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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott.ssa Ester MARONGIU ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8952/2021 R.G. promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Torino, Via Vassalli Eandi n. 10, presso lo studio dell'avvocato Annunziata
Speranza che la rappresenta e difende per delega in atti
- ATTORE contro
P.IV , Controparte_1 P.IV_1 in persona del Presidente e legale rappresentante dott. , CP_2 elettivamente domiciliata in Torino, Via Bertola n. 51, presso lo studio dell'avv. Luigi Chiodi che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
-CONVENUTA con la chiamata in causa di
(C.F. ), Controparte_3 P.IV_2 in persona del procuratore dott. , Controparte_4 elettivamente domiciliata in Torino, Via Bertola n. 59, presso lo studio dell'avv. Carlo Vaira che la rappresenta e difende per procura in atti
-TERZO CHIAMATO
Oggetto: risarcimento ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per parte attrice:
pagina 1 di 16 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito, in via principale: condannare la convenuta in persona del rappresentante CP_1 legale pro tempore, al pagamento a favore dell'istante , a titolo di risarcimento danni, Parte_1 della somma di € 131.457,45 o di quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali dal dì della domanda fino al giorno di effettivo pagamento. In ogni caso con vittoria di spese tutte di causa, oltre oneri accessori di legge, rimborso forfettario nella misura del 15%, nonché tassa di registro e successive occorrende”.
Per parte convenuta:
“Reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione;
Previe le opportune declaratorie del caso;
previa ammissione dei dedotti capitoli di prova per interpello e testi;
In via preliminare pregiudiziale dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell' per i fatti per cui è causa con Controparte_1 conseguente estromissione della stessa dal presente dal Giudizio;
in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, condannare il terzo chiamato Controparte_5
in persona del suo legale rappr.te pro tempore, a manlevare la convenuta
[...] CP_1 in persona del suo legale rappr.te pro tempore, per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare
[...] in favore della parte attrice. Nel merito mandarsi assolta l' da ogni domanda Controparte_1 proposta nei suoi confronti da parte della Sig.ra per i fatti per cui è causa e condannarsi ex art. Pt_1
96 la Sig.ra lite temeraria alla somma che il G.I. preposto riterrà equo liquidare. Parte_2
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio oltre CPA e specifica del sistema di liquidazione adottato oltre rimborso forfettario ex decreto min. n°55/2014 da liquidarsi a favore del legale sottoscrivente anticipatario”.
Per la terza chiamata:
“Voglia il Giudice adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dato atto che dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali Controparte_6 domande nuove, Nel merito in via principale respingere le domande attoree tutte siccome infondate in fatto e in diritto, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c. nonché per carenza di legittimazione attiva di
Controparte_1
Accertata e dichiarata la non operatività della polizza assicurativa accesa da er i Controparte_1 motivi di cui in atti;
assolvere da ogni avversaria pretesa. In Controparte_6 via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le conclusioni che precedono contenere l'eventuale condanna di entro i limiti della quota di Controparte_6 corresponsabilità che fosse ascritta all'assicurata nonché del danno gusto e concretamente provato in corso di causa, in esclusiva connessione causale con il sinistro esposto, nonché nei limiti delle voci di danno legittimamente ed ammissibilmente domandabili, tenuto conto, altresì, delle condizioni pagina 2 di 16 contrattuali tutte di polizza e della quota di garanzia a carico della conchiudente, senza vincolo di solidarietà con la coassicuratrice.
In ogni caso liquidare le anticipazioni, di cui alla documentazione in atti, ed i compensi professionali tutti, di cui alla consueta nota, redatta in relazione alle fasi processuali, alle prestazioni effettivamente svolte nonché alla complessità della controversia;
il tutto oltre maggiorazioni di legge, cpa ed iva nelle previste misure sui compensi imponibili
Con il favore delle spese di ctu e ctp, queste ultime da liquidare in misura pari a quelle di ctu ovvero nella determinanda misura”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a Controparte_1 seguito del sinistro occorso in Torino, il 18.09.2019.
L'attrice ha riferito che, in data 18.09.2019, alle ore 18.30 circa, in Torino, dopo aver parcheggiato la propria auto nel parcheggio gestito dalla società convenuta, denominato “ACI Giolitti”, giunta all'uscita pedonale sita in via Giolitti n. 14 cadeva inciampando nel dislivello della rampa realizzata per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
Dava atto di essere stata trasportata in ambulanza all'ospedale Mauriziano ove le veniva diagnosticato trauma cranico non commotivo e frattura pluriframmentaria scomposta di omero prossimale a sinistra cui faceva seguito intervento chirurgico di impianto di protesi di spalla.
Rilevato il mancato risarcimento del danno patito nonostante le diffide stragiudiziali e l'invito alla stipula della negoziazione assistita, instava per il riconoscimento della responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c.. e per la condanna della stessa al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato in complessivi € 131.457,45.
Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza della domanda attorea.
In via preliminare, la convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando come il luogo del sinistro risultasse esterno all'immobile, collocato sotto al portico di pertinenza esclusiva dello stabile di Via Giolitti 14 e comunque escluso dalla porzione immobiliare locata alla società convenuta e, come tale, estraneo alla sua disponibilità.
Nel merito, la convenuta ha rilevato come il dislivello della rampa fosse di lievissima entità e facilmente riconoscibile da parte dell'attrice con l'uso dell'ordinaria diligenza, anche tenuto conto che il sinistro si è verificato alle ore 18,30 circa del 18 settembre, quindi, in condizione di piena visibilità anche grazie alla presenza sul soffitto del porticato di numerose plafoniere che si accendono in mancanza di luce esterna. pagina 3 di 16 Ha quindi contestato la quantificazione dei danni fisici lamentati dall'attrice non interamente imputabili al sinistro, osservando come la stessa avesse, già in data 9.12.2019, negato ogni CP_1 responsabilità, diniego rinnovato dalla in data 31.7.2020. CP_6
Concludeva, pertanto, chiedendo, in via preliminare e pregiudiziale, dichiararsi la carenza di legittimazione passiva dell' con conseguente estromissione della stessa dal Giudizio, Controparte_1 instando per la chiamata in causa della per essere dalla stessa Controparte_5 manlevata per il caso di accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti.
La ritualmente costituitasi, ha preliminarmente eccepito Controparte_5
l'inoperatività della polizza precisando che la garanzia coprirebbe il rischio ubicato in Torino, Via
Giolitti n. 15, mentre il sinistro si sarebbe verificato in Via Giolitti n. 14.
Ha ribadito la carenza di legittimazione passiva della convenuta sottolineando che il luogo della caduta non rientra nell'area oggetto del contratto di locazione stipulato tra e Sidin IL Controparte_1
s.r.l., proprietaria dei locali.
La compagnia assicuratrice ha contestato l'operatività della previsione di cui all'art. 2051 c.c. ritenendo insussistente il rapporto di custodia tra la società convenuta e la res, ribadendo come la caduta debba essere imputata alla disattenzione dell'attrice.
Ha quindi contestato la quantificazione del danno, instando per il rigetto della domanda attorea ovvero, per il caso di accoglimento della domanda risarcitoria, per la condanna della compagnia assicurativa entro i limiti della quota di corresponsabilità ascritta all'assicurato e comunque nei limiti delle condizioni di polizza.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita con la produzione di documenti,
l'assunzione di prove orali e l'esperimento di CTU medico legale.
All'udienza figurata del 31.10.2024 la causa è stata trattenuta a decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
II
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza della domanda attorea, deve esaminarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta a cui si è associata la Controparte_1 terza chiamata Controparte_5
Costituendosi, infatti, parte convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando come in forza del contratto di locazione 23.9.2015 (doc. n. 1) sia divenuta conduttrice dei locali ad uso autorimessa di proprietà della Sidin IL s.r.l. siti in Torino, Via Carlo Alberto 20 angolo Via
Giolitti costituiti da un ingresso al piano terreno e da dodici livelli al piano interrato;
la convenuta ha quindi aggiunto che il luogo ove si è verificata la caduta non rientra nella porzione immobiliare locata e, comunque, non sarebbe nella disponibilità della conduttrice in quanto esterno all'immobile e ubicato sotto al porticato di pertinenza esclusiva dell'immobile di Via Giolitti 14.
pagina 4 di 16 E' noto che la legittimazione a contraddire – quale condizione dell'azione – si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale.
Diversamente, la questione relativa alla reale titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che si risolve nell'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, attiene al merito della lite.
Le argomentazioni poste a fondamento dell'eccezione sollevata da parte convenuta attengono al difetto di titolarità del diritto sostanziale, anziché alla carenza della legitimatio ad causam, in quanto la stessa convenuta non contesta che l'azione sia stata proposta nei confronti di un soggetto errato, quanto piuttosto nei confronti di un soggetto privo di responsabilità, ovvero non titolare del dovere di custodia di cui all'art. 2051 c.c.
Al fine di identificare il soggetto sul quale grava la custodia è opportuno ribadire che è custode colui che ha un effettivo potere di fatto sulla cosa che gli consente di controllarne i rischi e di intervenire per evitare il verificarsi di un pregiudizio per i terzi.
L'art. 2051 c.c. configura, infatti, un'ipotesi di responsabilità oggettiva fondata sull'esistenza del mero rapporto di custodia che intercorre tra il responsabile e la cosa che ha dato causa all'evento lesivo, indipendentemente dal titolo che si vanti sulla medesima, non essendo questo correlato esclusivamente alla titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Ed invero, si qualifica custode colui che si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, per il solo fatto di avere la materiale disponibilità della stessa.
Come evidenziato dalla Cassazione, poi, “intercorrendo il rapporto di custodia fra la cosa e chi ha
l'effettivo potere su di essa (il proprietario, come il possessore o anche il detentore), il potere di intervenire sulla cosa opera (come questa corte ha precisato, v. sent. 1948/03) non come fondamento di una presunzione di colpa, ma come uno degli elementi per individuare la figura del custode;
con la conseguenza che a pari o diverso titolo la custodia può far capo a più soggetti, ciascuno con poteri di gestione e di intervento” ( v. Cass. 29.11.2006, n. 25243).
****
Alla luce di tali principi, l'eccezione sollevata da parte convenuta non può ritenersi fondata.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, confermata dall'istruttoria orale, la è caduta nel Pt_1 dislivello che funge da raccordo tra la pavimentazione del portico e l'area ove è ubicato l'ingresso pedonale del parcheggio “ACI Giolitti” (doc. n. 1 attore).
La documentazione fotografica prodotta dalle parti consente di rilevare come la rampa di accesso ove si
è verificato il sinistro costituisce passaggio obbligato per poter accedere alle casse del parcheggio (doc.
n. 1 attore;
doc. n. 3 convenuta).
E' certo, pertanto, che tale rampa costituisca una pertinenza dei locali adibiti a parcheggio, ovvero un elemento accessorio destinato in modo durevole all'utilizzo del parcheggio stesso. pagina 5 di 16 La natura accessoria e pertinenziale della rampa risulta peraltro confermata dalla stessa indicazione posta sulla parete in muratura che sovrasta la rampa, là dove è collocata la scritta “ACI Giolitti ingresso pedonale” (doc. n. 1 attore).
Nel corso dell'istruttoria orale, anche i testi escussi hanno confermato l'accessorietà della rampa: il teste , legale rappresentante della ha dichiarato: “la rampa pedonale Testimone_1 Controparte_7 che si vede nelle fotografie doc. 1 di parte attrice è stata realizzata a servizio del parcheggio ivi presente” precisando “non so da chi sia stata realizzata la rampa, che è lì da quando c'è il parcheggio
e d'altra parte un parcheggio deve avere per legge un passaggio pedonale….Sidin IL ha acquistato lo stabile di via Giolitti 14 da un fondo comune. Al momento dell'acquisto il parcheggio era già presente ed in esercizio. Forse era già gestito da . CP_1
Lo stesso teste ha riferito che “la rampa di accesso è di uso dell' perché costituisce CP_1 accesso pedonale al parcheggio ed è anche uscita di sicurezza dal cortile di via Giolitti 14…la proprietà del sedime sicuramente è di Sidin IL, che dà in locazione il parcheggio, con relativo accesso, ad Sidin IL, infatti, è proprietaria dell'intero stabile di via Giolitti 14 che CP_1 non è un condominio, ma una proprietà unica” ribadendo che, “presa visione delle fotografie doc. 5 di parte convenuta, che raffigurano le due cancellate a griglia, confermo che le stesse sono anche le uscite di sicurezza del cortile dell'immobile di via Giolitti 14, di proprietà di Sidin, oltre che l'accesso all'autorimessa”.
Pur a fronte dell'incertezza sul soggetto che ha provveduto alla realizzazione della rampa, è indubbio che la stessa risulti funzionale e accessoria alla galleria di ingresso al parcheggio ACI Giolitti, sebbene fruibile anche come uscita di sicurezza del cortile di Via Giolitti 14.
È pertanto certo che la società quale gestore del parcheggio ACI Giolitti, abbia la Controparte_1 disponibilità e la custodia della rampa per l'accesso pedonale ai locali dell'autorimessa, avendo su di essa un effettivo potere di controllo, nonché di intervento al fine di eliminare eventuali pericoli per i terzi che ivi transitano.
Nè, in senso contrario, può valorizzarsi quanto rilevato dalla convenuta – e ribadito in sede di interpello dal legale rappresentante della convenuta – circa l'oggetto del contratto di locazione sottoscritto dalla secondo cui oggetto della locazione sarebbe solo la particella “372 che consiste nei Controparte_1
12 piani sotterranei. La particella 373, quella del piano terra, é condominiale e consente l'accesso al parcheggio ma funge anche da uscita di sicurezza per il Condominio tramite una rampa di scale dopo una grata in fondo all'accesso che è l'uscita di sicurezza anche del supermercato”.
