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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1428-1/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Angela Coluccio Presidente
dott. Daniela Cavaliere giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1428 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato dalla in data Parte_1
19.10.2023 per l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
(già )(C.F./P.IVA , con sede legale
[...] CP_2 P.IVA_1 in Roma, piazza di Campitelli n.2-,
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 rilevando:
-la costituzione della società resistente in data 21.06.2017 e iscritta nella sezione speciale CP_3
- i bilanci di esercizio depositati solo fino al 2021; -i debiti risultanti dalla lettura degli atti presenti nel fascicolo relativo alla procedura R.G. 911-1/2023 – Giudice GENNA Marco per complessivi € 4.053.612,42;
In data 22.11.2023 si costituiva in giudizio la società resistente la quale chiedeva il rigetto della formulata Controparte_1 istanza di liquidazione giudiziale, allegando e deducendo:
-il rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata con decreto oggetto di reclamo in questa sede, con il quale il
Tribunale di Roma in composizione collegiale rigettava la domanda sul presupposto che la domanda, seppur introdotta quando la società ricorrente era ancora iscritta nel registro delle start-up, nelle more del pronunciamento del provvedimento da parte del Tribunale risultava decorso il termine quinquennale (maggiorato di un anno in ragione della disciplina emergenziale di cui al D.L. 17 marzo 2020,
n. 18 e ss. mm. e ii.) di iscrizione e con conseguente assoggettabilità della società al fallimento;
-l'immediata proposizione del reclamo avverso detto provvedimento
(reclamo a tutt'oggi pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma
RG 51640/2023 udienza già fissata al 2 febbraio 2024 ore 10.30 – cfr. doc. D e F), e, ciononostante, il PM cui erano stati trasmessi gli atti in ragione del rigetto dell'istanza di apertura alla liquidazione controllata proponeva istanza di liquidazione giudiziale
contro
; CP_1
-che secondo il principio generale dell'art. 7, comma 1, tutte le domande sopravvenute devono poter essere trattate nel procedimento dichiaratamente “unitario”, mediante riunione a quelle già pendenti, per cui, la domanda in primo grado non riunibile nel procedimento pendente in fase di impugnazione risulterebbe improponibile in quanto in contrasto con tale assetto normativo;
-la necessaria preliminare definizione, anche in grado di reclamo, della domanda di apertura della liquidazione controllata, che risulta strumento di favore rispetto alla liquidazione giudiziale, la cui domanda di apertura mediante l'instaurazione del presente giudizio è stata proposta senza tenere conto della pendenza del giudizio di reclamo (cfr. doc. C, allegati ricorso) avverso il decreto (cfr. doc. A, allegati ricorso) di rigetto pronunciato dal
Tribunale di Roma in data 13 settembre 2023 nell'ambito del procedimento RG 911-1/2023 di codesto Tribunale nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCII, da Controparte_1
(già ), per l'apertura della procedura di liquidazione CP_2 controllata;
Considerato che, nel caso di specie:
-successivamente dell'assunzione della causa in riserva al Collegio, con onere per la parte debitrice di dimostrare la pendenza del giudizio innanzi la Suprema Corte con termine per il deposito fino al 18.10.2024, in data 07.01.2025 veniva iscritta ulteriore domanda di liquidazione giudiziale da parte di per € CP_4
172.000,00, rinunciata dal creditore istante con atto di desistenza del 30.05.2025;
-con memoria autorizzata del 3.06.2025 la parte resistente reiterava la richiesta di rigetto della formulata istanza allegando improcedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale per violazione del principio di unitarietà di cui all'artt. 7 e 49 CCII nonché del principio di consequenzialità tra le procedure, atteso che in pendenza di ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha rigettato il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione controllata, la formulata domanda di liquidazione giudiziale deve dichiararsi improcedibile;
In seguito all'assunzione della riserva da parte del Giudice, con note del 02.07.2025 il Pubblico Ministero insisteva nella richiesta formulata in ricorso, allegando e deducendo:
-che essendo la domanda di liquidazione giudiziale procedibile pur in pendenza di giudizio, considerata l'applicabilità al caso di specie della disciplina dell'art. 50, c. 4, CCII al provvedimento reiettivo del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, che non essendo regolato dagli art. 268 e ss. CCII, riceve regolamentazione dalla suddetta norma, in ossequio a quanto disposto dal successivo art. 270, c. 5, CCII che prevede espressamente “per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo
III, sezioni II e III”;
-che dunque trova applicazione anche l'art. 50 c. 4 CCII, essendo norma compatibile con la procedura di liquidazione controllata, essendo la suddetta disposizione -come le altre norme costituite dagli articoli da 40 a 53- norma di carattere generale che regola il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
-che pur in pendenza di ricorso per cassazione, l'iter procedimentale volto alla domanda di apertura della liquidazione controllata deve ritenersi concluso e l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi procedibile.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ritenuto, preliminarmente che l'istanza di sospensione del presente giudizio - formulata dalla difesa di parte resistente in attesa della definizione del citato giudizio pendente innanzi alla Suprema
Corte di Cassazione - non è accoglibile dal momento che, ad avviso del Collegio, non ricorre una fattispecie di sospensione necessaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 cpc.
