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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/11/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Nrg 4640/2024
Tribunale di Genova
Sezione lavoro in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro
in persona del dott. HE OS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n.r.g.4640/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. ti Maurizio Parodi e Alice Parodi Canciari, come da Parte_1 procura in atti
-ricorrente contro
in accomandita semplice, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Alessandra Innocenti per mandato in atti
-convenuto
Conclusioni per parte ricorrente: come da verbale udienza del 29/10/2025 e da verbale udienza odierna per parte convenuta: come da memoria difensiva e da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 cpc, parte ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_2 Contr
(di seguito, per brevità, anche solo ) al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del patto
[...] di prova apposto al contratto stipulato tra le parti per il periodo 6/5/2024-6/8/2024 e Contr conseguentemente l'accertamento dell' invalidità del recesso esercitato da in data 28/05/2024, con condanna alla corresponsione delle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla scadenza naturale del contratto pari all'importo di € 4.004,10.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29/10/2025 parte ricorrente ha limitato l'importo del dovuto ad euro 2.336,51 (avendo detratto quanto percepito, dopo la cessazione del rapporto con la convenuta, in forza di nuova attività lavorativa svolta dall'8/7/2024)
La causa, all'esito della discussione orale e delle repliche, è matura per la decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Parte ricorrente assume l'invalidità del patto di prova apposto al contratto a tempo determinato Contr stipulato con per il periodo 6/5/2024-6/8/2024, sia per mancanza di specificazione nel contratto delle mansioni oggetto della prova, sia in quanto la durata del patto prevista in contratto (due mesi) sarebbe del tutto sproporzionata alla durata del contratto (tre mesi).
Questo il tenore testuale della lettera di assunzione (cfr. dc. 3 ric.):
“Le saranno affidate le mansioni di impiegata amministrativa e sarà inquadrata al livello terzo del CCNL Area Chimica Ceramica Artig. applicato dall'azienda (…). La costituzione a tempo determinato del rapporto è subordinata al favorevole esito di un periodo di prova della durata di due mesi di calendario, come previsto dal CCNL applicato dall'azienda e in relazione alle sue effettive mansioni sopra indicate” (cfr. doc. 3 ric.).
All'evidenza, il contratto stipulato tra le parti, si limita ad indicare la qualifica (impiegata amministrativa) ed il livello contrattuale e non specifica minimamente l'attività che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere nel periodo di prova, neppure tramite un richiamo -ai fini della individuazione in concreto de compiti da assolvere- al ccnl.
Il ccnl è menzionato nel contratto solo ai fini dell'attribuzione del livello di inquadramento e della determinazione della durata della prova.
L'art. 2096 c.c. prevede che il patto di prova deve risultare per iscritto.
Per prevalente e costante Giurisprudenza di legittimità e di merito, la forma scritta -richiesta ad substantiam- deve riguardare anche la specifica indicazione dell'oggetto della prova.
La causa del patto di prova va individuata infatti nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza la contratto di lavoro.
E'quindi del tutto irrilevante -a prescindere dalla mancanza di prova sul punto- che la lavoratrice al momento dell'assunzione, potesse conoscere le mansioni che avrebbe avrebbe svolto nel corso del rapporto, richiedendo la legge il requisito della forma scritta – ai fini delle validità del patto stesso, non solo della previsione del patto, ma anche della specificazione delle mansioni oggetto del patto.
Il riferimento nella lettera di assunzione alla mera qualifica di “impiegata amministrativa” è riferimento assolutamente vago e indeterminato, idoneo ad indicare genericamente una tipologia di attività, ma non a individuare i compiti oggetto di prova nello specifico.
La mancata indicazione e specificazione nel contratto di assunzione delle mansioni cui avrebbe dovuto essere adibito la ricorrente, comportando la nullità della clausola contrattuale del patto di prova stesso, rende il recesso datoriale - esercitato ad nutum- illegittimo, in quanto privo di giustificazione.
La nullità del patto di prova comporta il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute, a titolo risarcitorio -come specificato a pag. 4 del ricorso- l'importo corrispondente alle retribuzioni - del terzo livello - maturate e non percepite, dall'illegittimo recesso datoriale fino alla scadenza del rapporto di lavoro prevista in contratto.
Ai fini della quantificazione del dovuto, vale il ridotto e corretto conteggio della ricorrente esplicitato a verbale di udienza.