E' noto, infatti, che la locazione di immobile comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze: costituendo la rampa pertinenza dell'immobile di cui è Controparte_1 conduttrice, non può escludersi che la stessa ne avesse la custodia al momento del fatto e che su di essa gravasse l'obbligo di vigilanza e di manutenzione.
pagina 6 di 16 Né, ancora, l'esclusione del rapporto di custodia può farsi discendere dalla circostanza che la rampa non sia destinata a servizio esclusivo del parcheggio, fungendo anche da uscita di sicurezza per il condominio e il supermercato.
La stessa giurisprudenza di legittimità, dopo aver ribadito che ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo che postula l'effettivo potere sulla cosa e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore ha osservato che “con riferimento alla locazione di immobile, che comporta il trasferimento della disponibilità della cosa locata e delle sue pertinenze, pur configurandosi ordinariamente l'obbligo di custodia del bene locato in capo al conduttore, dal quale deriva altresì la responsabilità a suo carico - salva quella solidale con altri soggetti ai quali la custodia faccia capo in quanto aventi pari titolo o titoli diversi che importino la coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul bene - ai sensi del suddetto art. 2051 c.c., per i danni arrecati a terzi dalle parti ed accessori del bene locato, tuttavia rimane in capo al proprietario la responsabilità per i danni arrecati dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, delle quali conserva la disponibilità giuridica e, quindi, la custodia” (cfr. Cass. n.28197/2020).
Salva la possibile coesistenza di poteri di gestione e di ingerenza sul la rampa oggetto di causa, è pertanto certa la sussistenza della titolarità passiva in capo alla convenuta del potere-dovere di custodia.
III
Accertata la titolarità del potere di custodia in capo alla convenuta, nel merito la domanda proposta da parte attrice deve ritenersi fondata e accoglibile nei limiti e secondo le ragioni che seguono.
Prima di analizzare le risultanze dell'istruttoria svolta, pare opportuno richiamare i principi generali in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. anche al fine di ribadire gli oneri probatori gravanti su ciascuna delle parti in causa.
Si è già detto che la responsabilità ex art. 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Detta previsione, peraltro, “non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (cfr. ex multis
Cass. n. 15761/16).
Più precisamente, la responsabilità ex art. 2051 c.c. “ ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una pagina 7 di 16 presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n.
21675/2023 e n. 2165/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (v. Cass. 27.1.2025, n. 1902).
Con specifico riferimento alla condotta del danneggiato la stessa Corte ha rilevato che la stessa può assumere:
- rilievo causale meramente concorrente e tanto accade ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato concorre "a cagionare il danno” con la conseguenza che vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa e, quindi, imputabile al custode della stessa;
- efficienza causale esclusiva ogniqualvolta il "fatto colposo" del danneggiato, per il grado della colpa e per il rilievo delle conseguenze, interrompe il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo e si pone come unica causa di quest'ultimo; tutto il danno ricadrà quindi sul danneggiato e non vi sarà alcuna percentuale di danno imputabile al custode” (v. Cass. cit.).
Tali principi devono in ogni caso essere coordinati con la considerazione che "...e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (v. Cass. S.U. 20943/2022).
****
Applicando tali principi al caso di specie, deve ritenersi accertato – all'esito delle prove assunte – che l'attrice sia caduta, procurandosi lesioni, mentre percorreva la rampa sita in prossimità dell'ingresso pedonale “ACI Giolitti” in Via Giovanni Giolitti n. 14 a causa del dislivello del manufatto.
Oltre alla documentazione fotografica dello stato dei luoghi, la dinamica del sinistro è stata confermata dai testi escussi i quali non solo hanno dato atto della corrispondenza dello stato dei luoghi con la documentazione fotografica prodotta – e quindi confermato la sussistenza della rampa e di un dislivello nella parte laterale della stessa volta a raccordare il manufatto al resto della pavimentazione – ma altresì riferito che l'attrice è caduta nel punto di raccordo tra la pavimentazione del passaggio pedonale e quella del portico, zona posta immediatamente a destra dello spigolo del montante sinistro che si trova all'uscita del passaggio pedonale del parcheggio – guardando la fotografia doc. 1 mostrata al teste pagina 8 di 16 – indicando il punto esatto della caduta come quello nel quale, successivamente al sinistro, Tes_2 risulta posizionata una catenella bianca e rossa ( “dichiaro che mia moglie è caduta dove poi hanno messo una catenella bianca e rossa” ).
Anche il teste , dipendente del parcheggio, ha confermato “ho soccorso la signora fuori Testimone_3 dal parcheggio, non dentro l'uscita pedonale. Ho soccorso la signora nella zona in basso a sinistra guardando le due fotografie, vicino al punto in cui la rampa si raccorda al pavimento” e ha aggiunto che, pur non avendo assistito alla caduta della signora “l'ho vista a terra nel punto che prima ho indicato e che ora individuo nuovamente nella zona in basso a sinistra, visibile nella terza foto (prima
a sinistra della seconda fila) del doc. 2 di parte terza chiamata”.
La stessa attrice ha poi riferito “Sono caduta sul dislivello che si vede bene nella seconda fotografia, partendo dall'altro, della colonna di destra della prima pagina del documento e vicino alla parte in muratura bianca ivi visibile. Guardando la fotografia della seconda pagina della produzione 2 della terza chiamata, in cui c'è una zona cerchiata con colore giallo, confermo di essere caduta nell'estrema sinistra, guardando la fotografia, della zona cerchiata, vicino al pilastro bianco che vi si vede. Stavo uscendo dall'autorimessa”, ed ancora “Sono uscita tranquilla ed essendoci questo dislivello che non ho visto e non mi aspettavo sono caduta in avanti o forse su un lato perché mi sono poi trovata a terra con la faccia in su con il braccio sinistro completamente staccato”.
Accertata la storicità del fatto lesivo, occorre a questo punto verificare se possa configurarsi una condotta colposa della danneggiata, tale da integrare – nella prospettazione della convenuta e della terza chiamata – il caso fortuito idoneo ad elidere il nesso causale, ovvero sufficiente e rilevante ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c.
La convenuta e la terza chiamata, infatti, hanno sottolineato che il dislivello della Controparte_1 rampa era di lieve entità e facilmente riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, anche tenuto conto dell'ora in cui i fatti sono accaduti, allegando che i danni fisici lamentati dalla non Pt_1 possono dirsi causati esclusivamente dalla caduta, dovendo essere correlati anche alla non più giovane età dell'attrice.
Hanno quindi rilevato come al momento del sinistro le condizioni di visibilità fossero buone essendosi il sinistro verificato alle 18,30 circa di una giornata di settembre, aggiungendo che sul soffitto del portico ove si è verificata la caduta vi sono plafoniere di diverse dimensioni che si accendono in mancanza di luce esterna.
Hanno quindi posto in evidenza l'onere di attenzione che grava sul pedone ponendo la disattenzione tenuta dall'attrice in esclusiva connessione causale con l'occorso.
Si è già detto della presenza di un dislivello nella parte laterale della rampa volto a raccordare la stessa alla pavimentazione ivi presente e, tenuto conto della riferita dinamica del sinistro, si ritiene che la condotta della non abbia rappresentato un fatto oggettivamente imprevedibile ed eccezionale Pt_1 tale da integrare il caso fortuito necessario ad escludere la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. pagina 9 di 16 Nondimeno, alcune circostanze di fatto, emerse all'esito del giudizio, consentono di attribuire alla condotta attorea, quale fatto colposo, un rilievo causale concorrente, potendo pertanto ritenere sussistente una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato ed una percentuale di danno ascrivibile al fatto della cosa e, quindi, imputabile al custode della stessa.
In primo luogo si osserva che la stessa attrice, nel descrivere la dinamica del sinistro, ha riferito di essere caduta sul dislivello della rampa di collegamento con la pavimentazione del portico precisando – avuto riguardo alla produzione 2 della terza chiamata – “di essere caduta nell'estrema sinistra, guardando la fotografia, della zona cerchiata, vicino al pilastro bianco che vi si vede. Stavo uscendo dall'autorimessa. Sono uscita tranquilla ed essendoci questo dislivello che non ho visto e non mi aspettavo sono caduta in avanti o forse su un lato”.
Deve ritenersi che la conformazione della rampa e le condizioni della stessa non rappresentano elementi di pericolosità; peraltro, il punto di caduta risulta particolarmente prossimo allo spigolo della del pilastro e alla parte terminale della rampa che, per comune esperienza, può risultare il punto più insidioso della rampa stessa, potendo presentare un dislivello irregolare in ragione del necessario raccordo con i restanti manufatti.
Considerata l'ampiezza della rampa poi – la cui larghezza è pari a quella del portico presente – la traiettoria percorsa dall'attrice, a ridosso dello spigolo, costituisce una condotta “colposa” correlata ad un maggior rischio di caduta proprio in ragione della possibile irregolarità del dislivello presente.
Inoltre, si osserva che la rampa presenta una diversa colorazione rispetto alla restante area di passaggio in quanto realizzata in cemento “grezzo” e priva di piastrellatura, presente invece, con diversa colorazione, tra la zona adibita a passaggio pedonale del parcheggio e il portico condominiale: deve pertanto ritenersi che la avrebbe ragionevolmente dovuto, con la diligenza ordinaria, Pt_1 avvedersi del dislivello presente.
