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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/04/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GOP, Avv. Simone
Coppola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G 3578/2021 e discussa all'udienza del 03.04.2024, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Iurlaro, Ricorrente Parte_1
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabiola Leone, Giovanni Maria Maggio e Luca CP_1
Iero Resistente
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2021, parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere bracciante agricola - esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola sui terreni siti in agro di Brindisi (c.da c.da , c.da e Controparte_2 Per_1 Per_2 Per_3
c.da occupandosi principalmente della piantagione e raccolta di carciofi, finocchio, Per_4 rape, cicorie, pomodori, meloni, rape, uva, nei seguenti periodi e per l'indicato numero di giornate: anno 2016: 102 giornate nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;
anno 2017: 51 giornate nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre;
anno
2018: 53 giornate nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto;
anno 2019: 25 giornate nei mesi di giugno e luglio.
Adduceva che per tale lavoro aveva percepito una retribuzione di € 45,00 per sei ore di lavoro giornaliero, retribuzione che veniva corrisposta in acconti settimanali.
Deduceva che nel mese di luglio 2021 riceveva quattro diversi provvedimenti di disconoscimento delle suddette giornate agricole.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli relativi al proprio Comune di residenza per gli anni indicati e la condanna dell' al pagamento delle spese e CP_1 competenze di lite con distrazione a favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Si costitutiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti richiamando CP_1 il verbale unico di accertamento N. 2020011298/DDL del 03.03.2021 dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Bari e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
///
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente adisce il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere reiscritta negli Elenchi Nominativi dei Lavoratori
Agricoli relativi al suo Comune di residenza, per gli anni 2016, 2017 2018 e 2019 per aver effettuato, negli indicati anni, le giornate lavorative dettagliatamente descritte in premessa.
Per contra, l' ha disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo a seguito CP_1 dei complessi accertamenti ispettivi avviati nei confronti dell'azienda agricola CP_2
da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Bari e conclusi con la redazione del verbale
[...] ispettivo richiamato avente ad oggetto la corretta natura e la congruità dei rapporti di lavoro instaurati e denunciati nel periodo dall'1.1.2024 al 31.12.2020.
Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi”
(cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 13877 del 2/8/12).
Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell di CP_1 operare il disconoscimento di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle CP_3 procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs.
n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l' fa valere e deduce la CP_1 natura simulata o fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
pertanto è onere dell' contestare CP_1 specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge. Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' pone a CP_1 base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce valido titolo per ritenere CP_1 sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro.
Ebbene, le prove offerte dall' sono di natura documentale in quanto trattasi di CP_1 accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c..
Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto (cfr., ex plurimis,
Cass. SS.UU. n.12545/1992).
Come sancito dalla Corte di Cassazione, “I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”
(Cassazione ord. n. 26086/2023, Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018).
La legge, invece, non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. n.
24388/2022, Cass. n.28286/2019, Cass. S.U. n. 916/1996;). Fatte queste doverose premesse, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra la ricorrente odierna e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso.
Dalla necessaria analisi del contenuto del verbale in atti, emerge che l'omonima ditta individuale “risulta essere iscritta alla Camera di Commercio dal 12/09/1997 con la qualifica di Impresa Agricola (sezione SPECIALE) avente REA BR- 77093, esercitante le attività di
“COLTIVAZIONI VITICOLE” cod. Ateco 2007 01.2. Da Punto fisco, la suddetta azienda risulta, invece, esercitante ” cod. Ateco 01.12.1. Controparte_4
Il titolar alla data di redazione del presente verbale risulta essere stato Controparte_2 denunciato quale lavoratore dipendente fino al 13/09/2016 e ad oggi, NON risulta essere iscritto a NESSUNA gestione previdenzial . CP_1
La ditta ha la sua sede legale a Brindisi (BR), - Via L. Andronico 2 – CAP 72100 di fatto però la sede coincide con la abitazione del titolare in Vico De' Carpentieri 14 – CAP 72100.”
Risulta altresì che l'azienda ispezionata aveva presentato nel corso degli anni – dal luglio
2014 ad aprile 2020- varie denunce aziendali nelle quali era indicata la conduzione di molteplici terreni (specificamente indicati a pag. 3, 4 e 5 del verbale) per una estensione totale di oltre 45 ettari. In data 22.4.2020 l'azienda aveva denunciato la conduzione di ulteriori terreni per un'estensione di oltre 13 ettari.