Le spese di lite -liquidate come in dispositivo- seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del patto di prova apposto al contratto a tempo determinato intercorso inter partes e, conseguentemente, dichiara l'illegittimità del recesso datoriale esercitato con lettera del 28/5/2024; condanna parte convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 2.336,51, oltre accessori di legge dal recesso al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.400,00, oltre spese generali (15%), IVA, CPA e rimborso c.u., con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Genova, 25/11/2025
Il Giudice
HE OS
Tribunale di Genova
Sezione lavoro in funzione di Giudice Monocratico del Lavoro
in persona del dott. HE OS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n.r.g.4640/2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. ti Maurizio Parodi e Alice Parodi Canciari, come da Parte_1 procura in atti
-ricorrente contro
in accomandita semplice, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Alessandra Innocenti per mandato in atti
-convenuto
Conclusioni per parte ricorrente: come da verbale udienza del 29/10/2025 e da verbale udienza odierna per parte convenuta: come da memoria difensiva e da verbale udienza odierna
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 414 cpc, parte ricorrente ha convenuto in giudizio Controparte_2 Contr
(di seguito, per brevità, anche solo ) al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del patto
[...] di prova apposto al contratto stipulato tra le parti per il periodo 6/5/2024-6/8/2024 e Contr conseguentemente l'accertamento dell' invalidità del recesso esercitato da in data 28/05/2024, con condanna alla corresponsione delle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla scadenza naturale del contratto pari all'importo di € 4.004,10.
Costituitasi ritualmente in giudizio, la convenuta ha contestato la fondatezza in fatto e in diritto delle domande attoree, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 29/10/2025 parte ricorrente ha limitato l'importo del dovuto ad euro 2.336,51 (avendo detratto quanto percepito, dopo la cessazione del rapporto con la convenuta, in forza di nuova attività lavorativa svolta dall'8/7/2024)
La causa, all'esito della discussione orale e delle repliche, è matura per la decisione.
Il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Parte ricorrente assume l'invalidità del patto di prova apposto al contratto a tempo determinato Contr stipulato con per il periodo 6/5/2024-6/8/2024, sia per mancanza di specificazione nel contratto delle mansioni oggetto della prova, sia in quanto la durata del patto prevista in contratto (due mesi) sarebbe del tutto sproporzionata alla durata del contratto (tre mesi).
Questo il tenore testuale della lettera di assunzione (cfr. dc. 3 ric.):
“Le saranno affidate le mansioni di impiegata amministrativa e sarà inquadrata al livello terzo del CCNL Area Chimica Ceramica Artig. applicato dall'azienda (…). La costituzione a tempo determinato del rapporto è subordinata al favorevole esito di un periodo di prova della durata di due mesi di calendario, come previsto dal CCNL applicato dall'azienda e in relazione alle sue effettive mansioni sopra indicate” (cfr. doc. 3 ric.).
All'evidenza, il contratto stipulato tra le parti, si limita ad indicare la qualifica (impiegata amministrativa) ed il livello contrattuale e non specifica minimamente l'attività che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere nel periodo di prova, neppure tramite un richiamo -ai fini della individuazione in concreto de compiti da assolvere- al ccnl.
Il ccnl è menzionato nel contratto solo ai fini dell'attribuzione del livello di inquadramento e della determinazione della durata della prova.
L'art. 2096 c.c. prevede che il patto di prova deve risultare per iscritto.
Per prevalente e costante Giurisprudenza di legittimità e di merito, la forma scritta -richiesta ad substantiam- deve riguardare anche la specifica indicazione dell'oggetto della prova.
La causa del patto di prova va individuata infatti nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza la contratto di lavoro.
E'quindi del tutto irrilevante -a prescindere dalla mancanza di prova sul punto- che la lavoratrice al momento dell'assunzione, potesse conoscere le mansioni che avrebbe avrebbe svolto nel corso del rapporto, richiedendo la legge il requisito della forma scritta – ai fini delle validità del patto stesso, non solo della previsione del patto, ma anche della specificazione delle mansioni oggetto del patto.
Il riferimento nella lettera di assunzione alla mera qualifica di “impiegata amministrativa” è riferimento assolutamente vago e indeterminato, idoneo ad indicare genericamente una tipologia di attività, ma non a individuare i compiti oggetto di prova nello specifico.
La mancata indicazione e specificazione nel contratto di assunzione delle mansioni cui avrebbe dovuto essere adibito la ricorrente, comportando la nullità della clausola contrattuale del patto di prova stesso, rende il recesso datoriale - esercitato ad nutum- illegittimo, in quanto privo di giustificazione.
La nullità del patto di prova comporta il diritto del ricorrente a vedersi riconosciute, a titolo risarcitorio -come specificato a pag. 4 del ricorso- l'importo corrispondente alle retribuzioni - del terzo livello - maturate e non percepite, dall'illegittimo recesso datoriale fino alla scadenza del rapporto di lavoro prevista in contratto.
Ai fini della quantificazione del dovuto, vale il ridotto e corretto conteggio della ricorrente esplicitato a verbale di udienza.
Le spese di lite -liquidate come in dispositivo- seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, dichiara la nullità del patto di prova apposto al contratto a tempo determinato intercorso inter partes e, conseguentemente, dichiara l'illegittimità del recesso datoriale esercitato con lettera del 28/5/2024; condanna parte convenuta a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 2.336,51, oltre accessori di legge dal recesso al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.400,00, oltre spese generali (15%), IVA, CPA e rimborso c.u., con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Genova, 25/11/2025
Il Giudice
HE OS