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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11812 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22044/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22044/2022 promossa da:
Con
(CF: ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul C.F._2 minore (CF. ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._3 dall'avv. Roberto Fabozzi per il cui studio in San Marcellino alla Via Ischia n. 16 elettivamente domiciliati;
ATTORI
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Olivia Maio, CP_2 C.F._4 presso il cui studio in Napoli alla Salita Arenella n. 8 elettivamente domiciliata;
CONVENUTA Nonché contro
partita IVA , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_1 dall'Avv. Giorgio Grasso (codice fiscale ) presso il cui studio in Napoli C.F._5 alla via Giulia Gonzaga n. 4 elettivamente domiciliata
ZO MA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie conclusionali e di replica. pagina 1 di 13 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato e depositato in data 28.09.2022, e Parte_3 Pt_2
in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore
[...] Persona_1
, convenivano in giudizio l'avvocato deducendo la responsabilità
[...] CP_2 professionale di quest'ultima e la condanna al risarcimento per tutti i danni asseritamente subiti.
Più in particolare, parte attrice deduceva che:
- Gli istanti in data 09.01.2015 iscrivevano il loro figlio al Centro Sportivo presso Per_1
l'oratorio “AR” all'interno del complesso dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, in
Napoli al Viale dei Pini n. 53, affinché svolgesse attività sportiva di calcio.
- In data 12.05.2015, alle ore 17:15 circa, mentre il minore stava effettuando l'attività sportiva sotto la supervisione di un allenatore dell'oratorio, si scontrava con un altro allievo e, in seguito allo scontro, cadeva a terra, riportando una frattura scomposta dell'omero e del polso sinistro, per la quale si rendeva necessario un intervento chirurgico di osteosintesi, con applicazione di un tutore in gesso e successiva lunga terapia riabilitativa.
- Gli attori, ritenendo che la responsabilità dell'incidente fosse attribuibile alla
[...]
, nella qualità di proprietaria del complesso, e/o Controparte_4 dell'TO AR, nella qualità di utilizzatore del complesso, conferivano incarico all'avv.
odierna convenuta, affinché agisse in giudizio per il risarcimento dei danni CP_2 subiti dal proprio figlio minore. L'avv. in esecuzione dell'incarico professionale CP_2 conferito, notificava un atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli alla Controparte_4
in p.l.r.p.t., e all' in p.l.r.p.t.,
[...] Controparte_5 chiedendo : “A. riconoscere e dichiarare la responsabilità dell'TO AR sito in Napoli, viale dei Pini
n.53, np lrpt, in solido o in alternativa con la in Controparte_4
p.l.r.p.t. sita in Napoli al viale dei Pini n.53 per le lesioni riportate dal piccolo in data Persona_1
12/05/2015 ex art 2051 cc;
A1. In subordine riconoscere e dichiarare la responsabilità dell'TO AR sito in Napoli, viale dei Pini n.53, np lrpt, in solido o in alternativa con la
[...]
in p.l.r.p.t. sita in Napoli al viale dei Pini n.53 per le lesioni riportate dal Controparte_4 piccolo in data 12/05/2015 ex art 2043 cc;
B. riconoscere e dichiarare la Persona_1 responsabilità in Napoli, dell'TO AR sito in Napoli, viale dei Pini n.53, np lrpt, in solido o in alternativa con la in p.l.r.p.t. sita in Napoli al viale Controparte_4 dei Pini n.53 per le lesioni riportate dal piccolo in data 12/05/2015, in quanto Persona_1
l'evento si è verificato sotto la custodia e la sorveglianza di personale preposto dell'TO e della Comunità
, sui campi di calcio di proprietà dei ed utilizzati con il loro CP_6 Controparte_4 pagina 2 di 13 consenso dall'TO AR, senza la predisposizione di tutte le misure idonee ad evitare il fatto dannoso per inadempimento all'obbligo di vigilanza e sorveglianza sul minore nel mentre svolgeva allenamento sportivo;
C. per l'effetto condannare i convenuti solidalmente o ognuno per la propria parte di responsabilità al risarcimento in favore degli istanti di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, morali, esistenziali da stress, tutti inclusi, anche quelli non espressamente richiamati, rapportati al danno biologico nella misura dell'11% e quantificati nella somma di €. 36.933,00 comprese le spese mediche certificate, ovvero di quella diversa somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, anche a seguito della CTU medico-legale che eventualmente vorrà disporre, oltre interessi e svalutazione dal dì del fatto sino al soddisfo;
D. con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
- Il giudizio veniva iscritto al n. RG. 15440/2018 – Tribunale di Napoli assegnato alla Dott.ssa
BE De Luca, VI sezione, e trattato all'udienza del 12.10.2018. In tale udienza, si costituivano sia la Congregazione dei padri rogazionisti del cuore di Gesù che l
[...] ed entrambi chiedevano di essere autorizzati alla chiamata dei Controparte_5 rispettivi Istituti Assicurativi, ovvero Unipol e CP_7 Controparte_8
i predetti istituti assicurativi, a seguito di riturale citazione, si costituivano in
[...] giudizio;
- L'Avv. depositava tempestivamente le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.c. nn. 2 e 3, CP_2 contenenti produzioni documentali, articolazione prova testimoniale diretta e contraria, nonché richiesta di CTU medico-legale. Tuttavia, a partire da questa fase, l'Avv. CP_2 assumeva una condotta gravemente inadeguata e negligente, non comparendo a nessuna delle udienze successivamente fissate. Più precisamente, il difensore non compariva, senza giustificato motivo all'udienza del 13.10.2020, fissata per l'assunzione della prova testimoniale,
e all'udienza del 20.04.2021 fissata ex art. 281 sexies c.p.c, per il deposito delle note conclusionali;
- Alla predetta udienza del 20.04.2021, il giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza n. 3768/2021 con la quale rigettava la domanda, condannando gli attori e al pagamento delle spese Pt_2 Per_1
e competenze di lite, nella misura di € 4.500,00, in favore dei convenuti ed € 4.000,00 in favore dei terzi, oltre spese, IVA, CPA e rimborso forfettario pari al 15%; il tutto per un totale di circa € 25.000,00. Il Tribunale, in sentenza, rimarcava come il difensore di parte attrice non fosse comparso né all'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, né a tutte le udienze successive, così incorrendo nella “decadenza … dalla facoltà di provare la propria domanda ai sensi dell'art. 208 c.p.c., non essendovi stata alcuna istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 208, pagina 3 di 13 II comma, c.p.c.”.
Sulla base di tali premesse in fatto, l'attore deduceva la responsabilità professionale dell'avv.
la quale pregiudicava l'esito del giudizio risarcitorio instaurato, in quanto la mancata CP_2 presenza della convenuta alle udienze di cui sopra nonché il mancato deposito delle note conclusionali nel termine assegnato avrebbero determinato la decadenza dalla facoltà di provare la domanda e, conseguentemente, il rigetto della stessa con condanna alle spese di lite.
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• Accertare e dichiarare la condotta negligente dell'Avv. nel patrocinio del procedimento RG CP_2
15440/2018.
• Accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1176-1218- 2236 c.c., della Legge Professionale Forense
(legge 247/2012) del Codice Deontologico Forense, nonché di un generale dovere di diligenza e competenza, nonché di tutti gli obblighi nascenti dal contratto di patrocinio.
