Articolo 5 della Legge 4 maggio 1951, n. 307
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 maggio 1951
Art. 5.
Relativamente agli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 4 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 12, primo comma , e 13, primo e secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41 . I ricorsi previsti dall'anzidetto art. 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1951.
Entrata in vigore il 15 maggio 1951