Art. 16.
Le disposizioni agevolative di cui all' articolo 4, primo comma, della legge 23 dicembre 1970, n. 1042 , sono ulteriormente applicabili dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 1973, limitatamente ai tributi vigenti al 31 dicembre 1972.
Le disposizioni agevolative di cui all' articolo 4, primo comma, della legge 23 dicembre 1970, n. 1042 , sono ulteriormente applicabili dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 1973, limitatamente ai tributi vigenti al 31 dicembre 1972.