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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
dr. Giorgio Sensale – Consigliere
dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 168 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2144/2018 del
Tribunale di Benevento pronunciata in data 7 dicembre 2018, vertente
TRA
), in persona del Vicepresidente del Parte_1 P.IVA_1
Consiglio di Amministrazione, Dott. con sede legale in Parte_2
Brescia, via Corfù n. 102, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Renato Sardi e
Damiano De Rosa ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli al Centro Direzionale Isola F12 appellante principale
NONCHÉ
), con sede legale in Roma alla Via Controparte_1 P.IVA_2
Piemonte n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Sandro Manzati ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze alla Via G. Orsini n. 85 appellante incidentale
E
( ) e Controparte_2 C.F._1 CP_3
( ), elettivamente domiciliati in Benevento alla Via Filippo C.F._2
Raguzzini n.10 presso lo studio dell'Avv. Ugo Campese che li rappresenta e difende
- 1 - appellati
NONCHÉ in persona del legale Controparte_4 rappresentante pro-tempore appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.8.2011, Controparte_4
in nome e per conto di
[...] Controparte_5
impugnava l'atto di costituzione di fondo patrimoniale, stipulato tra i coniugi e e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Controparte_2 CP_3
Immobiliari di Benevento il 21.5.2008 ai nn. 6098 Reg. Gen. e 4431 Reg. Part. sui beni ivi precisati, e li citava innanzi al Tribunale di Benevento – Sezione distaccata di Guardia Sanframondi onde sentir accertare e dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto ricevuto dal notaio Persona_1
in data 6.5.2008, con ordine al Conservatore dei RR.II. di Benevento di
[...]
annotare la declaratoria di inefficacia a margine della relativa trascrizione e con condanna del convenuto al pagamento delle competenze di lite.
Si costituivano in giudizio i convenuti chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e, in particolare, Controparte_2
deduceva la mancata notifica del decreto ingiuntivo nei propri confronti e negava di aver rilasciato la fideiussione prima della costituzione del fondo patrimoniale e fino all'importo di € 528.000,00 per la Plasted S.r.l. e in favore della Controparte_6
In data 3/5/2013 il Centro Leasing S.p.A., nella qualità di creditore di CP_2
per € 52.672,22, interveniva ex art. 105 c.p.c. al fine di sentir
[...] dichiarare, anche in suo favore, l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale intervenuto tra e Controparte_2 CP_3
in data 6.5.2008.
[...]
- 2 - All'udienza del 5/6/2013 quale procuratrice speciale di Parte_1 [...]
interveniva volontariamente ai sensi dell'art. 105 c.p.c. al fine di Parte_3
sentir dichiarare, anche in favore di creditrice di Parte_3 CP_2
l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di fondo
[...]
patrimoniale intervenuto tra e in data 6.5.2008 e Controparte_2 CP_3
precisava che il credito di subentrata ai sensi dell'art.58 Parte_3
T.U.B. nella generalità dei rapporti dell'incorporata Controparte_7
traeva origine da un contratto di leasing rispetto al quale la società conduttrice
Plasted S.r.l. aveva cessato di versare i canoni mensili dal 1° maggio 2008 e, quindi, dal decreto ingiuntivo n. 5107/2009, emesso dal Tribunale di Firenze in data 30/6.2/7/2009, su ricorso della Controparte_7
Alla medesima udienza del 5/6/2013 proponeva querela di Controparte_2
falso avverso la fideiussione numero 1022221/48, costituente la ragione di credito sulla quale si fondava la domanda revocatoria, deducendo di aver sottoscritto il relativo modulo prestampato in bianco e che lo stesso era stato evidentemente compilato successivamente da altro soggetto in assenza di alcun patto di riempimento.
Il Giudice autorizzava la presentazione della querela di falso sospendendo il giudizio ex art.295 c.p.c. e, conseguentemente, veniva instaurato il procedimento incidentale, definito con la sentenza n. 894/2017 dell'11/5/2017 con cui il Tribunale di Benevento accoglieva la querela di falso proposta da
, dichiarando “la falsità della fideiussione nr. 1022221/48 con data Controparte_2 parzialmente leggibile (18 aprile ma non è possibile determinare esattamente l'anno), in quanto sottoscritta da su modulo in bianco, in mancanza di prova che Controparte_2
il riempimento sia avvenuto sulla base di un accordo raggiunto dalle parti” e condannando alla refusione delle spese di Controparte_4
lite in favore di . Controparte_2
Al passaggio in giudicato di detta decisione, veniva riassunto il giudizio di revocatoria che veniva, poi, definito con la sentenza n. 2144/2018, pronunciata il 7/12/2018, con cui il Tribunale di Benevento rigettava la domanda avanzata dalla che condannava unitamente al Controparte_4 [...]