Non può poi non evidenziarsi che la stessa attrice conosceva lo stato dei luoghi, per aver frequentato più volte il parcheggio gestito dalla convenuta e aver, verosimilmente, percorso più volte il tratto di rampa ove si è verificato il sinistro.
Lo stesso teste , marito dell'attrice, ha infatti riferito “Specie il sabato e la domenica è Testimone_4 capitato più volte negli anni che io e mia moglie abbiamo parcheggiato nel parcheggio ACI
Giolitti…La volta in cui mia moglie è caduta non era la prima volta che utilizzavamo quel parcheggio”.
Alla luce delle considerazioni svolte, tenuto conto della configurazione della rampa e dell'annesso dislivello, nonché del fatto che , come si è detto, era a conoscenza delle caratteristiche Parte_1 proprie della rampa per averla ripetutamente percorsa in precedenza, si ritiene di poter configurare a carico della danneggiata un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. da quantificarsi nella misura del 20%.
IV
pagina 10 di 16 Occorre a questo punto prendere in esame le voci di danno allegate dall'attrice, la quale ha chiesto il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale conseguente alle lesioni fisiche riportate (come da perizia medico legale prodotta) – danno biologico permanente e invalidità temporanea – nonché il risarcimento del danno patrimoniale pari alle spese mediche sostenute, oltre alla refusione delle spese per la relazione medico legale ante causa.
Viene in primo luogo in esame la relazione medico legale depositata dal CTU nominato il quale, analizzata la documentazione medica prodotta e visitata la perizianda, nel contraddittorio con le parti, ha così risposto ai quesiti formulati:
. a seguito del sinistro per cui è causa l'attrice ha riportato “una frattura pluriframmentaria scomposta della testa dell'omero sinistro” in conseguenza della quale “si è reso necessario un intervento chirurgico di protesizzazione con protesi inversa;
. in esito alla lesione di cui sopra “è derivate una inabilità biologica temporanea di giorni novanta, di cui tre giorni a totale (relativi al ricovero ospedaliero), 33 giorni di inabilità massima al 75% (relativi al periodo precedente l'intervento e all'uso del tutore dopo l'intervento), trenta giorni di inabilità massima al 50% e ventiquattro giorni di inabilità minima al 25%”
. “sono derivati postumi di invalidità permanente costituenti compromissione della validità fisica della perizianda valutati in un 22% (ventidue per cento) in relazione alle “Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” SIMLA-Ed. Giuffrè-NO 2016; tali postumi si sono estrinsecati in esiti algici e disfunzionali della spalla sinistra in soggetto destrimane”; ha aggiunto che “la durata dell'inabilità temporanea ed i postumi permanenti non sono ascrivibili a precedenti morbosi e/o a prestazioni mediche effettuate senza la dovuta diligenza e perizia professionale” e tali postumi “non sono suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi”.
. le spese sanitarie allegate sono pari a “957,85 euro relative all'acquisto del tutore, di farmaci, visite specialistiche, esami strumentali e trattamento riabilitativo;
tale spese si ritiene congrua e necessaria quindi da ristorare. Non sono previste spese per il futuro”.
. la durata della malattia e l'entità dei postumi non incidono sullo svolgimento e sulla qualità delle ordinarie attività della vita;
“dei riflessi d'ordine soggettivo si è tenuto conto nella valutazione del danno biologico”.
La bozza di relazione è stata inviata alle parti: i CTP dell'attrice e della terza chiamata hanno condiviso le conclusioni della CTU, mentre il legale della convenuta ha presentato osservazioni in ordine alla asserita non riconducibilità dei postumi permanenti a precedenti morbosi, posto che “solitamente in soggetti della stessa età della perizianda sono presenti problematiche di natura degenerativa attinenti alla struttura ossea quali ad esempio l'osteoporosi”.
Il CTU, analizzate le osservazioni formulate, ha dichiarato che “in atti non vi alcuna documentazione medica che attesti problematiche di natura degenerativa attinenti alla struttura ossea” pertanto ha pagina 11 di 16 ribadito che “la durata dell'inabilità temporanea ed i postumi permanenti non sono ascrivibili a precedenti morbosi”.
Le argomentazioni del CTU, appaiono corrette, logiche e prive di incongruenze e del tutto condivisibili.
Prima di procedere nella liquidazione del danno non patrimoniale, occorre brevemente soffermarsi sulle nozioni di danno morale ed esistenziale, nonché sui presupposti per la personalizzazione del danno.
Come noto “nel caso di lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico – inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno c.d. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.). Non costituisce duplicazione risarcitoria, di converso, la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute” (cfr. Cass. n. 24473/20).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza
(anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di
NO (che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno, ma pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo, costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno automaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, giusta il disposto normativo di cui all'articolo 138, punto 3, del novellato Codice delle assicurazioni” (cfr.