• Accertare e dichiarare come la mancata comparizione alle udienze dell'08.11.2019, del 13.10.2020 e del
20.04.21, nonché il mancato deposito delle note conclusive nel termine assegnato, abbia determinato la decadenza dalla facoltà di provare la propria domanda ai sensi dell'art. 208 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda di risarcimento.
• Accertare e dichiarare che il pregiudizio derivante dal rigetto della domanda risarcitoria è direttamente riconducibile alla condotta dell'Avv. CP_2
• Accertare e dichiarare che, in base ad un giudizio probabilistico, l'azione risarcitoria proposta da e in relazione ai danni subiti dal proprio figlio minore, avrebbe portato Per_1 Pt_2 all'accertamento della responsabilità solidale dei convenuti TO AR e Controparte_4
con conseguente condanna degli stessi, in uno con i loro Istituti Assicurativi, al
[...] pagamento della somma di € 51.684,00 a titolo di danno biologico (11 % - IP – 35 gg di ITT – 40 gg di ITP).
• Conseguentemente condannare l'Avv. al risarcimento dei danni subiti dagli odierni CP_2 attori nella misura di € 51.684,00 per perdita di chances.
• Conseguentemente condannare l'Avv. al risarcimento di € 25.000,00 per danno CP_2 patrimoniale derivante dall'esborso delle spese e competenze di lite liquidate in sentenza in favore delle quattro parti vittoriose.
• Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
• Condannarla al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione.
Con comparsa del 05.01.2023, si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'avversa CP_2 domanda in quanto infondata;
chiedeva, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa della società
pagina 4 di 13 “ ” con cui aveva stipulato una polizza per coprire ogni rischio legato Controparte_3 alla sua attività professionale, al fine di essere manlevata da quanto eventualmente fosse tenuta a corrispondere per la presunta responsabilità professionale. Nel merito deduceva che alcuna responsabilità per omissione professionale le era imputabile, asserendo che la mancata partecipazione del difensore degli odierni attori alle udienze derivava dalla negligenza della cancelleria: a detta della convenuta, infatti, la cancelleria del giudice aveva omesso di comunicare alla stessa il rinvio dell'udienza fissata il 08.11.2019 e rinviata stante l'adesione della all'astensione CP_2 proclamata dal C.O.A.; la stessa cancelleria avrebbe poi omesso di comunicare anche il rinvio alle successive udienze. Affermando l'assenza di qualsivoglia comportamento negligente ad ella imputabile, concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa dello 01.06.2023 si costituiva “ ”, la quale deduceva Controparte_3
l'infondatezza della domanda principale ed eccepiva, in ordine alla domanda di garanzia spiegata dal convenuto, l'inoperatività della polizza assicurativa da questo stipulata.
Relativamente alla domanda di manleva precisava che la copertura assicurativa sussisteva per i casi in cui l' , per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione, riceveva una Parte_4 comunicazione con la quale gli veniva fatta formale richiesta di risarcimento danni o con la quale gli veniva contestata una qualsivoglia responsabilità per fatti illeciti. Specificava infatti che la condotta dell'assicurata rientrava tra le cause di esclusione dell'operatività della sottoscritta Polizza n.
GT1C077375P-LB (con effetto dal 28.04.2021 al 28.04.2022), atteso che l'avv. all'atto della CP_2 sottoscrizione, era a conoscenze di circostanze atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lei (specificamente, la sent. n. 3768/2021 pubblicata in data 20.04.2021). In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva di contenere l'obbligazione di manleva stante l'accertamento della concorrente responsabilità degli attori nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.-
Acquisita la CTU medico legale sul minore , la causa veniva rinviata Persona_1 all'udienza del 22.01.2026 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza, raccolte le conclusioni delle parti, il Giudice pronunciava la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia in esame esige la preventiva ricognizione dei presupposti della responsabilità del professionista intellettuale, con particolare riferimento all'avvocato, al fine di valutare la sussistenza di diritti risarcitori in capo agli attori. Ebbene, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività pagina 5 di 13 professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, l'inadempimento del professionista alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mandato professionale non può essere desunto dal mero mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza (cfr. ex multis, cfr. Cass. ordinanza n. 21953/2023). Inoltre, la diligenza esigibile dal professionista intellettuale non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., che deve essere commisurata alla natura dell'attività prestata. Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che devia dal precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, il professionista che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista “medio”. (cfr. Cass. n. 8494/2020, Cass. n. 13777 del
31/05/2018, Cass. n. 23740/2018). In particolare, il professionista “medio” di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, (vale a dire la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa) non corrisponde ad un professionista “mediocre”, ma ad un professionista
“bravo”, ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (ex multis, in tal senso, Cass.
n.13777/2018, Cass. n. 24213 del 27/11/2015, Cass. n. 10289 del 20/05/2015). Tutto quanto innanzi posto, si osserva che il diritto al risarcimento del danno, invero, non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, in assenza dell'errore, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento (cfr. Cass. ordinanza n.
24007/2024; Cass. n. 2109/2024, Cass. ordinanza n. 21953/2023, conforme a Cass. n. 1984/2016,
Cass. 297/2015, Cass. 10526/2015). In particolare si è ribadito che la responsabilità del professionista intellettuale non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo cliente (alla stregua di criteri probabilistici) avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il risultato derivatone. Assume rilievo dirimente, pertanto, l'eventuale difetto allegatorio e dimostrativo circa il danno risarcibile
(legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non può essere confuso con l'inadempimento stesso, ma deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale. Pur provato l'inadempimento del professionista per il negligente svolgimento della prestazione, il danno, infatti, è una conseguenza solo se si accerta che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito con ragionevole probabilità (cfr. Cass. pagina 6 di 13 ordinanza n. 24007/2024; Cass. n. 2109/2024, Cass. ordinanza n. 21953/2023).
Più precisamente, il danno cagionato da una condotta negligente è ravvisabile solo se si accerta che, in base a criteri probabilistici, senza quella negligenza, il risultato sarebbe stato conseguito: la responsabilità dell'avvocato non deriva automaticamente dalla perdita della causa, ma occorre dimostrare, tramite un giudizio probabilistico, che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente (cfr. Cass. ordinanza n. 24007/2024; Cass. n.
2109/2024, Cass. ordinanza n. 21953/2023, conforme a Cass. n. 1984/2016). Ed infatti l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del professionista, in quanto, la medesima non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il risultato derivatone» (Cass. 17414/2019).
Assume rilievo dirimente, pertanto, il “difetto allegatorio e dimostrativo circa il danno risarcibile
(legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non può essere confuso con l'inadempimento stesso, ma deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale” (Cass. 10698/2016). L'obbligazione assunta dal professionista, infatti, rimane qualificabile quale obbligazione di mezzi e non già di risultato, di talché, secondo quanto confermato anche con sentenza n. 2954/2016, il grado di diligenza richiesto al professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c. è quello medio “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (cfr. Cass. 8470/1995).