Deve infatti osservarsi che anche laddove voglia ritenersi sussistente una pregiudizialità logica della questione oggetto del giudizio di Cassazione, tuttavia nel caso concreto difetta il requisito della pregiudizialità giuridica attesa la medesima funzione liquidatoria, di natura concorsuale, ed i medesimi effetti di spossessamento connotanti i due istituti e dunque le due procedure di liquidazione controllata e di liquidazione giudiziale
(rispettivamente riguardanti i giudizi pendenti innanzi alla Suprema
Corte ed innanzi a questo Tribunale) i cui effetti diversi e divergenti appaiono soltanto eventuali tale che, anche nella diversa prospettiva dell' art. 111 Cost, la decisione del Tribunale di aprire la liquidazione giudiziale della società resistente non sarebbe foriera per quest'ultima di pregiudizio – lo stesso debitore – che non è imprenditore individuale – avendo infatti manifestato l'interesse alla liquidazione del proprio patrimonio a beneficio dei creditori mediante deposito del ricorso per liquidazione controllata;
ritenuto, nel merito, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs
12 gennaio 2019, n. 14);
2) qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3) dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dalle ingenti e risalenti esposizioni debitorie riscontrate, rispetto a cui, ritenendosi condivisibile l'impostazione assunta dalla a nulla rileva l'eccepita Parte_1 improcedibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal PM in pendenza di ricorso in Cassazione contro il provvedimento reiettivo del reclamo avverso il rigetto della domanda di liquidazione controllata formulata in precedenza dalla , ritenendosi applicabili in relazione a detto Controparte_1 provvedimento di rigetto le disposizioni generali cui il dettato codicistico rimanda con l'art. 270, comma 5 CCII e dunque anche la norma generale, regolante il procedimento unitario, di cui all'art. 50, comma 4, CCII che non produce effetti ostativi in termini assoluti, ma definisce solo la specifica procedura della liquidazione controllata;
b) dalle risultanze del bilancio 2022 depositato in atti, che attesta il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma
1, lettera d, CCII presentando un attivo patrimoniale pari a € 1.959.812,00, debiti per complessivi € 4.321.335,00 e ricavi per complessivi € 157.513,00 (cfr. allegati fascicolo telematico);
-rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49
del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(già (C.F./P.IVA , con Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 sede legale in Roma, piazza di Campitelli n.2-,
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e
Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 26.2.2026 ore 11.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Vitale dott. Angela Coluccio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati: dott. Angela Coluccio Presidente
dott. Daniela Cavaliere giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1428 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato dalla in data Parte_1
19.10.2023 per l'apertura della liquidazione giudiziale di CP_1
(già )(C.F./P.IVA , con sede legale
[...] CP_2 P.IVA_1 in Roma, piazza di Campitelli n.2-,
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1 rilevando:
-la costituzione della società resistente in data 21.06.2017 e iscritta nella sezione speciale CP_3
- i bilanci di esercizio depositati solo fino al 2021; -i debiti risultanti dalla lettura degli atti presenti nel fascicolo relativo alla procedura R.G. 911-1/2023 – Giudice GENNA Marco per complessivi € 4.053.612,42;
In data 22.11.2023 si costituiva in giudizio la società resistente la quale chiedeva il rigetto della formulata Controparte_1 istanza di liquidazione giudiziale, allegando e deducendo:
-il rigetto della domanda di apertura della liquidazione controllata con decreto oggetto di reclamo in questa sede, con il quale il
Tribunale di Roma in composizione collegiale rigettava la domanda sul presupposto che la domanda, seppur introdotta quando la società ricorrente era ancora iscritta nel registro delle start-up, nelle more del pronunciamento del provvedimento da parte del Tribunale risultava decorso il termine quinquennale (maggiorato di un anno in ragione della disciplina emergenziale di cui al D.L. 17 marzo 2020,