Cass. n. 25614/20 conf. Cass. 7892/24).
Si legge in particolare in motivazione che “attenendo il pregiudizio non patrimoniale de quo ad un bene immateriale, il ricorso alla prova presuntiva è destinato ad assumere particolare rilievo e può costituire anche l'unica fonte di convincimento del giudice, pur essendo onere del danneggiato
l'allegazione di tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata dei fatti noti, onde consentire di risalire al fatto ignoto […] ancora oggetto di allegazione devono essere i fatti primari, ovvero i fatti costitutivi al diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte quelle sofferenze di cui si pretende la pagina 12 di 16 riparazione giuridica”, non ravvisandosi “ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito”.
Nel caso di specie, nulla è stato allegato da parte attrice ai fini del riconoscimento del danno morale, non avendo la allegato alcun elemento che, anche in via presuntiva, consenta di valutare la Pt_1 sussistenza di una sofferenza interiore soggettiva.
Il danno permanente deve pertanto essere liquidato nella sola componente dinamico relazionale: come noto, le Tabelle elaborate dal Tribunale di NO, anche nell'edizione 2024, hanno tenuto conto dell'indicazione fornita dalla Suprema Corte ed hanno espressamente distinto le due componenti
“danno biologico/dinamico-relazionale” e “danno da sofferenza soggettiva interiore” presumibile, di norma conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica.
Altro è la personalizzazione del danno dinamico-relazionale: per giurisprudenza costante “Il danno biologico, rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato ..., ordinariamente liquidato con il metodo cosiddetto tabellare in relazione a un barème medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni a ogni persona, può essere incrementato in via di personalizzazione in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (cfr. da ultimo
Cass. n. 12046/21); ancora, “la personalizzazione del risarcimento del danno alla salute consiste in una variazione in aumento o in diminuzione del valore standard del risarcimento, per tenere conto delle specificità del caso concreto abbisognando, quindi, di circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione del risarcimento standard previsto dalle tabelle per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'"id quod plerumque accidit", trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. n. 24227/22).
Nel caso di specie parte attrice non ha provato che dalla lesione patita siano derivate conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse da quelle dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute, non ricorrendo, pertanto, i presupposti per il riconoscimento dell'invocata personalizzazione del danno dinamico relazionale.
**** pagina 13 di 16 Sulla base delle valutazioni appena esposte si procede quindi alla liquidazione del danno - in applicazione delle Tabelle milanesi vigenti (giugno 2024) e tenendo conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro (69 anni) – nei termini che seguono:
IP 22 % € 58.795,00
ITT 3 gg (115 die): € 345,00
ITP 33 gg. al 75% € 2.846,25
ITP 30 gg al 50% € 1.725,00
ITP 24 gg al 25% € 690,00
e così complessivamente € = 64.401,25
Trattandosi di debito di valore, liquidato all'attualità, esso deve essere devalutato alla data del sinistro
(€ 54.531,12), per poi calcolare rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata: sviluppando il calcolo con gli strumenti informatici a disposizione dell'ufficio, la somma oggi dovuta è quindi pari ad
€ 70.315,53.
Quanto al danno patrimoniale, vengono in esame le spese mediche e di cura ritenute congrue dal CTU, pari a complessivi € 957,85: calcolati rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata a far data dal sinistro con gli strumenti informatici a disposizione dell'Ufficio, la somma oggi dovuta è pari ad €
1.235,11.
Va, infine, precisato che non risulta provato in atti l'effettivo esborso per la visita medico legale svolta ante causam; l'attrice, infatti, non ha prodotto alcuna documentazione che attestasse l'avvenuto pagamento limitandosi a depositare un mero proforma (doc. n.7).
Per tali ragioni nulla può essere rimborsato per la visita medico legale con redazione di perizia svolta ante causam.
Ne consegue che, applicata la decurtazione del 20% sull'importo complessivo di € 71.550,64 (€
70.315,53 + € 1.235,11) in ragione dell'apporto concorsuale della danneggiata nella produzione dell'evento dannoso, il danno patito da ammonta a complessivi € 57.240,51, oltre Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al saldo.
V
Costituendosi, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicurativa al fine di essere dalla stessa manlevata per quanto fosse eventualmente tenuta a pagare in favore della parte attrice.
A sua volta, la terza chiamata, ha preliminarmente sollevato eccezione di inoperatività della garanzia dichiarando che la polizza n. 2017/03/2276872 stipulata da garantirebbe la Controparte_1 convenuta in relazione al rischio ubicato in Torino, Via Giolitti n. 15, osservando che il sinistro oggetto di causa si è verificato in Via Giolitti 14, ovvero fuori dai luoghi oggetto di copertura.