A fronte di ciò, tuttavia, gli ispettori hanno verificato che alcuna dichiarazione di denuncia di terreni era stata effettuata ai fini del riconoscimento del contributo PAC (politica agricola comune), come emerso dalla consultazione del fascicolo AGEA. In relazione ai terreni dichiarati in conduzione l'azienda aveva comunicato come attività principale la “coltivazione viticola” e la “coltivazione di ortaggi in piena aria” e ha denunciato manodopera bracciantile con un fabbisogno annuo di 5000 giornate dal 2013 al 2019 e di 1000 giornate nel 2020 accumulando ha un debito contributivo nei confronti dell' , per il periodo dal 1° trimestre CP_1
2010 al 1° trimestre 2020 pari ad € 349.767,00. ( cfr pag. 6-7-8 e 9 del verbale ispettivo).
Con riferimento alla fatturazione d'impresa, i funzionari rilevarono che “il titolare e il consulente (patronato UNSIC) hanno dichiarato di non avere nella loro disponibilità nessuna fattura di acquisto/vendita, pertanto NON trova nessun riscontro formale quanto dichiarato alla . Inoltre, dalla verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, lo Parte_2
SPESOMETRO ha dato esito NEGATIVO per tutto il periodo dal 2015 al 2018 (ultimo anno visibile). Per quanto attiene, invece, alla fatturazione elettronica si è accertato che NON risulta esserci nessuna fattura” (pag. 8 del verbale). Sulla scorta di tali elementi, gli ispettori hanno acquisito le dichiarazioni dei proprietari/concedenti dei fondi indicati nelle denunce aziendali nonché dei commercianti ai quali, secondo le dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda, sarebbero stati venduti i prodotti ortofrutticoli.
Hanno dunque evidenziato, per il periodo in contestazione relativamente al presente giudizio, che “ … … In merito a TUTTI i terreni (non di proprietà), dichiarati quali condotti dal e riportati nel quadro F dal n° 1 al 61 delle D.A. del 07/07/2014 e del CP_2
12/06/2019, gli stessi non sono mai stati nella sua disponibilità a nessun titolo, così come si evidenzia in modo chiaro inequivocabile dagli stralci delle dichiarazioni dei legittimi proprietari su riportati” (pag. 13 del verbale).
Gli ispettori inoltre hanno valorizzato l'assenza di documentazione fiscale concernente l'acquisto e la vendita di prodotti ortofrutticoli a far data dal 2015 e fino alla data dell'accertamento e pertanto hanno concluso che: “la oggettiva impossibilità di esercizio di attività agricola (se non in modo estremamente marginale e solo per 5 giorni nel solo 2020), stante l'insussistenza di terreni coltivati e l'assenza di terreni nella disponibilità del sig.
oltre che il mancato conferimento di olive al frantoio indicato dallo stesso (v. CP_2 dichiarazione agli atti). Pertanto, i prodotti dichiarati quali coltivati, stante anche la completa assenza di fatture, non trovano giustificazione alcuna e non possono essere in nessun modo imputabili dagli scriventi a qualsivoglia tipo di attività agricola svolta, considerata la quasi assoluta mancanza della stessa. Relativamente alla vendita dei prodotti come su riportato in stralci di dichiarazione, il sig. risulta sconosciuto ai commercianti nei Controparte_2 mercati di Oria, Francavilla Fontana e Lecce dove come da sua dichiarazione avrebbe venduto i prodotti ortofrutticoli.
6. La mancanza, nelle relative dichiarazioni, di qualsivoglia reddito da impresa agricola, è ulteriore conferma della totale insussistenza di attività agricola stessa … …”.
L'ispezione ha condotto quindi ad una valutazione di antieconomicità dell'attività aziendale
“considerato le INESISTENTI fatture acquisto/vendita, e l'INESISTENZA di una qualsivoglia fatturazione elettronica (come verificato presso l'Ag delle Entrate), obbligatoria per legge dal gennaio del 2019;
considerato che
sono quasi del tutto INESISTENTI, le dichiarazioni 770 e
IRAP;
considerato che
dalla unica dichiarazioni IVA (come da Punto Fisco della AG. delle
Entrate ) vi è un volume di affari che non trova nessun riscontro stante la mancanza, come già detto, di fatturazione ma anche di registratori di cassa e/o di registri dei corrispettivi.
