Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 4646/2024 R.G., avente ad oggetto: accertamento negativo - ripetizione indebito – indennità di disoccupazione;
CP_1
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti SILLUZIO FRANCESCO , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio dell'Avv.to MARINELLI CP_1 P.IVA_1
VINCENZA MARINA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti, la causa viene decisa alla luce delle conclusioni come rassegnate ed in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di sentire annullare il provvedimento del
27.2.2024 con il quale l' le ha richiesto la restituzione dell'importo di €.6687,06, CP_1
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per ritenuta indebita percezione dell'indennità di disoccupazione, relativa al periodo di competenza 2004.
Deduce la prescrizione del credito, nonché l'irripetibilità ai sensi dell'art. 52, co. 2, l.
89/1986, nonché dell'art. 13 l. 412/1991, in materia pensionistica, che prevede che i ratei riscossi non dovuti non possano essere recuperati, salvo il dolo dell'interessato.
Si è costituito l' il quale ha avversato in vario modo il ricorso, chiedendone il CP_1
rigetto.
La causa è stata trattenuta per la decisione all'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Nessuno dei difensori ha chiesto la trattazione orale della causa.
II
La domanda è infondata.
Va innanzitutto ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione.
L'indennità di disoccupazione, di cui l' ha chiesto la restituzione, risale al periodo CP_1
di competenza dell'anno 2004 e risulta pagata nel 2005.
L' , a seguito di riesame, rilevata l'insussistenza dei presupposti per la sua CP_1
concessione, ne ha chiesto la restituzione in diverse occasioni: con nota inviata mezzo raccomandata del 20.11.2013, ricevuta il 20.12.2013 (v. avviso di ricevimento in atti,
doc. n. 6, fasc. ); con nota inviata mezzo raccomandata del 17.2.2018, ricevuta il CP_1
28.3.2018 (v. avviso di ricevimento, doc. n. 5, ibidem), con la quale si riconoscevano forme di pagamento rateale.
La prescrizione decennale ex art. 2033 c.c. (per la cui applicabilità alla materia in esame, v. C. Cass. Sez. lav. 30.4.2024, n. 11659) risulta, dunque, utilmente interrotta, e quindi non risulta decorsa all'epoca della notifica dell'ulteriore richiesta, qui impugnata,
del 27.2.2024, posto che, ai sensi dell'art. 2945, co. 1, c.c. “per effetto della interruzione
s'inizia un nuovo periodo di prescrizione”.
Non vertendosi in materia di prestazione pensionistica, inoltre, non risulta applicabile la disciplina eccezionale invocata da parte attrice.
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Le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge
30 dicembre 1991, n. 412) si configurano come una disciplina eccezionale,
insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass.,
sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274).
L'indennità di disoccupazione non è una prestazione di carattere pensionistico (v. anche
C. Cass. Sez. lav. 30.4.2024, n. 11659, cit.) e quindi non risulta applicabile la norma dell'art. 52 l. 89/1988 (Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021, n.10274; Cassazione
civile sez. lav., 02/12/2019, n.31373; Cassazione civile sez. lav., 07/03/2003, n.3488).
La Suprema Corte, peraltro, nell'affrontare il tema anche in rapporto alla sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, ha evidenziato che “La pronuncia della Corte costituzionale menzionata dalle parti è nitida nell'escludere che l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nell'esegesi accreditata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, imponga «di generalizzare un diritto alla irripetibilità della prestazione»
(punto 12.2.1. del Considerato in diritto)”.
Non vengono specificamente dedotti, né si ravvisano, lesioni tutelabili dell'affidamento della parte, secondo gli stessi criteri enucleati dalla Corte di cassazione, alla luce dei principi fissati dalla Corte costituzionale (C. Cass. Sez. lav. 30.4.2024, n. 11659, par.
12), posto che non risulta oggetto di specifica contestazione che l'indebito previdenziale sorge dall'insussistenza dei requisiti richiesti per la concessione dell'indennità di disoccupazione.
Sotto tale profilo, il ricorso risulta del tutto generico e sprovvisto di prove in ordine agli elementi costitutivi del diritto.
La prima richiesta di restituzione risale peraltro al 2013, a seguito del riesame eseguito dall' , sicché, anche sotto il profilo del criterio temporale, non si ravvisano lesioni CP_1
suscettibili di tutela.
Nel caso di specie, l' ha peraltro provveduto a richiedere la prestazione anche in CP_1
forma rateale, al fine di agevolare il pagamento di quanto dovuto.
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Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
La temerarietà dell'azione o colpa grave dell'azione, consistita nell'aver negato la parte ricorrente di aver ricevuto atti interruttivi del credito, determina la revoca del beneficio dell'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 136, co. 2, d.p.r. 115/2002, secondo cui “il magistrato revoca l'ammissione al
patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta
l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.
Si consideri inoltre che l'inapplicabilità dell'art. 52 l. 88/1989 alle prestazioni non aventi carattere pensionistico – quale quella oggetto di causa – risulta un dato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile sez. lav., 19/04/2021,
n.10274; Cassazione civile sez. lav., 02/12/2019, n.31373; Cassazione civile sez. lav.,
07/03/2003, n.3488).
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in favore di in euro 884, oltre rimborso forfettario al 15%, C.P., IVA, se dovuti, CP_1
come per legge;
visto l'art. 136, co. 2, d.p.r. 115/2002,
REVOCA l'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato e rigetta l'istanza del difensore di liquidazione delle spese.
Così deciso e depositato, in Catania, 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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