece, in caso di mancato pagamento, la concedente avrà facoltà di procedere alla vendita a terzi dell'immobile, effettuando una compensazione tra il prezzo così ottenuto e il residuo debito dell'utilizzatore, nonché consegnando allo stesso l'eventuale eccedenza, risultava essere una clausola eccessivamente penalizzante per l'utilizzatore.
Per tali ragioni, ritenendo non applicabile al contratto oggetto di causa la l. 124/2017, il Tribunale dichiarava la risoluzione del contratto di leasing ai sensi dell'art. 1526 c.c., tuttavia, non accoglieva la domanda di restituzione dei canoni già versati, perché il bene non era stato restituito da parte di e conseguentemente dichiarava assorbite le domande subordinate svolte dall'attrice. Controparte_3
4. In data 30/05/2023, per mezzo della propria Controparte_6
mandataria con socio unico, proponeva appello avverso detta sentenza Controparte_2
limitatamente al capo in cui dichiarava la nullità dell'art. 15 del contratto di leasing, formulando sostanzialmente tre motivi di impugnazione.
4.1 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto pacifica l'applicazione dell'art. 1526 c.c. al contratto di leasing e aveva conseguentemente ritenuto nulla la clausola ex art. 15 del contratto, in quanto, secondo l'appellante, ciò che la banca contestava era l'applicabilità dell'art. 1526, c. 1 c.c. e non del secondo comma, invece, a suo dire, pienamente applicabile. Al riguardo, l'appellante assume la legittimità della clausola ex art. 15, in quanto lo stesso art. 1526, c. 2 c.c. consente alle parti di pattuire il diritto del venditore di ritenere i canoni già versati a titolo di indennizzo in caso di risoluzione del contratto.
4.2 Con il secondo motivo di censura, l'appellante deduce che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto legittima e coerente con l'art. 1526, c. 2 c.c. la clausola secondo cui l'utilizzatore deve pagare le rate scadute e restituire il bene non potendo sorgere indebita locupletazione a favore del concedente, in quanto, in forza di tale clausola, l'utilizzatore ha diritto alla restituzione dei canoni pagati dando in cambio l'equo compenso, tenuto conto, inoltre, che il ricavo della successiva vendita del bene restituito viene detratto da quanto dovuto dall'utilizzatore.
4.3 Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto nulla la clausola di cui all'art. 15, perché sperequata, siccome non prevede come obbligo per la banca quello di procedere alla vendita del bene e di detrarre il ricavato da quanto dovuto dall'utilizzatore. Secondo l'appellante, tale clausola non è nulla in quanto, quand'anche il concedente decidesse di non vendere il bene di cui è tornato in possesso, egli sarebbe comunque tenuto a detrarre il valore di mercato dello stesso da quanto dovuto
9 dall'utilizzatore, ovvero una somma inferiore qualora risulti oggettivamente impossibile la vendita a tale valore.
4.4 In conseguenza delle censure svolte, l'appellante chiede che la Corte, disponga, ferma restando l'irripetibilità dei canoni già riscossi, la stima del bene ai valori di mercato al momento della sua restituzione (salvo che esso non sia stato già venduto o altrimenti allocato, nel qual caso facendosi riferimento ai valori conseguiti) e successivamente detragga tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente (con diritto del primo all'eventuale residuo).
5. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_3
avversario e formulando sei motivi di appello incidentale.
In particolare assume l'infondatezza del gravame avversario, Controparte_3 affermando che la clausola di cui all'art. 15 del contratto di leasing risulta essere diversa da quelle ritenute valida dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto prevede solo la facoltà del concedente di disporre la vendita e scomputare il ricavato in favore dell'utilizzatore e che, contrariamente a quanto affermato da controparte, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “deve considerarsi contraria alla ratio legis la clausola che consente al concedente di acquisire, oltre all'intero importo del finanziamento, anche il valore del bene oggetto del contratto, perché essa determina una situazione paradossale, nella quale il concedente finirebbe col ricavare dall'inadempimento dell'utilizzatore un vantaggio maggiore di quello che gli sarebbe derivato dal regolare adempimento del contratto”.
Nel caso di accoglimento dell'appello principale, rileva la necessità Controparte_3 dell'esame delle proprie domande subordinate volte alla riduzione della clausola di cui all'art. 15, ovvero alla sua interpretazione secondo buona fede.
5.1 Con il primo motivo di appello incidentale, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto valide e non usurarie le previsioni di cui agli artt. 13 e 15 delle condizioni generali e 25 delle condizioni particolari del contratto, inerenti gli oneri dovuti dall'utilizzatore in caso di estinzione anticipata del contratto di leasing. Al riguardo, Controparte_3 assume che l'art. 1815 c.c., che sanziona con la nullità le pattuizioni usurarie, si applica a tutti i contratti bancari, compreso quello di specie, e riguarda non solo gli interessi, ma anche tutti gli oneri discendenti da un'operazione finanziaria, compresi i costi per l'estinzione anticipata del finanziamento. Di talché, assume che il Tribunale avrebbe dovuto accertare il carattere usurario di tali pattuizioni, eventualmente licenziando C.T.U., perché superiori al tasso soglia ex l. 108/1996 applicabile al tempo della stipula del contratto.
10 5.2 Con il secondo motivo di appello incidentale, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto indeterminabile il tasso di mora individuato dagli artt. 4 delle condizioni generali e 25 delle condizioni particolari nel seguente modo: “Euribor 6 m.l. base 360 media mese precedente semestre solare di competenza + 5 punti percentuali”, affermando che appariva chiaro che, in forza del divisore 360, il calcolo deve compiersi in base ai giorni dell'anno commerciale. assume che la sentenza ha esaminato una clausola non Controparte_3 corrispondente a quella dedotta in contratto e che l'indeterminatezza della clausola, e la sua conseguente nullità, derivava dal fatto che entrambi i fattori dell'operazione di calcolo dovevano essere determinati o determinabili, mentre, nel caso di specie, solo il divisore 360 poteva dirsi determinabile.
5.3 Con il terzo motivo di appello incidentale, lamenta l'erroneità della decisione di prime cure nella parte in cui non ha ritenuto nullo il contratto di leasing per indeterminatezza del piano di ammortamento sia in punto capitale, sia in punto interessi, assumendo che, da un lato, il piano di ammortamento risultava riportato in contratto tale dovendosi qualificare il “piano finanziario” ivi riportato all'art. 25 delle condizioni particolari di contratto, e, dall'altro lato, che tale piano finanziario doveva ritenersi determinato, in quanto indica il valore finanziario dell'operazione, la durata dell'operazione, l'anticipo, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, gli interessi di mora, l'opzione di acquisto, l'indicizzazione e il tasso effettivo, oltre alle spese contrattuali. assume che, in realtà, il piano finanziario non precisa i criteri del futuro Controparte_3
ammortamento e non indica quale sarebbe stata la quota capitale di ciascuna rata, ma si limita a riportare il solo riepilogo delle condizioni economiche, senza sviluppo del piano di ammortamento.
In particolare, l'appellante incidentale osserva che nella documentazione contrattuale non sono presenti, né risultano indicati:
a) la tipologia e metodologia di calcolo del piano di ammortamento;
b) il piano di ammortamento;
c) nessun dettaglio delle quote capitali e delle quote interessi, omissioni che non permettono di determinare una misura univoca sia degli interessi, sia della variazione dei canoni, impedendo di definire in quale misura sarebbe stato estinto anche il capitale nel tempo.
5.4 Con il quarto motivo di appello incidentale, lamenta l'erroneità Controparte_3
della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità del contratto per violazione dell'art. 117 T.U.B. fondata sulla discrepanza tra il T.A.N. dichiarato nel contratto di leasing e il T.A.E. effettivo, ritenendo, da un lato, che nella nozione di “interessi e condizioni
11 pubblicizzati” dovevano essere ricompresi solo le indicazioni portate a conoscenza della generalità, non anche quelle comunicate al singolo contraente, e, dall'altro, che la nullità è prevista dal T.U.B. in tali casi solo per i contratti con i consumatori, tra i quali non rientra quello di specie. In particolare, assume che la locuzione “pubblicizzati” ex art. 117 T.U.B. deve intendersi non nel senso di comunicati alla massa, bensì come espressione dell'obbligo della banca di comunicare al cliente tutte le condizioni economiche dei servizi offerti, senza che possa venire in rilievo, in tal senso, la distinzione tra cliente professionista/imprenditore e cliente consumatore.
5.5 Con il quinto motivo di appello incidentale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, avendo ritenuto valide le suddette pattuizioni inserite nelle condizioni generali e particolari del contratto di leasing, non ha ritenuto di dover procedere alla riliquidazione del contratto di leasing, necessaria, invece, a suo dire, a fronte della lamentata nullità delle citate pattuizioni.
5.6 Con il sesto motivo di appello incidentale, chiede la riforma del capo della sentenza di primo grado inerente alla condanna al pagamento delle spese di lite, quale conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale.
6. Verificata la regolarità della notifica dell'appello principale e dell'appello incidentale a
[...]
considerato che quest'ultima non si costituiva in giudizio, era dichiarata contumace. CP_4
7. All'udienza del 13/02/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, decorsi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e delle memorie conclusionali, il Consigliere Istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
8. Deve essere esaminato prioritariamente l'appello incidentale di avendo ad oggetto Controparte_3
questioni preliminari dal punto di vista logico, ed è meritevole di rigetto per le seguenti ragioni.
9. Il primo motivo di appello incidentale è infondato.
9.1 La clausola penale di cui alle condizioni generali e particolari del contratto di leasing non può rilevare ai fini della verifica dell'usurarietà delle condizioni contrattuali, perché, in quanto clausola penale prevista a fronte della risoluzione anticipata del contratto per inadempimento, ha funzione sanzionatoria e non remunerativa propria, invece, degli interessi.
9.2 Invero, la clausola penale in discussione è qualificabile alla stregua di una commissione di estinzione anticipata, dal momento che essa determina un costo a fronte della risoluzione anticipata del rapporto di leasing, rispetto alla quale la giurisprudenza ha chiarito la sua non computabilità ai fini della verifica dell'usurarietà del contratto: “A ben vedere, proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato
12 del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a “una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente” (arg. D.L. 185/08, ex art.
2-bis, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi con quella” (Cass. Civ., S.U., sent. n. 16303/2018; cfr. altresì e Cass. Civ., sent. n. 1464/2019);
“La commissione di estinzione anticipata non rappresenta una remunerazione in favore della banca, ma costituisce un corrispettivo in caso di recesso: essa in sostanza è pattuita per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dall'impegno, per i più diversi motivi di convenienza e compensare, allo stesso tempo, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto accordando il prestito. Proprio tale natura comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà del contratto.” (C.d.A., Civ., Palermo, Sez. III, 30/09/2023, n.
1691).
Pertanto, il Tribunale correttamente ha ritenuto valida la clausola penale del contratto di leasing escludendola dal conteggio ai fini della usurarietà dei tassi.
10. Il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Dall'esame della documentazione contrattuale prodotta e, in particolare, dall'art. 25 delle condizioni particolari, è possibile affermare il carattere determinabile sia del tasso di mora, sia del tasso di attualizzazione, sia del tasso per il calcolo dei canoni di prelocazione, in quanto la disposizione fa rinvio al parametro Euribor rilevato dal “Sole 24 Ore” mediante un calcolo nel quale i fattori sono puntualmente indicati e nel quale è chiaro, per quanto riguarda il denominatore dell'operazione di calcolo, che i giorni di riferimento siano quelli dell'anno commerciale (360 gg.).
Pertanto, il contratto di leasing non può ritenersi nullo per indeterminatezza del tasso di mora ex artt. 4 delle condizioni generali del contratto e 25 delle condizioni particolari.
