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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/12/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 591/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 591/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
[...]
RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. SOFIA
NI in sostituzione dell'avv. MAZZINI EP per parte ricorrente, la Dott.ssa Simona
Oriolo per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Gli avvocati discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 591/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZINI Parte_1 C.F._1
EP, elettivamente domiciliato in CORSO ARMANDO DIAZ N. 36 47121 CP_2 presso il difensore avv. MAZZINI EP
RICORRENTE
contro
Controparte_5
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
Controparte_4
[...] P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. CUTAIA MARCO e dell'avv. ORIOLO SIMONA ( ) VIA PUNTA DI FERRO 2 C/O C.F._2 Controparte_6
; elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 43 BOLOGNA presso il
[...] difensore avv. CUTAIA MARCO
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
pagina 2 di 16 o s s e r v a
1.
Con ricorso ai sensi degli articoli 414 e seguenti c.p.c., – impugnando la sanzione Parte_1
disciplinare del rimprovero scritto – ha convenuto in giudizio l' Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni altra contraria domanda od eccezione respinta: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità/ nullità/ annullabilità/ inefficacia del provvedimento disciplinare – determinazione direttoriale dell' CP_3 Controparte_4
del 20.4.2022 (prot. 0098/ris) emesso nei confronti della ricorrente e qui impugnato, nonché di
[...]
ogni atto ad esso presupposto, connesso o successivo e, per l'effetto:2) annullare e/o disapplicare il provvedimento disciplinare – determinazione direttoriale dell' Controparte_7
- del 20.4.2022 (prot. 0098/ris) emesso nei confronti della ricorrente qui impugnato, nonché di
[...]
ogni atto ad esso presupposto, connesso o conseguente;
3) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Premessa l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata, sia per intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria e sia per omessa pubblicazione sul sito istituzionale e affissione sul luogo di lavoro del codice disciplinare e regolamento, parte ricorrente ha dedotto, nel merito, la insussistenza, materiale e giuridica del fatto, unitamente alla insussistenza dell'elemento soggettivo all'uopo deducendo l'assenza di dolo e/o colpa.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che l'incombente del versamento in contabilità speciale dell'importo di € 2.529,40 riferito all'A-28 n. 1 del 10 settembre 2021 e presente sul conto corrente
IO – la cui omissione è stata a lei contestata - non era, e non è attività di sua pertinenza, neppure per delega ovvero per ordine di servizio, in quanto funzioni di derivazione normativa e neppure attribuibili sotto forma di ius variandi, classificandosi le mansioni oggetto del provvedimento disciplinare come mansioni superiori, e difettando in ogni caso, nel caso di specie, sia la colpevolezza, in quanto la richiesta di effettuare il versamento giunse durante una giornata di smart working in cui non aveva la disponibilità del dispositivo informatico per effettuare il versamento richiesto, sia l'elemento soggettivo dell'illecito, avendo dato la disponibilità a compiere pagina 3 di 16 l'atto richiesto, nonostante il carico di lavoro da evadere ed avendo confidato nel compimento dell'atto nei giorni successivi da parte della Responsabile Sezione Tributi e URP ovvero di altri soggetti.
Sotto il profilo sanzionatorio, ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto, alle sue caratteristiche e alla personalità della lavoratrice, che non solo è sempre risultata esente da rimproveri, ma ha anche guadagnato, per meriti, encomi formali ed ufficiali.
2.
Si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_4
ribadendo la correttezza del procedimento
[...]
disciplinare e la fondatezza, sia nel merito che nella proporzionalità, della sanzione disciplinare irrogata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso dichiarando infondate in diritto e/o non provate in fatto tutte le avverse domande. In caso di rigetto del ricorso, condannare la ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio, i diritti e gli onorari, ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.; nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale - del ricorso, disporre la compensazione delle spese”.
3.
Istruita la controversia mediante esame documentale e assunzione di prove testimoniali, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 3 dicembre 2025 le parti hanno discusso la causa, riportandosi ai rispettivi atti, e il Tribunale ha deciso come da dispositivo steso in calce di cui ha dato lettura unitamente alla motivazione della sentenza.
4.
Preliminarmente appare opportuno richiamare il contenuto della contestazione disciplinare del 22 dicembre 2021 e il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare datato 20 aprile 2022.
Con atto datato 22 dicembre 2021 tramite l'Ufficio Controparte_3
Procedimenti Disciplinari ha formulato alla odierna ricorrente la seguente contestazione: “Risulta a pagina 4 di 16 questa amministrazione che Lei si resa responsabile di una condotta disciplinarmente perseguibile. Nello specifico, con nota prot. N.24/Ris. del 9 dicembre u.s. il direttore dell' di Forlì-Cesena…ha segnalato Controparte_2
allo scrivente fatti di potenziale rilevanza disciplinare posti in essere da parte della S.V. In particolare il Dirigente ha rappresentato che, con nota prot. N. 23955/RU del 15 novembre 2021 l'Ufficio Affari Generali Sezione dogane di questa DT…ha trasmesso gli esiti della verifica alle casse Riscossioni e Cassa Depositi dell'UD – FC effettuata nei giorni 25 e 26 ottobre 2021 (relazione prot. N. 1042/RI del 15/11/2021): in detta relazione – pur non essendo state riscontrate irregolarità contabili – veniva comunque mosso un “rilievo” all'Ufficio venendo segnalato quanto segue:” si rimanda comunque a quanto specificato nel Mod A-73 Verbale di verificazione della pag. 4 e a quanto evidenziato nella sezione Cassa Depositi del presente verbale, con particolare Parte_2
riguardo all'A-28 n. 1° del 10 settembre 2021 il cui importo presente sul conto corrente IO non risulta versato in contabilità speciale”. La citata A-28 n. 1° non risultava avere un ammontare pari ad € 2.529,40. Con riferimento a tali conclusioni, pertanto, il dirigente dell con la succitata Controparte_8
nota prot. N. 23955/RU ha raccomandato al Dirigente dell'UD -FC “l'adozione di ogni utile misura volta ad assicurare la corretta e tempestiva gestione delle somme presenti sul conto corrente IO”. Da opportuni approfondimenti condotti dal Dirigente dell'UD – FC è risultato che, sostanzialmente, il “rilievo” suindicato è ascrivibile a Sua condotta dolosa se non gravemente negligente in ordine agli ordinari compiti e/o doveri di ufficio.
Invero è emerso che il Ricevitore dell'Ufficio, nonché responsabile di Sezione Tributi e URP, essendo venuto a conoscenza dell'avvenuto mancato riversamento di tale somma sulla contabilità speciale aveva più volte sollecitato a procedere in tal senso (trovandosi nella oggettiva impossibilità a provvedere in autonomia, non disponendo ancora la stessa del dispositivo IO, necessario ad effettuare materialmente l'operazione di versamento), senza che tuttavia venisse dato seguito all'ordine impartito. Al riguardo, infatti, risulta agli atti uno scambio di mail intercorse tra la sig.ra , controllore della Cassa Depositi, la S.V. ed il ricevitore dell'Ufficio dalle quali emerge che, Persona_1
fronte delle reiterate richieste di effettuare il versamento della suddetta somma, la S.V. opponeva una (asserita) competenza del titolare della cassa depositi ed ometteva di eseguire il versamento, nonostante la Parte_3
chiara disposizione data dal Ricevitore ed il richiamo all'esatto riparto di competenze/responsabilità di cui all'Ordine di servizio n. 20/2019 (non modificato dall'O.d.s. n. 14/20921 prot. N. 337/RI del 25/6/2021).
Nonostante i diversi solleciti inviati e il richiamo alle precise responsabilità gravanti su di Lei, la S.V. con e-mail pagina 5 di 16 del 13/10/2021 indirizzata al Ricevitore, senza fornire riscontro e/o assicurazione alla richiesta di quest'ultimo, si giustificava lamentando un (preteso) eccesso di “carichi di lavoro” richiedendo “un ordine di priorità quando i funzionari non riescono a portare a termine le attività”. Con un'altra comunicazione e-mail di mercoledì 20 ottobre
2021 ore 9.19 indirizzata ala S.V. e p.c. al Dirigente dell'UD -FC il -ricevitore evidenziando che “è ancora in sospeso anche il versamento di cui all'A/28 del 10.09.2021” sollecitava nuovamente la S.V. a dare immediata esecuzione all'Ordine già impartitole la settimana precedente, fornendoLe l'ordine di priorità richiesto, come si desume dal seguente testo ”per cortesia Ti chiederei di effettuare entro oggi tali adempimenti con priorità su tutti gli altri” purtroppo senza sortire effetto. Alla luce della dinamica dei fatti sopra ricostruita risulta di tutta evidenza che il suo reiterato comportamento omissivo ha causato un disservizio all'Ufficio che si è visto rivolgere un “rilievo” che poteva essere tranquillamente evitato con un approccio proattivo alla problematica segnalataLe.
D'altronde…..l'operazione in questione aveva ed ha una natura squisitamente esecutiva, non necessitando di lunghi tempi di esecuzione, soprattutto per coloro che già correntemente svolgono tali funzioni. Ciò posto…emerge una Parte_ condotta in contrasto con gli obblighi e con i doveri gravanti sul dipendente e, in particolare, con l'obbligo di rispettare le disposizioni generali contenute negli ordini e/o nelle disposizioni di servizio adottati dal Suo dirigente e delle regole generali che disciplinano gli obblighi del dipendente nei confronti dei diretti superiori. Più in generale la condotta segnalata, appare posta in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2, in tema di diligenza e Parte_ responsabilità nell'esecuzione delle proprie mansioni e dell'art. 8, comma 1, del Codice di Comportamento
(adottato con DD 4755/R.I. del 28.4.2014) secondo cui “Il dipendente, nel rispetto dei termini del procedimento amministrativo, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compito di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Il responsabile dell'Ufficio ha l'obbligo di rilevare e tenere conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza del dipendente che hanno effetto sull'equa ripartizione dei carichi di lavoro”. Conclusivamente, i fatti sopra specificamente riportati e che Le si contestano con l'odierno atto, qualora fossero confermati nella loro materialità e nel loro elemento soggettivo sotteso, costituiscono condotte sussumibili sotto la previsione del Codice disciplinare contenuta dall'art. 60 comma 3 lett. H) del vigente CCNL comparto funzioni centrali e nell'art. 62 comma 3 lett. A) e c) del più volte citato CCNL quanto al trattamento sanzionatorio…” (cfr. doc.25 fascicolo di parte ricorrente).
Con successivo provvedimento datato 20 aprile 2022 l'Ufficio Procedimento disciplinare – pagina 6 di 16 richiamato il contenuto della contestazione disciplinare unitamente alle norme applicabili e alle deduzioni difensive della odierna ricorrente – ha ritenuto: “…sostanzialmente confermata la sussistenza dei fatti che hanno generato il procedimento disciplinare a carico della dott.ssa quanto meno sotto il profilo Pt_1
della generica negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati di cui all'art. 62 comma 3, lett. C) del più volte citato
Codice Disciplinare del CCNL 2018, risultando altresì confermata, in relazione a quest'ultima condotta, la ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo (colpa) dell'infrazione disciplinare contestata, dovendosi tuttavia escludere che la complessiva condotta posta in essere abbia integrato una forma intenzionale d'insubordinazione; reputato che appare proporzionata, al caso concreto, l'applicazione della sanzione prospettata nell'atto di contestazione, sia pure parametrata alla pena edittale minima del rimprovero scritto, alla luce delle seguenti, concordanti, considerazioni in punto di fatto: il grado di negligenza accertato, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; la rilevanza degli obblighi violati;
le responsabilità connesse alla posizione di lavoro ricoperta dalla dipendente il grado di danno e/o disservizio causato all'amministrazione che, nel caso di specie, si è limitato a Pt_1
un rilievo di natura amministrativa ma non contabile;
la sussistenza di circostanze attenuanti, con particolare riguardo alla dinamica fattuale che potrebbe avere ingenerato una sorta di misunderstanding sul punto;
l'assenza di precedenti disciplinari a carico della dipendente non solo nell'ambito del biennio previsto dalla legge, ma in Pt_1
senso assoluto;
il concorso nella violazione di più lavoratori (volendo valorizzare il mancato riscontro da parte del
Responsabile GT alla e-mail della dipendente del 20 ottobre 2021, h. 9.53, peraltro nemmeno segnalata in Pt_1
sede istruttoria). Fatta ponderata applicazione delle considerazioni suesposte, alla luce dei principi di ragionevolezza, imparzialità dell'azione amministrativa, correttezza e buona fede soggettiva;
tutto ciò premesso, valutato e considerato…il procedimento disciplinare….è concluso con l'irrogazione…della sanzione disciplinare del rimprovero scritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 co.3 lett. H) e 62 comma 3 lett. C.) del CCNL Comparto
Funzioni Centrali 2018 nonché dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti doganali…” (cfr. doc.28 fascicolo di parte ricorrente).
5.
Quanto sopra preliminarmente richiamato in fatto deve, in primo luogo, respingersi la doglianza di parte ricorrente circa l'asserita intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria.
Dirimente, sul punto, è il disposto della norma di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 pagina 7 di 16 del 2001, richiamata dalla ricorrente, che espressamente prevede che la violazione del termine di cui trattasi "non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente….”.
Nel caso di specie non risulta leso il diritto di difesa di parte ricorrente nella fase endoprocedimentale, risultando per tabulas che la stessa si è difesa in maniera pertinente ed esaustiva mediante scritti difensivi, peraltro espressamente richiamati nel provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare (cfr. doc. 28 fascicolo di parte ricorrente, pag. 3 “…visto il verbale di audizione disciplinare prot. N. 28/Ris. del 02 febbraio 2002…..preso atto della memoria difensiva della dott.ssa assunta il giorno 04 febbraio 2022 al n. 30/Ris di protocollo dell'UPD….) (cfr. in tal senso Pt_1
Corte di Cassazione 6 ottobre 2022 n. 29142).
In ogni caso, non è condivisibile la prospettazione avversaria in relazione all'individuazione del dies a quo dal quale fare decorrere il termine richiamato, atteso che alla data del 15 novembre 2021 - giorno in cui l'Ufficio Affari Generali dell' ha trasmesso la “Relazione a seguito Controparte_3
della verifica alle Casse Riscossioni e Cassa Depositi dell' di Forlì Cesena effettuata nei giorni Controparte_2
25 e 26 ottobre 2021” (cfr. doc.2 fascicolo di parte ricorrente) – veniva richiamata l'attenzione del
Dirigente su (testualmente nella Relazione richiamata)”…quanto specificato nel Mod. A 73 Verbale di verificazione della Cassa Depositi pag. 4 e a quanto evidenziato nella sezione Cassa Depositi del presente verbale con particolare riguardo all'A 28 n. 1 del 10 settembre 2021 il cui importo, presente sul conto corrente IO, non risulta versato in contabilità speciale”, senza alcuna indicazione circa le ragioni dell'omesso versamento e circa i soggetti coinvolti, laddove la piena contezza dei fatti è intervenuta soltanto in data 9 dicembre 2021, allorché la ricorrente ha fatto pervenire una propria ricostruzione dei fatti.
Soltanto una volta appreso che la predetta omissione era riferibile alla ricorrente il Dirigente ha sollecitato spiegazioni e soltanto dopo la presentazione delle osservazioni della ricorrente pervenute in data 9/12/2021 il Dirigente ha avuto una piena contezza dei fatti e ravvisato un possibile illecito disciplinare della dipendente, per la quale ha tempestivamente tramesso, lo stesso giorno, gli atti all'Ufficio Procedimenti disciplinari, per il tramite del dott. . Per_2
L'eccezione di intervenuta decadenza deve, quindi, essere respinta come pure deve essere respinta pagina 8 di 16 l'eccezione avente ad oggetto la mancata pubblicazione sul sito istituzionale e affissione sul luogo di lavoro del codice disciplinare e regolamento.
Invero con l'articolo 68 del Decreto legislativo n. 150 del 2009 il legislatore è intervenuto in materia così novellando il comma 2 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001:” La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro".
Nella fattispecie in esame parte resistente ha documentato (cfr. doc. 18 fascicolo di parte resistente) l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito Intranet, alla sezione “Amministrazione
Trasparente”, sia del codice disciplinare, sia del codice di comportamento, all'uopo precisando che l'unica eccezione alla validità della richiamata pubblicazione – ovvero l'ipotesi in cui l'accesso alla rete internet non sia consentito a tutti i lavoratori tramite la propria postazione informatica – non è applicabile alla fattispecie, atteso che tutti i dipendenti hanno accesso alla rete intranet.
6.
Nel merito, la sanzione disciplinare impugnata deve essere confermata, risultando provato in atti il fondamento della contestazione disciplinare.
Parte ricorrente - in servizio presso l' di Forlì Cesena dal 2008, prima con Controparte_2
contratto di formazione lavoro quindi con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di funzionario di III Area, fascia retributiva F2, CCNL Comparto Funzioni Centrali (cfr. doc.1 fascicolo di parte ricorrente) – è assegnata, dal 2019, al Reparto Ricevitoria e Cassa e designata “Responsabile” del Reparto.
In particolare con l'Ordine di Servizio 20/2019 - avente a oggetto “Organizzazione delle Sezioni dell'Ufficio delle dogane di Cesena” - il Direttore dell'Ufficio ad interim Parte_5
“Valutate le esigenze generali dell'Ufficio finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento dei servizi nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati”, con efficacia dal 5 luglio 2019 ha assegnato al responsabile del Reparto Ricevitoria e Cassa - ovvero alla ricorrente - le seguenti attività:”… Il
Responsabile del Reparto Ricevitoria collabora direttamente con il Responsabile della Sezione nell'assolvimento di tutti i compiti che attengono al Ricevitore compresa la redazione dei conti giudiziali. Il responsabile del Reparto pagina 9 di 16 Ricevitoria è il sostituto del Responsabile della Sezione in tutti i casi di assenza di questi. Predispone il piano delle attività settimanali e sovrintende alla gestione alla casella funzionale di posta elettronica della Sezione” (cfr. doc. 2 fascicolo di parte resistente).
Nello stesso Ordine di Servizio viene, altresì, specificato che “Al servizio Ricevitoria sono affidate, oltre alle attività di volta in volta assegnate dal Responsabile della Sezione, tutte quelle attinenti: Gestione del c.c.p. intestato all'Ufficio; Riscossione coattiva: formazione e gestione dei ruoli e rapporti con il Concessionario della
Riscossione (iscrizione a ruolo, provvedimento di sgravio, sospensione, istruttoria procedimenti di discarico per inesigibilità); Gestione contabilità ordinaria doganale (ricezione versamenti dalle casse riscossioni, prenotazione versamento in tesoreria, bonifico del ricevitore, generazione quietanze di tesoreria, chiusure contabili periodiche e annuali); Conti bimestrali doganali (mod. X6) e conto giudiziale dogane;
Conti bimestrali accise (mod. X34 e mod. A68) e conto giudiziale accise;
Servizio cassa centrale (cod. 24199); Gestione della contabilità speciale
(versamenti, disposizioni, versamenti a favore del capo I); Risorse proprie tradizionali, c.d. contabilità separata,
(iscrizione, rettifiche, chiusure, segnalazioni periodiche, aggiornamento allegato V e gestione manuale risorse proprie
San Marino); Gestione magazzino merci abbandonate o confiscate (Registro A4); Asta pubblica merci confiscate o abbandonate;
Versamenti FUG e segnalazione;
Contesti relativi ai tabacchi lavorati esteri”.
Va, inoltre, rilevato che per l'esecuzione delle predette attività la ricorrente era stata dotata del necessario dispositivo IO ed era stata autorizzata a operare sul c.c.p. intestato all in via CP_2
generale e senza limitazione alcuna (cfr. doc.19 fascicolo di parte resistente:” Con riferimento al conto corrente postale…autorizzo/autorizziamo a operare in mia /nostra vece…. .”). Parte_6
Alla luce del summenzionato incarico contenuto nell'Ordine di Servizio 5/2019 – mai impugnato dalla ricorrente – unitamente alla autorizzazione ad operare sul conto corrente postale, risulta provato documentalmente, non solo che la ricorrente era tenuta ad effettuare il versamento oggetto di contestazione disciplinare, ma era anche abilitata a “prelevare” dal conto corrente postale dell'Ufficio gli importi versati dagli operatori a titolo di pagamento dei diritti doganali o a titolo di cauzione e, quindi, era tenuta a riversarli all'Erario nell'apposita contabilità speciale presso
Banca D'Italia.
L'operazione relativa al versamento della somma di € 2.529,40 relativo a bolletta A/28 n. UNO/A del pagina 10 di 16 10.09.2021 oggetto della contestazione, dunque, era di competenza della ricorrente.
Il portato testimoniale ha, peraltro, confermato che all'epoca dei fatti la ricorrente effettuava i versamenti di cui trattasi.
Sentita all'udienza del 19 giugno 2024, la teste - “Responsabile tributi e urp dal Parte_3
1.05.2021” – dopo avere riferito che “Da ordine di servizio la collega era mia sostituta nelle funzioni di Pt_1
responsabile dell'area, non di ricevitore. Questo quando io sono assente, sono io ricevitore perché devo rendere il conto giudiziale. Io sono ricevitore capo, ma le attività di ricevitoria sono in capo al reparto nella persona della in Pt_1
qualità di ricevitore capo”, ha dichiarato che “La riscossione delle somme l'ha sempre fatta la collega, anche i versamenti. All'epoca dei fatti io ero di nuova nomina e non avevo ancora le abilitazioni ad operare nel conto corrente dell'ufficio, mentre la collega sì…”; analogamente, alla stessa udienza il teste Testimone_1
– Capo Area della Sezione Tributi e Urp dal primo gennaio 2019 al 30 aprile 2021 – ha riferito che “La signora era vice ricevitore, quindi il sostituto del ricevitore (ossia mio) e svolgeva attività legate alla ricevitoria. I Pt_1
Parte_ versamenti dal c.c. intestato all' a quello della tesoreria d'Italia li faceva anche la Io all'inizio non ero Pt_1
abilitato e allora lo faceva lei ma da quel che so lo faceva anche prima che arrivassi io. Non so dire se lo facesse per prassi o se c'era un ordine di servizio, presumo che ci fosse. Io potevo farlo come ricevitore, era un'attività che poteva fare in quel periodo o il ricevitore o la Ci voleva una chiavetta usb, la collega ce l'aveva e quindi li faceva Pt_1
all'inizio, dopo quando l'ho ricevuta potevamo farli sia io sia lei. Per darmi la chiavetta ci hanno messo parecchi mesi, è una procedura abbastanza lunga”.
Dalla documentazione versata in atti emerge, inoltre, che nel caso specifico oggetto di sanzione disciplinare alla ricorrente era stata reiteratamente richiesto di effettuare il versamento, avvisandola anche di un imminente verifica.
Con mail del 6 ottobre 2021 delle ore 11:14 – indirizzata sia alla ricorrente che a Controparte_9
quale Controllore della Cassa Depositi, rilevava che “Da un monitoraggio effettuato sul
[...]
portale della Banca d'Italia a tutt'oggi non risulta essere stato effettuato il versamento della somma di € 2.529,40 relativo a bolletta A/28 n. UNO/A del 10.09.2021. Inoltre in data 27.09.2021 è stata effettuata la chiusura della bolletta A/28 n. 8/A del 16.04.2021 di cui ancora non mi è stata consegnata la disposizione di pagamento.
Si sollecita l'esecuzione di entrambi” (cfr. doc. 4 fascicolo di parte resistente). pagina 11 di 16 A detto sollecito la ricorrente espressamente aveva risposto con mail del medesimo giorno, ad ore
11:43 rappresentando che “Queste richieste, a mio parere, vanno poste al titolare della Cassa depositi Barilà
Cristina” la quale ultima, alle ore 13.09, così aveva replicato: “Buongiorno , come da Ordine di Pt_1
Servizio n. 20/2019, tutt'ora valido, le attività di che trattasi sono esplicitamente affidate al “Reparto Ricevitoria e
Cassa” di cui sei la Responsabile. Attività che, peraltro, hai sempre svolto tu. Ti chiederei, cortesemente di svolgere tali adempimenti per non ostacolare l'attività dell'ufficio”.
Stante l'inerzia, in data 13 ottobre 2021, ore 11:12, aveva inviato alla ricorrente una Parte_3
nuova mail di sollecito dal seguente contenuto: “Buongiorno , siccome qualche collega ricevitorie mi Pt_1
ha detto che la DID ha ripreso le attività di verifica di cassa presso gli uffici, ti chiederei di concludere le operazioni sul conto corrente (KK e A/28) perché è probabile che a breve arrivi la verifica anche a noi. Grazie” (cfr. doc. 4 fascicolo di parte resistente).
In data 20 ottobre 2021, ad ore 9:19 nuovamente aveva sollecitato la ricorrente alla Parte_3
esecuzione della richiama operazione: “Buongiorno , stamattina non ho ancora la disponibilità delle Pt_1
somme da versare in tesoreria (KK del 30.09.21, del 01.10,.21 e del 7.10.21). Inoltre la , in Parte_7
qualità di controllore della cassa depositi, sollecita l'emissione del dispositivo di pagamento relativamente allo svincolo dell'A/28 di cui al provvedimento del 27.09.21 (peraltro anche ha già telefonato per capire come Per_3
mai non ha ancora ricevuto il bonifico). Infine è ancora in sospeso anche il versamento di cui all'A/28 del
10.09.21. Per cortesia ti chiederei di effettuare, entro oggi, tali adempimenti con priorità su tutti gli altri. ” Pt_3
(cfr. doc. 5 fascicolo di parte resistente).
A questa ultima mail la ricorrente aveva risposto alle ore 9:53 dello stesso giorno, 20 ottobre 2021:
“Si ribadisce nuovamente che non più possibile lavorare con questa organizzazione, i problemi devono essere risolti altrimenti si lavora in modo caotico. Le attività che mi hai indicato hanno un rischio finanziario e quindi vanno fatte con tutte le condizioni necessarie. Segnalo, inoltre, che oggi scade la segnalazione immissione in consumo alcool.
Ieri sera la soc. Eurofor mi ha sollecitato la garanzia prot. 14288/RU del 14.10.2021 che ti ho lasciato alla firma venerdì mattina che non ho ancora ricevuto. Poi ci sono tutte le altre attività ordinarie che rimangono ferme e si accumulano. Le attività sul conto corrente postale non possono essere eseguite in giornata in quanto, non avendo programmato di altre cose, non ho con me la chiave di firma. (cfr. doc. 5 fascicolo di parte Parte_1 pagina 12 di 16 resistente).
Le sopra richiamate circostanze sono state confermate anche in sede testimoniale.
All'udienza del 19 giugno 2024, la teste ha riferito che “la mi rispondeva che non lo Parte_3 Pt_1
faceva perché era oberata di lavoro, che non poteva lavorare con questa organizzazione. Che non aveva il dispositivo per farlo me lo ha detto il 20.10 ma io gli chiedevo di farlo dal 13 settembre. È un'operazione che richiede 5 minuti.
Il dispositivo è uno strumento di lavoro che permette di accedere al conto corrente quindi doveva averlo dietro anche in smart working. Dopo la verifica di cassa della direzione territoriale il 27.10 ho sollecitato ancora e mi sembra lo abbia fatto il 29.10. Il ritardo è emerso dai controlli perché risultava una chiusura dei dispositivi e la difformità rilevata dai controllori era che dai registri cartacei risultava il passaggio ma non dall'estratto conto della tesoreria d'italia” e ancora:” Il 20.10 non ha fatto nessun versamento. Non so dire se fosse in smart working tutti i giorni.
Io ero in ufficio. Non c'era altro soggetto delegato a fare questa operazione in quel momento, anche la Pt_8
poteva ma non aveva la chiavetta attiva. Il collega che precedentemente era responsabile della mia area era Tes_1
passato all'area contenzioso quindi non poteva più farlo. Io non ho risposto alla sua mail del 20.10 perché era dal
13.09 che glielo chiedevo. Preciso che quando io sono assente lei mi sostituisce come capo area ma le attività esecutive di ricevitore erano sempre delegate a lei in qualità di responsabile del reparto ricevitoria e cassa. Da ordine di servizio il responsabile di ricevitoria redige il rendiconto ma quello lo faccio io. Non c'era da assumersi alcuna responsabilità perché era solo un'attività esecutiva. La cassiera fa la chiusura dell'attività. Io con mail del 13.09 le ho detto di fare il passaggio e il versamento. L'ordine di servizio non è mai stato contestato”.
Risulta, peraltro, destituita di fondamento la doglianza di parte ricorrente contenuta alla pagina 16 del ricorso introduttivo – secondo cui l'adempimento richiesto era impossibile per “…causa di forza maggiore non imputabile e non rimproverabile …costituita dall'assenza del dispositivo di firma digitale…” - atteso che era onere della ricorrente anche se in smart working, munirsi di tutti i dispostivi necessari per adempiere alle proprie mansioni lavorative, ivi compreso il dispositivo per operare sul conto corrente, fermo restando che, comunque, nei giorni 21 e 22 ottobre, in cui la ricorrente era in servizio in presenza in ufficio, avrebbe dovuto diligentemente attivarsi per effettuare il versamento richiesto ovvero verificare che il versamento fosse stato effettuato dalla dott.ssa o da altri Pt_3
soggetti in possesso del dispositivo BIPIOL. pagina 13 di 16 Alla luce della documentazione sopra richiamata, corroborata dal portato testimoniale raccolto risulta, quindi, provato che la ricorrente ha omesso di effettuare il versamento oggetto della contestazione disciplinare e che detta attività – documentalmente assegnata alla stessa con Ordine di servizio n.20/2019, mai impugnato, definita dai testi come mera attività esecutiva - le era stata, invano, reiteratamente richiesta, all'uopo dovendosi rilevare che, tenuto conto delle funzioni assegnate e dell'interesse del datore di lavoro al corretto funzionamento della struttura (come indicato nell'oggetto del richiamato Ordine di servizio), la ricorrente aveva, comunque, l'obbligo di eseguire e verificare quel versamento (cfr. anche docc. 11 e 12 fascicolo di parte resistente: articolo
8 Codice di Comportamento e art. 60 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2018).
Il quadro probatorio sopra richiamato consente di ritenere provato anche l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare avuto riguardo in particolare al tenore del carteggio via mail intercorso tra la ricorrente, e Parte_3 Persona_1
In particolare, l'avere “… offerto la sua disponibilità a compiere l'atto richiestole dal Capo Area…” nonostante il gravoso “….carico di lavoro da evadere nell'arco temporale di impiego a tempo parziale…”, ovvero l'avere fatto affidamento sull'assenza di riscontro da parte della dott.ssa alla mail del Pt_3
20/10/2021 ovvero, ancora l'avere evocato la “…confusione generata dalla datrice che aveva posto in essere anche de facto un'organizzazione lavorativa caotica, contraddittoria e contrastante con la disciplina normativa imperativa, inducendo così in errore la ricorrente….” (cfr. pagg. 17 e 18 del ricorso introduttivo) sono tutte circostanze che possono essere tenute in considerazione – e, nella fattispecie in esame sono state tenute in considerazione da parte del datore di lavoro – non ai fini della responsabilità ma sotto il profilo della gradualità e proporzionalità della sanzione.
Dalla lettura del provvedimento disciplinare impugnato, infatti, emerge che parte resistente, nel modulare la sanzione ha correttamente considerato – e apprezzato - tutti gli elementi richiamati, dando conto di avere valutato tutte le circostanze dedotte dalla ricorrente, compresi i profili organizzativi e gestionali della Sezione, le argomentazioni difensive addotte, il grado della colpevolezza, l'assenza di precedenti disciplinari e, non da ultimo, il concorso nella violazione della dott.ssa per non aver risposto alla e-mail della ricorrente del 20 ottobre 2021, h. 09:53. Pt_3 pagina 14 di 16 Anche sotto il profilo della proporzionalità, la sanzione disciplinare irrogata risulta, pertanto, legittima, congrua e motivata, all'uopo evidenziandosi che – in luogo della multa astrattamente prospettata nell'atto di contestazione disciplinare, parte resistente ha irrogato alla dott.ssa la Pt_1
minore sanzione del rimprovero scritto (cfr. docc. 10 e 17 fascicolo di parte resistente)
Per quanto sopra, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto e la sanzione disciplinare impugnata va confermata in quanto la ricorrente era tenuta ad effettuare il riversamento delle somme di cui in contestazione in quanto adempimento di sua competenza.
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di parte resistente nella misura complessiva di € 321,00 oltre oneri accessori e cassa previdenza, se e in quanto dovuti come per legge in applicazione del D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (valore minimo in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto) con la riduzione del 20% prevista dall'articolo 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso proposto da avverso il provvedimento disciplinare – Parte_1
determinazione direttoriale dell' Controparte_4
del 20.4.2022 (prot. 0098/ris) di applicazione della sanzione disciplinare
[...]
del rimprovero scritto;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del grado liquidate in complessivi € 256,80 oltre oneri accessori e cassa previdenza, se e in quanto dovuti come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 2/12/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti - pagina 15 di 16 pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 591/2022 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
Controparte_4
[...]
RESISTENTE
Oggi 2 dicembre 2025 innanzi alla dott.ssa Agnese Cicchetti, sono comparsi l'avv. SOFIA
NI in sostituzione dell'avv. MAZZINI EP per parte ricorrente, la Dott.ssa Simona
Oriolo per parte resistente.
