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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/04/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1824/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1824/2022 promossa da:
con avv. Cinzia Prete Parte_1
ATTORE contro con avv. Giovanni Zago e Giovanna Turcato Controparte_1
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di p.c. depositato il 18.11.2024)
“NEL MERITO:
1. Darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo.
2. Rigettarsi la domanda riconvenzionale promossa dal resistente e accertata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. la manifesta inidoneità genitoriale del Sig. nei Controparte_1 confronti del figlio minore , confermare l'affidamento in via esclusiva Persona_1
del figlio alla madre , con collocazione esclusiva del minore presso la Parte_2 residenza di quest'ultima. Disporsi, di concerto con le valutazioni dei Servizi Sociali di cui
pagina 1 di 10 al proc. n. 239/2020 Tribunale per i Minorenni di Venezia, che il regime e le modalità di visita da parte del padre sig. avvengano secondo quanto disposto dal Controparte_1
Tribunale per i Minorenni di Venezia citato in parte narrativa escludendosi in ogni caso, allo stato, che il padre frequenti il figlio con pernotto presso di sè.
3. Attesa la minore età del figlio , porre a carico del padre l'obbligo di Per_1
corrispondere alla madre sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo Parte_2 bonifico bancario, la somma di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
4. Stabilire che i genitori si impegnano a contribuire, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie di mantenimento del figlio , secondo la qualificazione e Per_1
siccome disciplinate quanto al preventivo accordo in conformità al Protocollo del
Tribunale di Padova del 2017;
5. ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piove di Sacco (PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, si insta perché sia ordinata ex art. 210 c.p.c. al resistente sig. l'esibizione della propria Controparte_1
documentazione fiscale e reddituale (Modelli Unici e/o Modelli 730 relativi agli ultimi tre anni;
buste paga dell'ultimo anno;
C.U. datoriali dell'ultimo triennio;
movimenti dell'ultimo anno dei rapporti finanziari inclusi conti correnti, conti deposito, carte di debito/credito).
IN OGNI CASO: con rifusione integrale delle spese e competenze del presente giudizio.
Per parte convenuta (come da foglio di p.c. depositato il 14.11.2024)
“ Nel merito e in via riconvenzionale:
1) respingersi la domanda della ricorrente di accertare ai sensi dell'art. 337 quater c.c. la manifesta inidoneità genitoriale del Sig. nei confronti del figlio minore Controparte_1
e di disporre l'affidamento in via esclusiva del figlio alla madre Persona_1
, con collocazione esclusiva del minore presso la residenza di Parte_2 quest'ultima.
Affidarsi congiuntamente il minore a entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre, e con possibilità al padre, in concerto con la madre e in base agli impegni della stessa e del figlio, di poter frequentare il figlio, in un futuro anche con eventuale pernottamento presso l'abitazione del padre, tenendo conto -
pagina 2 di 10 qualora confermato anche da Codesto Ill.mo Tribunale - delle valutazioni dei Servizi
Sociali di cui al proc. n. 239/2020, Tribunale per i Minorenni di Venezia e con l'ausilio dei medesimi.
2) Respingersi la domanda della ricorrente di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere alla madre sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo Parte_2 bonifico bancario, la somma di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Fissarsi quale somma a titolo di assegno di mantenimento del figlio un importo inferiore rispetto a quello chiesto da controparte ovvero deciso nei provvedimenti presidenziali e/o comunque non superiore ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
3) Stabilire la contribuzione dei genitori alle spese straordinarie di mantenimento del figlio , secondo la qualificazione e disciplinate quanto al preventivo accordo in Per_1
conformità al Protocollo del Tribunale di Padova del 2017, in misura diversa dal 50% ciascuno, con una percentuale maggiore a carico della madre.
In via istruttoria: richiamando il contenuto della terza memoria istruttoria ex art. 183 co.
6 c.p.c. del 18 aprile 2023, ci si oppone fermamente all'ammissione delle istanze istruttorie di controparte in quanto – alla luce anche del provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di Venezia del 31 marzo 2023 e depositato il 7 aprile 2023 – vertono su circostanze documentali e/o inveritiere o comunque superate e/o che esprimono un giudizio, e in quanto tali inammissibili.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, anticipazioni, compensi, spese forfettarie, IVA,
CPA ed accessori come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.3.2022 , premesso di aver contratto Parte_2
matrimonio con rito civile con in Piove di Sacco in data 01.09.2012 e che Controparte_1
dalla loro unione era nato il figlio (il 24.02.2014), chiedeva lo scioglimento del Per_1
matrimonio e la disciplina delle condizioni relative ad affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio minore.
