Articolo 1 della Legge 4 aprile 1997, n. 93
Articolo 2
Versione
8 aprile 1997
Art. 1. 1. Agli effetti delle disposizioni che seguono:
a) per "legge" si intende la legge 18 novembre 1995, n. 496 ;
b) per "convenzione" si intende la convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.
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Nota all' art. 1:
- La legge 18 novembre 1995, n. 496 , ha autorizzato la ratifica della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.
Entrata in vigore il 8 aprile 1997
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