Considerato che alla colonna dei “componenti Negativi” si sono aggiunte le spese del “costo del lavoro” del personale. Dalla analisi di tutto quanto sopra, discende la seguente tabella dimostrante una gestione dell'attività aziendale EVIDENTEMENTE ANTIECONOMICA (v. colonna del “valore effettivo della produzione”).”
In tutti gli anni in cui il ricorrente assume di aver lavorato alle dipendenze del (2016, CP_2
2017, 2018 e 2019), ma il Valore Effettivo della produzione è sempre stato negativo, con un reddito di impresa pari a 0 per gli anni 2017, 2018 e 2019 portando gli ispettori a ritenere inverosimile la disponibilità di denaro da parte del per far fronte ai costi di tutta la CP_2 manodopera assunta e denunciata e che “L'elevato numero delle giornate riportate nelle denunce trimestrali e lo smisurato importo delle retribuzioni imponibili sono ovviamente la causa dell'enorme debito contributivo che la ditta citata ha maturato come evidenziato al punto 8 della fotografia aziendale.” ( cfr. pag 19 verbale ispettivo).
In considerazione, dunque, del mancato possesso dei terreni sui quali sarebbe stata espletata l'attività agricola denunciata (non comprovata peraltro da alcuna documentazione fiscale) e stante la riscontrata antieconomicità della predetta attività, sono stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda nel periodo oggetto di Controparte_2 verifica.
Nella fattispecie in esame, dunque, le uniche formalità rispettate dall'azienda CP_2
restano circoscritte alla compilazione dei prospetti paga ed alla trasmissione delle
[...] denunce di assunzione, mentre non è stato reperito alcun documento contabile di acquisto di semi, piantine e quanto necessario per la coltivazione di ortaggi, nonché di vendita del prodotto raccolto.
Nel caso di specie la ricorrente, sentita in sede ispettiva, ha rilasciato la seguente dichiarazione “In tale anno, 2016, ho ripreso a lavorare in agricoltura per la ditt CP_2
di Brindisi. Per tale ditta ho lavorato dal 2016 al 2019 ininterrottamente. … Ho
[...] conosciuto il sig. tramite una signora di San Michele che ci lavorava Controparte_2 assieme già da tempo. Nel 2016 ho iniziato a lavorare a febbraio e ho finito a fine settembre.
Il sig aveva due soli fondi. Uno era ubicato vicino al mare ma non sono in grado CP_2 di dire il nome della contrada. … Io mi sono sempre recata in auto all'appuntamento, presso la chiesa Jaddico ma nel 2016 ho sempre viaggiato da sola mentre dal 2017 al 2019 ho viaggiato con mia cognat e con la mia comar . Controparte_5 Controparte_6
Con loro, nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, ci ho anche lavorato. Nel 2016 ho iniziato a lavorare con la raccolta dei carciofi sul terreno vicino al mare. Io tagliavo i carciofi e li portavo a bordo campo e facevo sempre avanti e indietro con i fasci da una decina di carciofi. Li adagiavo in cassette di legno. Non ce la facevo a portare 20 carciofi, necessari a fare un fascio intero e facevo due viaggi da una decina di carciofi l'uno. … Non sono in grado di identificare la qualità del che ho raccolto. Non sono in grado di dire se, sotto i Pt_3 prodotti ortofrutticoli che ho coltivato nel corso degli anni, ci fosse o meno il telo di plastica nero posto a protezione delle piante. Sui terreni sono sicura di aver visto, per l'irrigazione, sui terreni d c'erano irrigatori a pioggia che spargevano l'acqua sulle piante, simili CP_2
a quelle dei giardini ma molto più grandi. Su un altro terreno, alle spalle del santuario, abbiamo piantato i pomodori. Ricordo molto bene che prendevo la piantina da una cassetta di polistirolo che a pieno carico ne potevano contenere venti al massimo e dopo aver fatto un buco nel terreno, la interravo manualmente. L'unico pomodoro piantato in questi quattro anni è stato del tipo ciliegino. Al mese di giugno abbiamo raccolto i pomodori che avevamo piantato a maggio. La raccolta l'abbiamo fatta fino ad agosto. La raccolta dei ciliegini è avvenuta con la forbice: noi tagliavamo il grappolo e lo riponevamo, in numero di 6 o
7grappoli, in cassette lunghe 50cm e alte 10cm. Le cassette erano di legno. Queste cassettine, una volta riempite dai 6 o 7 grappoli, le lasciavamo sul terreno dove venivano prelevate da un collega e trasportate a bordo strada e riposte su pedane di plastica nera.
