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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/03/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente
Dott. Giulio Corsini Giudice
Dott.ssa Maria Cultrera Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario iscritto al n. 47/2025, relativo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale di Parte_1
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(PA), nel Piano San Michele, n. 20, titolare dell'impresa individuale
[...]
con sede in Palermo, nella Via Altofonte, n. 317/L; Controparte_1
Il Tribunale
esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta in data
19 marzo 2025 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
letto il ricorso depositato in data 12/02/2025, con cui la Parte_2
presso il Tribunale di Palermo ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di , titolare dell'impresa individuale, con sede in Palermo via Parte_1
Altofonte n. 317/L, rappresentando che l'imprenditore versa in evidente e
1 manifesto stato d'insolvenza, tenuto conto della notevole esposizione debitoria, e che non ricorrono i presupposti per la qualifica di impresa minore;
letta la memoria di costituzione depositata dal resistente, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo Di Trapani;
ritenuto che sussiste la competenza territoriale, ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che la parte resistente ha sede nel circondario del Tribunale di Palermo;
ritenuto che è indubbia la natura commerciale dell'attività esercitata dal resistente, avente ad oggetto il commercio di carta, cartoni e articoli di cartoleria e cancelleria;
rilevato che il resistente, costituendosi in giudizio, ha eccepito la tardività dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale proposta dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Palermo, deducendo che:
- la facoltà, concessa dall'art. 33 comma 3 CCII, al creditore e al p.m. di individuare il momento di effettiva cessazione dell'attività di impresa deve essere riconosciuta anche al debitore, perché, se così non fosse, vi sarebbe una grave limitazione del diritto di difesa in capo a quest'ultimo;
- l'odierno resistente ha cessato l'attività sin dal 31 dicembre 2023, sebbene tale cancellazione sia stata iscritta nel Registro delle Imprese solo in data 13 giugno
2024;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha depositato un ricorso volto all'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
sulla scorta di asseriti debiti riscontrati in seguito agli Controparte_1
accertamenti eseguiti dalla Polizia Giudiziaria – Sezione Guardia di Finanza, dai quali si evince lapalissianamente che tutte le attività dell'odierna debitrice sono cessate al 31 dicembre 2023;
ritenuto che l'eccezione sollevata dal resistente è infondata per le ragioni che si illustrano;
osservato che l'art. 33, comma 1 CCII dispone che la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno
2 successivo;
che il comma 2 dell'art. 33 CCII prevede che per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese;
ritenuto, pertanto, che l'eccezione sollevata dalla parte resistente - con cui si contesta l'assoggettabilità dell'imprenditore alla liquidazione giudiziale per decorso dell'anno dalla cessazione dell'attività - è infondata, atteso che, secondo il combinato disposto del comma 1 e 2 dell'art. 33 CCII, il termine annuale per l'apertura della liquidazione giudiziale decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta nel caso concreto in data 13 giugno 2024 (cfr. visura agli atti);
osservato, inoltre, che l'art. 33 comma 3 CCII prevede - come già previsto dall'art. 10, comma 2 l. f. - che, in caso di impresa individuale o di cancellazione d'ufficio di imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine di cui al comma 1;
ritenuto, quindi, - in conformità ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi - che la norma riconosce la legittimazione attiva al creditore istante e al p.m., che possono essere ammessi a provare, in via di eccezione, solo che l'attività del debitore è di fatto proseguita, nonostante la cancellazione dal registro delle imprese;
mentre non è, invece, consentito al debitore provare - perché irrilevante essendo la norma posta essenzialmente a tutela dei terzi - che l'attività di impresa era cessata prima della cancellazione (in tal senso Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 24431 del 21/11/2011: “l'art. 10 legge fall., come modificato dal d.lgs.
12 settembre 2007, n. 169, nel prevedere la possibilità per il solo creditore e per il P.M., e non anche per l'imprenditore, di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che, se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella della cancellazione dal registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata”; nello stesso senso Cass. Civ. n. 8033/2012; Cass. Civ.
3 n. 12214/2012; Cass. civ. n. 10113/2014; Cass. Civ. n. 98/2016; Cass. Civ. n.
501/2016);
ritenuto che risulta superato il limite di indebitamento di cui all'art. 49, 5° comma,
C.C.I.I., tenuto conto del debito pari ad € 1.331.717,41 (al netto del sospeso) risultante dalla nota trasmessa dall'Agenzia Entrate Riscossione datata 3 marzo
2025;
ritenuto che la notevole esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e la cessazione dell'attività dimostrano altresì la sussistenza dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e 121 CCII;
ritenuto, per tali ragioni, che sussiste il presupposto soggettivo e oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCII;
tenuto conto dell'attività svolta, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
nonché degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e rotazione e valutata, altresì, l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;
visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Parte_1
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...]C.F._1
(PA), nel Piano San Michele, n. 20, titolare della ditta individuale
[...]
con sede in Palermo, nella Via Altofonte, n. 317/L, iscritto Controparte_1
al Registro delle Imprese di Palermo e Enna con N.REA PA- 246793 e cancellato dal medesimo Registro dal 13/06/2024;
4 nomina
Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Cultrera;
nomina
Curatore l'Avv. Mariagrazia Valentina Busardò con onere di accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
all'imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa
il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, che devono indicare al
5 Curatore l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni, e che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
avvisa
il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per
i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1 CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del
6 debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5,
CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà
o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e) ed e bis), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata – un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
7 prescrive
al Curatore di attenersi alle prescrizioni del protocollo sui flussi informativi sottoscritto da questo Tribunale e dalla Procura della Repubblica in data
18/5/2023, pubblicato sul sito internet del Tribunale di Palermo, e, in particolare, alla immediata attivazione dell'aliquota della Guardia di Finanza della locale sezione della polizia giudiziaria per l'acquisizione delle informazioni e dei documenti indicati a pagina 11 del protocollo stesso;
stabilisce
il giorno 2.07.2025, ore 9:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8 segnala
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115;
dispone
che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, all'istante per l'apertura della liquidazione giudiziale e al Pubblico Ministero, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione Quarta civile e
Procedure Concorsuali del giorno 21/03/2025.
Il Giudice relatore ed estensore La Presidente
Maria Cultrera Maria Letizia Barone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art.
4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del
Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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