11. Non può affermarsi la nullità del contratto di leasing nemmeno sotto il lamentato profilo dell'indeterminatezza del piano di ammortamento, in quanto la documentazione contrattuale prodotta indica chiaramente il valore finanziario dell'operazione, la relativa durata, l'anticipo, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, gli interessi di mora, l'opzione di acquisto,
l'indicizzazione e il tasso effettivo, oltre alle spese contrattuali.
11.2 In particolare, si rileva che è stato prodotto (sub doc. 3c) il piano di ammortamento (da qualificarsi tale, pur se denominato “piano finanziario”), il quale, oltre ad indicare il numero delle rate, per ogni singola rata indica la scadenza, l'imponibile, la quota capitale, la quota interessi e il debito residuo.
Il terzo motivo di appello incidentale è quindi infondato
13 12. Anche il quarto motivo di appello incidentale è infondato.
12.1 Deve evidenziarsi che la giurisprudenza non ha ritenuto essere causa di nullità del contratto di leasing la differenza tra T.A.N. indicato nel contratto al cliente e T.A.E. effettivo: “Nel contratto di leasing il tasso di interesse garantisce all'utilizzatore la possibilità di valutare la convenienza dell'operazione, ma non serve a determinare una prestazione. Pertanto l'esigenza di determinatezza prevista dall'art. 117 t.u.b. è soddisfatta con la precisa indicazione del numero e della misura dei canoni da pagare, mentre l'indicazione del tasso di interesse ha un valore puramente formale e può essere fatta non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche con il rinvio ad elementi esterni inequivoci. Pertanto la difformità tra il tasso leasing indicato ed il tasso effettivamente praticato non comporta la nullità del contratto.” (C.d.A. Civ., Milano, Sez. III,
20/09/2023, n. 2707).
12.2 Inoltre, deve rilevarsi che la violazione delle regole di trasparenza e di pubblicità di cui al
T.U.B. costituiscono regole di condotta, eventualmente fonte di responsabilità per la Banca, ma non inficiano la validità degli atti negoziali. (cfr Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4597 del 14/02/2023: “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima”).
12.3 Peraltro, nel caso di specie, lo scostamento tra T.A.N. indicato in contratto e il T.A.E. effettivo
è esiguo, consistendo solo in alcuni decimi di punto percentuale (T.A.N.=5,221%, T.A.E.=5,347%).
Pertanto, il contratto di leasing non può essere considerato nullo per violazione dell'art. 117 T.U.B.
13. Al rigetto dei motivi di appello incidentale sopra esaminati seguono sia il rigetto del quinto motivo di appello incidentale, siccome avente ad oggetto la mancata riliquidazione del leasing chiesta dalla parte subordinatamente all'accoglimento delle proprie domande principali, sia del sesto motivo di appello incidentale, avente ad oggetto la riforma della condanna al pagamento delle spese di lite, in ragione dell'integrale rigetto dell'appello incidentale.
14. Tanto considerato, l'appello principale è parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
15. Il primo motivo dell'appello principale è fondato.
14 15.1 La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto valida la clausola penale che prevede, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, l'attribuzione al concedente di un importo pari all'ammontare dei canoni scaduti e a scadere, nonché del prezzo dell'opzione di acquisto, con obbligo per il percipiente di procedere alla vendita del bene e al versamento del ricavato all'utilizzatore: “Nel caso di leasing traslativo a cui non sia ratione temporis applicabile la disciplina di cui alla l. n. 124 del 2017 (per essere intervenuta la risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore anteriormente alla relativa entrata in vigore), è legittima la clausola penale con la quale il risarcimento è parametrato al cosiddetto interesse positivo (cioè, all'utilità che il concedente avrebbe tratto dalla fisiologica esecuzione del contratto), fermo restando il potere di riduzione del giudice ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, comma 2, e 1384 c.c.” (Cass.
Civ., Sez. III, 11/10/2024, n. 26518).