C'era un trattore sul terreno, nel corso di questi quattro anni ma non sono in grado di descriverlo né di dire il colore. Il trattore è sempre stato guidato da che Controparte_2 era presente tutti i giorni sul terreno con noi. … Preciso che, sullo stesso terreno dove stavano i pomodori, abbiamo anche piantato i meloni, con la stessa identica modalità della piantagione dei pomodorini ciliegini e cioè, prendendo la piantina da un contenitore di polistirolo che ne poteva contenere al massimo una trentina a pieno carico e mettendola nel terreno. Gli stessi meloni, li ho raccolti fino a settembre quando ho smesso di lavorare.
Ricordo con precisione che nel 2016, negli stessi giorni e agli stessi lavori che ho fatto io,
c'era il sig. che conosco bene in quanto mio compaesano. Non sono Parte_4 in grado di identificare nessun altro lavoratore con il quale ho lavorato. Nell'anno 2017 ho iniziato direttamente a fine maggio con la piantagione dei pomodori, fino al termine della raccolta, avvenuta ad agosto. Nel 2018 ho effettuato solo la raccolta dei pomodori da luglio fino ad ottobre. In contemporanea, da settembre fino a novembre, ho effettuato la vendemmia su un terreno di che era vicino al terreno dove avevo effettuato la CP_2 raccolta dei pomodori e dei meloni. Nel 2019 ho lavorato da luglio a fine agosto ed ho effettuato solo la raccolta dei pomodori per circa 20 giorni. La paga giornaliera che ricevevo e che ho sempre ricevuto dal sig nel corso degli anni, dal 2016 al 2019, €45,00 CP_2 netti giornalieri per 6 ore lavorative al giorno. Questi soldi mi sono sempre stati corrisposti il sabato, che è sempre stato di paga e lavorativo. Ho sempre ricevuto la busta paga e quanto riportato netto in busta paga, corrispondeva a quanto ricevuto netto in contanti, il mese precedente. Per esempio, se nel mese avessi lavorato solo dieci giorni, sulla busta paga sarebbe stato riportato netto € 450,00 che corrispondevano alle 10 giornate che avevo lavorato. A parte mia cognata Controparte_5 Controparte_6 Parte_5
, con i quali ho lavorato dal 2017 al 2019 (con ho lavorato anche dal
[...] Parte_5
2016), non sono in grado di identificare nessun altro collega di lavoro con il quale ho lavorato in questi anni … >.
Emerge chiaramente la circostanza che la ricorrente non sia stata in grado di individuare i terreni sui quali avrebbe prestato la propria attività (riferendosi genericamente ad un terreno vicino al mare) ed ha dichiarato agli ispettori periodi difformi rispetto a quelli indicati in ricorso e risultanti dalle buste paga allegate in atti.
Inoltre, la sig. non è stata in grado di identificare altri lavoratori con cui avrebbe Pt_1 lavorato se non i tre nominati uno dei quali, la sig. , ascoltata come Controparte_6 teste, e con la quale la ricorrente dichiara di aver viaggiato negli anni 2017 e 2019, ho riferito di non aver lavorato con la nel corso dell'anno 2019. La stessa teste, che identifica Pt_1 solo un terreno sul quale avrebbe svolto attività agricola, riferendosi ad un altro solo genericamente e indicandolo come “terreno dello zio” (ndr.: dello zio del , è stata CP_2 destinataria, come l'altro teste escusso, SI.ra , di provvedimento di Testimone_1 disconoscimento delle giornate denunciate dalla ditta CP_2
Ancora, anche il riferimento agli irrigatori a pioggia che la ricorrente dichiara di essere sicura di aver visto sui campi del contrasta con quanto dallo stesso dichiarato laddove CP_2 afferma “I miei terreni hanno tutti un sistema di irrigazione a goccia che si appoggiano sui tubi di mandata che invece rimango normalmente a bordo campo mentre i tubicini vengono tolti o messi all'occorrenza e ce ne occupiamo solo io e operai maschi”.
