Sentenza breve 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 27/02/2026, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5288 del 2025, proposto da
-OMISSIS- in proprio e genitore del minore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella Mangiapia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,-OMISSIS- -OMISSIS- di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) dell’attestazione ore di sostegno attribuite per l’a.s. 2025/2026, recante protocollo n. -OMISSIS- del 23/09/2025, con il quale il Dirigente Scolastico dell’I.C. “-OMISSIS- – -OMISSIS- – -OMISSIS-” ha comunicato l’attribuzione all’alunno -OMISSIS- di n. 18 ore di intervento di sostegno scolastico per l’anno scolastico 2025/2026;
b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
e per l’accertamento, per l’anno scolastico 2025/2026, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione di un insegnante di sostegno con copertura totale delle ore di frequenza delle lezioni scolastiche (30 ore settimanali), previa valutazione delle concrete esigenze del minore, da effettuarsi tenendo in debito conto le risultanze della Diagnosi Funzionale;
- in via cautelare ed urgente per l’assegnazione, in via provvisoria, di un insegnante di sostegno per il minore disabile con copertura totale delle ore di frequenza delle ore scolastiche (30 ore settimanali);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Circolo Didattico -OMISSIS- -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 il dott. Alfonso RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Rilevato che la ricorrente è genitore, esercente la responsabilità del piccolo -OMISSIS-, che per l’a.s. 2025/2026 frequenta la-OMISSIS- dell’I.C. “-OMISSIS- – -OMISSIS-” di -OMISSIS-. 2. Ai sensi della L. n. 104/1992, il minore è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/1992) con la seguente diagnosi “disturbo dello spettro autistico”.
La commissione medica dell’INPS ha inoltre valutato il minore quale invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980).
Il Nucleo Operativo di Neuropsichiatria Infantile dell’ASL di competenza, in sede di redazione della Diagnosi Funzionale, ha riscontrato che il minore necessita di sostegno scolastico specializzato con rapporto in deroga per gravità.
1.1. La ricorrente sostiene che, a causa di tali patologie, il minore ha necessità di essere seguito da un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguate alle sue patologie, in pratica di un intervento continuo e globale. Tuttavia l’Istituto Scolastico che frequenta la minore diversamente abile, nonostante la sussistenza delle patologie suindicate, ha riconosciuto un sostegno di 18 ore, giusta provvedimento prot. n.-OMISSIS-, qui gravato.
2. Con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 15.10.2025 la Sezione ha accolto la domanda di misura cautelare monocratica, così motivando e rinviando alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 la trattazione collegiale della domanda cautelare:
“Rilevato che la ricorrente insta per l’attribuzione di 30 ore settimanali di sostegno al minore, anziché delle 18 ore, assegnate con il provvedimento gravato;
Rilevato che ella insta altresì per la concessione di misura cautelare monocratica, ex art. 56 c.p.a., stante la dedotta irrinunciabilità delle ore di sostegno al minore (nel numero di 30 ore); tanto, in considerazione della sua situazione di handicap grave (art. 3 comma 3 della l. 104/92), del suo stato d’invalidità con indennità di accompagnamento e della prescrizione, in suo favore, del sostegno in deroga per gravità, in sede di diagnosi funzionale”;
2.1. Ritenuto di dover confermare il citato decreto, siccome condiviso dal Collegio;
3. Atteso che il MIM si è costituito il 23.10.2025 producendo gli atti procedimentali, tra cui la nota del d.s. che attesta che: “In ottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS- con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) ha accertato il diritto del ricorrente all’attribuzione di un numero 30 ore di sostegno corrispondenti all’intero orario scolastico e poiché per l’anno scolastico 2025/2026 allo studente in questione è stato attribuito un insegnante di sostegno a supporto ai fini dell’integrazione scolastica per sole 18 ore come da PEI (cattedra), si chiede l’adeguamento dell’organico di fatto sostegno per ulteriori 12 ore”.
4. Rilevato che effettivamente l’ASL -OMISSIS-, con la diagnosi funzionale del 21.03.2025 redatta per l’a.s. 2025/2026 (all. 4 del ricorso) ha prescritto per la minore, stante la gravità della sua patologia ex art 3, co. 3, l. n. 104/92, il “rapporto in deroga per gravità”, che secondo la giurisprudenza della Sezione equivale all’attribuzione del sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza settimanale.
5. Rilevato che con note di udienza del 31.10.2025 il procuratore costituito per la ricorrente ha rappresentato al Collegio che in data 15/10/2025 veniva emesso Decreto Cautelare n. -OMISSIS-, mediante il quale veniva accolta la domanda di misura cautelare monocratica presentata, e per l’effetto ordinato il riesame del provvedimento impugnato (provvedimento di assegnazione ore di sostegno). In data 15/10/2025 la difesa provvedeva a trasmettere il decreto cautelare all’istituto scolastico ed a richiederne la conseguente ottemperanza. Di fatto, a seguito della notifica a mezzo PEC della difesa, l’Amministrazione scolastica ha provveduto a riesaminare il provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno e conseguentemente a richiedere all’USR Campania l’attribuzione di ulteriori 12 ore di sostegno scolastico, al fine di garantire la copertura totale dell’orario di frequenza scolastica.
Tuttavia, il procuratore costituito ha evidenziato che ad oggi, l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania non ha ancora fornito le ore, richieste all’istituto scolastico; ragion per cui in difetto della nomina di un apposito insegnante di sostegno il minore verrebbe privato dell’integralità del sostegno scolastico, necessario alla sua piena integrazione ed educazione scolastiche.
6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia fondato e suscettibile di essere definito nel merito ex art. 60 c.p.a., previo avviso dato alle parti presenti in camera di consiglio;
7. Rilevato, infatti che, nonostante la situazione di disabilità grave della minore, l’amministrazione, con l’impugnato provvedimento del d.s. n. 14837 del 30.9.2005 non ha tenuto conto del suo effettivo fabbisogno, in toto obliterando l’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia (cfr. tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017, n. 4341; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 18 ottobre 2024, nn. 5503 e 5499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 ottobre 2024, n. 5495; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2024, nn. 5476, 5474, 5441; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 15 ottobre 2024, n. 5385; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 30 settembre 2024, n. 5144; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 27 settembre 2024, n. 5128; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, ordinanze nn. 1660, 1661, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1678 del 6 settembre 2024; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 2313; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 8 marzo 2024, n. 1579; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 439; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 16 gennaio 2024, n. 440; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 17 gennaio 2024, n. 455; 30 gennaio 2024, n. 778), senza esternare il necessario congruente corredo motivazionale ed il sotteso percorso istruttorio appuntati sulla specifica situazione di fatto e sull’osservazione diacronica del minore, facendo pertanto emergere i vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria fondatamente dedotti in ricorso;
Oltretutto, la motivazione dell’atto impugnato pertanto non è “calibrata sulla condizione del disabile e sulle sue esigenze individuali bensì basata, in modo stereotipato, su un criterio generale del tutto astratto e rigido, il quale pretenderebbe di correlare il numero di ore di sostegno attribuibili unicamente alla tipologia di scuola frequentata, focalizzandosi sulle esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell'Amministrazione scolastica. Tale motivazione, stante il suo contenuto del tutto standardizzato, contrasta con le indicazioni già fatte proprie dalla consolidata giurisprudenza amministrativa, secondo cui il sostegno all'alunno in condizione di grave disabilità deve essere sempre garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all'istruzione e all'integrazione scolastica, e può quindi ben giungere, nelle situazioni di gravità, anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola, senza che possano essere addotte, in senso contrario, esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica (ex multis, T.A.R. Molise, sez. I, 1 marzo 2024, n. 57; T.A.R Lazio, sez. III, 19 aprile 2019 n. 5127, cit.)” (T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 21 marzo 2024, n. 689; cfr. anche T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 30 settembre 2024, n. 1382);
8. Considerato che pur non essendo stato adottato il PEI per l’anno in corso (unico atto collegiale ed adottato da organo specializzato con il quale può essere determinato il fabbisogno di insegnamento scolastico di sostegno: T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 04 aprile 2024, n. 2188; T.A.R. Campania, Napoli Sez. IV, 30 gennaio 2024, n. 778; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 13 febbraio 2023, n. 986), l’Istituto scolastico resistente è comunque tenuto ad adottarne uno conformemente ai principi giurisprudenziali e tenendo conto dell’osservazione diacronica del minore, e che, inoltre, anche in mancanza di tale atto collegiale, l’amministrazione scolastica avrebbe dovuto basare le sue valutazioni sugli atti istruttori già disponibili, tra i quali assumono rilievo: a) le certificazioni mediche che attestano lo stato di grave disabilità dell’alunno; b) la richiamata diagnosi funzionale che prescrive il rapporto con deroga per gravità; c) l’assenza di indici di miglioramento della situazione soggettiva dell’alunno rispetto all’anno scorso; d) la sua età, che è fattore di particolare rilevanza, poiché la scuola non rappresenta solo il luogo in cui si esercita il diritto fondamentale allo studio e all’inclusione scolastica, ma anche uno spazio essenziale per lo sviluppo della personalità del minore, come sancito dall’art. 2 della Costituzione;
9. Ritenuto, in conclusione, sulla domanda di annullamento ex art. 29 c.p.a., che l’impugnato provvedimento del d.s. deve essere annullato, conseguendone il dovere dell’amministrazione di conformarsi, in sede di riesercizio della funzione, ai principi tutti sopra enunciati, entro giorni 7 (sette) dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, in virtù dell’effetto conformativo conseguente alla presente sentenza di annullamento; tenendo conto, in particolare, del fabbisogno effettivo dell’alunno, in considerazione del suo sopra illustrato e documentato handicap e dei principi consolidati espressi in materia e sopra sinteticamente delineati, assegnando al minore il massimo possibile delle ore di sostegno scolastico, in numero di 30 (trenta) settimanali.
10. Ritenuto che la regolazione delle spese debba seguire la soccombenza, con liquidazione contenuta nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previo accoglimento del decreto presidenziale n.-OMISSIS-lo Accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti con esso impugnati, con gli effetti conformativi tutti di cui in motivazione, da attuare entro il termine ivi fissato.
Condanna le Amministrazioni scolastiche resistenti, in solido tra loro, al pagamento di spese e compensi di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in euro 1000,00 (mille) oltre accessori come per legge con attribuzione all’avvocato Gabriella Mangiapia, antistataria ex art. 93, c.p.c.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso RA, Consigliere, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Alfonso RA | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.