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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/07/2025, n. 3701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3701 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10348/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10348/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENALDO DAVIDE in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per il PM nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.5.2025 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente di . Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati alla parte resistente che non si costituiva in giudizio nel termine assegnato e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza in data 18.7.2025 il GOP delegato dava atto della mancata comparizione delle parti e della comunicazione medio tempore depositata da parte ricorrente di intervenuto decesso pagina 1 di 2 dell'interdicenda. All'esito il GOP rimetteva gli atti al Giudice titolare del procedimento, assegnando al ricorrente termine per il deposito del certificato di decesso dell'interdicenda.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere, atteso l'intervenuto decesso dell'interdicenda in data 9.7.2025, come da certificato di morte in atti.
Nulla si dispone in punto spese di lite, atteso il rapporto di parentela fra le parti e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente,
DICHIARA cessata la materia del contendere per l'intervenuto decesso di Controparte_1
, nata a [...], il [...];
[...]
NULLA sulle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Presidente
Serafina Aceto
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10348/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RENALDO DAVIDE in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso
Per il PM nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.5.2025 parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare l'interdizione per infermità abituale di mente di . Controparte_1
Il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati alla parte resistente che non si costituiva in giudizio nel termine assegnato e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza in data 18.7.2025 il GOP delegato dava atto della mancata comparizione delle parti e della comunicazione medio tempore depositata da parte ricorrente di intervenuto decesso pagina 1 di 2 dell'interdicenda. All'esito il GOP rimetteva gli atti al Giudice titolare del procedimento, assegnando al ricorrente termine per il deposito del certificato di decesso dell'interdicenda.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Dev'essere dichiarata cessata la materia del contendere, atteso l'intervenuto decesso dell'interdicenda in data 9.7.2025, come da certificato di morte in atti.
Nulla si dispone in punto spese di lite, atteso il rapporto di parentela fra le parti e l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, in contumacia di parte resistente,
DICHIARA cessata la materia del contendere per l'intervenuto decesso di Controparte_1
, nata a [...], il [...];
[...]
NULLA sulle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 25.7.2025
Il Presidente
Serafina Aceto
Il Giudice Rel./Est.
Daniela Culotta
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