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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 04/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
n. 523/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 523/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'avv. SILVIA CLARICE FABBRONI e dell'avv. RIOMMI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
SILVIA CLARICE FABBRONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._3 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente per esporre che per una pluralità di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le è stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'a.s. 2024/2025.
Si costituisce ritualmente il resistente, chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
Occorre preliminarmente respingere l'eccezione d'inammissibilità propugnata dal resistente sul rilievo che il medesimo non dimostra di CP_1
aver corrisposto a parte ricorrente il beneficio della cd. carta docente, al medesimo spettante per legge riguardo all'annualità richiesta.
Del pari risulta da respingersi la richiesta di riunione, non trattandosi di giudizi che si trovano nella stessa fase.
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
2
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2. CONDANNA il resistente al pagamento – in favore della CP_1
ricorrente – dell'importo corrispondente all'annualità 2024/2025 in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. CONDANNA la parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 300,00 oltre aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 04/06/2025
Il giudice Giorgio Rispoli
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 523/2025 r.g. promossa da
(c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1 e difesa dall'avv. SILVIA CLARICE FABBRONI e dell'avv. RIOMMI MAURIZIO ( Indirizzo Telematico;
, giusta procura in calce all'atto di C.F._2 citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
SILVIA CLARICE FABBRONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. STEFANIA RIDENTE e dell'avv. BARI LUCA
( ) VIA FRANCESCO PETRARCA 71 52100 AREZZO;
, giusta C.F._3 mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. STEFANIA RIDENTE
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La parte ricorrente in epigrafe agisce nei confronti del CP_1
resistente per esporre che per una pluralità di anni scolastici ha svolto la propria attività lavorativa in qualità di docente a tempo determinato in diversi Istituti scolastici;
che, in quanto docente a tempo determinato, non le è stato consentito di usufruire dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cosiddetta carta elettronica del docente).
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo, chiedendo l'accertamento e la dichiarazione del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'a.s. 2024/2025.
Si costituisce ritualmente il resistente, chiedendo la reiezione CP_1
della pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa – a seguito di camera di consiglio non partecipativa, successiva al deposito di note scritte, in data odierna.
Il ricorso è fondato e quindi deve essere accolto.
Occorre preliminarmente respingere l'eccezione d'inammissibilità propugnata dal resistente sul rilievo che il medesimo non dimostra di CP_1
aver corrisposto a parte ricorrente il beneficio della cd. carta docente, al medesimo spettante per legge riguardo all'annualità richiesta.
Del pari risulta da respingersi la richiesta di riunione, non trattandosi di giudizi che si trovano nella stessa fase.
Pertanto il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione dei compensi nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
2
1. ACCERTA e DICHIARA il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2. CONDANNA il resistente al pagamento – in favore della CP_1
ricorrente – dell'importo corrispondente all'annualità 2024/2025 in cui è stata omessa nei suoi confronti la corresponsione del beneficio economico di cui al punto precedente, oltre interessi dal dovuto al saldo.
3. CONDANNA la parte resistente al pagamento – in favore della ricorrente – delle spese di lite, che liquida in € 300,00 oltre aumento del 30% spese generali nella misura del 15%, contributo unificato se dovuto, Iva e Cpa come per legge, con eventuale distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 04/06/2025
Il giudice Giorgio Rispoli
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