Attese le coordinate interpretative che precedono, va, anzitutto, verificato se l'errore professionale lamentato da parte attrice – la mancata partecipazione della convenuta alle udienze fissate per l'assunzione della prova testimoniale e per la precisazione delle conclusioni – costituisca violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, II co., c.c. e, come tale, comporti l'inadempimento del contratto di mandato. pagina 7 di 13 Dall'esame dell'istruttoria processuale risulta che l'avv. aveva rappresentato i sigg. CP_2
e nel giudizio di primo ed unico grado nei confronti della Parte_3 Parte_2
“ ” e dell' “ , Controparte_4 Controparte_5 ritenuti responsabilità dell'infortunio occorso al figlio : quest'ultimo mentre si allenava Per_1 presso l'oratorio, si era scontrato con un altro allievo ed aveva riportato una frattura scomposta dell'omero e del polso sinistro, per la quale era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosintesi con applicazione di un tutore in gesso e successiva lunga terapia riabilitativa.
L'avvocato, dunque, aveva tempestivamente richiesto l'ammissione della prova testimoniale al fine di ricostruire le dinamiche dell'incidente ed il G.U. l'aveva ammessa;
tuttavia, il legale non si era presentato all'udienza fissata il 13.10.2020 per il raccoglimento della prova testimoniale e ciò aveva portato a decadenza della parte attrice dalla facoltà di provare la propria domanda ai sensi dell'art. 208 c.p.c..
A parere dell'attore, la mancata assunzione della prova testimoniale aveva precluso al Tribunale la possibilità di ottenere “una compiuta ricostruzione della dinamica dello scontro di gioco, al fine di accertare se lo stesso potesse essere ascritto, nei termini innanzi enunciati, a responsabilità di una della parti convenute” (cfr. p. 9 sent. n. 3768/2021 del Tribunale di Napoli, allegata all'atto di citazione); ciò con conseguente rigetto della domanda.
La convenuta deduceva invece la correttezza del proprio operato, asserendo che l'evento dannoso non potesse essere ascritto a colpa o negligenza della stessa, ma alla mancata comunicazione da parte della cancelleria del giudice del rinvio dell'udienza, a seguito dell'adesione dell'avvocato all'astensione del proclamato sciopero dell'organismo Forense per l'udienza dell'8.11.2019, astensione tempestivamente comunicata via PEC.
La convenuta deduceva infatti che il rinvio della causa al giorno 08.11.2019, a seguito della predetta astensione, non le veniva in alcun modo comunicato;
dopo un periodo di attesa, l'avvocato si CP_2 interessava a verificare il ritardo di cancelleria, ma - a detta della convenuta - l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le correlate misure di prevenzione le impedivano l'accesso al
Tribunale; finalmente ottenuto l'accesso presso la cancelleria del Tribunale, veniva informata dal personale di cancelleria che avrebbe ricevuto ogni comunicazione in via telematica ma così non era avvenuto, tanto che ella non riceveva comunicazione né per l'udienza del 13.10.2020, fissata per l'assunzione della prova testimoniale, né per l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata il
20.04.2021.
Tutto quanto innanzi posto, deve osservarsi - condividendo le conclusioni a cui è pervenuto il G.U. dott.ssa De Luca - che il rinvio della trattazione a seguito dell'adesione dell'avv. all'astensione CP_2
pagina 8 di 13 dall'udienza dell'8.11.2019 non doveva essere comunicato al difensore della parte non comparsa in udienza ma era invece onere dell'avvocato attivarsi diligentemente per verificare la data del rinvio dell'udienza.
Difatti, dalla lettera dell'art. 3 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati è possibile desumere che l'avvocato, che correttamente comunica la propria adesione all'astensione, è da considerarsi presente in udienza (“Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché' non obbligatoria, affinché' sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente…”); pertanto, la posizione di quest'ultimo non è equiparabile alla mancata partecipazione all'udienza del difensore costituito all'udienza: ne consegue,
l'insussistente dell'obbligo per la cancelleria di comunicare il provvedimento di differimento reso in udienza, che, a norma dell'art. 134 c.p.c., si reputa conosciuto sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire (cfr. per tutte Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 10539 del 09/05/2007 e
Cass. pen., Sez. III , 21/03/2018 , n. 19687).
Alla luce di tali aspetti, il professionista convenuto avrebbe dovuto, adottando la prudenza e la diligenza commisurate all'attività svolta ed all'impatto della propria condotta sull'interesse dell'assistito, attivarsi per conoscere la data del differimento dell'udienza nella quale non era comparsa per adesione all'astensione proclamata dall'associazione di categoria.
Ciò posto, deve darsi atto della sussistenza dell'inadempimento professionale della CP_2 consistente nella mancata partecipazione alle udienze del 13.10.2020 e del 20.04.2021, che ha comportato la decadenza della parte attrice dalla facoltà di provare la propria domanda ai sensi dell'art. 208 c.p.c. e di presentare eventualmente istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 208,
II comma, c.p.c. all'udienza successiva.
Tuttavia, atteso che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che essa difetti. Occorre a questo punto, al fine di verificare la sussistenza della responsabilità professionale del convenuto, procedere ad un giudizio prognostico sul possibile esito del giudizio di appello proposto dall'avv. rispetto alla sentenza di primo grado n. 3768/2021 CP_2 del Tribunale di Napoli (allegata all'atto di citazione), in mancanza dell'omissione lamentata pagina 9 di 13 (mancata partecipazione all'udienza di assunzione della prova testimoniale e alle successive).
L'espressione di tale prognosi richiede l'esame della fondatezza della domanda presentata e rigettata da parte del Tribunale di Napoli dott.ssa De Luca, in base ad una valutazione prognostica ex ante.
Orbene, dagli atti depositati nel giudizio con n. RG. 15440/2018 emerge che e Parte_3
, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio , avevano iscritto il Parte_2 Per_1 minore presso l'oratorio AR con sede presso il complesso dei “ Controparte_4
; in data 12.05.2015 alle ore 17:15 circa, , mentre stava effettuando l'allenamento
[...] Per_1 calcistico nel campo di calcio dell'oratorio, alla presenza di un allenatore, si era scontrato con un allievo più grande di età e di corporatura più grossa, cadendo a terra e riportando una frattura scomposta dell'omero e del polso sinistro, per la quale era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosintesi con applicazione di un tutore in gesso e successiva lunga terapia riabilitativa. Gli attori, in citazione, aggiungevano che all'allenamento di calcio avevano preso parte minori di diversa età e con caratteristiche fisiche molto diverse gli uni dagli altri e che, per tale ragione, vi era stato un forte squilibrio fra la corporatura del figlio e quella degli altri compagni di gioco avversari;
riferivano, inoltre, che al momento del fatto il campo da gioco si presentava in condizioni non a norma, essendo particolarmente accidentato e non adatto alla pratica sportiva.
Ritenendo che la responsabilità dell'accaduto fosse della Controparte_4
, proprietaria del complesso, e dell'oratorio AR, il quale lo utilizzava, ne chiedevano
[...] la condanna ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti.
La domanda proposta, alla luce di quanto prospettato nell'atto di citazione, veniva correttamente qualificata dal GU dott.ssa De Luca come domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 o ex art. 2048 c.c., lamentando gli attori che l'allenatore dell'oratorio avrebbe omesso la dovuta vigilanza affinché le condizioni di gioco fossero tali da non mettere a repentaglio l'incolumità dei minori presenti sul campo al momento dell'evento. Difatti, pur essendo stata affermata una inidoneità delle condizioni del campo di gioco, accidentato e non adatto allo svolgimento di attività ludico sportiva, gli attori ricollegavano la caduta del figlio allo scontro con un altro bambino, non già alle condizioni del campo. Pertanto, nella loro prospettazione, oggetto del giudizio senza dubbio risultava essere la
“culpa in vigilando” dell'allenatore, che trova il suo riferimento normativo nell'art. 2048, co. 2, c.c.
Ebbene, relativamente a tale forma di responsabilità espressamente prevista dal codice, va rilevato che secondo l'orientamento giurisprudenziale più accreditato, il precettore risponde sulla base della presunzione di colpa per non aver adempiuto all'obbligo di sorveglianza sul minore affidatogli (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 8167 del 27/03/2025 e Cass. civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 19110 del 15/09/2020); tuttavia, tale presunzione non è assoluta, potendo pagina 10 di 13 l'insegnante fornire la prova liberatoria dell'adeguata vigilanza sul minore o del carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 23202 del 13/11/2015).
La rigidità della presunzione di colpa posta dalla norma, tuttavia, risulta attenuata allorquando l'eventuale infortunio al soggetto posto sotto la vigilanza del precettore si è verificato durante l'attività sportiva, atteso che i suddetti obblighi di vigilanza non possano essere estesi sino al punto da coprire i rischi tipici e normalmente connessi all'attività sportiva praticata che, come tali, devono ritenersi accettati da chi si presta all'attività sportiva e ciò soprattutto quando a tale attività non possa, come nel caso di specie, essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico (cfr. in particolare, sul gioco del calcio amplius Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 1197 del 19/01/2007).
Nell'ipotesi di infortunio sportivo, dunque, ferma la presunzione di colpa in capo al precettore, spetta preliminarmente all'attore l'onere di dimostrare che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara;
l'illiceità del fatto altrui sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva. Solo se tale onere probatorio viene assolto, risulterà operante la presunzione a carico dell'istituto scolastico (o ad essa assimilato), che, per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto (cfr. in tema di onere probatorio, Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019). Pertanto, “ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto” (Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 8167 del 27/03/2025, nella quale la S.C. respingeva il ricorso avverso la decisione che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno subito da un minore durante una partita di calcetto, in conseguenza dello scontro con altro minore, nel campo sportivo di una parrocchia, per essere rimasto indimostrato se l'urto fosse dovuto alla condotta del danneggiato o a quella dell'altro ragazzo).
Fatta tale premessa, è pertanto necessario valutare se la prova testimoniale richiesta dall'avv. CP_2
e non assunta per causa alla stessa imputabile sarebbe stata idonea a dimostrare che il danno pagina 11 di 13 lamentato fosse conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara: solo in tal caso, infatti, avrebbe potuto operare la presunzione di colpa a carico dell'istituto a cui il minore era affidato.
Orbene, valutato il contenuto della seconda memoria ex art. art. 183, co. 6, c.p.p. (allegato all'atto di citazione) e dell'ordinanza ammissiva della prova allegata al verbale dell'8.11.2019 (in atti), emerge che i testimoni , e – per la cui Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 assunzione la parte attrice risultava essere decaduta ex art. 208 c.p.c. – avrebbero eventualmente esposto la circostanza che il minore, durante l'allenamento calcistico, effettuatosi in un campo accidentato e dismesso, si era scontrato con un allievo di corporatura più robusta;
profilo quest'ultimo che ex se non implica negligenza dell'organizzatore atteso che è fisiologico nel calcio che partecipino alla gara soggetti di struttura diversa e che una scuola calcio abbia alunni di età differente che partecipano all'allevamento ( salvo macroscopiche anomalie in sede di giudizio a quo neanche prospettate).
Risulta pertanto evidente che la prova testimoniale, così come richiesta ed ammessa, non avrebbe consentito di provare che l'infortunio del fosse direttamente collegato al fatto Persona_1 illecito di un altro studente ovvero alla condotta negligente dell'istruttore; al contrario, appare invece che la lamentata collusione - per come descritta la dinamica negli atti introduttivi- fosse frutto di un contatto accidentale tra i due giocatori, rientrando perciò essa tra i rischi tipici e fisiologicamente connessi alla dinamica del gioco del calcio amatoriale, inteso come sport da contatto, non integrando, peraltro, neppure la violazione di un illecito sportivo prima ancora che civile.
Tanto premesso, deve osservarsi che il giudizio proposto non presentava una ragionevole probabilità di essere accolto per i motivi ut supra esposti e pertanto la decadenza dall'assunzione della prova testimoniale non ha inciso sull'esito sfavorevole della lite, a cui si sarebbe comunque addivenuti, per cui per tale omissione non è ravvisabile alcuna responsabilità professionale in capo all'avv.
[...]
CP_2
Alla luce di quanto sopra dettagliato deve ritenersi che la domanda attorea debba essere rigettata, in quanto infondata.
Il rigetto della domanda attorea assorbe l'esame della domanda di garanzia.
In ordine al governo delle spese, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle stesse, nonostante la soccombenza, atteso che dagli atti del giudizio è emersa effettivamente una condotta astrattamente negligente del professionista convenuto;
a ciò si aggiunge l'assoluta non complessità giuridica della questione affrontata ed il rilievo che la scrivente, pur pervenendo al rigetto della domanda attorea, ha ritenuto di non condividere il percorso pagina 12 di 13 motivazionale del precedente istruttore.
Inoltre, stante la non arbitrarietà della chiamata in causa della compagnia (condivisibili le osservazioni in merito del convenuto) pur atteso che, in virtù del principio di causazione, le spese dei terzi chiamati andrebbero poste a carico di parte attrice, anche nei rapporti tra l'attore e la terza chiamata trovano riscontro le eccezionali ragioni pocanzi indicate, ragioni consistenti nella effettiva tenuta di una condotta negligente da parte del professionista assicurato(cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 14/01/2021, n. 511). Per l'effetto, le spese sono parimenti compensate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
• Compensa integralmente le spese tra tutte le parti le parti costituite.
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dr.ssa Francesca Console ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22044/2022 promossa da:
Con
(CF: ) e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul C.F._2 minore (CF. ), rappresentati e difesi Persona_1 C.F._3 dall'avv. Roberto Fabozzi per il cui studio in San Marcellino alla Via Ischia n. 16 elettivamente domiciliati;
ATTORI
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Olivia Maio, CP_2 C.F._4 presso il cui studio in Napoli alla Salita Arenella n. 8 elettivamente domiciliata;
CONVENUTA Nonché contro
partita IVA , rappresentata e difesa Controparte_3 P.IVA_1 dall'Avv. Giorgio Grasso (codice fiscale ) presso il cui studio in Napoli C.F._5 alla via Giulia Gonzaga n. 4 elettivamente domiciliata
ZO MA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie conclusionali e di replica. pagina 1 di 13 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato e depositato in data 28.09.2022, e Parte_3 Pt_2
in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà parentale sul minore
[...] Persona_1
, convenivano in giudizio l'avvocato deducendo la responsabilità
[...] CP_2 professionale di quest'ultima e la condanna al risarcimento per tutti i danni asseritamente subiti.
Più in particolare, parte attrice deduceva che:
- Gli istanti in data 09.01.2015 iscrivevano il loro figlio al Centro Sportivo presso Per_1
l'oratorio “AR” all'interno del complesso dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù, in
Napoli al Viale dei Pini n. 53, affinché svolgesse attività sportiva di calcio.
- In data 12.05.2015, alle ore 17:15 circa, mentre il minore stava effettuando l'attività sportiva sotto la supervisione di un allenatore dell'oratorio, si scontrava con un altro allievo e, in seguito allo scontro, cadeva a terra, riportando una frattura scomposta dell'omero e del polso sinistro, per la quale si rendeva necessario un intervento chirurgico di osteosintesi, con applicazione di un tutore in gesso e successiva lunga terapia riabilitativa.
- Gli attori, ritenendo che la responsabilità dell'incidente fosse attribuibile alla
[...]
, nella qualità di proprietaria del complesso, e/o Controparte_4 dell'TO AR, nella qualità di utilizzatore del complesso, conferivano incarico all'avv.
odierna convenuta, affinché agisse in giudizio per il risarcimento dei danni CP_2 subiti dal proprio figlio minore. L'avv. in esecuzione dell'incarico professionale CP_2 conferito, notificava un atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli alla Controparte_4
in p.l.r.p.t., e all' in p.l.r.p.t.,
[...] Controparte_5 chiedendo : “A. riconoscere e dichiarare la responsabilità dell'TO AR sito in Napoli, viale dei Pini
n.53, np lrpt, in solido o in alternativa con la in Controparte_4
p.l.r.p.t. sita in Napoli al viale dei Pini n.53 per le lesioni riportate dal piccolo in data Persona_1
12/05/2015 ex art 2051 cc;
A1. In subordine riconoscere e dichiarare la responsabilità dell'TO AR sito in Napoli, viale dei Pini n.53, np lrpt, in solido o in alternativa con la
[...]
in p.l.r.p.t. sita in Napoli al viale dei Pini n.53 per le lesioni riportate dal Controparte_4 piccolo in data 12/05/2015 ex art 2043 cc;
B. riconoscere e dichiarare la Persona_1 responsabilità in Napoli, dell'TO AR sito in Napoli, viale dei Pini n.53, np lrpt, in solido o in alternativa con la in p.l.r.p.t. sita in Napoli al viale Controparte_4 dei Pini n.53 per le lesioni riportate dal piccolo in data 12/05/2015, in quanto Persona_1
l'evento si è verificato sotto la custodia e la sorveglianza di personale preposto dell'TO e della Comunità
, sui campi di calcio di proprietà dei ed utilizzati con il loro CP_6 Controparte_4 pagina 2 di 13 consenso dall'TO AR, senza la predisposizione di tutte le misure idonee ad evitare il fatto dannoso per inadempimento all'obbligo di vigilanza e sorveglianza sul minore nel mentre svolgeva allenamento sportivo;
C. per l'effetto condannare i convenuti solidalmente o ognuno per la propria parte di responsabilità al risarcimento in favore degli istanti di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, morali, esistenziali da stress, tutti inclusi, anche quelli non espressamente richiamati, rapportati al danno biologico nella misura dell'11% e quantificati nella somma di €. 36.933,00 comprese le spese mediche certificate, ovvero di quella diversa somma che l'Ill.mo Giudice adito riterrà di giustizia, anche a seguito della CTU medico-legale che eventualmente vorrà disporre, oltre interessi e svalutazione dal dì del fatto sino al soddisfo;
D. con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase stragiudiziale e del presente giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
- Il giudizio veniva iscritto al n. RG. 15440/2018 – Tribunale di Napoli assegnato alla Dott.ssa
BE De Luca, VI sezione, e trattato all'udienza del 12.10.2018. In tale udienza, si costituivano sia la Congregazione dei padri rogazionisti del cuore di Gesù che l
[...] ed entrambi chiedevano di essere autorizzati alla chiamata dei Controparte_5 rispettivi Istituti Assicurativi, ovvero Unipol e CP_7 Controparte_8
i predetti istituti assicurativi, a seguito di riturale citazione, si costituivano in
[...] giudizio;
- L'Avv. depositava tempestivamente le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.c. nn. 2 e 3, CP_2 contenenti produzioni documentali, articolazione prova testimoniale diretta e contraria, nonché richiesta di CTU medico-legale. Tuttavia, a partire da questa fase, l'Avv. CP_2 assumeva una condotta gravemente inadeguata e negligente, non comparendo a nessuna delle udienze successivamente fissate. Più precisamente, il difensore non compariva, senza giustificato motivo all'udienza del 13.10.2020, fissata per l'assunzione della prova testimoniale,
e all'udienza del 20.04.2021 fissata ex art. 281 sexies c.p.c, per il deposito delle note conclusionali;
- Alla predetta udienza del 20.04.2021, il giudice, all'esito della camera di consiglio, dava lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza n. 3768/2021 con la quale rigettava la domanda, condannando gli attori e al pagamento delle spese Pt_2 Per_1
e competenze di lite, nella misura di € 4.500,00, in favore dei convenuti ed € 4.000,00 in favore dei terzi, oltre spese, IVA, CPA e rimborso forfettario pari al 15%; il tutto per un totale di circa € 25.000,00. Il Tribunale, in sentenza, rimarcava come il difensore di parte attrice non fosse comparso né all'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, né a tutte le udienze successive, così incorrendo nella “decadenza … dalla facoltà di provare la propria domanda ai sensi dell'art. 208 c.p.c., non essendovi stata alcuna istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 208, pagina 3 di 13 II comma, c.p.c.”.
Sulla base di tali premesse in fatto, l'attore deduceva la responsabilità professionale dell'avv.
la quale pregiudicava l'esito del giudizio risarcitorio instaurato, in quanto la mancata CP_2 presenza della convenuta alle udienze di cui sopra nonché il mancato deposito delle note conclusionali nel termine assegnato avrebbero determinato la decadenza dalla facoltà di provare la domanda e, conseguentemente, il rigetto della stessa con condanna alle spese di lite.
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• Accertare e dichiarare la condotta negligente dell'Avv. nel patrocinio del procedimento RG CP_2
15440/2018.
• Accertare e dichiarare la violazione degli artt. 1176-1218- 2236 c.c., della Legge Professionale Forense
(legge 247/2012) del Codice Deontologico Forense, nonché di un generale dovere di diligenza e competenza, nonché di tutti gli obblighi nascenti dal contratto di patrocinio.
• Accertare e dichiarare come la mancata comparizione alle udienze dell'08.11.2019, del 13.10.2020 e del
20.04.21, nonché il mancato deposito delle note conclusive nel termine assegnato, abbia determinato la decadenza dalla facoltà di provare la propria domanda ai sensi dell'art. 208 c.p.c., con conseguente rigetto della domanda di risarcimento.
• Accertare e dichiarare che il pregiudizio derivante dal rigetto della domanda risarcitoria è direttamente riconducibile alla condotta dell'Avv. CP_2
• Accertare e dichiarare che, in base ad un giudizio probabilistico, l'azione risarcitoria proposta da e in relazione ai danni subiti dal proprio figlio minore, avrebbe portato Per_1 Pt_2 all'accertamento della responsabilità solidale dei convenuti TO AR e Controparte_4
con conseguente condanna degli stessi, in uno con i loro Istituti Assicurativi, al
[...] pagamento della somma di € 51.684,00 a titolo di danno biologico (11 % - IP – 35 gg di ITT – 40 gg di ITP).
• Conseguentemente condannare l'Avv. al risarcimento dei danni subiti dagli odierni CP_2 attori nella misura di € 51.684,00 per perdita di chances.
