Articolo 3 della Legge 24 gennaio 1989, n. 31
Articolo 2Articolo 4
Versione
21 febbraio 1989
Art. 3. 1. Le somme di cui agli articoli 1 e 2 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1989
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