Tali contraddizioni, nonché il dato che la non venga nemmeno mai nominata come Pt_1 dipendente dal né in costanza di ispezione (2020) né indicata come Controparte_2
“lavoratore storico”, nonché le altre rilevate in sede ispettiva con riferimento alle colture praticate, alle modalità di espletamento della prestazione, al periodo di lavoro svolto, alla modalità di raggiungimento del campo, inducono a ritenere inattendibile il contributo orale fornito dai testi escussi e la dichiarazione resa dalla stessa ricorrente tanto più ove si consideri che i terreni sui quali quest'ultima ha rappresentato di aver lavorato, non risultano essere stati nella disponibilità del titolare dell'azienda.
Ciò posto, a fronte di tutte tali convergenti risultanze ispettive (confermate dal teste , Tes_2 alla luce delle argomentazioni suesposte e delle lacunosità istruttorie emerse si deve rilevare che nella fattispecie in esame l'onere probatorio gravante in capo al ricorrente non sia stato assolto e il rapporto di lavoro subordinato non risulta provato.
Per le ragioni che precedono la domanda avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi agricoli non può essere accolta.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att.cpc le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 03.04.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GOP, Avv. Simone
Coppola, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G 3578/2021 e discussa all'udienza del 03.04.2024, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Iurlaro, Ricorrente Parte_1
C O N T R O
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabiola Leone, Giovanni Maria Maggio e Luca CP_1
Iero Resistente
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13.10.2021, parte ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere bracciante agricola - esponeva di aver lavorato alle dipendenze dell'azienda agricola sui terreni siti in agro di Brindisi (c.da c.da , c.da e Controparte_2 Per_1 Per_2 Per_3
c.da occupandosi principalmente della piantagione e raccolta di carciofi, finocchio, Per_4 rape, cicorie, pomodori, meloni, rape, uva, nei seguenti periodi e per l'indicato numero di giornate: anno 2016: 102 giornate nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno e luglio;
anno 2017: 51 giornate nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre;
anno
2018: 53 giornate nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto;
anno 2019: 25 giornate nei mesi di giugno e luglio.
Adduceva che per tale lavoro aveva percepito una retribuzione di € 45,00 per sei ore di lavoro giornaliero, retribuzione che veniva corrisposta in acconti settimanali.
Deduceva che nel mese di luglio 2021 riceveva quattro diversi provvedimenti di disconoscimento delle suddette giornate agricole.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei braccianti agricoli relativi al proprio Comune di residenza per gli anni indicati e la condanna dell' al pagamento delle spese e CP_1 competenze di lite con distrazione a favore dell'avvocato dichiaratosi anticipatario.
Si costitutiva in giudizio l' che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti richiamando CP_1 il verbale unico di accertamento N. 2020011298/DDL del 03.03.2021 dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Bari e concludeva per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la prova orale, all'udienza odierna, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
///
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Nella fattispecie per cui è causa, parte ricorrente adisce il Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere reiscritta negli Elenchi Nominativi dei Lavoratori
Agricoli relativi al suo Comune di residenza, per gli anni 2016, 2017 2018 e 2019 per aver effettuato, negli indicati anni, le giornate lavorative dettagliatamente descritte in premessa.
Per contra, l' ha disposto il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo a seguito CP_1 dei complessi accertamenti ispettivi avviati nei confronti dell'azienda agricola CP_2
da parte dell'Ispettorato del Lavoro di Bari e conclusi con la redazione del verbale
[...] ispettivo richiamato avente ad oggetto la corretta natura e la congruità dei rapporti di lavoro instaurati e denunciati nel periodo dall'1.1.2024 al 31.12.2020.
Occorre premettere che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nel rapporto di lavoro agricolo avente ad oggetto determinate operazioni stagionali, la subordinazione è configurabile quando la prestazione lavorativa sia resa in relazione di sinallagmaticità con una controprestazione retributiva, sia pure corrisposta in natura, anche in mancanza di direzione e controllo costanti del datore di lavoro sull'operato del lavoratore e di un orario di lavoro rigidamente prestabilito. Pertanto, il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per un numero minimo di giornate previsto dalla legge, con la conseguenza che “il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi”
(cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 13877 del 2/8/12).
