Art. 2.
La presente legge andra' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinato i confini del Comune di Banzi e separati gl'interessi di esso da quelli del Comune di Genzano.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1901.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
La presente legge andra' in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto Reale che, udito il Consiglio di Stato, avra' determinato i confini del Comune di Banzi e separati gl'interessi di esso da quelli del Comune di Genzano.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1901.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.