Il Giudice Istruttore invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Gli avvocati discutono la causa e ne chiedono la decisione, riportandosi ai propri scritti, istanze, eccezioni e conclusioni. Le parti rinunciano altresì a presenziare alla lettura della sentenza.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice dott.ssa Agnese Cicchetti
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del Giudice dott.ssa Agnese
Cicchetti ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 591/2022 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAZZINI Parte_1 C.F._1
EP, elettivamente domiciliato in CORSO ARMANDO DIAZ N. 36 47121 CP_2 presso il difensore avv. MAZZINI EP
RICORRENTE
contro
Controparte_5
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
Controparte_4
[...] P.IVA_3 il patrocinio dell'avv. CUTAIA MARCO e dell'avv. ORIOLO SIMONA ( ) VIA PUNTA DI FERRO 2 C/O C.F._2 Controparte_6
; elettivamente domiciliato in VIA MARCONI 43 BOLOGNA presso il
[...] difensore avv. CUTAIA MARCO
RESISTENTI
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
pagina 2 di 16 o s s e r v a
1.
Con ricorso ai sensi degli articoli 414 e seguenti c.p.c., – impugnando la sanzione Parte_1
disciplinare del rimprovero scritto – ha convenuto in giudizio l' Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Giudice, ogni altra contraria domanda od eccezione respinta: 1) accertare e dichiarare l'illegittimità/ nullità/ annullabilità/ inefficacia del provvedimento disciplinare – determinazione direttoriale dell' CP_3 Controparte_4
del 20.4.2022 (prot. 0098/ris) emesso nei confronti della ricorrente e qui impugnato, nonché di
[...]
ogni atto ad esso presupposto, connesso o successivo e, per l'effetto:2) annullare e/o disapplicare il provvedimento disciplinare – determinazione direttoriale dell' Controparte_7
- del 20.4.2022 (prot. 0098/ris) emesso nei confronti della ricorrente qui impugnato, nonché di
[...]
ogni atto ad esso presupposto, connesso o conseguente;
3) con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Premessa l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata, sia per intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria e sia per omessa pubblicazione sul sito istituzionale e affissione sul luogo di lavoro del codice disciplinare e regolamento, parte ricorrente ha dedotto, nel merito, la insussistenza, materiale e giuridica del fatto, unitamente alla insussistenza dell'elemento soggettivo all'uopo deducendo l'assenza di dolo e/o colpa.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto che l'incombente del versamento in contabilità speciale dell'importo di € 2.529,40 riferito all'A-28 n. 1 del 10 settembre 2021 e presente sul conto corrente
IO – la cui omissione è stata a lei contestata - non era, e non è attività di sua pertinenza, neppure per delega ovvero per ordine di servizio, in quanto funzioni di derivazione normativa e neppure attribuibili sotto forma di ius variandi, classificandosi le mansioni oggetto del provvedimento disciplinare come mansioni superiori, e difettando in ogni caso, nel caso di specie, sia la colpevolezza, in quanto la richiesta di effettuare il versamento giunse durante una giornata di smart working in cui non aveva la disponibilità del dispositivo informatico per effettuare il versamento richiesto, sia l'elemento soggettivo dell'illecito, avendo dato la disponibilità a compiere pagina 3 di 16 l'atto richiesto, nonostante il carico di lavoro da evadere ed avendo confidato nel compimento dell'atto nei giorni successivi da parte della Responsabile Sezione Tributi e URP ovvero di altri soggetti.
Sotto il profilo sanzionatorio, ha dedotto la violazione del principio di proporzionalità della sanzione irrogata rispetto al fatto, alle sue caratteristiche e alla personalità della lavoratrice, che non solo è sempre risultata esente da rimproveri, ma ha anche guadagnato, per meriti, encomi formali ed ufficiali.
2.
Si è tempestivamente costituita in giudizio Controparte_4
ribadendo la correttezza del procedimento
[...]
disciplinare e la fondatezza, sia nel merito che nella proporzionalità, della sanzione disciplinare irrogata, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare il ricorso dichiarando infondate in diritto e/o non provate in fatto tutte le avverse domande. In caso di rigetto del ricorso, condannare la ricorrente a rimborsare le spese del presente giudizio, i diritti e gli onorari, ai sensi dell'art. 152 bis delle disposizioni per l'attuazione del c.p.c.; nella denegata ipotesi di accoglimento – anche parziale - del ricorso, disporre la compensazione delle spese”.
3.
Istruita la controversia mediante esame documentale e assunzione di prove testimoniali, autorizzato il deposito di note conclusive, all'udienza del 3 dicembre 2025 le parti hanno discusso la causa, riportandosi ai rispettivi atti, e il Tribunale ha deciso come da dispositivo steso in calce di cui ha dato lettura unitamente alla motivazione della sentenza.
4.
Preliminarmente appare opportuno richiamare il contenuto della contestazione disciplinare del 22 dicembre 2021 e il successivo provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare datato 20 aprile 2022.
Con atto datato 22 dicembre 2021 tramite l'Ufficio Controparte_3
Procedimenti Disciplinari ha formulato alla odierna ricorrente la seguente contestazione: “Risulta a pagina 4 di 16 questa amministrazione che Lei si resa responsabile di una condotta disciplinarmente perseguibile. Nello specifico, con nota prot. N.24/Ris. del 9 dicembre u.s. il direttore dell' di Forlì-Cesena…ha segnalato Controparte_2
allo scrivente fatti di potenziale rilevanza disciplinare posti in essere da parte della S.V. In particolare il Dirigente ha rappresentato che, con nota prot. N. 23955/RU del 15 novembre 2021 l'Ufficio Affari Generali Sezione dogane di questa DT…ha trasmesso gli esiti della verifica alle casse Riscossioni e Cassa Depositi dell'UD – FC effettuata nei giorni 25 e 26 ottobre 2021 (relazione prot. N. 1042/RI del 15/11/2021): in detta relazione – pur non essendo state riscontrate irregolarità contabili – veniva comunque mosso un “rilievo” all'Ufficio venendo segnalato quanto segue:” si rimanda comunque a quanto specificato nel Mod A-73 Verbale di verificazione della pag. 4 e a quanto evidenziato nella sezione Cassa Depositi del presente verbale, con particolare Parte_2
riguardo all'A-28 n. 1° del 10 settembre 2021 il cui importo presente sul conto corrente IO non risulta versato in contabilità speciale”. La citata A-28 n. 1° non risultava avere un ammontare pari ad € 2.529,40. Con riferimento a tali conclusioni, pertanto, il dirigente dell con la succitata Controparte_8
nota prot. N. 23955/RU ha raccomandato al Dirigente dell'UD -FC “l'adozione di ogni utile misura volta ad assicurare la corretta e tempestiva gestione delle somme presenti sul conto corrente IO”. Da opportuni approfondimenti condotti dal Dirigente dell'UD – FC è risultato che, sostanzialmente, il “rilievo” suindicato è ascrivibile a Sua condotta dolosa se non gravemente negligente in ordine agli ordinari compiti e/o doveri di ufficio.
Invero è emerso che il Ricevitore dell'Ufficio, nonché responsabile di Sezione Tributi e URP, essendo venuto a conoscenza dell'avvenuto mancato riversamento di tale somma sulla contabilità speciale aveva più volte sollecitato a procedere in tal senso (trovandosi nella oggettiva impossibilità a provvedere in autonomia, non disponendo ancora la stessa del dispositivo IO, necessario ad effettuare materialmente l'operazione di versamento), senza che tuttavia venisse dato seguito all'ordine impartito. Al riguardo, infatti, risulta agli atti uno scambio di mail intercorse tra la sig.ra , controllore della Cassa Depositi, la S.V. ed il ricevitore dell'Ufficio dalle quali emerge che, Persona_1
fronte delle reiterate richieste di effettuare il versamento della suddetta somma, la S.V. opponeva una (asserita) competenza del titolare della cassa depositi ed ometteva di eseguire il versamento, nonostante la Parte_3
chiara disposizione data dal Ricevitore ed il richiamo all'esatto riparto di competenze/responsabilità di cui all'Ordine di servizio n. 20/2019 (non modificato dall'O.d.s. n. 14/20921 prot. N. 337/RI del 25/6/2021).
Nonostante i diversi solleciti inviati e il richiamo alle precise responsabilità gravanti su di Lei, la S.V. con e-mail pagina 5 di 16 del 13/10/2021 indirizzata al Ricevitore, senza fornire riscontro e/o assicurazione alla richiesta di quest'ultimo, si giustificava lamentando un (preteso) eccesso di “carichi di lavoro” richiedendo “un ordine di priorità quando i funzionari non riescono a portare a termine le attività”. Con un'altra comunicazione e-mail di mercoledì 20 ottobre
2021 ore 9.19 indirizzata ala S.V. e p.c. al Dirigente dell'UD -FC il -ricevitore evidenziando che “è ancora in sospeso anche il versamento di cui all'A/28 del 10.09.2021” sollecitava nuovamente la S.V. a dare immediata esecuzione all'Ordine già impartitole la settimana precedente, fornendoLe l'ordine di priorità richiesto, come si desume dal seguente testo ”per cortesia Ti chiederei di effettuare entro oggi tali adempimenti con priorità su tutti gli altri” purtroppo senza sortire effetto. Alla luce della dinamica dei fatti sopra ricostruita risulta di tutta evidenza che il suo reiterato comportamento omissivo ha causato un disservizio all'Ufficio che si è visto rivolgere un “rilievo” che poteva essere tranquillamente evitato con un approccio proattivo alla problematica segnalataLe.