Allegava a sostegno che:
- il 29.5.2014 (quando il figlio minore aveva solo pochi mesi), a seguito di comuni problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti, entrambi subivano arresto per pagina 3 di 10 detenzione di sostanze stupefacenti e venivano posti agli arresti domiciliari in luoghi diversi. Contestualmente intervenivano i Servizi sociali;
- da quel momento le vite dei due si dividevano e, mentre la ricorrente intraprendeva un positivo percorso di riabilitazione (che l'aveva portata a una completa disintossicazione e a condurre una via stabile ed equilibrata), non altrettanto accadeva per il resistente, com'era dimostrato dalle relazioni dei servizi sociali allegate agli atti;
- in data 20.12.2016 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale alle condizioni concordemente indicate dalle parti, che prevedevano affido esclusivo e collocamento del minore presso la madre;
diritto di visita del padre 1 giorno a settimana compatibilmente con la misura degli arresti domiciliari e l'autorizzazione dei servizi sociali;
onere per il padre di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 400 oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla a titolo di assegno di mantenimento.
- quanto alle condizioni economiche riferiva, quanto a sé, di abitare, unitamente al figlio minore, in un immobile in locazione con canone pari a euro 500 e di svolgere attività lavorativa presso Umana s.p.a con contratto a tempo indeterminato e stipendio mensile pari a euro 1.534,43; quanto al che egli abitava con la madre e che nulla era dato CP_1
conoscere della sua condizione lavorativa, ma che era un dato di fatto che egli frequentemente ometteva di adempiere agli oneri di mantenimento del figlio minore;
- precisava che era pendente presso il TM ricorso ex art. 330 c.c. promosso dal PM il
14.4.2020 su segnalazione della stessa ricorrente e che nell'ambito del procedimento venivano sospese le visite padre-figlio e avviati incontri in sede protetta stante la acclarata inadeguatezza paterna.
All'udienza presidenziale del 15.09.2022 compariva la sola parte ricorrente che dichiarava di essere impiegata con stipendio mensile pari a €. 900 euro mensili per 14 mensilità; quanto al resistente precisava che egli vedeva il figlio in modalità protetta una volta alla settimana e che versava euro 400 mensili quale contributo di mantenimento.
Con ordinanza di pari data il Presidente del. confermava l'affido in via esclusiva del minore alla madre e il suo collocamento presso quest'ultima, l'onere per il padre di contribuire al mantenimento con una somma mensile pari a euro 400 e disponeva che il padre potesse vedere il figlio secondo le indicazioni del TM. All'esito nominava Per_1
il Giudice Istruttore e fissava udienza di prima comparizione al 12.01.2023.
pagina 4 di 10 Con memoria integrativa depositata il 28.11.2022 parte ricorrente insisteva nelle domande proposte con atto introduttivo.
Si costituiva per la fase contenziosa parte resistente con atto depositato il 02.01.2023 non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle richieste dalla ricorrente.
Allegava a sostegno che:
-egli non aveva redditi costanti e stabile occupazione ma svolgeva solo lavori occasionali nell'ambito dell'edilizia e non aveva alcuna documentazione fiscale da esibire;
viveva nell'abitazione di proprietà della madre;
- non essendo intervenute modifiche nella situazione patrimoniale e reddituale già valutate in sede di separazione, si opponeva alla richiesta di aumento del contributo paterno chiedendone invece la riduzione;
- quanto al rapporto col figlio, che attualmente vedeva esclusivamente all'interno di uno spazio protetto, riferiva che nell'ultimo anno la relazione era migliorata e che egli era determinato a continuare nel percorso di recupero del rapporto genitoriale.
Concludeva chiedendo pertanto affido condiviso del figlio minore con sua collocazione presso la madre e “con possibilità per il padre, in concerto con la madre e in base agli impegni della stessa e del figlio, di poter frequentare il figlio, in un futuro anche con eventuale pernottamento presso l'abitazione del padre, tenendo conto delle valutazioni dei
Servizi sociali di cui al proc. 239/2020 Tribunale per i minorenni di Venezia e con l'ausilio dei medesimi”, contributo di mantenimento a suo carico pari a euro 250 e una contribuzione della madre alle spese straordinarie maggiore del 50%.
All'udienza del 12.1.2023 parte resistente chiedeva una riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo di mantenimento (istanza rigettata con ordinanza 12.1.2023). All'esito la causa era rimessa al collegio per la decisione in punto status.
Con sentenza non definitiva datata 24.01.2023 il Tribunale di Padova pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto da e e con Parte_2 Controparte_1
ordinanza di pari data rimetteva la causa sul ruolo con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza 06.07.2023, all'esito della discussione sulle istanze istruttorie, il Giudice ordinava al resistente di produrre la documentazione fiscale e disponeva l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali e fissava udienza di p.c. al
26.3.2024 poi rinviata al 19.11.2024.
pagina 5 di 10 All'udienza le parti concludevano come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla domanda di affido, collocamento e diritto di visita del minore. sul contributo di mantenimento.
Quanto alla disciplina dei rapporti col figlio minore, parte ricorrente chiede la conferma di quanto stabilito in sede di provvedimenti presidenziali con previsione di affido del minore alla madre, collocamento presso la stessa e modalità di visita padre/figlio secondo quanto disposto dal Tribunale per i minorenni di Venezia nell'ambito del proc. n. 239/2020 con esclusione allo stato della possibilità di pernotto del minore presso il padre.
Il padre chiede affido in via condivisa con collocamento presso la madre e con “possibilità per il padre, in concerto con la madre e in base agli impegni della stessa e del figlio, di poter frequentare il figlio, in futuro anche con eventuale pernotto, tenendo conto delle valutazioni dei servizi sociali di cui al proc. n. 239/2020 e con ausilio dei medesimi”.
Va rilevato anzitutto, quanto alla regolamentazione di affido, collocamento e diritto di visita del minore, che il Presidente del. con ordinanza 15.09.2022 stabiliva affido esclusivo alla madre, collocamento presso la stessa e diritto di visita paterno secondo le previsioni del TM e che il Tribunale per i minorenni ha chiuso il procedimento n. 329/2020 il
31.3.2023 con le seguenti disposizioni: “non luogo a provvedere sulla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
affida al servizio sociale Persona_1 per monitoraggio e sostegno nonché per il monitoraggio circa l'andamento degli incontri con il padre, che saranno svolti in forma libera”.
Occorre poi, in punto di diritto, ricordare che ai sensi dell'art. 337-ter comma 2° c.c., il
Giudice deve “valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in quanto occorre di regola preferire l'affidamento condiviso dei figli,
e che, tuttavia, ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c., “il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio e dalla relazione di aggiornamento da ultimo depositata dai servizi emergono rilevanti carenze genitoriali in capo al resistente, carenze che egli ad oggi non è riuscito a colmare.
pagina 6 di 10 Dagli atti del procedimento svoltosi avanti il TM emerge che il (così come la CP_1
) era stato arrestato quando il figlio aveva pochi mesi ed era stato Parte_2
successivamente condannato ad oltre quattro anni di reclusione per violazione della disciplina sugli stupefacenti.
A tali fatti è conseguito un periodo di forte difficoltà, che si è riversato negativamente anche sul figlio , esposto ad ambienti e situazioni inidonee: da quanto risulta dai Per_1
provvedimenti del TM (cfr. decreto del TM di data 31.03.2023, conclusivo del procedimento), l'alloggio del era costituito da un garage riadattato e non a CP_1
norma, come tale inidoneo sotto il profilo igienico, secondo quanto acclarato in visita domiciliare dagli operatori del servizio sociale di Piove di Sacco;
inoltre il , CP_1
allorquando aveva il figlio, spesso lo trascurava lasciandolo a casa da solo e, se lo portava con sé, lo lasciava in macchina;
in occasione dei litigi con la egli “aizzava” il Parte_2
figlio nei confronti della madre ingaggiandolo nel conflitto.
Anche durante la presa in carico da parte dei servizi (da 2020 al 2023) e lo svolgimento del procedimento avanti il TM il resistente aveva mantenuto inizialmente un comportamento oppositivo (con tono polemico e a volte aggressivo, con colpevolizzazione della Parte_2
per avere ella attivato il procedimento al Tribunale per i minorenni e per non consentire le visite padre/figlio) e aveva palesato una difficoltà nel riconoscere i bisogni del figlio.
Pur riconoscendosi nel corso dell'anno 2021-2022 (come allegato anche dalla parte resistente) un miglioramento (che ha determinato il non luogo a provvedere sulla domanda di decadenza), con riduzione delle condotte strumentalizzanti o minatorie e un atteggiamento più collaborativo (con presentazione regolare al Serd di riferimento), la situazione tuttavia non era stata valutata ancora tale per cui fossero all'epoca maturati i presupposti per addivenire a un affido condiviso, atteso che non era stato raggiunto tra i genitori un sufficiente equilibrio comunicativo tale da poter ritenere che il figlio non fosse esposto alle negative conseguenze del conflitto familiare.
Se tale era la situazione al momento della adozione del provvedimento conclusivo del TM, allo stato attuale deve rilevarsi che dalla relazione di aggiornamento del servizio sociale depositata in data 15.11.2024 (che relaziona sull'andamento delle visite e sugli esiti del monitoraggio in data successiva alla chiusura del procedimento avanti il TM) risulta il persistere di forti profili di criticità e fragilità della figura paterna.
In particolare:
pagina 7 di 10 -il padre, pur avendo accettato la proposta dei servizi di un accompagnamento graduale Per_ agli incontri liberi e avendo accettato di essere seguito al , non è riuscito a trovare motivazione sufficiente per interrompere l'uso di sostanze regredendo piuttosto nell'abuso di alcool (dalla relazione allegata della ass. Casamia risulta che “il genitore, nel colloquiare, emetteva odore alcolico dalla bocca in tutte le occasioni di incontro. Faticava
a dialogare e, in alcuni casi, a comprendere completamente il tema del discorso.
