Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/1989, n. 5675
CASS
Sentenza 19 dicembre 1989

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In tema di rapporto di lavoro dei dipendenti da aziende di trasporto in concessione, le controversie relative a provvedimenti che infliggono sanzioni disciplinari, appartengono, ai sensi dello art. 58, secondo comma, dell'allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qualunque sia l'organo (anche diverso dal consiglio di disciplina) che abbia emesso detti provvedimenti, ed anche nel caso in cui il vizio fatto valere comporti la nullità o l'inesistenza giuridica dell'atto. Ne deriva che in materia disciplinare il giudice ordinario è privo di giurisdizione anche se adito con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., atteso che il suo potere di provvedere in via d'urgenza sussiste soltanto nell'ambito delle controversie devolute alla sua cognizione relativamente al giudizio di merito. ( V 249/87, mass n 450006; ( V 2718/85, mass n 440498; ( V 7369/83, mass n 431961).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/12/1989, n. 5675
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5675
    Data del deposito : 19 dicembre 1989

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