• Conseguentemente condannare l'Avv. al risarcimento di € 25.000,00 per danno CP_2 patrimoniale derivante dall'esborso delle spese e competenze di lite liquidate in sentenza in favore delle quattro parti vittoriose.
• Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
• Condannarla al pagamento delle spese e competenze di lite con attribuzione.
Con comparsa del 05.01.2023, si costituiva la quale chiedeva il rigetto dell'avversa CP_2 domanda in quanto infondata;
chiedeva, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa della società
pagina 4 di 13 “ ” con cui aveva stipulato una polizza per coprire ogni rischio legato Controparte_3 alla sua attività professionale, al fine di essere manlevata da quanto eventualmente fosse tenuta a corrispondere per la presunta responsabilità professionale. Nel merito deduceva che alcuna responsabilità per omissione professionale le era imputabile, asserendo che la mancata partecipazione del difensore degli odierni attori alle udienze derivava dalla negligenza della cancelleria: a detta della convenuta, infatti, la cancelleria del giudice aveva omesso di comunicare alla stessa il rinvio dell'udienza fissata il 08.11.2019 e rinviata stante l'adesione della all'astensione CP_2 proclamata dal C.O.A.; la stessa cancelleria avrebbe poi omesso di comunicare anche il rinvio alle successive udienze. Affermando l'assenza di qualsivoglia comportamento negligente ad ella imputabile, concludeva, pertanto, per il rigetto della domanda con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Con comparsa dello 01.06.2023 si costituiva “ ”, la quale deduceva Controparte_3
l'infondatezza della domanda principale ed eccepiva, in ordine alla domanda di garanzia spiegata dal convenuto, l'inoperatività della polizza assicurativa da questo stipulata.
Relativamente alla domanda di manleva precisava che la copertura assicurativa sussisteva per i casi in cui l' , per la prima volta nel corso del periodo di assicurazione, riceveva una Parte_4 comunicazione con la quale gli veniva fatta formale richiesta di risarcimento danni o con la quale gli veniva contestata una qualsivoglia responsabilità per fatti illeciti. Specificava infatti che la condotta dell'assicurata rientrava tra le cause di esclusione dell'operatività della sottoscritta Polizza n.
GT1C077375P-LB (con effetto dal 28.04.2021 al 28.04.2022), atteso che l'avv. all'atto della CP_2 sottoscrizione, era a conoscenze di circostanze atte a generare una successiva richiesta di risarcimento contro di lei (specificamente, la sent. n. 3768/2021 pubblicata in data 20.04.2021). In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, chiedeva di contenere l'obbligazione di manleva stante l'accertamento della concorrente responsabilità degli attori nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.-
Acquisita la CTU medico legale sul minore , la causa veniva rinviata Persona_1 all'udienza del 22.01.2026 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza, raccolte le conclusioni delle parti, il Giudice pronunciava la seguente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La decisione della controversia in esame esige la preventiva ricognizione dei presupposti della responsabilità del professionista intellettuale, con particolare riferimento all'avvocato, al fine di valutare la sussistenza di diritti risarcitori in capo agli attori. Ebbene, secondo il consolidato orientamento del giudice di legittimità, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività pagina 5 di 13 professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, l'inadempimento del professionista alle obbligazioni scaturenti dal contratto di mandato professionale non può essere desunto dal mero mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare al dovere di diligenza (cfr. ex multis, cfr. Cass. ordinanza n. 21953/2023). Inoltre, la diligenza esigibile dal professionista intellettuale non è quella ordinaria del buon padre di famiglia, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., che deve essere commisurata alla natura dell'attività prestata. Infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che devia dal precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, il professionista che tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista “medio”. (cfr. Cass. n. 8494/2020, Cass. n. 13777 del
31/05/2018, Cass. n. 23740/2018). In particolare, il professionista “medio” di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, (vale a dire la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa) non corrisponde ad un professionista “mediocre”, ma ad un professionista
“bravo”, ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (ex multis, in tal senso, Cass.
n.13777/2018, Cass. n. 24213 del 27/11/2015, Cass. n. 10289 del 20/05/2015). Tutto quanto innanzi posto, si osserva che il diritto al risarcimento del danno, invero, non insorge automaticamente quale conseguenza di qualsivoglia inadempimento del professionista, ma postula il positivo accertamento, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, che, in assenza dell'errore, la domanda avrebbe avuto ragionevoli probabilità di accoglimento (cfr. Cass. ordinanza n.
24007/2024; Cass. n. 2109/2024, Cass. ordinanza n. 21953/2023, conforme a Cass. n. 1984/2016,
Cass. 297/2015, Cass. 10526/2015). In particolare si è ribadito che la responsabilità del professionista intellettuale non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo cliente (alla stregua di criteri probabilistici) avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il risultato derivatone. Assume rilievo dirimente, pertanto, l'eventuale difetto allegatorio e dimostrativo circa il danno risarcibile
(legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non può essere confuso con l'inadempimento stesso, ma deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale. Pur provato l'inadempimento del professionista per il negligente svolgimento della prestazione, il danno, infatti, è una conseguenza solo se si accerta che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito con ragionevole probabilità (cfr. Cass. pagina 6 di 13 ordinanza n. 24007/2024; Cass. n. 2109/2024, Cass. ordinanza n. 21953/2023).
Più precisamente, il danno cagionato da una condotta negligente è ravvisabile solo se si accerta che, in base a criteri probabilistici, senza quella negligenza, il risultato sarebbe stato conseguito: la responsabilità dell'avvocato non deriva automaticamente dalla perdita della causa, ma occorre dimostrare, tramite un giudizio probabilistico, che la sostituzione della condotta colposa con quella esigibile avrebbe portato all'esito auspicato dal cliente (cfr. Cass. ordinanza n. 24007/2024; Cass. n.
2109/2024, Cass. ordinanza n. 21953/2023, conforme a Cass. n. 1984/2016). Ed infatti l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del professionista, in quanto, la medesima non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora il professionista avesse tenuto la condotta dovuta, il suo cliente avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il risultato derivatone» (Cass. 17414/2019).
Assume rilievo dirimente, pertanto, il “difetto allegatorio e dimostrativo circa il danno risarcibile
(legato all'anzidetto giudizio prognostico), il quale, per l'appunto, non può essere confuso con l'inadempimento stesso, ma deve essere provato dall'istante quale concreto pregiudizio subito in conseguenza dell'illecito contrattuale” (Cass. 10698/2016). L'obbligazione assunta dal professionista, infatti, rimane qualificabile quale obbligazione di mezzi e non già di risultato, di talché, secondo quanto confermato anche con sentenza n. 2954/2016, il grado di diligenza richiesto al professionista ai sensi dell'art. 1176 c.c. è quello medio “a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente elusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve” (cfr. Cass. 8470/1995).
Attese le coordinate interpretative che precedono, va, anzitutto, verificato se l'errore professionale lamentato da parte attrice – la mancata partecipazione della convenuta alle udienze fissate per l'assunzione della prova testimoniale e per la precisazione delle conclusioni – costituisca violazione del dovere di diligenza ex art. 1176, II co., c.c. e, come tale, comporti l'inadempimento del contratto di mandato. pagina 7 di 13 Dall'esame dell'istruttoria processuale risulta che l'avv. aveva rappresentato i sigg. CP_2
e nel giudizio di primo ed unico grado nei confronti della Parte_3 Parte_2
“ ” e dell' “ , Controparte_4 Controparte_5 ritenuti responsabilità dell'infortunio occorso al figlio : quest'ultimo mentre si allenava Per_1 presso l'oratorio, si era scontrato con un altro allievo ed aveva riportato una frattura scomposta dell'omero e del polso sinistro, per la quale era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosintesi con applicazione di un tutore in gesso e successiva lunga terapia riabilitativa.
L'avvocato, dunque, aveva tempestivamente richiesto l'ammissione della prova testimoniale al fine di ricostruire le dinamiche dell'incidente ed il G.U. l'aveva ammessa;
tuttavia, il legale non si era presentato all'udienza fissata il 13.10.2020 per il raccoglimento della prova testimoniale e ciò aveva portato a decadenza della parte attrice dalla facoltà di provare la propria domanda ai sensi dell'art. 208 c.p.c..
A parere dell'attore, la mancata assunzione della prova testimoniale aveva precluso al Tribunale la possibilità di ottenere “una compiuta ricostruzione della dinamica dello scontro di gioco, al fine di accertare se lo stesso potesse essere ascritto, nei termini innanzi enunciati, a responsabilità di una della parti convenute” (cfr. p. 9 sent. n. 3768/2021 del Tribunale di Napoli, allegata all'atto di citazione); ciò con conseguente rigetto della domanda.
La convenuta deduceva invece la correttezza del proprio operato, asserendo che l'evento dannoso non potesse essere ascritto a colpa o negligenza della stessa, ma alla mancata comunicazione da parte della cancelleria del giudice del rinvio dell'udienza, a seguito dell'adesione dell'avvocato all'astensione del proclamato sciopero dell'organismo Forense per l'udienza dell'8.11.2019, astensione tempestivamente comunicata via PEC.
La convenuta deduceva infatti che il rinvio della causa al giorno 08.11.2019, a seguito della predetta astensione, non le veniva in alcun modo comunicato;
dopo un periodo di attesa, l'avvocato si CP_2 interessava a verificare il ritardo di cancelleria, ma - a detta della convenuta - l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e le correlate misure di prevenzione le impedivano l'accesso al
Tribunale; finalmente ottenuto l'accesso presso la cancelleria del Tribunale, veniva informata dal personale di cancelleria che avrebbe ricevuto ogni comunicazione in via telematica ma così non era avvenuto, tanto che ella non riceveva comunicazione né per l'udienza del 13.10.2020, fissata per l'assunzione della prova testimoniale, né per l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata il
20.04.2021.
Tutto quanto innanzi posto, deve osservarsi - condividendo le conclusioni a cui è pervenuto il G.U. dott.ssa De Luca - che il rinvio della trattazione a seguito dell'adesione dell'avv. all'astensione CP_2
pagina 8 di 13 dall'udienza dell'8.11.2019 non doveva essere comunicato al difensore della parte non comparsa in udienza ma era invece onere dell'avvocato attivarsi diligentemente per verificare la data del rinvio dell'udienza.
Difatti, dalla lettera dell'art. 3 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati è possibile desumere che l'avvocato, che correttamente comunica la propria adesione all'astensione, è da considerarsi presente in udienza (“Nel processo civile, penale, amministrativo e tributario la mancata comparizione dell'avvocato all'udienza o all'atto di indagine preliminare o a qualsiasi altro atto o adempimento per il quale sia prevista la sua presenza, ancorché' non obbligatoria, affinché' sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente…”); pertanto, la posizione di quest'ultimo non è equiparabile alla mancata partecipazione all'udienza del difensore costituito all'udienza: ne consegue,
l'insussistente dell'obbligo per la cancelleria di comunicare il provvedimento di differimento reso in udienza, che, a norma dell'art. 134 c.p.c., si reputa conosciuto sia dalle parti presenti sia da quelle che avrebbero dovuto intervenire (cfr. per tutte Cass. civ. Sez. L, Sentenza n. 10539 del 09/05/2007 e
Cass. pen., Sez. III , 21/03/2018 , n. 19687).
Alla luce di tali aspetti, il professionista convenuto avrebbe dovuto, adottando la prudenza e la diligenza commisurate all'attività svolta ed all'impatto della propria condotta sull'interesse dell'assistito, attivarsi per conoscere la data del differimento dell'udienza nella quale non era comparsa per adesione all'astensione proclamata dall'associazione di categoria.
Ciò posto, deve darsi atto della sussistenza dell'inadempimento professionale della CP_2 consistente nella mancata partecipazione alle udienze del 13.10.2020 e del 20.04.2021, che ha comportato la decadenza della parte attrice dalla facoltà di provare la propria domanda ai sensi dell'art. 208 c.p.c. e di presentare eventualmente istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 208,
II comma, c.p.c. all'udienza successiva.
Tuttavia, atteso che la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che essa difetti. Occorre a questo punto, al fine di verificare la sussistenza della responsabilità professionale del convenuto, procedere ad un giudizio prognostico sul possibile esito del giudizio di appello proposto dall'avv. rispetto alla sentenza di primo grado n. 3768/2021 CP_2 del Tribunale di Napoli (allegata all'atto di citazione), in mancanza dell'omissione lamentata pagina 9 di 13 (mancata partecipazione all'udienza di assunzione della prova testimoniale e alle successive).
L'espressione di tale prognosi richiede l'esame della fondatezza della domanda presentata e rigettata da parte del Tribunale di Napoli dott.ssa De Luca, in base ad una valutazione prognostica ex ante.
Orbene, dagli atti depositati nel giudizio con n. RG. 15440/2018 emerge che e Parte_3
, in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio , avevano iscritto il Parte_2 Per_1 minore presso l'oratorio AR con sede presso il complesso dei “ Controparte_4
; in data 12.05.2015 alle ore 17:15 circa, , mentre stava effettuando l'allenamento
[...] Per_1 calcistico nel campo di calcio dell'oratorio, alla presenza di un allenatore, si era scontrato con un allievo più grande di età e di corporatura più grossa, cadendo a terra e riportando una frattura scomposta dell'omero e del polso sinistro, per la quale era stato sottoposto ad un intervento chirurgico di osteosintesi con applicazione di un tutore in gesso e successiva lunga terapia riabilitativa. Gli attori, in citazione, aggiungevano che all'allenamento di calcio avevano preso parte minori di diversa età e con caratteristiche fisiche molto diverse gli uni dagli altri e che, per tale ragione, vi era stato un forte squilibrio fra la corporatura del figlio e quella degli altri compagni di gioco avversari;
riferivano, inoltre, che al momento del fatto il campo da gioco si presentava in condizioni non a norma, essendo particolarmente accidentato e non adatto alla pratica sportiva.
Ritenendo che la responsabilità dell'accaduto fosse della Controparte_4
, proprietaria del complesso, e dell'oratorio AR, il quale lo utilizzava, ne chiedevano
[...] la condanna ai sensi degli artt. 2051 e 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti.
La domanda proposta, alla luce di quanto prospettato nell'atto di citazione, veniva correttamente qualificata dal GU dott.ssa De Luca come domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 o ex art. 2048 c.c., lamentando gli attori che l'allenatore dell'oratorio avrebbe omesso la dovuta vigilanza affinché le condizioni di gioco fossero tali da non mettere a repentaglio l'incolumità dei minori presenti sul campo al momento dell'evento. Difatti, pur essendo stata affermata una inidoneità delle condizioni del campo di gioco, accidentato e non adatto allo svolgimento di attività ludico sportiva, gli attori ricollegavano la caduta del figlio allo scontro con un altro bambino, non già alle condizioni del campo. Pertanto, nella loro prospettazione, oggetto del giudizio senza dubbio risultava essere la
“culpa in vigilando” dell'allenatore, che trova il suo riferimento normativo nell'art. 2048, co. 2, c.c.