15.2 Pertanto, nel caso di specie, in cui il contratto è stato risolto prima dell'entrata in vigore della
L. 124/2017, avendo la banca esercitato il diritto di recesso in data 24/10/2016, la clausola ex art. 15 del contratto di leasing non può considerarsi nulla, ben potendo essere esercitato il potere di riduzione ad equità della stessa da parte del giudice, in forza del principio di conservazione degli effetti del contratto, prevedendo l'obbligo della concedente di scomputare il prezzo del bene oggetto del contratto – parametrato al valore di mercato al momento della sua restituzione – da quanto dovuto dall'utilizzatrice, ai sensi degli artt. 1384 e 1526, c. 2 c.c.
16. Il secondo motivo e il terzo motivo dell'appello principale possono essere esaminati insieme, stante la loro connessione, e sono parzialmente fondati nei termini che seguono.
16.1 La clausola di cui all'art. 15 del contratto di leasing dispone che: “La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito di comunicazione della Concedente all'Utilizzatore, il quale dovrà provvedere immediatamente a mettere l'immobile a disposizione della Concedente, nei modi da questa indicati e secondo il disposto del precedente Art. 12, con espressa rinuncia a muovere opposizione di alcun genere ed ogni contraria eccezione. La Concedente avrà comunque facoltà di richiedere, e quindi il diritto di ottenere, il versamento immediato di una somma complessiva secondo la seguente articolazione:
- un ammontare corrispondente alla somma degli eventuali canoni scaduti non pagati e degli eventuali interessi di mora;
- un ammontare corrispondente alla somma dei canoni a scadere, attualizzata al Tasso di attualizzazione indicato al successivo Art. 25;
15 - un ulteriore ammontare corrispondente al Prezzo di riscatto, come indicato al successivo Art. 25, nonché ogni altro onere sostenuto dalla Concedente in occasione, in conseguenza e n seguito degli eventi di cui sopra;
(…)
A fronte dell'integrale pagamento – da parte dell'Utilizzatore – di quanto contrattualmente previsto e della presentazione della documentazione secondo la tipologia del bene, la Concedente trasferirà all'Utilizzatore stesso la proprietà dell'immobile.
In caso di mancato pagamento, da parte dell'Utilizzatore, delle somme di cui al Comma che precede, la Concedente, ottenuta la disponibilità dell'immobile, avrà facoltà di procedere, previa eventuale effettuazione di perizia da parte di tecnico di sua fiducia, alla vendita a terzi dell'immobile stesso e/o alla sua rilocazione, a prezzo congruo al valore.
(…)
Le somme in tal caso ricavate verranno dalla Concedente imputate a copertura, fino a concorrenza, di quanto come sopra dovuto dall'Utilizzatore. Eventuali eccedenze saranno prontamente retrocesse a quest'ultimo, fatta salva la facoltà della Concedente di trattenerle in compensazione o garanzia, anche parziale, di ogni propria ragione creditoria nascente da rapporti diversi dal presente contratto.”.
16.2 Pur non potendo tale clausola essere considerata nulla per le ragioni sopra illustrate, essa deve ritenersi eccessivamente sbilanciata in sfavore dell'utilizzatrice , Controparte_3 siccome non prevede l'obbligo per la concedente di procedere alla vendita o alla rilocazione dell'immobile a prezzo congruo rispetto al valore di mercato del bene, bensì la semplice facoltà.
16.3 Invero, dalla lettura della clausola in esame, si ricava che la vendita, o la rilocazione, del bene oggetto del contratto, previa stima dello stesso, costituisce un passaggio necessario per procedere allo scomputo del ricavato dalla somma complessivamente dovuta dall'utilizzatrice alla concedente, mancando l'obbligo in capo alla concedente di procedere alla stima del bene e di riconoscere il valore di mercato dello stesso (calcolato al tempo della restituzione) in detrazione a quanto dovuto dall'utilizzatrice a prescindere dalla vendita e rilocazione dell'immobile.
16.4 Diversamente, in forza del dato letterale della menzionata clausola, Controparte_3
si vedrebbe costretta al pagamento dei canoni scaduti, di quelli a scadere e del prezzo
[...]
di riscatto del bene, con il rischio di non vedersi scomputato da tali somme il prezzo al valore di mercato dell'immobile, in quanto tale detrazione risulta essere condizionata dalla clausola alla vendita o alla rilocazione dello stesso.