D'altronde…..l'operazione in questione aveva ed ha una natura squisitamente esecutiva, non necessitando di lunghi tempi di esecuzione, soprattutto per coloro che già correntemente svolgono tali funzioni. Ciò posto…emerge una Parte_ condotta in contrasto con gli obblighi e con i doveri gravanti sul dipendente e, in particolare, con l'obbligo di rispettare le disposizioni generali contenute negli ordini e/o nelle disposizioni di servizio adottati dal Suo dirigente e delle regole generali che disciplinano gli obblighi del dipendente nei confronti dei diretti superiori. Più in generale la condotta segnalata, appare posta in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2, in tema di diligenza e Parte_ responsabilità nell'esecuzione delle proprie mansioni e dell'art. 8, comma 1, del Codice di Comportamento
(adottato con DD 4755/R.I. del 28.4.2014) secondo cui “Il dipendente, nel rispetto dei termini del procedimento amministrativo, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compito di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Il responsabile dell'Ufficio ha l'obbligo di rilevare e tenere conto delle eventuali deviazioni dovute alla negligenza del dipendente che hanno effetto sull'equa ripartizione dei carichi di lavoro”. Conclusivamente, i fatti sopra specificamente riportati e che Le si contestano con l'odierno atto, qualora fossero confermati nella loro materialità e nel loro elemento soggettivo sotteso, costituiscono condotte sussumibili sotto la previsione del Codice disciplinare contenuta dall'art. 60 comma 3 lett. H) del vigente CCNL comparto funzioni centrali e nell'art. 62 comma 3 lett. A) e c) del più volte citato CCNL quanto al trattamento sanzionatorio…” (cfr. doc.25 fascicolo di parte ricorrente).
Con successivo provvedimento datato 20 aprile 2022 l'Ufficio Procedimento disciplinare – pagina 6 di 16 richiamato il contenuto della contestazione disciplinare unitamente alle norme applicabili e alle deduzioni difensive della odierna ricorrente – ha ritenuto: “…sostanzialmente confermata la sussistenza dei fatti che hanno generato il procedimento disciplinare a carico della dott.ssa quanto meno sotto il profilo Pt_1
della generica negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati di cui all'art. 62 comma 3, lett. C) del più volte citato
Codice Disciplinare del CCNL 2018, risultando altresì confermata, in relazione a quest'ultima condotta, la ricorrenza dell'elemento oggettivo e soggettivo (colpa) dell'infrazione disciplinare contestata, dovendosi tuttavia escludere che la complessiva condotta posta in essere abbia integrato una forma intenzionale d'insubordinazione; reputato che appare proporzionata, al caso concreto, l'applicazione della sanzione prospettata nell'atto di contestazione, sia pure parametrata alla pena edittale minima del rimprovero scritto, alla luce delle seguenti, concordanti, considerazioni in punto di fatto: il grado di negligenza accertato, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; la rilevanza degli obblighi violati;
le responsabilità connesse alla posizione di lavoro ricoperta dalla dipendente il grado di danno e/o disservizio causato all'amministrazione che, nel caso di specie, si è limitato a Pt_1
un rilievo di natura amministrativa ma non contabile;
la sussistenza di circostanze attenuanti, con particolare riguardo alla dinamica fattuale che potrebbe avere ingenerato una sorta di misunderstanding sul punto;
l'assenza di precedenti disciplinari a carico della dipendente non solo nell'ambito del biennio previsto dalla legge, ma in Pt_1
senso assoluto;
il concorso nella violazione di più lavoratori (volendo valorizzare il mancato riscontro da parte del
Responsabile GT alla e-mail della dipendente del 20 ottobre 2021, h. 9.53, peraltro nemmeno segnalata in Pt_1
sede istruttoria). Fatta ponderata applicazione delle considerazioni suesposte, alla luce dei principi di ragionevolezza, imparzialità dell'azione amministrativa, correttezza e buona fede soggettiva;
tutto ciò premesso, valutato e considerato…il procedimento disciplinare….è concluso con l'irrogazione…della sanzione disciplinare del rimprovero scritto ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 co.3 lett. H) e 62 comma 3 lett. C.) del CCNL Comparto
Funzioni Centrali 2018 nonché dell'art. 8 del Codice di Comportamento dei dipendenti doganali…” (cfr. doc.28 fascicolo di parte ricorrente).
5.
Quanto sopra preliminarmente richiamato in fatto deve, in primo luogo, respingersi la doglianza di parte ricorrente circa l'asserita intervenuta decadenza dalla potestà sanzionatoria.
Dirimente, sul punto, è il disposto della norma di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 pagina 7 di 16 del 2001, richiamata dalla ricorrente, che espressamente prevede che la violazione del termine di cui trattasi "non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente….”.
Nel caso di specie non risulta leso il diritto di difesa di parte ricorrente nella fase endoprocedimentale, risultando per tabulas che la stessa si è difesa in maniera pertinente ed esaustiva mediante scritti difensivi, peraltro espressamente richiamati nel provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare (cfr. doc. 28 fascicolo di parte ricorrente, pag. 3 “…visto il verbale di audizione disciplinare prot. N. 28/Ris. del 02 febbraio 2002…..preso atto della memoria difensiva della dott.ssa assunta il giorno 04 febbraio 2022 al n. 30/Ris di protocollo dell'UPD….) (cfr. in tal senso Pt_1
Corte di Cassazione 6 ottobre 2022 n. 29142).
In ogni caso, non è condivisibile la prospettazione avversaria in relazione all'individuazione del dies a quo dal quale fare decorrere il termine richiamato, atteso che alla data del 15 novembre 2021 - giorno in cui l'Ufficio Affari Generali dell' ha trasmesso la “Relazione a seguito Controparte_3
della verifica alle Casse Riscossioni e Cassa Depositi dell' di Forlì Cesena effettuata nei giorni Controparte_2
25 e 26 ottobre 2021” (cfr. doc.2 fascicolo di parte ricorrente) – veniva richiamata l'attenzione del
Dirigente su (testualmente nella Relazione richiamata)”…quanto specificato nel Mod. A 73 Verbale di verificazione della Cassa Depositi pag. 4 e a quanto evidenziato nella sezione Cassa Depositi del presente verbale con particolare riguardo all'A 28 n. 1 del 10 settembre 2021 il cui importo, presente sul conto corrente IO, non risulta versato in contabilità speciale”, senza alcuna indicazione circa le ragioni dell'omesso versamento e circa i soggetti coinvolti, laddove la piena contezza dei fatti è intervenuta soltanto in data 9 dicembre 2021, allorché la ricorrente ha fatto pervenire una propria ricostruzione dei fatti.
Soltanto una volta appreso che la predetta omissione era riferibile alla ricorrente il Dirigente ha sollecitato spiegazioni e soltanto dopo la presentazione delle osservazioni della ricorrente pervenute in data 9/12/2021 il Dirigente ha avuto una piena contezza dei fatti e ravvisato un possibile illecito disciplinare della dipendente, per la quale ha tempestivamente tramesso, lo stesso giorno, gli atti all'Ufficio Procedimenti disciplinari, per il tramite del dott. . Per_2
L'eccezione di intervenuta decadenza deve, quindi, essere respinta come pure deve essere respinta pagina 8 di 16 l'eccezione avente ad oggetto la mancata pubblicazione sul sito istituzionale e affissione sul luogo di lavoro del codice disciplinare e regolamento.
Invero con l'articolo 68 del Decreto legislativo n. 150 del 2009 il legislatore è intervenuto in materia così novellando il comma 2 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001:” La pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione del codice disciplinare, recante l'indicazione delle predette infrazioni e relative sanzioni, equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro".
Nella fattispecie in esame parte resistente ha documentato (cfr. doc. 18 fascicolo di parte resistente) l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito Intranet, alla sezione “Amministrazione
Trasparente”, sia del codice disciplinare, sia del codice di comportamento, all'uopo precisando che l'unica eccezione alla validità della richiamata pubblicazione – ovvero l'ipotesi in cui l'accesso alla rete internet non sia consentito a tutti i lavoratori tramite la propria postazione informatica – non è applicabile alla fattispecie, atteso che tutti i dipendenti hanno accesso alla rete intranet.
6.
Nel merito, la sanzione disciplinare impugnata deve essere confermata, risultando provato in atti il fondamento della contestazione disciplinare.
Parte ricorrente - in servizio presso l' di Forlì Cesena dal 2008, prima con Controparte_2
contratto di formazione lavoro quindi con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la qualifica di funzionario di III Area, fascia retributiva F2, CCNL Comparto Funzioni Centrali (cfr. doc.1 fascicolo di parte ricorrente) – è assegnata, dal 2019, al Reparto Ricevitoria e Cassa e designata “Responsabile” del Reparto.
In particolare con l'Ordine di Servizio 20/2019 - avente a oggetto “Organizzazione delle Sezioni dell'Ufficio delle dogane di Cesena” - il Direttore dell'Ufficio ad interim Parte_5
“Valutate le esigenze generali dell'Ufficio finalizzate ad assicurare il corretto funzionamento dei servizi nonché garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati”, con efficacia dal 5 luglio 2019 ha assegnato al responsabile del Reparto Ricevitoria e Cassa - ovvero alla ricorrente - le seguenti attività:”… Il
Responsabile del Reparto Ricevitoria collabora direttamente con il Responsabile della Sezione nell'assolvimento di tutti i compiti che attengono al Ricevitore compresa la redazione dei conti giudiziali. Il responsabile del Reparto pagina 9 di 16 Ricevitoria è il sostituto del Responsabile della Sezione in tutti i casi di assenza di questi. Predispone il piano delle attività settimanali e sovrintende alla gestione alla casella funzionale di posta elettronica della Sezione” (cfr. doc. 2 fascicolo di parte resistente).
Nello stesso Ordine di Servizio viene, altresì, specificato che “Al servizio Ricevitoria sono affidate, oltre alle attività di volta in volta assegnate dal Responsabile della Sezione, tutte quelle attinenti: Gestione del c.c.p. intestato all'Ufficio; Riscossione coattiva: formazione e gestione dei ruoli e rapporti con il Concessionario della
Riscossione (iscrizione a ruolo, provvedimento di sgravio, sospensione, istruttoria procedimenti di discarico per inesigibilità); Gestione contabilità ordinaria doganale (ricezione versamenti dalle casse riscossioni, prenotazione versamento in tesoreria, bonifico del ricevitore, generazione quietanze di tesoreria, chiusure contabili periodiche e annuali); Conti bimestrali doganali (mod. X6) e conto giudiziale dogane;
Conti bimestrali accise (mod. X34 e mod. A68) e conto giudiziale accise;
Servizio cassa centrale (cod. 24199); Gestione della contabilità speciale
(versamenti, disposizioni, versamenti a favore del capo I); Risorse proprie tradizionali, c.d. contabilità separata,
(iscrizione, rettifiche, chiusure, segnalazioni periodiche, aggiornamento allegato V e gestione manuale risorse proprie
San Marino); Gestione magazzino merci abbandonate o confiscate (Registro A4); Asta pubblica merci confiscate o abbandonate;
Versamenti FUG e segnalazione;
Contesti relativi ai tabacchi lavorati esteri”.
Va, inoltre, rilevato che per l'esecuzione delle predette attività la ricorrente era stata dotata del necessario dispositivo IO ed era stata autorizzata a operare sul c.c.p. intestato all in via CP_2
generale e senza limitazione alcuna (cfr. doc.19 fascicolo di parte resistente:” Con riferimento al conto corrente postale…autorizzo/autorizziamo a operare in mia /nostra vece…. .”). Parte_6
Alla luce del summenzionato incarico contenuto nell'Ordine di Servizio 5/2019 – mai impugnato dalla ricorrente – unitamente alla autorizzazione ad operare sul conto corrente postale, risulta provato documentalmente, non solo che la ricorrente era tenuta ad effettuare il versamento oggetto di contestazione disciplinare, ma era anche abilitata a “prelevare” dal conto corrente postale dell'Ufficio gli importi versati dagli operatori a titolo di pagamento dei diritti doganali o a titolo di cauzione e, quindi, era tenuta a riversarli all'Erario nell'apposita contabilità speciale presso
Banca D'Italia.
L'operazione relativa al versamento della somma di € 2.529,40 relativo a bolletta A/28 n. UNO/A del pagina 10 di 16 10.09.2021 oggetto della contestazione, dunque, era di competenza della ricorrente.
Il portato testimoniale ha, peraltro, confermato che all'epoca dei fatti la ricorrente effettuava i versamenti di cui trattasi.
Sentita all'udienza del 19 giugno 2024, la teste - “Responsabile tributi e urp dal Parte_3
1.05.2021” – dopo avere riferito che “Da ordine di servizio la collega era mia sostituta nelle funzioni di Pt_1
responsabile dell'area, non di ricevitore. Questo quando io sono assente, sono io ricevitore perché devo rendere il conto giudiziale. Io sono ricevitore capo, ma le attività di ricevitoria sono in capo al reparto nella persona della in Pt_1
qualità di ricevitore capo”, ha dichiarato che “La riscossione delle somme l'ha sempre fatta la collega, anche i versamenti. All'epoca dei fatti io ero di nuova nomina e non avevo ancora le abilitazioni ad operare nel conto corrente dell'ufficio, mentre la collega sì…”; analogamente, alla stessa udienza il teste Testimone_1
– Capo Area della Sezione Tributi e Urp dal primo gennaio 2019 al 30 aprile 2021 – ha riferito che “La signora era vice ricevitore, quindi il sostituto del ricevitore (ossia mio) e svolgeva attività legate alla ricevitoria. I Pt_1
Parte_ versamenti dal c.c. intestato all' a quello della tesoreria d'Italia li faceva anche la Io all'inizio non ero Pt_1
abilitato e allora lo faceva lei ma da quel che so lo faceva anche prima che arrivassi io. Non so dire se lo facesse per prassi o se c'era un ordine di servizio, presumo che ci fosse. Io potevo farlo come ricevitore, era un'attività che poteva fare in quel periodo o il ricevitore o la Ci voleva una chiavetta usb, la collega ce l'aveva e quindi li faceva Pt_1
all'inizio, dopo quando l'ho ricevuta potevamo farli sia io sia lei. Per darmi la chiavetta ci hanno messo parecchi mesi, è una procedura abbastanza lunga”.
Dalla documentazione versata in atti emerge, inoltre, che nel caso specifico oggetto di sanzione disciplinare alla ricorrente era stata reiteratamente richiesto di effettuare il versamento, avvisandola anche di un imminente verifica.
Con mail del 6 ottobre 2021 delle ore 11:14 – indirizzata sia alla ricorrente che a Controparte_9
quale Controllore della Cassa Depositi, rilevava che “Da un monitoraggio effettuato sul
[...]
portale della Banca d'Italia a tutt'oggi non risulta essere stato effettuato il versamento della somma di € 2.529,40 relativo a bolletta A/28 n. UNO/A del 10.09.2021. Inoltre in data 27.09.2021 è stata effettuata la chiusura della bolletta A/28 n. 8/A del 16.04.2021 di cui ancora non mi è stata consegnata la disposizione di pagamento.
Si sollecita l'esecuzione di entrambi” (cfr. doc. 4 fascicolo di parte resistente). pagina 11 di 16 A detto sollecito la ricorrente espressamente aveva risposto con mail del medesimo giorno, ad ore
11:43 rappresentando che “Queste richieste, a mio parere, vanno poste al titolare della Cassa depositi Barilà
Cristina” la quale ultima, alle ore 13.09, così aveva replicato: “Buongiorno , come da Ordine di Pt_1
Servizio n. 20/2019, tutt'ora valido, le attività di che trattasi sono esplicitamente affidate al “Reparto Ricevitoria e
Cassa” di cui sei la Responsabile. Attività che, peraltro, hai sempre svolto tu. Ti chiederei, cortesemente di svolgere tali adempimenti per non ostacolare l'attività dell'ufficio”.
Stante l'inerzia, in data 13 ottobre 2021, ore 11:12, aveva inviato alla ricorrente una Parte_3
nuova mail di sollecito dal seguente contenuto: “Buongiorno , siccome qualche collega ricevitorie mi Pt_1
ha detto che la DID ha ripreso le attività di verifica di cassa presso gli uffici, ti chiederei di concludere le operazioni sul conto corrente (KK e A/28) perché è probabile che a breve arrivi la verifica anche a noi. Grazie” (cfr. doc. 4 fascicolo di parte resistente).
