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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4322/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.47 cod. proc. civ., per la separazione dei coniugi promosso con ricorso depositato in data 22/09/2024 da
(CF: ) Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. PAGANO FRANCESCO
- ricorrente -
nei confronti di
(CF: , Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. RIZZATO MARTA
- resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Avente per oggetto: Separazione giudiziale.
***
Causa rimessa alla decisione del Collegio con ordinanza del 21.1.2025 sulle seguenti
Conclusioni delle parti: pronunciarsi sentenza sullo status
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22/09/2024 la ricorrente ha esposto:
a) che in data 4.7.2021 ha contratto matrimonio con Controparte_1
1 Per_ b) che dalla loro unione sono nati i figli (il 20.3.2021) e (il 3.5.2023); Per_1
c) che i rapporti tra i coniugi si sono deteriorati ed è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ha chiesto quindi pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi.
Il marito si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di separazione.
Alla prima udienza di comparizione, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti hanno concluso concordemente sullo status.
Il Giudice relatore, preso atto delle conclusioni del P.M., con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. ha trattenuto la causa in decisione sulla questione dello status.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di pronuncia parziale è meritevole di accoglimento.
La ricorrente ha dedotto il venir meno dell'affectio coniugalis e l'impossibilità di una convivenza tra i coniugi.
A tale domanda il resistente ha aderito.
Ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per addivenire a una pronuncia di separazione personale giudiziale dei coniugi.
L'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In considerazione del fatto che le parti hanno svolto una serie di domande contrastanti in ordine a questioni economiche ed affidamenti, non risultando la causa istruita sul punto, si rende necessario disporre con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per l'ulteriore corso del procedimento.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 4322/2024:
− dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Parte_1
CINQUEFRONDI (RC), il 22/12/1990) e (n. a TREVISO (TV), il Controparte_1
25/08/1988), che hanno contratto matrimonio il 04/07/2021, atto trascritto al n. 3, Parte II, Serie
A, anno 2021 del registro degli atti di matrimonio del Comune di LIMBADI (VV);
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Limbadi (VV) di procedere all'annotazione della presente sentenza;
− dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
− Spese al definitivo.
Così deciso a Treviso nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
2 Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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