L'eccezione, rinunciata all'udienza del 10.10.2022, è stata richiamata in sede di precisazione delle conclusioni, sebbene non trattata e riproposta nella comparsa conclusionale depositata. pagina 14 di 16 Deve rilevarsi che, nel merito, la stessa risulta infondata.
Se è certo che nell'allegato alla scheda di polizza – prodotto quale doc. n. 9 della CP_5
– si riporti, nell'elenco ubicazioni assicurate, il sito “Torino- Via Giolitti 15-
[...]
Parcheggio- Carlo Alberto”, deve peraltro rilevarsi che il tenore letterale della polizza è indubbio nel ritenere che la copertura assicurativa ha ad oggetto l'intero parcheggio, necessariamente comprensivo degli accessi pedonali e carrai.
Inoltre, come riferito dal teste , “Al civico 15 di Via Giolitti non esiste passo carraio e Testimone_5 non esiste parcheggio pubblico. L'accesso al civico 15 è solo pedonale”.
Deve, quindi, ritenersi che l'accesso al parcheggio sia verosimilmente collocato in Via Giolitti n. 14, luogo nel quale si è verificato il sinistro e, pertanto, l'ubicazione assicurata indicata in polizza come
“Torino- Via Giolitti 15- Parcheggio- Carlo Alberto” deve essere riferita al parcheggio nella sua interezza, gestito dalla convenuta e nel quale si è verificato il sinistro.
Accertata l'operatività della polizza n. 2017/03/2276872, la domanda di manleva proposta dalla convenuta deve ritenersi fondata.
La stessa compagnia assicurativa, infatti, non ha formulato – oltre all'esaminata eccezione di inoperatività – alcuna ulteriore argomentazione volta ad escludere la copertura assicurativa, aderendo, nel merito, alle difese svolte dalla convenuta in ordine alla mancanza di responsabilità in capo al custode e all'erronea quantificazione del danno patito.
La terza chiamata deve pertanto essere condannata a manlevare Controparte_5 parte convenuta delle somme che la stessa sia tenuta a corrispondere in favore di parte attrice.
VI
Le spese di lite seguono la soccombenza e, nei rapporti tra attrice e convenuta, devono essere interamente poste a carico Controparte_1
Deve riconoscersi il diritto di parte attrice a vedersi riconosciute, altresì, le spese sostenute per il CTP in corso di causa, come documentate in atti (doc. n. 11 parte attrice), da inserirsi negli esborsi riconosciuti.
Alla liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14, come modificato dal
DM n. 149/22 tenuto conto - oltre che dei soli esborsi documentati (CU, marca, spese notifica atto di citazione, spese per CTP) - del valore della causa come determinato ai sensi dell'art. 5 TF, delle questioni trattate e dell'attività svolta liquidando, così, in € 14.103,00 per compensi ed € 2.017,75 per esposti documentati, oltre rimborso forfetario, IV e CPA come per legge.
Quanto alle spese di lite nei rapporti tra l'assicurato e la compagnia di assicurazione, la generica domanda proposta da parte convenuta avente ad oggetto la condanna dell'assicuratore alla rifusione di spese, diritti ed onorari di giudizio, in mancanza di ulteriori precisazioni, non può che riferirsi alle spese di chiamata in causa e non alle spese di resistenza, le quali richiedono una espressa domanda (v.
Cass. 16.2.2024, n. 4275). pagina 15 di 16 Si provvede pertanto alla liquidazione come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/14, applicato lo scaglione corrispondente al valore della causa, disponendone inoltre la distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto istanza dichiarandosi anticipatario.
Le spese di CTU, liquidate in corso di giudizio, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: condanna la in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di Controparte_1
al pagamento della somma di € 57.240,51, oltre interessi legali dalla data della Parte_1 pronuncia al saldo;
condanna la in persona del legale rappresentante, a rimborsare a le Controparte_1 Parte_1 spese di lite, che liquida in€ 14.103,00 per compensi, € 2.017,75 per esborsi, oltre 15% Spese Generali,
IV e CPA come per legge;
dichiara tenuta e condanna la a tenere indenne e Controparte_8 manlevare la di quanto questa è tenuta a pagare all'attrice in forza della presente Controparte_1 pronuncia;
condanna la a rimborsare alla le spese Controparte_8 Controparte_1 di chiamata, che liquida in € 4.180,00, oltre 15% Spese Generali, IV e CPA come per legge;
dispone la distrazione delle spese di lite sopra liquidate in favore dell'avv. Luigi Chiodi, dichiaratosi antistatario;
pone, nei rapporti interni tra le parti, in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta
Controparte_1
Così deciso in Torino, in data 28.3.2025
Il Giudice dott.ssa Ester Marongiu
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