[...]
[...] e alla alla refusione delle spese di lite in favore di CP_8 Parte_1
e , ordinando alla competente Conservatoria dei Controparte_2 CP_3
RR.II. di provvedere, a richiesta delle parti e spese a carico della parte attrice, alla cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del presente giudizio.
Avverso detta sentenza, notificata in data 11.12.2018, proponeva appello la
(già , con atto di citazione notificato in data Parte_1 Parte_1
10.1.2019, invocando, in sua integrale riforma, l'accoglimento della domanda ex art.2901 c.c. avanzata in primo grado e deducendo a suo fondamento i seguenti motivi: 1) errata qualificazione dell'intervento di e violazione dell'art. Pt_1
112 c.p.c. per omessa pronuncia;
2) omessa pronuncia sulla domanda dell'intervenuta; 3) sussistenza dei presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria promossa;
4) riforma del capo della sentenza appellata di condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
Nella contumacia della in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro-tempore, si costituivano e Controparte_2 CP_3 eccependo, preliminarmente, la formazione del giudicato interno per quanto concerne le posizioni della in nome e per Controparte_4
conto della e della Controparte_5 Controparte_1
(già prima ancora Centro Leasing S.p.A.),
[...] Controparte_9
avendo notificato, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione sancito dall'articolo 325 c.p.c., alla alla Parte_1 [...]
e alla la sentenza n. 2144/2018 del Controparte_4 Controparte_1
Tribunale di Benevento presso i difensori domiciliatari l'11 dicembre 2018.
Per quanto riguarda la specifica posizione della a Parte_1
prescindere dalla qualificazione giuridica dell'intervento spiegato nel giudizio di revocatoria ordinaria innanzi al Tribunale di Benevento, ribadiva che alla parte originaria si erano successivamente sostituite altre parti, nella qualità di subentranti nella ritenuta posizione creditoria, posto che alla Mercantile
Leasing S.p.A. era subentrata prima poi Banco Popolare Parte_3
Società Cooperativa, rappresentata a sua volta dalla procuratrice speciale CP_10
[...]
[...] e ora poiché nell'azione revocatoria il diritto
[...] Parte_1
controverso era quello all'inefficacia dell'atto e non il diritto di credito per cui il cessionario a titolo particolare o universale di quest'ultimo non subentrava automaticamente nel diritto controverso ai sensi degli articoli 111 o 110 c.p.c. onde l'inammissibilità dell'intervento volontario della del 5 Parte_1
giugno 2013, anche per intervenuta decadenza dalla possibilità di produrre alcuna documentazione probatoria e dalla possibilità di articolare richieste istruttorie, documentali e/o testimoniali, per l'intervenuta scadenza dei termini perentori previsti dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c. al momento del proposto intervento.
Si costituiva, altresì, in data 6.5.2019, la proponendo Controparte_1 appello incidentale sui medesimi motivi di quello principale.
Disposta la notifica dell'appello incidentale nei confronti della parte rimasta contumace, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio e disposti rinvii per esigenze di ruolo, il procedimento veniva riassegnato alla
Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte
d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa
200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa
Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte
d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025; quindi, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 6.3.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a venticinque giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello incidentale avanzato dal posto che e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
hanno notificato, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione sancito dall'articolo 325 c.p.c., alla alla Parte_1 [...]
e alla la sentenza n. 2144/2018 del Controparte_4 Controparte_1
- 5 - Tribunale di Benevento presso i difensori domiciliatari l'11 dicembre 2018
(notifica documentata a mezzo della ricevuta di avvenuta consegna in formato pdf, affermata dalla fin nell'atto di appello e non contestata Parte_1 dalla – cfr. in tal senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 14063 Controparte_1
del 21/5/2024 che ha cassato la sentenza impugnata, che non aveva ritenuto sufficiente ad evitare l'improcedibilità dell'appello la produzione, in assenza di contestazioni da parte dell'appellato, delle ricevute, in formato pdf, di avvenuta accettazione e consegna del messaggio pec, accompagnate dalla copia cartacea dell'atto notificato) e, mentre, ha proposto tempestivamente Parte_1
appello con atto di citazione notificato in data 9.1.2019, Controparte_1
ha provveduto ad avanzarlo solo con comparsa di costituzione depositata in data 6.5.2019.