Sembrava non ascoltare le risposte del suo interlocutore, continuando ad esporre ciò che lui intendeva dire, alzando frequentemente il volume della voce”).
- egli tuttora non ha risolto la questione abitativa, continuando a vivere nel garage della abitazione della madre, in ambiente inidoneo ad accogliere il figlio.
- egli, tuttora, non riesce a mantenere una stabile attività lavorativa e provvede sempre con discontinuità al versamento del contributo per Per_1
- nell'ultimo periodo ha dimenticato di chiamare il figlio (che dovrebbe sentire settimanalmente) e a volte ha saltato l'incontro settimanale con lui;
- tale situazione precaria e irrisolta si riversa in maniera negativa sul figlio minore: ad esempio risulta dall'ultima relazione che anche in occasione degli incontri col figlio il a volte si mostra in evidente stato di ebbrezza (ad esempio alle partite del figlio) CP_1
oppure tiene comportamenti inadeguati, incurante della sua presenza (dalla relazione dell'ass. Casamia: “durante tutto il colloquio del 17.01.2024 il sig. , nonostante CP_1
la presenza del figlio nella struttura, che avrebbe potuto udire le conversazioni, manteneva un volume della voce molto alto, esprimendo rabbia e usando un linguaggio non consono e ricco di termini inappropriati. Sempre odorando di alcol, imprecava contro la dott.ssa
, ma anche contro i professionisti presenti, sempre per l'impossibilità di portare CP_2
presso la sua abitazione il figlio. Non intendeva calmarsi, compiendo atti plateali. Si spruzzava in bocca il gel disinfettante dell'associazione, che si trovava sul tavolo, quando gli veniva fatto notare di emanare odore alcolico. Minacciava di tornare ad intraprendere condotte non consone, anche al costo di ritornare a vedere il figlio all'interno dello spazio protetto”).
A fronte di tale situazione critica del padre, i servizi riferiscono che è la madre a tutt'oggi ad occuparsi in via prevalente di , con l'aiuto della nonna materna, svolgendo due Per_1
lavori per provvedere al suo mantenimento e rivolgendosi al servizio sociale nei periodi di maggiore difficoltà nella comunicazione con la figura paterna e da ultimo avendo ricercato anche sostegno psicologico personale.
pagina 8 di 10 A fronte del permanere di evidenti criticità nella figura paterna che si riversano negativamente sul figlio minore, non appaiono maturate né le condizioni per disporre l'affido condiviso né per provvedere a una modifica della disciplina del diritto di visita paterno, con conseguente necessità di confermare le conclusioni già assunte sul punto dal
Tribunale per i minorenni e con previsione per il servizio affidatario di poter modulare lo svolgimento delle visite in base all'evolversi della concreta situazione.
Quanto, infine alle questioni economiche va, rilevato che alcuna modifica è intervenuta nella situazione reddituale delle parti rispetto al momento in cui le stesse hanno pattuito le condizioni di cui alla separazione.
Ora come allora è la madre a provvedere in via esclusiva all'accudimento diretto del figlio minore sia dal punto di vita materiale che affettivo e il padre si trova tuttora nelle medesime condizioni di incertezza e inaffidabilità. Alla luce di tali circostanze e del fatto che non risultano provate in alcun modo limitazioni alla capacità lavorativa del resistente, vanno confermate le condizioni già volontariamente assunte in punto mantenimento dalle parti con le pattuizioni di separazione, condizioni che evidentemente le stesse avevano ritenuto essere conformi alle loro reali capacità economiche.
2. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della neutralità della pronuncia sullo status e della reciproca soccombenza in punto contributo di mantenimento, vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM. 55/2014 come aggiornato e poste per la metà a carico della parte resistente e per la metà compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Conferma l'affido del minore in via esclusiva alla madre Persona_1 [...]
con suo collocamento presso la stessa;
Parte_2
2. Conferma l'affido di al Servizio sociale del Comune di Spinea Persona_1 per monitoraggio e sostegno nonché per il monitoraggio circa l'andamento degli incontri con il padre che saranno svolti in forma libera e con facoltà per il servizio di modificare le modalità di visita se disturbanti per il minore;
3. Conferma l'onere a carico di di contribuire al mantenimento del Controparte_1
figlio minore mediante il versamento (entro il giorno 10 di ogni Persona_1
pagina 9 di 10 mese) di una somma mensile pari a euro 400, annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
4. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1 Parte_2
la metà delle spese di lite, che si liquidano in €.
3.808 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali. Compensa la restante metà.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1824/2022 promossa da:
con avv. Cinzia Prete Parte_1
ATTORE contro con avv. Giovanni Zago e Giovanna Turcato Controparte_1
CONVENUTO con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da foglio di p.c. depositato il 18.11.2024)
“NEL MERITO:
1. Darsi atto che entrambi i coniugi sono economicamente indipendenti e nulla è dovuto reciprocamente a titolo di contributo.
2. Rigettarsi la domanda riconvenzionale promossa dal resistente e accertata ai sensi dell'art. 337 quater c.c. la manifesta inidoneità genitoriale del Sig. nei Controparte_1 confronti del figlio minore , confermare l'affidamento in via esclusiva Persona_1
del figlio alla madre , con collocazione esclusiva del minore presso la Parte_2 residenza di quest'ultima. Disporsi, di concerto con le valutazioni dei Servizi Sociali di cui
pagina 1 di 10 al proc. n. 239/2020 Tribunale per i Minorenni di Venezia, che il regime e le modalità di visita da parte del padre sig. avvengano secondo quanto disposto dal Controparte_1
Tribunale per i Minorenni di Venezia citato in parte narrativa escludendosi in ogni caso, allo stato, che il padre frequenti il figlio con pernotto presso di sè.
3. Attesa la minore età del figlio , porre a carico del padre l'obbligo di Per_1
corrispondere alla madre sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo Parte_2 bonifico bancario, la somma di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
4. Stabilire che i genitori si impegnano a contribuire, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie di mantenimento del figlio , secondo la qualificazione e Per_1
siccome disciplinate quanto al preventivo accordo in conformità al Protocollo del
Tribunale di Padova del 2017;
5. ordinarsi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Piove di Sacco (PD) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza.
IN VIA ISTRUTTORIA: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, si insta perché sia ordinata ex art. 210 c.p.c. al resistente sig. l'esibizione della propria Controparte_1
documentazione fiscale e reddituale (Modelli Unici e/o Modelli 730 relativi agli ultimi tre anni;
buste paga dell'ultimo anno;
C.U. datoriali dell'ultimo triennio;
movimenti dell'ultimo anno dei rapporti finanziari inclusi conti correnti, conti deposito, carte di debito/credito).
IN OGNI CASO: con rifusione integrale delle spese e competenze del presente giudizio.
Per parte convenuta (come da foglio di p.c. depositato il 14.11.2024)
“ Nel merito e in via riconvenzionale:
1) respingersi la domanda della ricorrente di accertare ai sensi dell'art. 337 quater c.c. la manifesta inidoneità genitoriale del Sig. nei confronti del figlio minore Controparte_1
e di disporre l'affidamento in via esclusiva del figlio alla madre Persona_1
, con collocazione esclusiva del minore presso la residenza di Parte_2 quest'ultima.
Affidarsi congiuntamente il minore a entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso la madre, e con possibilità al padre, in concerto con la madre e in base agli impegni della stessa e del figlio, di poter frequentare il figlio, in un futuro anche con eventuale pernottamento presso l'abitazione del padre, tenendo conto -
pagina 2 di 10 qualora confermato anche da Codesto Ill.mo Tribunale - delle valutazioni dei Servizi
Sociali di cui al proc. n. 239/2020, Tribunale per i Minorenni di Venezia e con l'ausilio dei medesimi.
2) Respingersi la domanda della ricorrente di porre a carico di l'obbligo di CP_1
corrispondere alla madre sig.ra , entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo Parte_2 bonifico bancario, la somma di € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00), a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Fissarsi quale somma a titolo di assegno di mantenimento del figlio un importo inferiore rispetto a quello chiesto da controparte ovvero deciso nei provvedimenti presidenziali e/o comunque non superiore ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
3) Stabilire la contribuzione dei genitori alle spese straordinarie di mantenimento del figlio , secondo la qualificazione e disciplinate quanto al preventivo accordo in Per_1
conformità al Protocollo del Tribunale di Padova del 2017, in misura diversa dal 50% ciascuno, con una percentuale maggiore a carico della madre.
In via istruttoria: richiamando il contenuto della terza memoria istruttoria ex art. 183 co.
6 c.p.c. del 18 aprile 2023, ci si oppone fermamente all'ammissione delle istanze istruttorie di controparte in quanto – alla luce anche del provvedimento del Tribunale per i
Minorenni di Venezia del 31 marzo 2023 e depositato il 7 aprile 2023 – vertono su circostanze documentali e/o inveritiere o comunque superate e/o che esprimono un giudizio, e in quanto tali inammissibili.
In ogni caso: con vittoria di spese di lite, anticipazioni, compensi, spese forfettarie, IVA,
CPA ed accessori come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 24.3.2022 , premesso di aver contratto Parte_2
matrimonio con rito civile con in Piove di Sacco in data 01.09.2012 e che Controparte_1
dalla loro unione era nato il figlio (il 24.02.2014), chiedeva lo scioglimento del Per_1
matrimonio e la disciplina delle condizioni relative ad affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento del figlio minore.
Allegava a sostegno che:
- il 29.5.2014 (quando il figlio minore aveva solo pochi mesi), a seguito di comuni problematiche di dipendenza da sostanze stupefacenti, entrambi subivano arresto per pagina 3 di 10 detenzione di sostanze stupefacenti e venivano posti agli arresti domiciliari in luoghi diversi. Contestualmente intervenivano i Servizi sociali;
- da quel momento le vite dei due si dividevano e, mentre la ricorrente intraprendeva un positivo percorso di riabilitazione (che l'aveva portata a una completa disintossicazione e a condurre una via stabile ed equilibrata), non altrettanto accadeva per il resistente, com'era dimostrato dalle relazioni dei servizi sociali allegate agli atti;
- in data 20.12.2016 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale alle condizioni concordemente indicate dalle parti, che prevedevano affido esclusivo e collocamento del minore presso la madre;
diritto di visita del padre 1 giorno a settimana compatibilmente con la misura degli arresti domiciliari e l'autorizzazione dei servizi sociali;
onere per il padre di contribuire al mantenimento mediante il versamento di una somma mensile pari a euro 400 oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla a titolo di assegno di mantenimento.
- quanto alle condizioni economiche riferiva, quanto a sé, di abitare, unitamente al figlio minore, in un immobile in locazione con canone pari a euro 500 e di svolgere attività lavorativa presso Umana s.p.a con contratto a tempo indeterminato e stipendio mensile pari a euro 1.534,43; quanto al che egli abitava con la madre e che nulla era dato CP_1
conoscere della sua condizione lavorativa, ma che era un dato di fatto che egli frequentemente ometteva di adempiere agli oneri di mantenimento del figlio minore;
- precisava che era pendente presso il TM ricorso ex art. 330 c.c. promosso dal PM il
14.4.2020 su segnalazione della stessa ricorrente e che nell'ambito del procedimento venivano sospese le visite padre-figlio e avviati incontri in sede protetta stante la acclarata inadeguatezza paterna.
All'udienza presidenziale del 15.09.2022 compariva la sola parte ricorrente che dichiarava di essere impiegata con stipendio mensile pari a €. 900 euro mensili per 14 mensilità; quanto al resistente precisava che egli vedeva il figlio in modalità protetta una volta alla settimana e che versava euro 400 mensili quale contributo di mantenimento.
Con ordinanza di pari data il Presidente del. confermava l'affido in via esclusiva del minore alla madre e il suo collocamento presso quest'ultima, l'onere per il padre di contribuire al mantenimento con una somma mensile pari a euro 400 e disponeva che il padre potesse vedere il figlio secondo le indicazioni del TM. All'esito nominava Per_1
il Giudice Istruttore e fissava udienza di prima comparizione al 12.01.2023.
pagina 4 di 10 Con memoria integrativa depositata il 28.11.2022 parte ricorrente insisteva nelle domande proposte con atto introduttivo.
Si costituiva per la fase contenziosa parte resistente con atto depositato il 02.01.2023 non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle richieste dalla ricorrente.
Allegava a sostegno che:
-egli non aveva redditi costanti e stabile occupazione ma svolgeva solo lavori occasionali nell'ambito dell'edilizia e non aveva alcuna documentazione fiscale da esibire;
viveva nell'abitazione di proprietà della madre;
- non essendo intervenute modifiche nella situazione patrimoniale e reddituale già valutate in sede di separazione, si opponeva alla richiesta di aumento del contributo paterno chiedendone invece la riduzione;
- quanto al rapporto col figlio, che attualmente vedeva esclusivamente all'interno di uno spazio protetto, riferiva che nell'ultimo anno la relazione era migliorata e che egli era determinato a continuare nel percorso di recupero del rapporto genitoriale.
Concludeva chiedendo pertanto affido condiviso del figlio minore con sua collocazione presso la madre e “con possibilità per il padre, in concerto con la madre e in base agli impegni della stessa e del figlio, di poter frequentare il figlio, in un futuro anche con eventuale pernottamento presso l'abitazione del padre, tenendo conto delle valutazioni dei
Servizi sociali di cui al proc. 239/2020 Tribunale per i minorenni di Venezia e con l'ausilio dei medesimi”, contributo di mantenimento a suo carico pari a euro 250 e una contribuzione della madre alle spese straordinarie maggiore del 50%.
All'udienza del 12.1.2023 parte resistente chiedeva una riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo di mantenimento (istanza rigettata con ordinanza 12.1.2023). All'esito la causa era rimessa al collegio per la decisione in punto status.
Con sentenza non definitiva datata 24.01.2023 il Tribunale di Padova pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto da e e con Parte_2 Controparte_1
ordinanza di pari data rimetteva la causa sul ruolo con concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza 06.07.2023, all'esito della discussione sulle istanze istruttorie, il Giudice ordinava al resistente di produrre la documentazione fiscale e disponeva l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei servizi sociali e fissava udienza di p.c. al
26.3.2024 poi rinviata al 19.11.2024.
pagina 5 di 10 All'udienza le parti concludevano come in epigrafe e il Giudice rimetteva la causa al
Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
1. Sulla domanda di affido, collocamento e diritto di visita del minore. sul contributo di mantenimento.
Quanto alla disciplina dei rapporti col figlio minore, parte ricorrente chiede la conferma di quanto stabilito in sede di provvedimenti presidenziali con previsione di affido del minore alla madre, collocamento presso la stessa e modalità di visita padre/figlio secondo quanto disposto dal Tribunale per i minorenni di Venezia nell'ambito del proc. n. 239/2020 con esclusione allo stato della possibilità di pernotto del minore presso il padre.
Il padre chiede affido in via condivisa con collocamento presso la madre e con “possibilità per il padre, in concerto con la madre e in base agli impegni della stessa e del figlio, di poter frequentare il figlio, in futuro anche con eventuale pernotto, tenendo conto delle valutazioni dei servizi sociali di cui al proc. n. 239/2020 e con ausilio dei medesimi”.
Va rilevato anzitutto, quanto alla regolamentazione di affido, collocamento e diritto di visita del minore, che il Presidente del. con ordinanza 15.09.2022 stabiliva affido esclusivo alla madre, collocamento presso la stessa e diritto di visita paterno secondo le previsioni del TM e che il Tribunale per i minorenni ha chiuso il procedimento n. 329/2020 il
31.3.2023 con le seguenti disposizioni: “non luogo a provvedere sulla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale;
affida al servizio sociale Persona_1 per monitoraggio e sostegno nonché per il monitoraggio circa l'andamento degli incontri con il padre, che saranno svolti in forma libera”.
Occorre poi, in punto di diritto, ricordare che ai sensi dell'art. 337-ter comma 2° c.c., il
Giudice deve “valuta[re] prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in quanto occorre di regola preferire l'affidamento condiviso dei figli,
e che, tuttavia, ai sensi dell'art. 337-quater c.p.c., “il Giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che
l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”.
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta nel corso del giudizio e dalla relazione di aggiornamento da ultimo depositata dai servizi emergono rilevanti carenze genitoriali in capo al resistente, carenze che egli ad oggi non è riuscito a colmare.
pagina 6 di 10 Dagli atti del procedimento svoltosi avanti il TM emerge che il (così come la CP_1
) era stato arrestato quando il figlio aveva pochi mesi ed era stato Parte_2
successivamente condannato ad oltre quattro anni di reclusione per violazione della disciplina sugli stupefacenti.
A tali fatti è conseguito un periodo di forte difficoltà, che si è riversato negativamente anche sul figlio , esposto ad ambienti e situazioni inidonee: da quanto risulta dai Per_1
provvedimenti del TM (cfr. decreto del TM di data 31.03.2023, conclusivo del procedimento), l'alloggio del era costituito da un garage riadattato e non a CP_1
norma, come tale inidoneo sotto il profilo igienico, secondo quanto acclarato in visita domiciliare dagli operatori del servizio sociale di Piove di Sacco;
inoltre il , CP_1
allorquando aveva il figlio, spesso lo trascurava lasciandolo a casa da solo e, se lo portava con sé, lo lasciava in macchina;
in occasione dei litigi con la egli “aizzava” il Parte_2
figlio nei confronti della madre ingaggiandolo nel conflitto.
Anche durante la presa in carico da parte dei servizi (da 2020 al 2023) e lo svolgimento del procedimento avanti il TM il resistente aveva mantenuto inizialmente un comportamento oppositivo (con tono polemico e a volte aggressivo, con colpevolizzazione della Parte_2
per avere ella attivato il procedimento al Tribunale per i minorenni e per non consentire le visite padre/figlio) e aveva palesato una difficoltà nel riconoscere i bisogni del figlio.
Pur riconoscendosi nel corso dell'anno 2021-2022 (come allegato anche dalla parte resistente) un miglioramento (che ha determinato il non luogo a provvedere sulla domanda di decadenza), con riduzione delle condotte strumentalizzanti o minatorie e un atteggiamento più collaborativo (con presentazione regolare al Serd di riferimento), la situazione tuttavia non era stata valutata ancora tale per cui fossero all'epoca maturati i presupposti per addivenire a un affido condiviso, atteso che non era stato raggiunto tra i genitori un sufficiente equilibrio comunicativo tale da poter ritenere che il figlio non fosse esposto alle negative conseguenze del conflitto familiare.
Se tale era la situazione al momento della adozione del provvedimento conclusivo del TM, allo stato attuale deve rilevarsi che dalla relazione di aggiornamento del servizio sociale depositata in data 15.11.2024 (che relaziona sull'andamento delle visite e sugli esiti del monitoraggio in data successiva alla chiusura del procedimento avanti il TM) risulta il persistere di forti profili di criticità e fragilità della figura paterna.
In particolare:
pagina 7 di 10 -il padre, pur avendo accettato la proposta dei servizi di un accompagnamento graduale Per_ agli incontri liberi e avendo accettato di essere seguito al , non è riuscito a trovare motivazione sufficiente per interrompere l'uso di sostanze regredendo piuttosto nell'abuso di alcool (dalla relazione allegata della ass. Casamia risulta che “il genitore, nel colloquiare, emetteva odore alcolico dalla bocca in tutte le occasioni di incontro. Faticava
a dialogare e, in alcuni casi, a comprendere completamente il tema del discorso.