In data 20 ottobre 2021, ad ore 9:19 nuovamente aveva sollecitato la ricorrente alla Parte_3
esecuzione della richiama operazione: “Buongiorno , stamattina non ho ancora la disponibilità delle Pt_1
somme da versare in tesoreria (KK del 30.09.21, del 01.10,.21 e del 7.10.21). Inoltre la , in Parte_7
qualità di controllore della cassa depositi, sollecita l'emissione del dispositivo di pagamento relativamente allo svincolo dell'A/28 di cui al provvedimento del 27.09.21 (peraltro anche ha già telefonato per capire come Per_3
mai non ha ancora ricevuto il bonifico). Infine è ancora in sospeso anche il versamento di cui all'A/28 del
10.09.21. Per cortesia ti chiederei di effettuare, entro oggi, tali adempimenti con priorità su tutti gli altri. ” Pt_3
(cfr. doc. 5 fascicolo di parte resistente).
A questa ultima mail la ricorrente aveva risposto alle ore 9:53 dello stesso giorno, 20 ottobre 2021:
“Si ribadisce nuovamente che non più possibile lavorare con questa organizzazione, i problemi devono essere risolti altrimenti si lavora in modo caotico. Le attività che mi hai indicato hanno un rischio finanziario e quindi vanno fatte con tutte le condizioni necessarie. Segnalo, inoltre, che oggi scade la segnalazione immissione in consumo alcool.
Ieri sera la soc. Eurofor mi ha sollecitato la garanzia prot. 14288/RU del 14.10.2021 che ti ho lasciato alla firma venerdì mattina che non ho ancora ricevuto. Poi ci sono tutte le altre attività ordinarie che rimangono ferme e si accumulano. Le attività sul conto corrente postale non possono essere eseguite in giornata in quanto, non avendo programmato di altre cose, non ho con me la chiave di firma. (cfr. doc. 5 fascicolo di parte Parte_1 pagina 12 di 16 resistente).
Le sopra richiamate circostanze sono state confermate anche in sede testimoniale.
All'udienza del 19 giugno 2024, la teste ha riferito che “la mi rispondeva che non lo Parte_3 Pt_1
faceva perché era oberata di lavoro, che non poteva lavorare con questa organizzazione. Che non aveva il dispositivo per farlo me lo ha detto il 20.10 ma io gli chiedevo di farlo dal 13 settembre. È un'operazione che richiede 5 minuti.
Il dispositivo è uno strumento di lavoro che permette di accedere al conto corrente quindi doveva averlo dietro anche in smart working. Dopo la verifica di cassa della direzione territoriale il 27.10 ho sollecitato ancora e mi sembra lo abbia fatto il 29.10. Il ritardo è emerso dai controlli perché risultava una chiusura dei dispositivi e la difformità rilevata dai controllori era che dai registri cartacei risultava il passaggio ma non dall'estratto conto della tesoreria d'italia” e ancora:” Il 20.10 non ha fatto nessun versamento. Non so dire se fosse in smart working tutti i giorni.
Io ero in ufficio. Non c'era altro soggetto delegato a fare questa operazione in quel momento, anche la Pt_8
poteva ma non aveva la chiavetta attiva. Il collega che precedentemente era responsabile della mia area era Tes_1
passato all'area contenzioso quindi non poteva più farlo. Io non ho risposto alla sua mail del 20.10 perché era dal
13.09 che glielo chiedevo. Preciso che quando io sono assente lei mi sostituisce come capo area ma le attività esecutive di ricevitore erano sempre delegate a lei in qualità di responsabile del reparto ricevitoria e cassa. Da ordine di servizio il responsabile di ricevitoria redige il rendiconto ma quello lo faccio io. Non c'era da assumersi alcuna responsabilità perché era solo un'attività esecutiva. La cassiera fa la chiusura dell'attività. Io con mail del 13.09 le ho detto di fare il passaggio e il versamento. L'ordine di servizio non è mai stato contestato”.
Risulta, peraltro, destituita di fondamento la doglianza di parte ricorrente contenuta alla pagina 16 del ricorso introduttivo – secondo cui l'adempimento richiesto era impossibile per “…causa di forza maggiore non imputabile e non rimproverabile …costituita dall'assenza del dispositivo di firma digitale…” - atteso che era onere della ricorrente anche se in smart working, munirsi di tutti i dispostivi necessari per adempiere alle proprie mansioni lavorative, ivi compreso il dispositivo per operare sul conto corrente, fermo restando che, comunque, nei giorni 21 e 22 ottobre, in cui la ricorrente era in servizio in presenza in ufficio, avrebbe dovuto diligentemente attivarsi per effettuare il versamento richiesto ovvero verificare che il versamento fosse stato effettuato dalla dott.ssa o da altri Pt_3
soggetti in possesso del dispositivo BIPIOL. pagina 13 di 16 Alla luce della documentazione sopra richiamata, corroborata dal portato testimoniale raccolto risulta, quindi, provato che la ricorrente ha omesso di effettuare il versamento oggetto della contestazione disciplinare e che detta attività – documentalmente assegnata alla stessa con Ordine di servizio n.20/2019, mai impugnato, definita dai testi come mera attività esecutiva - le era stata, invano, reiteratamente richiesta, all'uopo dovendosi rilevare che, tenuto conto delle funzioni assegnate e dell'interesse del datore di lavoro al corretto funzionamento della struttura (come indicato nell'oggetto del richiamato Ordine di servizio), la ricorrente aveva, comunque, l'obbligo di eseguire e verificare quel versamento (cfr. anche docc. 11 e 12 fascicolo di parte resistente: articolo
8 Codice di Comportamento e art. 60 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2018).
Il quadro probatorio sopra richiamato consente di ritenere provato anche l'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare avuto riguardo in particolare al tenore del carteggio via mail intercorso tra la ricorrente, e Parte_3 Persona_1
In particolare, l'avere “… offerto la sua disponibilità a compiere l'atto richiestole dal Capo Area…” nonostante il gravoso “….carico di lavoro da evadere nell'arco temporale di impiego a tempo parziale…”, ovvero l'avere fatto affidamento sull'assenza di riscontro da parte della dott.ssa alla mail del Pt_3
20/10/2021 ovvero, ancora l'avere evocato la “…confusione generata dalla datrice che aveva posto in essere anche de facto un'organizzazione lavorativa caotica, contraddittoria e contrastante con la disciplina normativa imperativa, inducendo così in errore la ricorrente….” (cfr. pagg. 17 e 18 del ricorso introduttivo) sono tutte circostanze che possono essere tenute in considerazione – e, nella fattispecie in esame sono state tenute in considerazione da parte del datore di lavoro – non ai fini della responsabilità ma sotto il profilo della gradualità e proporzionalità della sanzione.
Dalla lettura del provvedimento disciplinare impugnato, infatti, emerge che parte resistente, nel modulare la sanzione ha correttamente considerato – e apprezzato - tutti gli elementi richiamati, dando conto di avere valutato tutte le circostanze dedotte dalla ricorrente, compresi i profili organizzativi e gestionali della Sezione, le argomentazioni difensive addotte, il grado della colpevolezza, l'assenza di precedenti disciplinari e, non da ultimo, il concorso nella violazione della dott.ssa per non aver risposto alla e-mail della ricorrente del 20 ottobre 2021, h. 09:53. Pt_3 pagina 14 di 16 Anche sotto il profilo della proporzionalità, la sanzione disciplinare irrogata risulta, pertanto, legittima, congrua e motivata, all'uopo evidenziandosi che – in luogo della multa astrattamente prospettata nell'atto di contestazione disciplinare, parte resistente ha irrogato alla dott.ssa la Pt_1
minore sanzione del rimprovero scritto (cfr. docc. 10 e 17 fascicolo di parte resistente)
Per quanto sopra, assorbita ogni altra questione, il ricorso va respinto e la sanzione disciplinare impugnata va confermata in quanto la ricorrente era tenuta ad effettuare il riversamento delle somme di cui in contestazione in quanto adempimento di sua competenza.
7.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore di parte resistente nella misura complessiva di € 321,00 oltre oneri accessori e cassa previdenza, se e in quanto dovuti come per legge in applicazione del D.M. 13 agosto 2022 n. 147 (valore minimo in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto) con la riduzione del 20% prevista dall'articolo 152 bis disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì, in funzione di Giudice del lavoro, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso proposto da avverso il provvedimento disciplinare – Parte_1
determinazione direttoriale dell' Controparte_4
del 20.4.2022 (prot. 0098/ris) di applicazione della sanzione disciplinare
[...]
del rimprovero scritto;
- condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del grado liquidate in complessivi € 256,80 oltre oneri accessori e cassa previdenza, se e in quanto dovuti come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 2/12/2025 .
Il Giudice
- Dott.ssa Agnese Cicchetti - pagina 15 di 16 pagina 16 di 16