Ebbene, l'impugnazione incidentale tardiva è consentita: a) ai litisconsorti ex art. 331 c.p.c., sia contro l'impugnante principale che contro altre parti;
b) alla parte contro la quale è proposta impugnazione principale contro l'impugnante principale (Cass., SU, n. 4640 del 1989); c) alla parte contro la quale è proposta impugnazione principale contro parti diverse dall'impugnante principale, se l'accoglimento dell'impugnazione principale sia suscettibile di pregiudicare un giuridico interesse dell'impugnante incidentale (cfr. Cass., SU, n. 8486 del 2024).
Deve, quindi, ritenersi inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 29448 del
14/11/2024).
È stato, altresì, precisato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.
5290 del 28/02/2025) che l'impugnazione incidentale tardiva, in caso di cumulo soggettivo e oggettivo di domande proposte da due attori diversi contro la stessa parte, per l'accertamento di un diritto a ciascuno di essi autonomamente spettante, è inammissibile, poiché, vertendosi in una situazione di cause ab origine scindibili, l'attore interamente soccombente in primo grado ha in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, senza che l'appello principale
- 6 - proposto dal convenuto nei confronti dell'altro attore possa rimettere in discussione la sua posizione, come nella fattispecie in esame.
Prima di esaminare il merito dell'appello avanzato da Parte_1 occorre verificare l'ammissibilità dell'intervento spiegato dalla stessa, quale procuratrice prima della subentrata nei rapporti della Parte_3
Mercantile Leasing S.p.A., e poi della Banco Popolare Società Cooperativa, subentrata alla contestata dagli appellati poiché Parte_3
nell'azione revocatoria il diritto controverso era quello all'inefficacia dell'atto e non il diritto di credito per cui il cessionario a titolo particolare o universale di quest'ultimo non subentrava automaticamente nel diritto controverso ai sensi degli articoli 111 o 110 c.p.c.. Gli appellati hanno richiamato a tal uopo le pronunce della Suprema Corte n. 29637/2017 e n.16665/2017.
Ebbene, il contrario precedente (Cass. 29637/2017) in materia di revocatoria ordinaria, citato dagli appellati, è stato superato dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 5649 del
23/2/2023, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7395 del 19/3/2024 e Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 5591 del 03/03/2025 in tema di procedura fallimentare) la quale, richiamando il decisum di Cass. 20315/2022, sempre in materia di actio pauliana, ha affermato che “in tema di azione revocatoria, qualora la parte attrice ceda il proprio credito durante la controversia, il cessionario può intervenire nel processo ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore nel diritto affermato in giudizio, poiché con la domanda ex art. 2901 c.c. si esplica la facoltà del creditore - che costituisce contenuto proprio del suo diritto di credito (presupposto e riferimento ultimo dell'azione esercitata) - di soddisfarsi su un determinato bene nel patrimonio del debitore”.
Ciò posto vanno esaminati i singoli motivi di appello.
Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, nella decisione impugnata, ha qualificato l'intervento volontario quale intervento adesivo dipendente di cui al comma secondo dell'art. 105 c.p.c. omettendo conseguentemente di pronunciarsi sulla relativa domanda e precisa che il proprio intervento doveva essere qualificato quale intervento adesivo autonomo (o intervento litisconsortile) in quanto volto a sentir accertare e
- 7 - dichiarare la ricorrenza dei presupposti dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. e, quindi, l'inefficacia nei confronti di dell'atto di Parte_3
costituzione di fondo patrimoniale del 6.5.2008. Precisa di non essere intervenuta volontariamente nel giudizio promosso da Controparte_11
contro e per sostenere le ragioni di una
[...] Controparte_2 CP_3
delle due parti, ai sensi dell'art. 105, comma 2, c.p.c., bensì per proporre una propria domanda autonoma e fondata su un diritto relativo all'oggetto dedotto nel processo (c.d. intervento litisconsortile o adesivo autonomo).
