Ordinanza cautelare 13 gennaio 2025
Rigetto
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 4668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4668 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 04668/2025REG.PROV.COLL.
N. 09318/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9318 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Claudia Pedrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, via Villa Cozza n. 12;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Mantova, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di BR (Sezione Seconda) n. 00408/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha impugnato, in primo grado, il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato al Sig. -OMISSIS- in favore dell’odierna appellante, emesso dalla Prefettura di Mantova in data -OMISSIS-.
1.1. La revoca è stata motivata dall’incapienza del reddito del datore di lavoro ai fini dell’assunzione del lavoratore e dalla mancata produzione del tesserino d’iscrizione all’Ordine del professionista che ha redatto l’asseverazione.
2. Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, a seguito di ordinanza di remand, la parte ricorrente ha omesso di impugnare il nuovo provvedimento di riesame nei termini decadenziali, nonostante avviso ex art.73 c.p.a..
2.1. In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto il ricorso improcedibile “ come da consolidata giurisprudenza che sul punto così statuisce: “Il remand costituisce una tecnica di tutela cautelare che si caratterizza per rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto gravato, restituendo all'Amministrazione l'intero potere decisionale iniziale, senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale; il nuovo atto, infatti, costituendo (nuova) espressione di una funzione amministrativa (e non di mera attività esecutiva della pronuncia giurisdizionale), porta ad una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ove abbia contenuto satisfattivo della pretesa azionata dal ricorrente, oppure di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, a quest'ultimo. Il provvedimento adottato all'esito del remand, infatti, lungi dal costituire una mera integrazione della motivazione del precedente, si configura come espressione di nuove, autonome, scelte discrezionali dell'Amministrazione, in presenza delle quali deve ritenersi che la sostituzione dell'atto impugnato a mezzo di un nuovo provvedimento (che non sia meramente confermativo del precedente) rende improcedibile il ricorso” ( ex multis Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Milano Sez. 1 Sentenza 17 maggio 2013 n. 1326) .
Quanto all’istanza subordinata di rinvio per la proposizione di motivi aggiunti si rileva che: (i) il provvedimento di conferma, comunicato al difensore in data 08/02/2024, è rimasto non impugnato, anche a seguito dell’avviso ex art. 73 comma 3 cod.proc.amm. (ii) la possibilità di rinvii, nel processo amministrativo, ha carattere eccezionale, ex art 73 comma 1bis cod. proc.amm. (ii) ”.
3. Con l’atto d’appello qui in scrutinio il legale impugna la statuizione del TAR, nella parte in cui ha ritenuto il provvedimento adottato dalla Prefettura a seguito di remand come “ confermativo ” e non “ meramente confermativo ”.
3.1. Per la difesa dell’appellante il provvedimento sarebbe meramente confermativo e non bisognevole di impugnazione con motivi aggiunti.
3.2. Più precisamente “ Per la Giurisprudenza, sono atti “meramente confermativi” quegli atti che si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell’amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con una precedente determinazione; mancando detta riapertura e una conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. “provvedimenti di secondo grado”, essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo (Cons. Stato, V, n. 2801/2023, cit.; 3 agosto 2022, n. 6819; n. 6606/2021, cit.; 8 novembre 2019, n. 7655; 17 gennaio 2019, n. 432; III, 27 dicembre 2018, n. 7230; IV, 12 settembre 2018, n. 5341; VI, 10 settembre 2018, n. 5301; III, 8 giugno 2018, n. 3493; V, 10 aprile 2018, n. 2172; 27 novembre 2017, n. 5547; IV, 27 gennaio 2017, n. 357; 12 ottobre 2016, n. 4214; 29 febbraio 2016, n. 812).
L’atto meramente confermativo ricorre quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Cons. Stato, V, 22 giugno 2018, n. 3867), perseguendo la sola funzione di illustrare all’interessato che la questione è stata già valutata con una precedente espressione provvedimentale di cui si opera un integrale richiamo.
Di contro, l’atto di conferma in senso proprio è quello adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi, e pertanto connotato anche da una nuova motivazione (C. Stato, V, nn. 6819/2022 e 6606/2021, cit.; VI, 13 luglio 2020, n. 4525; II, 24 giugno 2020, n. 4054; VI, 30 giugno 2017, n. 3207; IV, 12 ottobre 2016, n. 4214; 29 febbraio 2016, n. 812; 12 febbraio 2015, n. 758; 14 aprile 2014, n. 1805).