Infatti, in tali giudizi si discute della legittimità e fondatezza della decisione dell di CP_1 operare il disconoscimento di un diritto per il quale il lavoratore già vanta un titolo formale fornitogli dallo stesso , cioè la sua precedente iscrizione in detti elenchi all'esito delle CP_3 procedure di legge (cfr. art. 9 ter, comma 2, l. n. 608/1966) ovvero vanta la dichiarazione di manodopera occupata resa dal datore di lavoro che, a norma dell'art. 6, comma 6, d. lgs.
n.375/1993, “fa fede a tutti gli effetti”. Dunque, in tali giudizi l' fa valere e deduce la CP_1 natura simulata o fittizia del rapporto di lavoro subordinato denunziato dall'impresa agricola e posto alla base dell'iscrizione negli elenchi;
pertanto è onere dell' contestare CP_1 specificamente l'esistenza del rapporto di lavoro, fornendo elementi utili a far ritenere simulato o fittizio il rapporto già riconosciuto o denunziato nelle forme di legge. Il lavoratore, per converso, è gravato dall'onere di confutare i singoli elementi di fatto che l' pone a CP_1 base della cancellazione o della mancata iscrizione, essendo evidente che il lavoratore già vanta a suo favore una presunzione legale di legittimità della precedente iscrizione nel medesimo elenco ad opera dello stesso che costituisce valido titolo per ritenere CP_1 sussistente il rapporto di lavoro ovvero la denunzia fidefacente del datore di lavoro.
Ebbene, le prove offerte dall' sono di natura documentale in quanto trattasi di CP_1 accertamenti ispettivi formalizzati in atti redatti sulla base di attività compiute da pubblici ufficiali che fanno fede nei limiti degli artt. 2699 e ss. c.c..
Invero, secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, la fede privilegiata del verbale di accertamento opera in un ambito notevolmente circoscritto (cfr., ex plurimis,
Cass. SS.UU. n.12545/1992).
Come sancito dalla Corte di Cassazione, “I verbali redatti dall'Ispettorato del Lavoro o dai funzionari degli enti di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”
(Cassazione ord. n. 26086/2023, Cass. n. 8946/2020; Cass. n. 20019/2018).
La legge, invece, non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto (diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute) che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. n.
24388/2022, Cass. n.28286/2019, Cass. S.U. n. 916/1996;). Fatte queste doverose premesse, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra la ricorrente odierna e l'asserito datore di lavoro un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura svoltosi secondo le modalità dedotte in ricorso.
Dalla necessaria analisi del contenuto del verbale in atti, emerge che l'omonima ditta individuale “risulta essere iscritta alla Camera di Commercio dal 12/09/1997 con la qualifica di Impresa Agricola (sezione SPECIALE) avente REA BR- 77093, esercitante le attività di
“COLTIVAZIONI VITICOLE” cod. Ateco 2007 01.2. Da Punto fisco, la suddetta azienda risulta, invece, esercitante ” cod. Ateco 01.12.1. Controparte_4
Il titolar alla data di redazione del presente verbale risulta essere stato Controparte_2 denunciato quale lavoratore dipendente fino al 13/09/2016 e ad oggi, NON risulta essere iscritto a NESSUNA gestione previdenzial . CP_1
La ditta ha la sua sede legale a Brindisi (BR), - Via L. Andronico 2 – CAP 72100 di fatto però la sede coincide con la abitazione del titolare in Vico De' Carpentieri 14 – CAP 72100.”
Risulta altresì che l'azienda ispezionata aveva presentato nel corso degli anni – dal luglio
2014 ad aprile 2020- varie denunce aziendali nelle quali era indicata la conduzione di molteplici terreni (specificamente indicati a pag. 3, 4 e 5 del verbale) per una estensione totale di oltre 45 ettari. In data 22.4.2020 l'azienda aveva denunciato la conduzione di ulteriori terreni per un'estensione di oltre 13 ettari.