16 16.5 Al riguardo, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto al giudice il potere di ridurre ad equità clausole penali come quella di specie, imponendo alla concedente l'obbligo di scomputare il valore di mercato del bene concesso in leasing nei termini anzidetti: “La risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing traslativo, concluso anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 1, commi 136 e ss., l. n. 124 del 2017, è sottoposta all'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c., sicché il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso,
i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo” (Cass., 1, 10249 del 30/3/2022; Cass.,3 n. 16632 del
12/6/2023);” (Cass. Civ., Sez. III, 21/03/2024, n. 7527).
16.6 Deve, tuttavia, rilevarsi, allo stato attuale, la mancata restituzione del bene immobile oggetto del contratto di leasing alla concedente da parte di , con la Controparte_3
conseguente impossibilità, al momento, di licenziare C.T.U. per la stima del valore di mercato del bene, dovendo questo essere calcolato al momento della sua restituzione da parte dell'odierna appellante incidentale.
16.7 Pertanto, in accoglimento della domanda subordinata di Controparte_6
la Corte, ai sensi degli artt. 1384 e 1526, c. 2 c.c., riduce ad equità la clausola ex
[...] art. 15 del contratto di leasing oggetto di causa, disponendo l'obbligo per la concedente di dedurre il valore di mercato del bene immobile oggetto del contratto al momento della sua restituzione da parte dell'utilizzatrice da quanto dovuto da parte di quest'ultima. Controparte_3
17. In ragione del parziale accoglimento dell'appello principale e dell'integrale rigetto dell'appello incidentale, si compensano le spese di lite del presente grado di giudizio (come liquidate infra) nella misura di 1/3 tra le parti, ponendo i restanti 2/3 a carico di . Controparte_3
17.1 Le spese legali sono liquidate avuto riguardo al valore della causa, nel modo seguente:
€ 12.156,00 per compensi oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (€ 2.518,00 per la fase di studio, € 1.665,00 per la fase introduttiva, € 3.686,00 per la fase istruttoria o di trattazione, €
17 4.287,00 per la fase della decisione, in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta, in applicazione dei parametri medi ex D.M. 147/2022).
17.2 Si dà atto, ai fini dell'art. 1, c. 17 l. 228/2012, introduttivo dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R.
115/2002, dell'integrale rigetto dell'appello incidentale proposto da . Controparte_3
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione:
1) rigetta l'appello incidentale proposto da , in persona del Controparte_3
rappresentante legale pro tempore avverso la sentenza del Tribunale di Genova n. 2709/2022 del
30/11/2022;
2) accoglie parzialmente l'appello principale proposto da Controparte_6
rappresentata dalla mandataria con socio unico, in persona del
[...] Controparte_2
rappresentante legale pro tempore, e, in parziale riforma della detta sentenza, limitatamente alla domanda proposta in via subordinata da e, per Controparte_6
l'effetto
3) riduce ad equità la clausola di cui all'art. 15 del contratto di leasing del 29/03/2006 intercorso tra le parti, disponendo che la concedente potrà pretendere la restituzione delle somme dovute da
, previa deduzione del valore di mercato del bene immobile oggetto Controparte_3 del contratto al momento della sua restituzione da parte dell'utilizzatrice ex art. 1526, c. 2 c.c.;
4) condanna , in persona del rappresentante legale pro tempore, al Controparte_3
pagamento, in favore di in persona della Controparte_6
mandataria con socio unico, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2
tempore, dei due terzi delle spese legali del presente grado di giudizio che liquida, per la frazione, in
€ 8.104,00, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A.;
4) compensa tra le parti per il restante terzo le spese legali del presente grado di giudizio;
5) dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello incidentale proposto da è stato integralmente rigettato. Controparte_3
Genova, 19 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Cannata Dott.ssa Rossella Atzeni
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