Sembrava non ascoltare le risposte del suo interlocutore, continuando ad esporre ciò che lui intendeva dire, alzando frequentemente il volume della voce”).
- egli tuttora non ha risolto la questione abitativa, continuando a vivere nel garage della abitazione della madre, in ambiente inidoneo ad accogliere il figlio.
- egli, tuttora, non riesce a mantenere una stabile attività lavorativa e provvede sempre con discontinuità al versamento del contributo per Per_1
- nell'ultimo periodo ha dimenticato di chiamare il figlio (che dovrebbe sentire settimanalmente) e a volte ha saltato l'incontro settimanale con lui;
- tale situazione precaria e irrisolta si riversa in maniera negativa sul figlio minore: ad esempio risulta dall'ultima relazione che anche in occasione degli incontri col figlio il a volte si mostra in evidente stato di ebbrezza (ad esempio alle partite del figlio) CP_1
oppure tiene comportamenti inadeguati, incurante della sua presenza (dalla relazione dell'ass. Casamia: “durante tutto il colloquio del 17.01.2024 il sig. , nonostante CP_1
la presenza del figlio nella struttura, che avrebbe potuto udire le conversazioni, manteneva un volume della voce molto alto, esprimendo rabbia e usando un linguaggio non consono e ricco di termini inappropriati. Sempre odorando di alcol, imprecava contro la dott.ssa
, ma anche contro i professionisti presenti, sempre per l'impossibilità di portare CP_2
presso la sua abitazione il figlio. Non intendeva calmarsi, compiendo atti plateali. Si spruzzava in bocca il gel disinfettante dell'associazione, che si trovava sul tavolo, quando gli veniva fatto notare di emanare odore alcolico. Minacciava di tornare ad intraprendere condotte non consone, anche al costo di ritornare a vedere il figlio all'interno dello spazio protetto”).
A fronte di tale situazione critica del padre, i servizi riferiscono che è la madre a tutt'oggi ad occuparsi in via prevalente di , con l'aiuto della nonna materna, svolgendo due Per_1
lavori per provvedere al suo mantenimento e rivolgendosi al servizio sociale nei periodi di maggiore difficoltà nella comunicazione con la figura paterna e da ultimo avendo ricercato anche sostegno psicologico personale.
pagina 8 di 10 A fronte del permanere di evidenti criticità nella figura paterna che si riversano negativamente sul figlio minore, non appaiono maturate né le condizioni per disporre l'affido condiviso né per provvedere a una modifica della disciplina del diritto di visita paterno, con conseguente necessità di confermare le conclusioni già assunte sul punto dal
Tribunale per i minorenni e con previsione per il servizio affidatario di poter modulare lo svolgimento delle visite in base all'evolversi della concreta situazione.
Quanto, infine alle questioni economiche va, rilevato che alcuna modifica è intervenuta nella situazione reddituale delle parti rispetto al momento in cui le stesse hanno pattuito le condizioni di cui alla separazione.
Ora come allora è la madre a provvedere in via esclusiva all'accudimento diretto del figlio minore sia dal punto di vita materiale che affettivo e il padre si trova tuttora nelle medesime condizioni di incertezza e inaffidabilità. Alla luce di tali circostanze e del fatto che non risultano provate in alcun modo limitazioni alla capacità lavorativa del resistente, vanno confermate le condizioni già volontariamente assunte in punto mantenimento dalle parti con le pattuizioni di separazione, condizioni che evidentemente le stesse avevano ritenuto essere conformi alle loro reali capacità economiche.
2. Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto della neutralità della pronuncia sullo status e della reciproca soccombenza in punto contributo di mantenimento, vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM. 55/2014 come aggiornato e poste per la metà a carico della parte resistente e per la metà compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Conferma l'affido del minore in via esclusiva alla madre Persona_1 [...]
con suo collocamento presso la stessa;
Parte_2
2. Conferma l'affido di al Servizio sociale del Comune di Spinea Persona_1 per monitoraggio e sostegno nonché per il monitoraggio circa l'andamento degli incontri con il padre che saranno svolti in forma libera e con facoltà per il servizio di modificare le modalità di visita se disturbanti per il minore;
3. Conferma l'onere a carico di di contribuire al mantenimento del Controparte_1
figlio minore mediante il versamento (entro il giorno 10 di ogni Persona_1
pagina 9 di 10 mese) di una somma mensile pari a euro 400, annualmente rivalutabile secondo indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
4. Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Controparte_1 Parte_2
la metà delle spese di lite, che si liquidano in €.
3.808 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. e spese generali. Compensa la restante metà.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Barbara De Munari
Il Presidente
Dott.ssa Chiara-Ilaria Bitozzi
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