A fronte di ciò, tuttavia, gli ispettori hanno verificato che alcuna dichiarazione di denuncia di terreni era stata effettuata ai fini del riconoscimento del contributo PAC (politica agricola comune), come emerso dalla consultazione del fascicolo AGEA. In relazione ai terreni dichiarati in conduzione l'azienda aveva comunicato come attività principale la “coltivazione viticola” e la “coltivazione di ortaggi in piena aria” e ha denunciato manodopera bracciantile con un fabbisogno annuo di 5000 giornate dal 2013 al 2019 e di 1000 giornate nel 2020 accumulando ha un debito contributivo nei confronti dell' , per il periodo dal 1° trimestre CP_1
2010 al 1° trimestre 2020 pari ad € 349.767,00. ( cfr pag. 6-7-8 e 9 del verbale ispettivo).
Con riferimento alla fatturazione d'impresa, i funzionari rilevarono che “il titolare e il consulente (patronato UNSIC) hanno dichiarato di non avere nella loro disponibilità nessuna fattura di acquisto/vendita, pertanto NON trova nessun riscontro formale quanto dichiarato alla . Inoltre, dalla verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate, lo Parte_2
SPESOMETRO ha dato esito NEGATIVO per tutto il periodo dal 2015 al 2018 (ultimo anno visibile). Per quanto attiene, invece, alla fatturazione elettronica si è accertato che NON risulta esserci nessuna fattura” (pag. 8 del verbale). Sulla scorta di tali elementi, gli ispettori hanno acquisito le dichiarazioni dei proprietari/concedenti dei fondi indicati nelle denunce aziendali nonché dei commercianti ai quali, secondo le dichiarazioni rese dal titolare dell'azienda, sarebbero stati venduti i prodotti ortofrutticoli.
Hanno dunque evidenziato, per il periodo in contestazione relativamente al presente giudizio, che “ … … In merito a TUTTI i terreni (non di proprietà), dichiarati quali condotti dal e riportati nel quadro F dal n° 1 al 61 delle D.A. del 07/07/2014 e del CP_2
12/06/2019, gli stessi non sono mai stati nella sua disponibilità a nessun titolo, così come si evidenzia in modo chiaro inequivocabile dagli stralci delle dichiarazioni dei legittimi proprietari su riportati” (pag. 13 del verbale).
Gli ispettori inoltre hanno valorizzato l'assenza di documentazione fiscale concernente l'acquisto e la vendita di prodotti ortofrutticoli a far data dal 2015 e fino alla data dell'accertamento e pertanto hanno concluso che: “la oggettiva impossibilità di esercizio di attività agricola (se non in modo estremamente marginale e solo per 5 giorni nel solo 2020), stante l'insussistenza di terreni coltivati e l'assenza di terreni nella disponibilità del sig.
oltre che il mancato conferimento di olive al frantoio indicato dallo stesso (v. CP_2 dichiarazione agli atti). Pertanto, i prodotti dichiarati quali coltivati, stante anche la completa assenza di fatture, non trovano giustificazione alcuna e non possono essere in nessun modo imputabili dagli scriventi a qualsivoglia tipo di attività agricola svolta, considerata la quasi assoluta mancanza della stessa. Relativamente alla vendita dei prodotti come su riportato in stralci di dichiarazione, il sig. risulta sconosciuto ai commercianti nei Controparte_2 mercati di Oria, Francavilla Fontana e Lecce dove come da sua dichiarazione avrebbe venduto i prodotti ortofrutticoli.
6. La mancanza, nelle relative dichiarazioni, di qualsivoglia reddito da impresa agricola, è ulteriore conferma della totale insussistenza di attività agricola stessa … …”.
L'ispezione ha condotto quindi ad una valutazione di antieconomicità dell'attività aziendale
“considerato le INESISTENTI fatture acquisto/vendita, e l'INESISTENZA di una qualsivoglia fatturazione elettronica (come verificato presso l'Ag delle Entrate), obbligatoria per legge dal gennaio del 2019;
considerato che
sono quasi del tutto INESISTENTI, le dichiarazioni 770 e
IRAP;
considerato che
dalla unica dichiarazioni IVA (come da Punto Fisco della AG. delle
Entrate ) vi è un volume di affari che non trova nessun riscontro stante la mancanza, come già detto, di fatturazione ma anche di registratori di cassa e/o di registri dei corrispettivi.