n. 18 e ss. mm. e ii.) di iscrizione e con conseguente assoggettabilità della società al fallimento;
-l'immediata proposizione del reclamo avverso detto provvedimento
(reclamo a tutt'oggi pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma
RG 51640/2023 udienza già fissata al 2 febbraio 2024 ore 10.30 – cfr. doc. D e F), e, ciononostante, il PM cui erano stati trasmessi gli atti in ragione del rigetto dell'istanza di apertura alla liquidazione controllata proponeva istanza di liquidazione giudiziale
contro
; CP_1
-che secondo il principio generale dell'art. 7, comma 1, tutte le domande sopravvenute devono poter essere trattate nel procedimento dichiaratamente “unitario”, mediante riunione a quelle già pendenti, per cui, la domanda in primo grado non riunibile nel procedimento pendente in fase di impugnazione risulterebbe improponibile in quanto in contrasto con tale assetto normativo;
-la necessaria preliminare definizione, anche in grado di reclamo, della domanda di apertura della liquidazione controllata, che risulta strumento di favore rispetto alla liquidazione giudiziale, la cui domanda di apertura mediante l'instaurazione del presente giudizio è stata proposta senza tenere conto della pendenza del giudizio di reclamo (cfr. doc. C, allegati ricorso) avverso il decreto (cfr. doc. A, allegati ricorso) di rigetto pronunciato dal
Tribunale di Roma in data 13 settembre 2023 nell'ambito del procedimento RG 911-1/2023 di codesto Tribunale nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 268 comma 1 CCII, da Controparte_1
(già ), per l'apertura della procedura di liquidazione CP_2 controllata;
Considerato che, nel caso di specie:
-successivamente dell'assunzione della causa in riserva al Collegio, con onere per la parte debitrice di dimostrare la pendenza del giudizio innanzi la Suprema Corte con termine per il deposito fino al 18.10.2024, in data 07.01.2025 veniva iscritta ulteriore domanda di liquidazione giudiziale da parte di per € CP_4
172.000,00, rinunciata dal creditore istante con atto di desistenza del 30.05.2025;
-con memoria autorizzata del 3.06.2025 la parte resistente reiterava la richiesta di rigetto della formulata istanza allegando improcedibilità dell'istanza di liquidazione giudiziale per violazione del principio di unitarietà di cui all'artt. 7 e 49 CCII nonché del principio di consequenzialità tra le procedure, atteso che in pendenza di ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha rigettato il reclamo avverso il rigetto dell'istanza di apertura della liquidazione controllata, la formulata domanda di liquidazione giudiziale deve dichiararsi improcedibile;
In seguito all'assunzione della riserva da parte del Giudice, con note del 02.07.2025 il Pubblico Ministero insisteva nella richiesta formulata in ricorso, allegando e deducendo:
-che essendo la domanda di liquidazione giudiziale procedibile pur in pendenza di giudizio, considerata l'applicabilità al caso di specie della disciplina dell'art. 50, c. 4, CCII al provvedimento reiettivo del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata, che non essendo regolato dagli art. 268 e ss. CCII, riceve regolamentazione dalla suddetta norma, in ossequio a quanto disposto dal successivo art. 270, c. 5, CCII che prevede espressamente “per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo
III, sezioni II e III”;
-che dunque trova applicazione anche l'art. 50 c. 4 CCII, essendo norma compatibile con la procedura di liquidazione controllata, essendo la suddetta disposizione -come le altre norme costituite dagli articoli da 40 a 53- norma di carattere generale che regola il procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
-che pur in pendenza di ricorso per cassazione, l'iter procedimentale volto alla domanda di apertura della liquidazione controllata deve ritenersi concluso e l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi procedibile.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Ritenuto, preliminarmente che l'istanza di sospensione del presente giudizio - formulata dalla difesa di parte resistente in attesa della definizione del citato giudizio pendente innanzi alla Suprema
Corte di Cassazione - non è accoglibile dal momento che, ad avviso del Collegio, non ricorre una fattispecie di sospensione necessaria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 cpc.
