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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 04/06/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 458/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione promosso da:
( con l'avv. FRANCESCA RONCHESE Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
( ) con l'avv. ALESSANDRA STELLA CP_1 C.F._2
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto necessario
e con l'intervento della Curatrice Speciale dei minori, nominata dal Tribunale, avv.
MARIAGRAZIA MOLINARO
***
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza di separazione personale con successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo;
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi sentenza di separazione personale con successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 24.02.2025 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 24/04/2010 con Pt_1 CP_1
, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della
[...]
convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha domandato, altresì, in estrema sintesi: l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_1
e a sé, l'assegnazione in proprio favore della casa familiare (di proprietà Persona_2
esclusiva del marito), la calendarizzazione del diritto di visita paterno da stabilirsi tenendo conto delle condizioni emotive dei minori, l'attribuzione in proprio favore dell'intero assegno unico universale, il riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre pari ad euro 1.000,00 mensili e per sé pari ad euro 300,00 mensili, oltre al concorso paterno nelle spese straordinarie nei limiti del 70%.
Si è costituito il sig. , aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse CP_1
rispetto a quelle richieste da parte ricorrente.
Prima della celebrazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al giudice istruttore, si sono svolti due sub-procedimenti cautelari ex art. 473-bis.15 c.p.c., all'esito dei quali il giudice relatore ha nominato l'avv. Mariagrazia Molinaro Curatrice
Speciale dei minori e ha incaricato la dott.ssa , ai sensi e per gli effetti Persona_3 dell'art. 473-bis.26 c.p.c., di avviare una terapia familiare a supporto di tutto il nucleo.
Le parti, nell'ambito del giudizio principale, hanno depositato le memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e alla prima udienza di comparizione avanti al giudice istruttore, a seguito di un'ampia discussione, sono riuscite a trovare un accordo, in via temporanea, su tutti gli aspetti controversi (regime di affidamento, assegnazione casa familiare, calendarizzazione diritto di visita paterno, mantenimento ordinario e straordinario della prole minorenne), in attesa degli ulteriori sviluppi della situazione familiare. Le procuratrici, pertanto, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza parziale di separazione, con successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso di specie, le parti da tempo non condividono più lo stesso tetto e non hanno più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche alla luce delle molteplici recriminazioni reciproche circa la rottura dell'armonia familiare contenute negli scritti difensivi di entrambe le parti.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale. Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata in Parte_1
BULGARIA il 15/09/1983, e nato a [...] il [...], uniti CP_1
in matrimonio in data 24/04/2010, in CASSACCO (UD) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CASSACCO dell'anno 2010, al n. 1 parte 2, serie A;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSACCO (UD) di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 03.06.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr.ssa Annamaria Antonini Presidente dr.ssa Marta Diamante Giudice dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento per separazione promosso da:
( con l'avv. FRANCESCA RONCHESE Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
( ) con l'avv. ALESSANDRA STELLA CP_1 C.F._2
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero intervenuto necessario
e con l'intervento della Curatrice Speciale dei minori, nominata dal Tribunale, avv.
MARIAGRAZIA MOLINARO
***
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente: pronunciarsi sentenza di separazione personale con successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo;
Conclusioni di parte resistente: pronunciarsi sentenza di separazione personale con successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 24.02.2025 e regolarmente notificato,
[...]
, premesso di aver contratto matrimonio il 24/04/2010 con Pt_1 CP_1
, ha esposto che con il passare del tempo e progressivamente la prosecuzione della
[...]
convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale. Ha domandato, altresì, in estrema sintesi: l'affidamento esclusivo dei figli minori Per_1
e a sé, l'assegnazione in proprio favore della casa familiare (di proprietà Persona_2
esclusiva del marito), la calendarizzazione del diritto di visita paterno da stabilirsi tenendo conto delle condizioni emotive dei minori, l'attribuzione in proprio favore dell'intero assegno unico universale, il riconoscimento di un assegno di mantenimento per i figli a carico del padre pari ad euro 1.000,00 mensili e per sé pari ad euro 300,00 mensili, oltre al concorso paterno nelle spese straordinarie nei limiti del 70%.
Si è costituito il sig. , aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse CP_1
rispetto a quelle richieste da parte ricorrente.
Prima della celebrazione dell'udienza di comparizione personale dei coniugi avanti al giudice istruttore, si sono svolti due sub-procedimenti cautelari ex art. 473-bis.15 c.p.c., all'esito dei quali il giudice relatore ha nominato l'avv. Mariagrazia Molinaro Curatrice
Speciale dei minori e ha incaricato la dott.ssa , ai sensi e per gli effetti Persona_3 dell'art. 473-bis.26 c.p.c., di avviare una terapia familiare a supporto di tutto il nucleo.
Le parti, nell'ambito del giudizio principale, hanno depositato le memorie integrative di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. e alla prima udienza di comparizione avanti al giudice istruttore, a seguito di un'ampia discussione, sono riuscite a trovare un accordo, in via temporanea, su tutti gli aspetti controversi (regime di affidamento, assegnazione casa familiare, calendarizzazione diritto di visita paterno, mantenimento ordinario e straordinario della prole minorenne), in attesa degli ulteriori sviluppi della situazione familiare. Le procuratrici, pertanto, hanno chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza parziale di separazione, con successiva rimessione della causa in istruttoria per il prosieguo.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso di specie, le parti da tempo non condividono più lo stesso tetto e non hanno più alcuna comunanza di vita ed affettiva;
l'intollerabilità della convivenza appare, altresì, evidente anche alla luce delle molteplici recriminazioni reciproche circa la rottura dell'armonia familiare contenute negli scritti difensivi di entrambe le parti.
Tanto basta per accogliere la domanda di separazione personale. Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto;
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, nata in Parte_1
BULGARIA il 15/09/1983, e nato a [...] il [...], uniti CP_1
in matrimonio in data 24/04/2010, in CASSACCO (UD) e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CASSACCO dell'anno 2010, al n. 1 parte 2, serie A;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASSACCO (UD) di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 03.06.2025.
Il Presidente dr.ssa Annamaria Antonini il Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor