Articolo 3 della Legge 24 dicembre 1985, n. 778
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 gennaio 1986
Art. 3.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata, per il triennio 1985-1987, ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere di un contributo straordinario a favore dell'Istituto postelegrafonici in misura tale da assicurare il pareggio della gestione del "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere", previsto dall'articolo 140 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 .
Gli importi del contributo straordinario di cui al precedente comma, valutati in lire 158 mila milioni, 173 mila milioni e 195 mila milioni, rispettivamente, per gli anni 1985, 1986 e 1987, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascuno degli anni sopraindicati, per essere versati a favore dell'Istituto postelegrafonici.
I relativi versamenti possono essere corrisposti in quote mensili anticipate di importo non superiore ad un dodicesimo e, comunque, nella misura massima di dieci dodicesimi della somma inscritta nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per ciascun esercizio finanziario.
Nota all'art. 3:
Si veda il testo dell'art. 140 del testo unico approvato con D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417 , riportato nella nota precedente.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1986