Al riguardo, secondo giurisprudenza consolidata, laddove l'amministrazione si limiti a ribadire la bontà del contenuto del provvedimento originario, senza aprire un nuovo procedimento, si è di fronte ad un atto privo di valore provvedimentale, il quale non deve essere autonomamente impugnato e non consente la riapertura dei termini di impugnazione (Consiglio di Stato sez. VI - 1/12/2020, n. 7611). Determina invece l’autonoma impugnabilità, con una nuova decorrenza del termine per impugnare, l’atto adottato all'esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli interessi.
In altre parole, per aversi un atto di conferma in senso proprio, idoneo, come tale, a dare vita a un provvedimento diverso dal precedente e quindi suscettibile di autonoma impugnazione, è necessario che da esso possa trarsi, esplicitamente o implicitamente, l’avvenuto riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, mediante l’esperimento di ulteriori adempimenti istruttori aventi a oggetto la rivalutazione degli interessi in gioco e il nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto della fattispecie…
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tar l’atto di conferma non contiene novità istruttorie attinenti alla situazione contabile del datore di lavoro, nonostante le deduzioni difensive nella fase procedimentale e nel corso del giudizio, né contiene le indagini richieste dal Tar in ordine al numero dei lavoratori in forza ”.
3.3. Con successivo deposito, la difesa insiste per l’accoglimento dell’appello e produce richiesta di passaggio in decisione sulla base degli atti depositati, senza preventiva discussione da remoto, chiedendo la liquidazione degli onorari come da istanza depositata in data 7.1.2025.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito con atto di mero stile.
5. Con ord. n. 00107/2025, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare, avendo ritenuto che “ l’appello cautelare non è assistito dal prescritto fumus boni iuris risultando, alla luce della sommaria delibazione tipica di questa fase, condivisibile l’apprezzamento operato dal giudice di prime cure in ordine alla natura confermativa – e non meramente confermativa – del provvedi-mento di riesame emesso dalla Prefettura di Mantova a seguito di remand ”.
6. La Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato, con decr. n. 7/2025, ha ammesso in via anticipata e provvisoria l’istante al patrocinio a spese dello Stato.
7. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va, quindi, respinto.
2. Il provvedimento di riesame contiene nuove e più articolate motivazioni e, come correttamente evidenziato nel dictum oggetto d’impugnazione “ non si limita ad una semplice conferma della determinazione impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ma rappresenta un rinnovato esercizio della funzione amministrativa, idoneo a sostituire integralmente il provvedimento in questa sede gravato ”.
2.1. Infatti, il nuovo provvedimento evidenzia, rispetto al precedente, che:
- il datore di lavoro ha prodotto la Certificazione Unica 2023 e 2022 come dipendente della -OMISSIS- e la Certificazione Unica 2022 come dipendente della -OMISSIS-, da cui emerge che ha -OMISSIS- totalmente a suo carico;
- la circolare 3/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prevede la necessità dell’iscrizione all’albo professionale dell’asseveratore;
- quale sia la documentazione che deve essere necessariamente prodotta a corredo dell’asseverazione, che peraltro deve essere dettagliatamente argomentata;
- l’asseverazione manca del Documento Unico di Regolarità Contributiva ed inoltre non dimostra dettagliatamente la sussistenza di tutte le condizioni in relazione alle quali l’asseverazione medesima può essere rilasciata;
- il reddito da lavoro dipendente non è cumulabile con il reddito d’azienda e che quindi non sussiste la capacità reddituale idonea per l’assunzione.
2.2. Peraltro, non appare rilevante, per dedurre un difetto di istruttoria, che l’amministrazione non abbia ritenuto di acquisire ulteriori documenti oltre a quelli già presentati dall’istante, anche perché il vizio poteva essere dedotto solo impugnando con motivi aggiunti in primo grado e non in sede di appello.
2.3. In sintesi, il nuovo provvedimento ha chiaramente natura di conferma (e non di atto meramente confermativo come sostenuto dall’appellante) e dunque è pienamente condivisibile la statuizione del TAR.
3. Per quanto detto, il Collegio ritiene di dover respingere l’appello. La manifesta infondatezza dell’appello impone di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO