Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 08/04/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00365/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00416/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 416 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Spitali e Alessandra Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Lavatelli e Pierpaolo Traverso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca totale del contributo -OMISSIS- comunicato in pari data nonché di ogni altro atto ad esso conseguente e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2025 il dott. Marcello Bolognesi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1) La ricorrente, con domanda -OMISSIS-ha partecipato al bando per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese per l’anno 2022 nell’ambito del programma regionale cofinanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale.
2) In data 26.9.2022 è stato erogato il contributo richiesto.
3) Gli investimenti indicati in domanda dovevano essere realizzati entro sei mesi dalla data di concessione e entro la medesima data essere effettuata la rendicontazione del programma di investimento sul portale -OMISSIS-.
4) In data 9.2.2023 la ricorrente ha sottoscritto la richiesta di erogazione del contributo presentando la rendicontazione del programma di investimento.
5) Senonché, in data 21.2.2023, la ricorrente ha ricevuto la comunicazione di -OMISSIS-di avvio del procedimento di revoca totale del contributo in quanto “ -OMISSIS- ”.
6) La ricorrente ha presentato giustificazioni affermando che la fattura del 20.4.2022 (antecedente alla data di presentazione della domanda) contestata da -OMISSIS-, sarebbe stata emessa per errore e comunque sostituita da nuova fattura e pagata posteriormente alla data di richiesta del contributo.
7) -OMISSIS-, con nota del-OMISSIS- ha respinto le giustificazioni e disposto la revoca definitiva del contributo per violazione dell’art. 4, comma 2, del bando.
8) Con il ricorso di cui in epigrafe la ricorrente ha impugnato la suddetta revoca del contributo contestandone la legittimità.
9) Si è costituita in giudizio -OMISSIS-che ha eccepito il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo. All’udienza del 21.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
10) Deve preliminarmente essere scrutinata l’eccezione pregiudiziale del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore di quella di Giudice ordinario.
L’eccezione è fondata.
Premesso che il riparto di giurisdizione tra il Giudice Ordinario e Amministrativo avviene sulla base del petitum sostanziale " ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione " (cfr. ex aliis Cass. Civ., Sez. Un., 1.3.2023, n. 61003), nel caso in esame la revoca del contributo è stata disposta sulla base della rilevata assenza di un presupposto per l’erogazione del contributo rilevata nella fase di esecuzione del medesimo, ove pacificamente sussiste la giurisdizione del GO.
Anche nel caso in cui la revoca del contributo sia stata disposta sulla base del difetto di presupposto di erogazione del contributo previsto dall’art 4, comma 2, del bando secondo cui “ la conclusione del programma di intervento coincide con l’ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione ”, sussisterebbe comunque la giurisdizione del Giudice ordinario perché -OMISSIS-non ha comunque esercitato alcun potere discrezionale di comparazione di interessi finalizzati all’attribuzione o revoca del beneficio, avendo unicamente applicato un presupposto predeterminato dalla normativa per l’erogazione del contributo, o per la revoca in caso di sua violazione (cfr. ex pluribus Cass. SU 3/6/2024, n.15404; Cons. Stato, sez. I, 25/03/2024, n.433T.A.R. Lazio-Roma, sez. IV, 16/05/2024, n. 9783).
11) Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore di quella del Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 comma 2, C.p.a. entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
12) In considerazione delle peculiarità delle questioni trattate e del fatto che l’avviso ex art 3, comma 4, L. n. 241/90 era del tutto indeterminato in ordine all’autorità giurisdizionale cui poter ricorrere, si ravvisano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IG (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore di quella del Giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 C.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Marcello Bolognesi, Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Bolognesi | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.