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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6949/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6949/2024 tra
(in forma abbreviata, con il Parte_1 Parte_2 patrocinio degli avvocati MEZZOTERO ALFONSO e MARTIRE ANGELA, anche in via disgiuntiva tra loro, in forza di procura alle liti telematica, apposta su foglio separato, da intendersi posto in calce all'atto di citazione ex art. 83 terzo comma c.p.c. e allegata al fascicolo digitale ex art. 83, terzo comma, c.p.c., elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Bertarelli n. 4 ATTORE
e
elettivamente domiciliato in Pinerolo, via Virginio n. 2, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Elisa Debernardi che lo rappresenta e difende per delega in calce alla
Comparsa 30.05.2024. CONVENUTO
Oggi 7.4.2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. Maria Teresa Sini in sost. per delega Parte_1 orale dell'Avv. MEZZOTERO ALFONSO e
- per l'avv. DEBERNARDI ELISA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Sini precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate.
L'avv. Debernardi precisa le conclusioni come da note conclusive e richiama le difese in atti.
Per quanto concerne gli importi osserva che controparte è inadempiente anche con riguardo agli importi da versare.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6949/2024 promossa da:
(in forma abbreviata, con il Parte_1 Parte_2
patrocinio degli avvocati MEZZOTERO ALFONSO e MARTIRE ANGELA, anche in via disgiuntiva tra loro, in forza di procura alle liti telematica, apposta su foglio separato, da intendersi posto in calce all'atto di citazione ex art. 83 terzo comma c.p.c. e allegata al fascicolo digitale ex art. 83, terzo comma, c.p.c., elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Bertarelli n. 4
ATTORE
e
elettivamente domiciliato in Pinerolo, via Virginio n. 2, presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. Elisa Debernardi che lo rappresenta e difende per delega in calce alla
Comparsa 30.05.2024.
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 7.4.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“NEL MERITO: accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nell'atto di opposizione e nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. la nullità assoluta e/o l'annullabilità o l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali n. 1/2024 e dell'intimazione di pagamento n. 2/2024 presentemente impugnati.
Accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa dei predetti atti difensivi la nullità o l'inefficacia dell'art. 4 dell'appendice contrattuale inter partes sub doc. 6 in punto pagina 2 di 13 determinazione del corrispettivo, ove occorrendo altresì dell'art. 4 del contratto in data
04.08.2008 sub doc. 5, senza l'osservanza delle prescrizioni imperative di legge (art. 93 D. Lgs.
259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), il tutto con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. della predetta disposizione contrattuale, nulla o inefficace, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP-
COSAP determinate nella misura minima di Euro 516,46.- annui, nonché, a far data dall'entrata in vigore del comma 831 bis dell'art. 1 della L. 160 del 2019, nella misura di euro
800,00, e conseguente revoca e/o annullamento dell' avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali n. 1/2024 e dell'intimazione di pagamento n. 2/2024 presentemente impugnati.
NEL MERITO, IN SUBORDINE: accertata la nullità e/o l'inefficacia parziale della disposizione contrattuale inter partes in punto determinazione del corrispettivo (art. 4 dell'appendice contrattuale sub doc. 6, ove occorrendo altresì dell'art. 4 del contratto in data 04.08.2008 sub doc. 5), senza l'osservanza delle prescrizioni imperative di legge (art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63
D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), previo annullamento e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia degli atti impugnati, ridurre il preteso credito nella misura che sarà dimostrata dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Con condanna del alla rifusione delle spese e dei compensi professionali Controparte_1
di lite sostenuti dalla attrice oltre accessori di disciplina Parte_1
professionale (art. 2, comma 2°, D.M. n. 55/14) e di legge (C.P.A. e I.V.A.).
Per il : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale
- respingere l'opposizione ex adverso proposta, confermando le Ingiunzioni n. 1 del
06.03.2023 e n. 2 del 12.03.2024, condannando per l'effetto la al pagamento in favore Pt_2
del del complessivo importo di € 76.000,00, oltre interessi maturati e Controparte_1
maturandi dalle singole scadenze al saldo
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc. Tribunale ritenesse che gli importi di €
2.093,15 siano stati versati quale acconto sui canoni di locazione dovuti da al Pt_2 [...]
, condannare la prima al pagamento della differenza. CP_1
- con il favor di spese diritti ed onorari di giudizio”.
pagina 3 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito, ha proposto opposizione Parte_1 Pt_2
all'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale n. 1/2024 – Prot. 4477 del 12.03.2024 nonché all'intimazione di pagamento n. 2/2024 - Prot. n. 4476 del 12.03.2024, trasmessi entrambi via pec in data 12.03.2024 con i quali il le aveva intimato il Controparte_1
pagamento rispettivamente (i) di € euro 57.000,00, a titolo di entrata patrimoniale per indennità di occupazione e canoni relativi “alla locazione di una porzione di edificio sito nel
Comune di in via Torre distinta al catasto al Fg. 30 particella 47” di cui al contratto CP_1
stipulato dal predetto Ente con la in data 04.08.2008 e (ii) di € Controparte_2
19.000,00 che parevano riferiti alla locazione della medesima porzione immobiliare.
A sostegno dell'opposizione ha addotto:
1. l'erroneità e contraddizione tra gli importi indicati nell'avviso di accertamento e nell'intimazione di pagamento impugnati in quanto il primo avviso si riferirebbe alle annualità 2020, 2021 e 2022 (quarto capoverso dell'avviso di accertamento sub doc. 3) mentre il secondo risulterebbe relativo “agli affitti scaduti relativi alle annualità 2021 e
2022” (terzo capoverso avviso di accertamento sub doc. 4);
2. la natura di bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente dell'area concessa in uso, costituita da uno spazio sulla sommità della torre piezometrica parte dell'acquedotto comunale, con conseguente applicazione delle specifiche norme che disciplinano il quantum del canone di concessione in uso dell'area e irrilevanza della manifestazione del consenso del conduttore;
3. la nullità o inefficacia dell'art. 4 dell'appendice contrattuale in punto determinazione del canone annuo, con necessità di sostituzione della predetta clausola in forza del richiamo alle seguenti norme (i) art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche che vieta agli enti locali di applicare i normali criteri di mercato per la determinazione dei canoni di concessione, consentendo unicamente l'imposizione di una tassa o di un canone parametrato a criteri fissati per l'occupazione di suolo pubblico, (ii) art. 12. 3° c. D. Lgs
33/2016 di interpretazione autentica dell'art. 93 in base al quale gli operatori del settore di comunicazione elettronica possono essere soggetti solo alle prestazioni e alle tasse o canoni previsto al 2° c. della medesima disposizione, (iii) art. 8 bis del D.L. 135 convertito nella L. 12/2019 che estende al settore privato l'operatività delle norme appena citate con la conseguente applicazione degli artt. 63 del D.L. n. 446/1997 che definisce in €
516,64 il canone massimo applicabile e (iv) art. 831 bis D.L. 77/2021 che determina in €
800,00 il canone per ogni impianto esistente sul territorio dell'ente con quanto previsto, pagina 4 di 13 con la conseguenza che, contrariamente a quanto richiesto negli avvisi di accertamento impugnati, l'importo annuale dovuto ammonterebbe a € 516,46, ovvero a € 800,00 ai sensi della sopravvenuta disciplina del comma 831-bis dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, importo non modificabile dall'Ente, a prescindere dalla superficie di suolo realmente occupata. ha concluso chiedendo al Tribunale, in via principale, Pt_2
(i) di dichiarare la nullità assoluta e/o l'annullabilità o l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali n. 1/2024 e dell'intimazione di pagamento n. 2/2024 presentemente impugnati;
(ii) di accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'art. 4 dell'appendice contrattuale inter partes sub doc. 6 in punto determinazione del corrispettivo e, ove occorrendo, altresì dell'art. 4 del contratto in data 04.08.2008 sub doc. 5, senza l'osservanza delle prescrizioni imperative di legge (art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), il tutto con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. della predetta disposizione contrattuale, nulla o inefficace, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP-COSAP, determinate nella misura minima di € 516,46 annui, nonché, a far data dall'entrata in vigore del comma 831 bis dell'art. 1 della L. 160 del 2019, nella misura di euro 800,00;
In via di subordine, accertata la nullità e/o l'inefficacia parziale della disposizione contrattuale inter partes in punto determinazione del corrispettivo, previo annullamento e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia degli atti impugnati, ridurre il preteso credito nella misura dimostrata dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
Il ha chiarito, in primo luogo, che con l'avviso di accertamento esecutivo Controparte_1
delle entrate patrimoniali n. 1/2024 erano stati richiesti i canoni di locazione per le annualità
20/21 e 22 relativi al contratto 4.06.2008, avente a oggetto un immobile ad uso non abitativo, stipulato con poi integrato con contratto 20.06.2016 che prevedeva la Controparte_3
misura del canone in € 19.000,00 annui, mentre con l'intimazione di pagamento n. 2/2024 era stato richiesto il pagamento del canone relativo al medesimo titolo riferito all'annualità 2023.
Ha, inoltre, contestato la fondatezza dell'opposizione evidenziando che:
- il bene oggetto di locazione, costituito dal mappale 47 del Foglio 30, era di proprietà e nella disponibilità del ed era incluso ed inventariato nel patrimonio Controparte_1
disponibile;
- le parti, con l'integrazione del contratto datata 20.6.2019, avevano rivisto il canone a €
19.000,00 dando rilievo anche all'apporto del Comune per consentire a e a terzi di CP_2
pagina 5 di 13 collocare e mantenere apparecchiature di vario genere, utilizzando le proprie infrastrutture civili disponibili ed eliminando le maggiori somme dovute in caso di utilizzo della stazione da parte di altre compagnie.
- le disposizioni richiamate da controparte - art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019 - riguardavano le aree e i beni pubblici demaniali, rimanendo dunque esclusi tutti i beni costituenti il patrimonio disponibile;
- ove il bene concesso in godimento fosse ritenuto incluso nel patrimonio indisponibile, la cessione in godimento a favore della società di gestione della rete di telefonia, al di là del nomen iuris dato al rapporto, veniva ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione e, pertanto, il canone pattuito era pienamente legittimo ed esigibile.
- in ogni caso, trattava esclusivamente la costruzione e la creazione delle reti ovvero di Pt_2
attrezzature fisse e mobili a supporto della connettività wireless e nulla aveva a che vedere con la fornitura del servizio di telefonia, con la conseguenza che l'attività svolta non rientrava nel disposto dell'art. 93 e neppure era contemplata nell'art. 54 del CCE.
Il ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, di ritenere che le CP_1
somme dovute costituissero acconti sui canoni dovuti, con riduzione dell'importo di €
76.000,00 e con vittoria di spese.
Con ordinanza 6.6.2024, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva degli atti opposti.
Depositate le memorie, la causa è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Prima di esaminare il merito dell'opposizione appare preliminarmente necessario ripercorrere l'evoluzione della normativa e l'interpretazione che può essere ad essa data.
L'art. 93 del D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) nel testo originario, in vigore sino al 31.05.2012, rubricato “Divieto di imporre altri oneri”, stabiliva:
“
1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale puo' essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta pagina 6 di 13 salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.”;
Con il D. Lgs n. 70/2012, in vigore dall'1.06.2012, la norma è stata modificata come segue:
“
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.”;
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 (di attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento
Europeo), all'art. 12, terzo comma, ha previsto che:
“L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.”;
L'art.
8-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio
2019, n. 12, ha integrato l'art. 12, terzo comma, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, predetto, recita:
“L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive pagina 7 di 13 modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.”.
Come condivisibilmente argomentato dalla Corte d'Appello di Torino nella pronuncia n.
619/2021, la portata della disciplina legislativa in esame, nell'evoluzione derivante dalle modifiche di cui si è dato conto, è stata recentemente chiarita dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 3 giugno 2020, n. 3467, e può essere così sintetizzata:
“a. l'art. 93 CCE è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento in materia di telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio attraverso la previsione del divieto di porre a loro carico oneri o canoni, posto che – ove ciò non fosse – ogni singola amministrazione munita di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio;
b. la norma ha posto un limite al potere impositivo unilaterale degli enti territoriali ma non ha contemplato minimamente eventuali canoni pattuiti convenzionalmente nell'ambito di concessioni-contratto aventi ad oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili;
c. l'art. 12, terzo comma, del D. Lgs. n. 33/2016, sopra citato, ha chiarito che la disposizione deve essere interpretata nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica siano sottoposti soltanto alle tasse o canoni (TOSAP o COSAP) previsti dal secondo comma dell'art. 93, con ciò restando per tali soggetti esclusa l'applicabilità del primo comma, concernente genericamente l'attività di “impianto di reti” o di “esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”;
d. trattasi di norma di interpretazione autentica, come stabilito anche da Cass. civ., sez. 1, n.
283/2017;
e. diversa valenza deve invece essere attribuita all'integrazione apportata alla citata norma di interpretazione autentica dall'art.
8-bis del D.L. n. 135/2018, il quale ha esteso il contenuto precettivo della limitazione dei poteri impositivi unilaterali degli enti territoriali ad oneri che trovino la loro fonte in qualsiasi altro titolo, e – quindi – anche ai canoni riconducibili a titoli convenzionali, quali (per quanto di rilievo nella fattispecie all'esame del Consiglio di Stato) convenzioni accessive ad atti di concessione in uso di beni pubblici che, in via pattizia, disciplinano l'assetto patrimoniale del rapporto concessorio;
f. infatti, mentre la norma di interpretazione autentica si limita a chiarire e precisare il pagina 8 di 13 significato della norma interpretata rendendo vincolante una tra le varie interpretazioni possibili, non può attribuirsi natura interpretativa alla disposizione che integri il precetto della disposizione preesistente aggiungendone uno nuovo e allargandone l'ambito di applicazione a fattispecie esulanti da quello originario;
g. conseguentemente, l'estensione del divieto impositivo di cui al secondo comma dell'art. 93 del CCE a fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia, accessiva alla concessione in uso del bene pubblico, estensione scaturente dall'art. 8 bis, citato, è applicabile solo alle fattispecie future”.
La Corte ha quindi evidenziato che nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, l'art. 8 bis è stato ritenuto non applicabile, in quanto la fattispecie al suo esame si era esaurita sotto la disciplina previgente, essendo la concessione- contratto venuta a scadenza il 14 marzo 2017.
Ha, invece, sostenuto che la disposizione trovi applicazione alle convenzioni pendenti alla data della sua entrata in vigore, per il periodo ad essa successivo.
Sul punto, la Corte d'Appello ha richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 1689/2006, ribadito nell'arresto n. 17150/2016, secondo il quale
“relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento, nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto”.
Le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza richiamata sono condivisibili e comportano, quale conseguenza, che l'art. 8 bis del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 richiamato, è norma che si applica ratione temporis ai rapporti di durata che risultino produttivi di effetti al momento della entrata in vigore della disposizione stessa.
Per quanto concerne, invece, l'applicabilità delle disposizioni normative ai beni demaniali disponibili, come sostenuto nella richiamata della Corte d'Appello di Torino n. 619/2021 “Il pagina 9 di 13 Consiglio di Stato ha efficacemente chiarito che l'art. 93, secondo comma, del CCE poneva un limite al potere impositivo unilaterale degli enti territoriali nell'ambito dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili. La locuzione secondo cui nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, al di fuori della Tosap o del Cosap (la sottolineatura è dello scrivente) porta senz'altro ad escludere che la norma potesse trovare applicazione con riferimento ai beni del patrimonio disponibile, come tali non oggetto di atti unilaterali impositivi ma di libera contrattazione.
Diversamente è da ritenersi dopo l'entrata in vigore dell'art 8 bis. Siccome la norma introduce un limite al potere dell'Amministrazione anche in fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia, la disposizione deve trovare applicazione sia nei casi di convenzioni-contratto accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, come precisato dal Consiglio di Stato, sia ai contratti di locazione di beni disponibili”.
Le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello, che si condividono, comportano conseguentemente l'irrilevanza della natura del bene – appartenente al demanio non disponibile o disponibile – ai fini dell'applicazione dell'art. 8 bis del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.
3.Così ricostruita la disciplina normativa, occorre innanzi tutto precisare l'oggetto degli atti opposti.
L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale n. 1/2024 – Prot. 4477 del 12.03.2024 ha ad oggetto il pagamento dei canoni del contratto di locazione di una porzione di edificio sito nel
Comune di in via Torre distinta al catasto al Fg. 30 particella 47 – stipulato il CP_1
4.8.2008 e modificato con atto aggiuntivo 20.6.2019 – per le annualità 2020, 2021 e 2022 per complessivi € 57.000,00. (doc. 4 di aprte convenuta).
L'intimazione di pagamento n. 2/2024 - Prot. n. 4476 del 12.03.2024 (dc. 3 di parte convenuta) ha ad oggetto l'annualità 2023 del medesimo contratto, come si evince dalla premessa dell'atto in cui si legge: “La (…) non ha, a tutt'oggi, versato gli importi Parte_2
relativi alla locazione di una porzione di edificio sito nel Comune di in via Torre CP_1
distinta al catasto al Fg. 30 particella 47 ammontanti a complessivi € 19.000,00 per l'annualità
2023”. L'indicazione contenuta nella parte di intimazione tra parentesi “(relativo agli affitti scaduti relativi alle annualità 2021 e 2022)” costituisce un mero refuso che ben era comprensibile a atteso che le predette annualità erano già state richieste e che la Pt_2
pagina 10 di 13 opponente ben sapeva che per contratto il canone annuale era di € 19.000,00.
4.Nel merito, la domanda diretta ad accertare l'inefficacia dell'art. 4 dell'appendice del contratto 4.8.2008 in punto determinazione del corrispettivo e dell'art. 4 dell'atto aggiuntivo
20.6.2019 per la violazione delle prescrizioni imperative di legge - art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97 e art. 1 comma 831 bis L. 160/2019 – deve essere accolta.
Il rapporto contrattuale è sorto nell'anno 2008 ed è stato integrato nell'anno 2019 e produceva, conseguentemente, ancora effetti al momento dell'entrata in vigore dell'art. 8 bis del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.
Tale disposizione trova applicazione anche ai beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente e, pertanto, è irrilevante identificare la natura del bene costituito dalla Torre
Piezometrica su cui l'antenna è collocata.
Ne consegue che si è verificata una inefficacia sopravvenuta del rapporto limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore di detta norma, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., posto che il rapporto deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa imposta dall'art. 8 bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 che va a sostituire l'art. 4 del contratto 4.8.2008 come sostituito dall'art. 4 dell'atto aggiuntivo 20.6.2019, con conseguente debenza, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 831 bis dell'art. 1 della L. 160 del 2019 – 1.1.2020 - dell'importo annuale di €
800,00.
Ulteriore effetto della sostituzione della clausola contrattuale divenuta inefficace con la normativa imperativa sopravvenuta è l'annullamento degli atti opposti in quanto tutti i canoni richiesti sono maturati successivamente all'entrata in vigore della predetta disposizione – annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 – e dunque per tali annualità è tenuta a Pt_2
corrispondere € 800,00 per ogni anno anziché la somma richiesta del canone annuale di €
19.000,00.
5.Devono, da ultimo, ritenersi infondate sia la doglianza in ordine alla qualità soggettiva di e alla natura dell'attività esercitata, sia l'asserito sfruttamento commerciale e la Pt_2
violazione dei principi che improntano il CCE.
Il primo profilo è inondato per l'assorbente ragione che come peraltro emerge dal sito Pt_2
del Ministero dello sviluppo Economico, è titolare dell'autorizzazione generale per servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica del 21.4.2015 con area di copertura Italia. pagina 11 di 13 Per quanto concerne, invece, il secondo profilo, si tratta di un aspetto assolutamente irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.
6.Il , in subordine, ha chiesto al Tribunale che nell'ipotesi in cui si CP_1 CP_1
ritenesse che gli importi di € 2.093,15 siano stati versati quale acconto sui canoni di locazione dovuti da al , quest'ultima sia condannata al pagamento della Pt_2 Controparte_1
differenza.
Il versamento della somma di € 2.093,15 non è contestato, né è contestata l'insussistenza di altri rapporti in forza dei quali tali somme possano essere state corrisposte, con la conseguenza che l'importo versato da di € 2.093,15 va imputato al canone dovuto per Pt_2
le annualità di cui è causa.
Ne consegue che essendo dovuta per le annualità dal 2020 al 2023 per il contratto di cui è causa la somma complessiva di € 3.200,00 (800 per quattro annualità), deve essere Pt_2
condannata a corrispondere in favore del la residua somma di € Controparte_1
1.106,85.
7. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, alla luce della parziale soccombenza e della particolare natura delle questioni giuridiche trattate, nonché della presenza di orientamenti della giurisprudenza di merito fra loro contrastanti in ordine alla risoluzione delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'inefficacia sopravvenuta dell'art. 4 del contratto di locazione 4.8.2008 come modificato dall'art. 4 dell'atto aggiuntivo 20.6.2019, clausola di determinazione del canone per contrasto con l'art. 93 co. 2 del d.lgs. n. 259/2003 e con l'art. 8bis del D.L. n. 135/2018 (l. conv. n. 12/2019) con sua sostituzione automatica, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., con il regime di cui al citato art. 93 co.2 e s.m.i. con conseguente debenza a decorrere dall'entrata in vigore del comma 831 bis dell'art. 1 della L. 160 del 2019 dell'importo annuale di € 800,00 e, per l'effetto,
l'avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali n. 1/2024 e CP_4
l'intimazione di pagamento n. 2/2024 emessi dal in data 4.3.2024 e in Controparte_1
data 6.3.2024. pagina 12 di 13 DICHIARA TENUTA E CONDANNA a corrispondere Parte_1
in favore del , quale residuo canone delle annualità dal 2020 al 2023, la Controparte_1
somma di € 1.106,85.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Torino, 7 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 13 di 13
TRIBUNALE ORDINARIO di Torino
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6949/2024 tra
(in forma abbreviata, con il Parte_1 Parte_2 patrocinio degli avvocati MEZZOTERO ALFONSO e MARTIRE ANGELA, anche in via disgiuntiva tra loro, in forza di procura alle liti telematica, apposta su foglio separato, da intendersi posto in calce all'atto di citazione ex art. 83 terzo comma c.p.c. e allegata al fascicolo digitale ex art. 83, terzo comma, c.p.c., elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Bertarelli n. 4 ATTORE
e
elettivamente domiciliato in Pinerolo, via Virginio n. 2, presso lo Controparte_1 studio dell'Avv. Elisa Debernardi che lo rappresenta e difende per delega in calce alla
Comparsa 30.05.2024. CONVENUTO
Oggi 7.4.2025 innanzi al dott.ssa Simonetta Rossi, sono comparsi:
- per l'avv. Maria Teresa Sini in sost. per delega Parte_1 orale dell'Avv. MEZZOTERO ALFONSO e
- per l'avv. DEBERNARDI ELISA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
L'avv. Sini precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate.
L'avv. Debernardi precisa le conclusioni come da note conclusive e richiama le difese in atti.
Per quanto concerne gli importi osserva che controparte è inadempiente anche con riguardo agli importi da versare.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio, previo consenso dei difensori alla lettura della sentenza in loro assenza
Terminata la camera di consiglio viene data lettura in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, costituenti parte integrante del verbale di causa:
Il Giudice
dott.ssa Simonetta Rossi
pagina 1 di 13 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simonetta Rossi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6949/2024 promossa da:
(in forma abbreviata, con il Parte_1 Parte_2
patrocinio degli avvocati MEZZOTERO ALFONSO e MARTIRE ANGELA, anche in via disgiuntiva tra loro, in forza di procura alle liti telematica, apposta su foglio separato, da intendersi posto in calce all'atto di citazione ex art. 83 terzo comma c.p.c. e allegata al fascicolo digitale ex art. 83, terzo comma, c.p.c., elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Bertarelli n. 4
ATTORE
e
elettivamente domiciliato in Pinerolo, via Virginio n. 2, presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. Elisa Debernardi che lo rappresenta e difende per delega in calce alla
Comparsa 30.05.2024.
CONVENUTO
Udienza di discussione in data 7.4.2025
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“NEL MERITO: accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti nell'atto di opposizione e nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. la nullità assoluta e/o l'annullabilità o l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali n. 1/2024 e dell'intimazione di pagamento n. 2/2024 presentemente impugnati.
Accertare e dichiarare per le ragioni esposte in narrativa dei predetti atti difensivi la nullità o l'inefficacia dell'art. 4 dell'appendice contrattuale inter partes sub doc. 6 in punto pagina 2 di 13 determinazione del corrispettivo, ove occorrendo altresì dell'art. 4 del contratto in data
04.08.2008 sub doc. 5, senza l'osservanza delle prescrizioni imperative di legge (art. 93 D. Lgs.
259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), il tutto con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. della predetta disposizione contrattuale, nulla o inefficace, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP-
COSAP determinate nella misura minima di Euro 516,46.- annui, nonché, a far data dall'entrata in vigore del comma 831 bis dell'art. 1 della L. 160 del 2019, nella misura di euro
800,00, e conseguente revoca e/o annullamento dell' avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali n. 1/2024 e dell'intimazione di pagamento n. 2/2024 presentemente impugnati.
NEL MERITO, IN SUBORDINE: accertata la nullità e/o l'inefficacia parziale della disposizione contrattuale inter partes in punto determinazione del corrispettivo (art. 4 dell'appendice contrattuale sub doc. 6, ove occorrendo altresì dell'art. 4 del contratto in data 04.08.2008 sub doc. 5), senza l'osservanza delle prescrizioni imperative di legge (art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63
D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), previo annullamento e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia degli atti impugnati, ridurre il preteso credito nella misura che sarà dimostrata dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia.
Con condanna del alla rifusione delle spese e dei compensi professionali Controparte_1
di lite sostenuti dalla attrice oltre accessori di disciplina Parte_1
professionale (art. 2, comma 2°, D.M. n. 55/14) e di legge (C.P.A. e I.V.A.).
Per il : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale
- respingere l'opposizione ex adverso proposta, confermando le Ingiunzioni n. 1 del
06.03.2023 e n. 2 del 12.03.2024, condannando per l'effetto la al pagamento in favore Pt_2
del del complessivo importo di € 76.000,00, oltre interessi maturati e Controparte_1
maturandi dalle singole scadenze al saldo
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc. Tribunale ritenesse che gli importi di €
2.093,15 siano stati versati quale acconto sui canoni di locazione dovuti da al Pt_2 [...]
, condannare la prima al pagamento della differenza. CP_1
- con il favor di spese diritti ed onorari di giudizio”.
pagina 3 di 13 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. (di seguito, ha proposto opposizione Parte_1 Pt_2
all'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale n. 1/2024 – Prot. 4477 del 12.03.2024 nonché all'intimazione di pagamento n. 2/2024 - Prot. n. 4476 del 12.03.2024, trasmessi entrambi via pec in data 12.03.2024 con i quali il le aveva intimato il Controparte_1
pagamento rispettivamente (i) di € euro 57.000,00, a titolo di entrata patrimoniale per indennità di occupazione e canoni relativi “alla locazione di una porzione di edificio sito nel
Comune di in via Torre distinta al catasto al Fg. 30 particella 47” di cui al contratto CP_1
stipulato dal predetto Ente con la in data 04.08.2008 e (ii) di € Controparte_2
19.000,00 che parevano riferiti alla locazione della medesima porzione immobiliare.
A sostegno dell'opposizione ha addotto:
1. l'erroneità e contraddizione tra gli importi indicati nell'avviso di accertamento e nell'intimazione di pagamento impugnati in quanto il primo avviso si riferirebbe alle annualità 2020, 2021 e 2022 (quarto capoverso dell'avviso di accertamento sub doc. 3) mentre il secondo risulterebbe relativo “agli affitti scaduti relativi alle annualità 2021 e
2022” (terzo capoverso avviso di accertamento sub doc. 4);
2. la natura di bene appartenente al patrimonio indisponibile dell'ente dell'area concessa in uso, costituita da uno spazio sulla sommità della torre piezometrica parte dell'acquedotto comunale, con conseguente applicazione delle specifiche norme che disciplinano il quantum del canone di concessione in uso dell'area e irrilevanza della manifestazione del consenso del conduttore;
3. la nullità o inefficacia dell'art. 4 dell'appendice contrattuale in punto determinazione del canone annuo, con necessità di sostituzione della predetta clausola in forza del richiamo alle seguenti norme (i) art. 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche che vieta agli enti locali di applicare i normali criteri di mercato per la determinazione dei canoni di concessione, consentendo unicamente l'imposizione di una tassa o di un canone parametrato a criteri fissati per l'occupazione di suolo pubblico, (ii) art. 12. 3° c. D. Lgs
33/2016 di interpretazione autentica dell'art. 93 in base al quale gli operatori del settore di comunicazione elettronica possono essere soggetti solo alle prestazioni e alle tasse o canoni previsto al 2° c. della medesima disposizione, (iii) art. 8 bis del D.L. 135 convertito nella L. 12/2019 che estende al settore privato l'operatività delle norme appena citate con la conseguente applicazione degli artt. 63 del D.L. n. 446/1997 che definisce in €
516,64 il canone massimo applicabile e (iv) art. 831 bis D.L. 77/2021 che determina in €
800,00 il canone per ogni impianto esistente sul territorio dell'ente con quanto previsto, pagina 4 di 13 con la conseguenza che, contrariamente a quanto richiesto negli avvisi di accertamento impugnati, l'importo annuale dovuto ammonterebbe a € 516,46, ovvero a € 800,00 ai sensi della sopravvenuta disciplina del comma 831-bis dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, importo non modificabile dall'Ente, a prescindere dalla superficie di suolo realmente occupata. ha concluso chiedendo al Tribunale, in via principale, Pt_2
(i) di dichiarare la nullità assoluta e/o l'annullabilità o l'illegittimità dell'avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali n. 1/2024 e dell'intimazione di pagamento n. 2/2024 presentemente impugnati;
(ii) di accertare e dichiarare la nullità o l'inefficacia dell'art. 4 dell'appendice contrattuale inter partes sub doc. 6 in punto determinazione del corrispettivo e, ove occorrendo, altresì dell'art. 4 del contratto in data 04.08.2008 sub doc. 5, senza l'osservanza delle prescrizioni imperative di legge (art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019), il tutto con conseguente sostituzione ex art. 1419 cod. civ. della predetta disposizione contrattuale, nulla o inefficace, con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP-COSAP, determinate nella misura minima di € 516,46 annui, nonché, a far data dall'entrata in vigore del comma 831 bis dell'art. 1 della L. 160 del 2019, nella misura di euro 800,00;
In via di subordine, accertata la nullità e/o l'inefficacia parziale della disposizione contrattuale inter partes in punto determinazione del corrispettivo, previo annullamento e/o dichiarazione di nullità e/o inefficacia degli atti impugnati, ridurre il preteso credito nella misura dimostrata dovuta in corso di causa o ritenuta di giustizia, con vittoria di spese.
Il ha chiarito, in primo luogo, che con l'avviso di accertamento esecutivo Controparte_1
delle entrate patrimoniali n. 1/2024 erano stati richiesti i canoni di locazione per le annualità
20/21 e 22 relativi al contratto 4.06.2008, avente a oggetto un immobile ad uso non abitativo, stipulato con poi integrato con contratto 20.06.2016 che prevedeva la Controparte_3
misura del canone in € 19.000,00 annui, mentre con l'intimazione di pagamento n. 2/2024 era stato richiesto il pagamento del canone relativo al medesimo titolo riferito all'annualità 2023.
Ha, inoltre, contestato la fondatezza dell'opposizione evidenziando che:
- il bene oggetto di locazione, costituito dal mappale 47 del Foglio 30, era di proprietà e nella disponibilità del ed era incluso ed inventariato nel patrimonio Controparte_1
disponibile;
- le parti, con l'integrazione del contratto datata 20.6.2019, avevano rivisto il canone a €
19.000,00 dando rilievo anche all'apporto del Comune per consentire a e a terzi di CP_2
pagina 5 di 13 collocare e mantenere apparecchiature di vario genere, utilizzando le proprie infrastrutture civili disponibili ed eliminando le maggiori somme dovute in caso di utilizzo della stazione da parte di altre compagnie.
- le disposizioni richiamate da controparte - art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97, art. 1 comma 831 bis L. 160/2019 - riguardavano le aree e i beni pubblici demaniali, rimanendo dunque esclusi tutti i beni costituenti il patrimonio disponibile;
- ove il bene concesso in godimento fosse ritenuto incluso nel patrimonio indisponibile, la cessione in godimento a favore della società di gestione della rete di telefonia, al di là del nomen iuris dato al rapporto, veniva ad inquadrarsi nello schema privatistico della locazione e, pertanto, il canone pattuito era pienamente legittimo ed esigibile.
- in ogni caso, trattava esclusivamente la costruzione e la creazione delle reti ovvero di Pt_2
attrezzature fisse e mobili a supporto della connettività wireless e nulla aveva a che vedere con la fornitura del servizio di telefonia, con la conseguenza che l'attività svolta non rientrava nel disposto dell'art. 93 e neppure era contemplata nell'art. 54 del CCE.
Il ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione e, in subordine, di ritenere che le CP_1
somme dovute costituissero acconti sui canoni dovuti, con riduzione dell'importo di €
76.000,00 e con vittoria di spese.
Con ordinanza 6.6.2024, il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva degli atti opposti.
Depositate le memorie, la causa è stata discussa all'udienza odierna sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.
2. Prima di esaminare il merito dell'opposizione appare preliminarmente necessario ripercorrere l'evoluzione della normativa e l'interpretazione che può essere ad essa data.
L'art. 93 del D. Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) nel testo originario, in vigore sino al 31.05.2012, rubricato “Divieto di imporre altri oneri”, stabiliva:
“
1. Le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario o reale puo' essere imposto, in base all'articolo 4 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice, fatta pagina 6 di 13 salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507.”;
Con il D. Lgs n. 70/2012, in vigore dall'1.06.2012, la norma è stata modificata come segue:
“
1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.”;
Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33 (di attuazione della Direttiva 2014/61/UE del Parlamento
Europeo), all'art. 12, terzo comma, ha previsto che:
“L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione.”;
L'art.
8-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio
2019, n. 12, ha integrato l'art. 12, terzo comma, del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, predetto, recita:
“L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive pagina 7 di 13 modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione, restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto.”.
Come condivisibilmente argomentato dalla Corte d'Appello di Torino nella pronuncia n.
619/2021, la portata della disciplina legislativa in esame, nell'evoluzione derivante dalle modifiche di cui si è dato conto, è stata recentemente chiarita dal Consiglio di Stato, sez. VI, nella sentenza 3 giugno 2020, n. 3467, e può essere così sintetizzata:
“a. l'art. 93 CCE è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento in materia di telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio attraverso la previsione del divieto di porre a loro carico oneri o canoni, posto che – ove ciò non fosse – ogni singola amministrazione munita di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio;
b. la norma ha posto un limite al potere impositivo unilaterale degli enti territoriali ma non ha contemplato minimamente eventuali canoni pattuiti convenzionalmente nell'ambito di concessioni-contratto aventi ad oggetto beni demaniali o patrimoniali indisponibili;
c. l'art. 12, terzo comma, del D. Lgs. n. 33/2016, sopra citato, ha chiarito che la disposizione deve essere interpretata nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica siano sottoposti soltanto alle tasse o canoni (TOSAP o COSAP) previsti dal secondo comma dell'art. 93, con ciò restando per tali soggetti esclusa l'applicabilità del primo comma, concernente genericamente l'attività di “impianto di reti” o di “esercizio dei servizi di comunicazione elettronica”;
d. trattasi di norma di interpretazione autentica, come stabilito anche da Cass. civ., sez. 1, n.
283/2017;
e. diversa valenza deve invece essere attribuita all'integrazione apportata alla citata norma di interpretazione autentica dall'art.
8-bis del D.L. n. 135/2018, il quale ha esteso il contenuto precettivo della limitazione dei poteri impositivi unilaterali degli enti territoriali ad oneri che trovino la loro fonte in qualsiasi altro titolo, e – quindi – anche ai canoni riconducibili a titoli convenzionali, quali (per quanto di rilievo nella fattispecie all'esame del Consiglio di Stato) convenzioni accessive ad atti di concessione in uso di beni pubblici che, in via pattizia, disciplinano l'assetto patrimoniale del rapporto concessorio;
f. infatti, mentre la norma di interpretazione autentica si limita a chiarire e precisare il pagina 8 di 13 significato della norma interpretata rendendo vincolante una tra le varie interpretazioni possibili, non può attribuirsi natura interpretativa alla disposizione che integri il precetto della disposizione preesistente aggiungendone uno nuovo e allargandone l'ambito di applicazione a fattispecie esulanti da quello originario;
g. conseguentemente, l'estensione del divieto impositivo di cui al secondo comma dell'art. 93 del CCE a fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia, accessiva alla concessione in uso del bene pubblico, estensione scaturente dall'art. 8 bis, citato, è applicabile solo alle fattispecie future”.
La Corte ha quindi evidenziato che nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, l'art. 8 bis è stato ritenuto non applicabile, in quanto la fattispecie al suo esame si era esaurita sotto la disciplina previgente, essendo la concessione- contratto venuta a scadenza il 14 marzo 2017.
Ha, invece, sostenuto che la disposizione trovi applicazione alle convenzioni pendenti alla data della sua entrata in vigore, per il periodo ad essa successivo.
Sul punto, la Corte d'Appello ha richiamato il principio affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 1689/2006, ribadito nell'arresto n. 17150/2016, secondo il quale
“relativamente ad un rapporto contrattuale di durata, l'intervento, nel corso di essa, di una nuova disposizione di legge diretta a porre, rispetto al possibile contenuto del regolamento contrattuale, una nuova norma imperativa condizionante l'autonomia contrattuale delle parti nel regolamento del contratto, in assenza di una norma transitoria che preveda l'ultrattività della previgente disciplina normativa non contenente la norma imperativa nuova, comporta che la contrarietà a quest'ultima del regolamento contrattuale non consente più alla clausola di operare, nel senso di giustificare effetti del regolamento contrattuale che non si siano già prodotti, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., il contratto, per quanto concerne la sua efficacia normativa successiva all'entrata in vigore della norma nuova, deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa da detta norma imposta, la quale sostituisce o integra per l'avvenire (cioè per la residua durata del contratto) la clausola difforme, relativamente agli effetti che il contratto dovrà produrre e non ha ancora prodotto”.
Le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello di Torino nella sentenza richiamata sono condivisibili e comportano, quale conseguenza, che l'art. 8 bis del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 richiamato, è norma che si applica ratione temporis ai rapporti di durata che risultino produttivi di effetti al momento della entrata in vigore della disposizione stessa.
Per quanto concerne, invece, l'applicabilità delle disposizioni normative ai beni demaniali disponibili, come sostenuto nella richiamata della Corte d'Appello di Torino n. 619/2021 “Il pagina 9 di 13 Consiglio di Stato ha efficacemente chiarito che l'art. 93, secondo comma, del CCE poneva un limite al potere impositivo unilaterale degli enti territoriali nell'ambito dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili. La locuzione secondo cui nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, al di fuori della Tosap o del Cosap (la sottolineatura è dello scrivente) porta senz'altro ad escludere che la norma potesse trovare applicazione con riferimento ai beni del patrimonio disponibile, come tali non oggetto di atti unilaterali impositivi ma di libera contrattazione.
Diversamente è da ritenersi dopo l'entrata in vigore dell'art 8 bis. Siccome la norma introduce un limite al potere dell'Amministrazione anche in fattispecie di determinazione del canone che trovino il loro titolo in una fonte contrattuale e pattizia, la disposizione deve trovare applicazione sia nei casi di convenzioni-contratto accessive alle concessioni di beni del patrimonio indisponibile, come precisato dal Consiglio di Stato, sia ai contratti di locazione di beni disponibili”.
Le argomentazioni svolte dalla Corte d'Appello, che si condividono, comportano conseguentemente l'irrilevanza della natura del bene – appartenente al demanio non disponibile o disponibile – ai fini dell'applicazione dell'art. 8 bis del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.
3.Così ricostruita la disciplina normativa, occorre innanzi tutto precisare l'oggetto degli atti opposti.
L'avviso di accertamento esecutivo patrimoniale n. 1/2024 – Prot. 4477 del 12.03.2024 ha ad oggetto il pagamento dei canoni del contratto di locazione di una porzione di edificio sito nel
Comune di in via Torre distinta al catasto al Fg. 30 particella 47 – stipulato il CP_1
4.8.2008 e modificato con atto aggiuntivo 20.6.2019 – per le annualità 2020, 2021 e 2022 per complessivi € 57.000,00. (doc. 4 di aprte convenuta).
L'intimazione di pagamento n. 2/2024 - Prot. n. 4476 del 12.03.2024 (dc. 3 di parte convenuta) ha ad oggetto l'annualità 2023 del medesimo contratto, come si evince dalla premessa dell'atto in cui si legge: “La (…) non ha, a tutt'oggi, versato gli importi Parte_2
relativi alla locazione di una porzione di edificio sito nel Comune di in via Torre CP_1
distinta al catasto al Fg. 30 particella 47 ammontanti a complessivi € 19.000,00 per l'annualità
2023”. L'indicazione contenuta nella parte di intimazione tra parentesi “(relativo agli affitti scaduti relativi alle annualità 2021 e 2022)” costituisce un mero refuso che ben era comprensibile a atteso che le predette annualità erano già state richieste e che la Pt_2
pagina 10 di 13 opponente ben sapeva che per contratto il canone annuale era di € 19.000,00.
4.Nel merito, la domanda diretta ad accertare l'inefficacia dell'art. 4 dell'appendice del contratto 4.8.2008 in punto determinazione del corrispettivo e dell'art. 4 dell'atto aggiuntivo
20.6.2019 per la violazione delle prescrizioni imperative di legge - art. 93 D. Lgs. 259/03, art. 63 D. Lgs. 446/97 e art. 1 comma 831 bis L. 160/2019 – deve essere accolta.
Il rapporto contrattuale è sorto nell'anno 2008 ed è stato integrato nell'anno 2019 e produceva, conseguentemente, ancora effetti al momento dell'entrata in vigore dell'art. 8 bis del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.
Tale disposizione trova applicazione anche ai beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente e, pertanto, è irrilevante identificare la natura del bene costituito dalla Torre
Piezometrica su cui l'antenna è collocata.
Ne consegue che si è verificata una inefficacia sopravvenuta del rapporto limitatamente al periodo successivo all'entrata in vigore di detta norma, ai sensi dell'art. 1339 cod. civ., posto che il rapporto deve ritenersi assoggettato all'efficacia della clausola imperativa imposta dall'art. 8 bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 che va a sostituire l'art. 4 del contratto 4.8.2008 come sostituito dall'art. 4 dell'atto aggiuntivo 20.6.2019, con conseguente debenza, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 831 bis dell'art. 1 della L. 160 del 2019 – 1.1.2020 - dell'importo annuale di €
800,00.
Ulteriore effetto della sostituzione della clausola contrattuale divenuta inefficace con la normativa imperativa sopravvenuta è l'annullamento degli atti opposti in quanto tutti i canoni richiesti sono maturati successivamente all'entrata in vigore della predetta disposizione – annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 – e dunque per tali annualità è tenuta a Pt_2
corrispondere € 800,00 per ogni anno anziché la somma richiesta del canone annuale di €
19.000,00.
5.Devono, da ultimo, ritenersi infondate sia la doglianza in ordine alla qualità soggettiva di e alla natura dell'attività esercitata, sia l'asserito sfruttamento commerciale e la Pt_2
violazione dei principi che improntano il CCE.
Il primo profilo è inondato per l'assorbente ragione che come peraltro emerge dal sito Pt_2
del Ministero dello sviluppo Economico, è titolare dell'autorizzazione generale per servizio di installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica del 21.4.2015 con area di copertura Italia. pagina 11 di 13 Per quanto concerne, invece, il secondo profilo, si tratta di un aspetto assolutamente irrilevante ai fini della decisione della presente controversia.
6.Il , in subordine, ha chiesto al Tribunale che nell'ipotesi in cui si CP_1 CP_1
ritenesse che gli importi di € 2.093,15 siano stati versati quale acconto sui canoni di locazione dovuti da al , quest'ultima sia condannata al pagamento della Pt_2 Controparte_1
differenza.
Il versamento della somma di € 2.093,15 non è contestato, né è contestata l'insussistenza di altri rapporti in forza dei quali tali somme possano essere state corrisposte, con la conseguenza che l'importo versato da di € 2.093,15 va imputato al canone dovuto per Pt_2
le annualità di cui è causa.
Ne consegue che essendo dovuta per le annualità dal 2020 al 2023 per il contratto di cui è causa la somma complessiva di € 3.200,00 (800 per quattro annualità), deve essere Pt_2
condannata a corrispondere in favore del la residua somma di € Controparte_1
1.106,85.
7. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti, alla luce della parziale soccombenza e della particolare natura delle questioni giuridiche trattate, nonché della presenza di orientamenti della giurisprudenza di merito fra loro contrastanti in ordine alla risoluzione delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'inefficacia sopravvenuta dell'art. 4 del contratto di locazione 4.8.2008 come modificato dall'art. 4 dell'atto aggiuntivo 20.6.2019, clausola di determinazione del canone per contrasto con l'art. 93 co. 2 del d.lgs. n. 259/2003 e con l'art. 8bis del D.L. n. 135/2018 (l. conv. n. 12/2019) con sua sostituzione automatica, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., con il regime di cui al citato art. 93 co.2 e s.m.i. con conseguente debenza a decorrere dall'entrata in vigore del comma 831 bis dell'art. 1 della L. 160 del 2019 dell'importo annuale di € 800,00 e, per l'effetto,
l'avviso di accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali n. 1/2024 e CP_4
l'intimazione di pagamento n. 2/2024 emessi dal in data 4.3.2024 e in Controparte_1
data 6.3.2024. pagina 12 di 13 DICHIARA TENUTA E CONDANNA a corrispondere Parte_1
in favore del , quale residuo canone delle annualità dal 2020 al 2023, la Controparte_1
somma di € 1.106,85.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Torino, 7 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simonetta Rossi
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