Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/03/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 965/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 965/2017 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1
SAN PAOLO BEL SITO 79 80035 NOLA ITALIA, presso lo studio dell'Avv. D'AVINO
FRANCESCA MARIA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._1
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_2
VITTORIA COLONNA,15 80100 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. DE SIMONE
MARIA ROSARIA (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
CONVENUTO
Oggetto: Pegno - Ipoteca - Trascrizione e pubblicità di beni immobili e mobili.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda risarcitoria proposta dalla società attrice va dichiarata inammissibile, per quanto di ragione.
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Parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità/improcedibilità della domanda, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere formulata nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria sotto forma di responsabilità ex art. 96 cpc.
Su punto sono intervenute le S.U. della S.C con sentenza n. 6597/2011, le quali hanno chiarito quanto segue.
Occorrerebbe invero distinguere fra l'ipotesi della trascrizione della domanda non compresa in alcuno dei casi contemplati negli artt. 2652 e 2653 c.c. da quella in cui in astratto la domanda sarebbe stata suscettibile di trascrizione, non essendo tuttavia nel concreto trascrivibile: nella prima ipotesi sarebbe infatti ravvisabile nell'avvenuta trascrizione un fatto illecito, il cui ristoro troverebbe titolo giuridico nell'art. 2043 c.c. mentre nel secondo, rispetto al quale la trascrizione della domanda non sarebbe stata consentita per l'infondatezza nel merito della pretesa fatta valere, troverebbe applicazione l'art. 96 c.p.c..
L'art. 96 c.p.c. regola in modo espresso due situazioni.
La prima consiste: è accertato dal giudice cui è stata proposta la domanda di merito che il diritto vantato sussisteva o no e la parte, nel giudizio in cui la domanda è stata proposta, può chiedere che sia valutato se averla proposta od avervi resistito ha concretizzato un comportamento caratterizzato da dolo o colpa grave.
La condanna per responsabilità processuale è pronunziata, con liquidazione anche di ufficio, sul presupposto e come effetto della decisione sul diritto vantato, ed in conseguenza della qualificazione dolosa o colposa della condotta processuale del soccombente.
La seconda consiste: che il vanto del diritto è attuato non attraverso la sua sola affermazione, bensì aggredendo la sfera patrimoniale dell'altra parte, sul piano esecutivo o cautelare, o con la trascrizione della domanda od iscrizione di ipoteca.
Qui, accertato che il diritto vantato non sussisteva - accertamento provocato dall'una o dall'altra parte -, a fondare la responsabilità processuale basterà l'aver agito senza la normale prudenza, e questo in ragione delle specifiche modalità invasive dell'atto di esercizio del diritto.
Pagina 2 di 4 In ambedue i casi descritti dall'art. 96 il fatto materiale costitutivo della responsabilità, cioè la esistenza o inesistenza del diritto vantato ed il modo in cui è stato esercitato, costituiscono l'oggetto della domanda principale.
Ci si soffermi ora sul caso che il diritto sia stato vantato in giudizio in base ad una domanda trascrivibile e che il convenuto di tale domanda abbia chiesto il rigetto: questa parte, al fine di vedere pronunciata la condanna dell'altra per responsabilità processuale aggravata non avrà da sollecitare alcun ulteriore accertamento in diritto, ma, in vista di un eventuale accoglimento della sua istanza nei soli limiti del comma 2, provare che la domanda trascrivibile di fatto lo sia stata.
Lo stesso non è vero nel caso in cui sia stato vantato in giudizio un diritto in base a domanda non trascrivibile.
In tale ultima ipotesi, è possibile proporre autonoma domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, tuttavia, si versa nella prima ipotesi dal momento che la società attrice ha chiesto il risarcimento dei danni da trascrizione possibile, perché contemplata dall'art. 2652 n.
5) c.c., ma ingiusta perché “si palesava ex ante infondata, pretestuosa, priva dei requisiti”.
Ne discende, pertanto, l'inammissibilità delle domande proposte dalla società attrice, in quanto trattasi di ipotesi configurante una pretesa responsabilità processuale che avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio concernente la domanda giudiziale trascritta (nel caso di specie nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria dell'atto di compravendita nel quale figura come acquirente l'odierno attore).
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore dichiarato della causa e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara inammissibili tutte le domande formulate dall'attore,
2) condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto che si liquidano in euro 11.300,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%;
3) pone definitivamente a carico dell'attore le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 24/03/2025
IL GIUDICE
Pagina 3 di 4 dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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