Gli appellati a tale riguardo hanno “ribadi[to], – come eccepito all'udienza e nelle note autorizzate del 13 giugno 2013 –, che la società appellante è intervenuta nel giudizio di primo grado all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5 giugno 2013, essendo in quella sede decaduta dalla possibilità di produrre alcuna documentazione probatoria e dalla possibilità di articolare richieste istruttorie, documentali e/o testimoniali, per l'intervenuta scadenza dei termini perentori previsti dall'articolo 183, sesto comma, c.p.c.”.
Il motivo non conduce all'esito favorevole dell'appello, considerando tardivamente avanzate tutte le eccezioni sollevate dalla parte appellata negli scritti difensivi ex art.190 c.p.c..
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che “nel corso del giudizio le società Guber
Spa e Centro Leasing Spa, nella qualità di creditori di intervenivano Controparte_2
ex art. 105 co 2 cpc a sostegno della domanda attrice ” laddove, invece, come correttamente ritenuto dall'appellante la medesima ha proposto un intervento adesivo autonomo avendo avanzato domanda ex art.2901 c.c. nei suoi confronti.
Invero, nell'ipotesi di intervento di un terzo creditore nel giudizio promosso da altro creditore per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., del medesimo atto dispositivo patrimoniale pregiudizievole delle ragioni creditorie di entrambi (attore ed interventore), compiuto in epoca successiva al sorgere dei rispettivi crediti, l'intervento è da reputarsi adesivo autonomo, con la conseguenza che l'interventore ha il diritto di impugnare la sentenza ad esso sfavorevole (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 5621 del 07/03/2017).
- 8 - Ebbene, nella fattispecie in esame, avendo agito la Controparte_4
in revocatoria ordinaria nei confronti dei debitori garanti della società
[...]
debitrice principale per la tutela di un credito sorto anteriormente all'atto dispositivo, è da ritenersi che analoga azione ex art. 2901 c.c. abbia esperito la odierna (già , ossia per la tutela di un credito Parte_1 Parte_1
sorto antecedentemente alla costituzione del fondo patrimoniale di cui si è chiesta la revoca (cfr. comparsa di intervento).
Tuttavia, nonostante l'ammissibilità dell'intervento in quanto proposto all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.6.2013 come previsto dall'art.268 c.c., lo stesso deve essere respinto stante l'inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti con esso depositati, come eccepito dagli appellati fin nelle note autorizzate all'esito dell'udienza suindicata (“si impugnano gli atti prodotti dalle parti intervenute e la decadenza delle stesse dalle richieste istruttorie
(documentali e testimoniali) maturate con la scadenza dei termini previsti dall'articolo
183, sesto comma, c.p.c.”) e nella comparsa di costituzione del presente grado di giudizio.
Infatti l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza, non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008 e Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 31939 del 6/12/2019).
Invero, deve ritenersi indiscutibile che essendo intervenuta Parte_1
nel giudizio di primo grado dopo la chiusura della fase istruttoria, ha, conseguentemente, perduto la possibilità di svolgere attività istruttoria, anche solo consistente nel deposito di documenti, per cui la relativa domanda che presuppone l'accertamento della ragione di credito ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria ordinaria deve ritenersi infondata, in tal senso integrandosi la pronuncia impugnata (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del
09/05/2023 che ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad
- 9 - esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti sul presupposto che in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria).
L'appellante principale e quello incidentale, giacché soccombenti anche nel presente grado di giudizio, vanno condannati a rimborsare le spese che vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate di minima difficoltà e dell'opera prestata.
Ritiene, infine, la Corte che ricorrono i presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, co. 1 quater, T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/12.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla e dal Parte_1 [...] nei confronti di e , avverso la Controparte_1 Controparte_2 CP_3
sentenza n. 2144/2018 del Tribunale di Benevento pronunciata in data 7 dicembre 2018, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione;
b) dichiara inammissibile l'appello proposto da Controparte_1
c) condanna e in solido tra Parte_1 Controparte_1
loro, al pagamento delle spese del grado in favore di e Controparte_2
- 10 - che si liquidano in € 8.000,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CP_3
CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24 aprile 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
- 11 -