Ebbene, relativamente a tale forma di responsabilità espressamente prevista dal codice, va rilevato che secondo l'orientamento giurisprudenziale più accreditato, il precettore risponde sulla base della presunzione di colpa per non aver adempiuto all'obbligo di sorveglianza sul minore affidatogli (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. 3 - Ordinanza n. 8167 del 27/03/2025 e Cass. civ. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 19110 del 15/09/2020); tuttavia, tale presunzione non è assoluta, potendo pagina 10 di 13 l'insegnante fornire la prova liberatoria dell'adeguata vigilanza sul minore o del carattere imprevedibile e repentino dell'azione dannosa (cfr. Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 23202 del 13/11/2015).
La rigidità della presunzione di colpa posta dalla norma, tuttavia, risulta attenuata allorquando l'eventuale infortunio al soggetto posto sotto la vigilanza del precettore si è verificato durante l'attività sportiva, atteso che i suddetti obblighi di vigilanza non possano essere estesi sino al punto da coprire i rischi tipici e normalmente connessi all'attività sportiva praticata che, come tali, devono ritenersi accettati da chi si presta all'attività sportiva e ciò soprattutto quando a tale attività non possa, come nel caso di specie, essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l'aspetto ludico (cfr. in particolare, sul gioco del calcio amplius Cass. civ.
Sez. 3, Sentenza n. 1197 del 19/01/2007).
Nell'ipotesi di infortunio sportivo, dunque, ferma la presunzione di colpa in capo al precettore, spetta preliminarmente all'attore l'onere di dimostrare che il danno sia conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara;
l'illiceità del fatto altrui sussiste se l'atto dannoso sia posto in essere con un grado di violenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato o con il contesto ambientale nel quale l'attività sportiva si svolge o con la qualità delle persone che vi partecipano, ovvero allo specifico scopo di ledere, anche se non in violazione delle regole dell'attività svolta, e non anche quando l'atto sia compiuto senza la volontà di ledere e senza la violazione delle regole della disciplina sportiva. Solo se tale onere probatorio viene assolto, risulterà operante la presunzione a carico dell'istituto scolastico (o ad essa assimilato), che, per andare esente da responsabilità dovrà dimostrare l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il fatto (cfr. in tema di onere probatorio, Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 9983 del 10/04/2019). Pertanto, “ove si verifichi un danno a un minore, quando lo stesso è sotto la vigilanza del precettore cui era stato affidato, non è sufficiente (in mancanza di deduzione o prova di una responsabilità contrattuale) che il danneggiato provi l'affidamento del minore al precettore medesimo, ma gli spetta altresì l'onere di provare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, l'illecito subito da parte di un altro soggetto” (Cass. civ. Sez. 3 -
, Ordinanza n. 8167 del 27/03/2025, nella quale la S.C. respingeva il ricorso avverso la decisione che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno subito da un minore durante una partita di calcetto, in conseguenza dello scontro con altro minore, nel campo sportivo di una parrocchia, per essere rimasto indimostrato se l'urto fosse dovuto alla condotta del danneggiato o a quella dell'altro ragazzo).
Fatta tale premessa, è pertanto necessario valutare se la prova testimoniale richiesta dall'avv. CP_2
e non assunta per causa alla stessa imputabile sarebbe stata idonea a dimostrare che il danno pagina 11 di 13 lamentato fosse conseguenza del fatto illecito di un altro studente partecipante alla gara: solo in tal caso, infatti, avrebbe potuto operare la presunzione di colpa a carico dell'istituto a cui il minore era affidato.
Orbene, valutato il contenuto della seconda memoria ex art. art. 183, co. 6, c.p.p. (allegato all'atto di citazione) e dell'ordinanza ammissiva della prova allegata al verbale dell'8.11.2019 (in atti), emerge che i testimoni , e – per la cui Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 assunzione la parte attrice risultava essere decaduta ex art. 208 c.p.c. – avrebbero eventualmente esposto la circostanza che il minore, durante l'allenamento calcistico, effettuatosi in un campo accidentato e dismesso, si era scontrato con un allievo di corporatura più robusta;
profilo quest'ultimo che ex se non implica negligenza dell'organizzatore atteso che è fisiologico nel calcio che partecipino alla gara soggetti di struttura diversa e che una scuola calcio abbia alunni di età differente che partecipano all'allevamento ( salvo macroscopiche anomalie in sede di giudizio a quo neanche prospettate).
Risulta pertanto evidente che la prova testimoniale, così come richiesta ed ammessa, non avrebbe consentito di provare che l'infortunio del fosse direttamente collegato al fatto Persona_1 illecito di un altro studente ovvero alla condotta negligente dell'istruttore; al contrario, appare invece che la lamentata collusione - per come descritta la dinamica negli atti introduttivi- fosse frutto di un contatto accidentale tra i due giocatori, rientrando perciò essa tra i rischi tipici e fisiologicamente connessi alla dinamica del gioco del calcio amatoriale, inteso come sport da contatto, non integrando, peraltro, neppure la violazione di un illecito sportivo prima ancora che civile.
Tanto premesso, deve osservarsi che il giudizio proposto non presentava una ragionevole probabilità di essere accolto per i motivi ut supra esposti e pertanto la decadenza dall'assunzione della prova testimoniale non ha inciso sull'esito sfavorevole della lite, a cui si sarebbe comunque addivenuti, per cui per tale omissione non è ravvisabile alcuna responsabilità professionale in capo all'avv.
[...]
CP_2
Alla luce di quanto sopra dettagliato deve ritenersi che la domanda attorea debba essere rigettata, in quanto infondata.
Il rigetto della domanda attorea assorbe l'esame della domanda di garanzia.
In ordine al governo delle spese, si ritiene che sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle stesse, nonostante la soccombenza, atteso che dagli atti del giudizio è emersa effettivamente una condotta astrattamente negligente del professionista convenuto;
a ciò si aggiunge l'assoluta non complessità giuridica della questione affrontata ed il rilievo che la scrivente, pur pervenendo al rigetto della domanda attorea, ha ritenuto di non condividere il percorso pagina 12 di 13 motivazionale del precedente istruttore.
Inoltre, stante la non arbitrarietà della chiamata in causa della compagnia (condivisibili le osservazioni in merito del convenuto) pur atteso che, in virtù del principio di causazione, le spese dei terzi chiamati andrebbero poste a carico di parte attrice, anche nei rapporti tra l'attore e la terza chiamata trovano riscontro le eccezionali ragioni pocanzi indicate, ragioni consistenti nella effettiva tenuta di una condotta negligente da parte del professionista assicurato(cfr. Cassazione civile, sez.
VI, 14/01/2021, n. 511). Per l'effetto, le spese sono parimenti compensate.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice dr.ssa Francesca Console, definitivamente pronunziando sulla controversia in narrativa, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
• Rigetta le domande attoree;
• Compensa integralmente le spese tra tutte le parti le parti costituite.
Napoli, 15/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Console
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