Deve infatti osservarsi che anche laddove voglia ritenersi sussistente una pregiudizialità logica della questione oggetto del giudizio di Cassazione, tuttavia nel caso concreto difetta il requisito della pregiudizialità giuridica attesa la medesima funzione liquidatoria, di natura concorsuale, ed i medesimi effetti di spossessamento connotanti i due istituti e dunque le due procedure di liquidazione controllata e di liquidazione giudiziale
(rispettivamente riguardanti i giudizi pendenti innanzi alla Suprema
Corte ed innanzi a questo Tribunale) i cui effetti diversi e divergenti appaiono soltanto eventuali tale che, anche nella diversa prospettiva dell' art. 111 Cost, la decisione del Tribunale di aprire la liquidazione giudiziale della società resistente non sarebbe foriera per quest'ultima di pregiudizio – lo stesso debitore – che non è imprenditore individuale – avendo infatti manifestato l'interesse alla liquidazione del proprio patrimonio a beneficio dei creditori mediante deposito del ricorso per liquidazione controllata;
ritenuto, nel merito, che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale sulla base delle seguenti risultanze:
1)competenza di questo Tribunale quale Tribunale del luogo ove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 27 D. Lgs
12 gennaio 2019, n. 14);
2) qualità di imprenditore commerciale del debitore trattandosi nella specie di società a responsabilità limitata;
3) dimostrazione dello stato di insolvenza della debitrice, reso manifesto:
a) dalle ingenti e risalenti esposizioni debitorie riscontrate, rispetto a cui, ritenendosi condivisibile l'impostazione assunta dalla a nulla rileva l'eccepita Parte_1 improcedibilità della domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal PM in pendenza di ricorso in Cassazione contro il provvedimento reiettivo del reclamo avverso il rigetto della domanda di liquidazione controllata formulata in precedenza dalla , ritenendosi applicabili in relazione a detto Controparte_1 provvedimento di rigetto le disposizioni generali cui il dettato codicistico rimanda con l'art. 270, comma 5 CCII e dunque anche la norma generale, regolante il procedimento unitario, di cui all'art. 50, comma 4, CCII che non produce effetti ostativi in termini assoluti, ma definisce solo la specifica procedura della liquidazione controllata;
b) dalle risultanze del bilancio 2022 depositato in atti, che attesta il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 2, comma
1, lettera d, CCII presentando un attivo patrimoniale pari a € 1.959.812,00, debiti per complessivi € 4.321.335,00 e ricavi per complessivi € 157.513,00 (cfr. allegati fascicolo telematico);
-rilevato che tali circostanze rendono palese l'incapacità della convenuta di far fronte in modo regolare e con mezzi ordinari di pagamento all'adempimento delle obbligazioni assunte;
- rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore a euro trentamila;
P. Q. M.
visti gli artt. 2, co. 1, lett. b), 121, 27 co 2, 39, 40, 41 e 49
del D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di
(già (C.F./P.IVA , con Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 sede legale in Roma, piazza di Campitelli n.2-,
NOMINA la dott.ssa Francesca Vitale Giudice Delegato alla procedura e
Curatore il Dott. Persona_1
ORDINA
al debitore di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215 bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39, nella cancelleria di questo tribunale, entro tre giorni;
STABILISCE il giorno 26.2.2026 ore 11.30 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto giudice delegato, nel suo ufficio nella sede di questo tribunale;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti personali o reali mobiliari o immobiliari su cose in possesso della debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori, per la presentazione delle domande di insinuazione;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice
DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 45 del D.Lgs.
12 gennaio 2019, n. 14. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Francesca Vitale dott. Angela Coluccio