Considerato che alla colonna dei “componenti Negativi” si sono aggiunte le spese del “costo del lavoro” del personale. Dalla analisi di tutto quanto sopra, discende la seguente tabella dimostrante una gestione dell'attività aziendale EVIDENTEMENTE ANTIECONOMICA (v. colonna del “valore effettivo della produzione”).”
In tutti gli anni in cui il ricorrente assume di aver lavorato alle dipendenze del (2016, CP_2
2017, 2018 e 2019), ma il Valore Effettivo della produzione è sempre stato negativo, con un reddito di impresa pari a 0 per gli anni 2017, 2018 e 2019 portando gli ispettori a ritenere inverosimile la disponibilità di denaro da parte del per far fronte ai costi di tutta la CP_2 manodopera assunta e denunciata e che “L'elevato numero delle giornate riportate nelle denunce trimestrali e lo smisurato importo delle retribuzioni imponibili sono ovviamente la causa dell'enorme debito contributivo che la ditta citata ha maturato come evidenziato al punto 8 della fotografia aziendale.” ( cfr. pag 19 verbale ispettivo).
In considerazione, dunque, del mancato possesso dei terreni sui quali sarebbe stata espletata l'attività agricola denunciata (non comprovata peraltro da alcuna documentazione fiscale) e stante la riscontrata antieconomicità della predetta attività, sono stati disconosciuti tutti i rapporti di lavoro denunciati dall'azienda nel periodo oggetto di Controparte_2 verifica.
Nella fattispecie in esame, dunque, le uniche formalità rispettate dall'azienda CP_2
restano circoscritte alla compilazione dei prospetti paga ed alla trasmissione delle
[...] denunce di assunzione, mentre non è stato reperito alcun documento contabile di acquisto di semi, piantine e quanto necessario per la coltivazione di ortaggi, nonché di vendita del prodotto raccolto.
Nel caso di specie la ricorrente, sentita in sede ispettiva, ha rilasciato la seguente dichiarazione “In tale anno, 2016, ho ripreso a lavorare in agricoltura per la ditt CP_2
di Brindisi. Per tale ditta ho lavorato dal 2016 al 2019 ininterrottamente. … Ho
[...] conosciuto il sig. tramite una signora di San Michele che ci lavorava Controparte_2 assieme già da tempo. Nel 2016 ho iniziato a lavorare a febbraio e ho finito a fine settembre.
Il sig aveva due soli fondi. Uno era ubicato vicino al mare ma non sono in grado CP_2 di dire il nome della contrada. … Io mi sono sempre recata in auto all'appuntamento, presso la chiesa Jaddico ma nel 2016 ho sempre viaggiato da sola mentre dal 2017 al 2019 ho viaggiato con mia cognat e con la mia comar . Controparte_5 Controparte_6
Con loro, nel corso degli anni 2017, 2018 e 2019, ci ho anche lavorato. Nel 2016 ho iniziato a lavorare con la raccolta dei carciofi sul terreno vicino al mare. Io tagliavo i carciofi e li portavo a bordo campo e facevo sempre avanti e indietro con i fasci da una decina di carciofi. Li adagiavo in cassette di legno. Non ce la facevo a portare 20 carciofi, necessari a fare un fascio intero e facevo due viaggi da una decina di carciofi l'uno. … Non sono in grado di identificare la qualità del che ho raccolto. Non sono in grado di dire se, sotto i Pt_3 prodotti ortofrutticoli che ho coltivato nel corso degli anni, ci fosse o meno il telo di plastica nero posto a protezione delle piante. Sui terreni sono sicura di aver visto, per l'irrigazione, sui terreni d c'erano irrigatori a pioggia che spargevano l'acqua sulle piante, simili CP_2
a quelle dei giardini ma molto più grandi. Su un altro terreno, alle spalle del santuario, abbiamo piantato i pomodori. Ricordo molto bene che prendevo la piantina da una cassetta di polistirolo che a pieno carico ne potevano contenere venti al massimo e dopo aver fatto un buco nel terreno, la interravo manualmente. L'unico pomodoro piantato in questi quattro anni è stato del tipo ciliegino. Al mese di giugno abbiamo raccolto i pomodori che avevamo piantato a maggio. La raccolta l'abbiamo fatta fino ad agosto. La raccolta dei ciliegini è avvenuta con la forbice: noi tagliavamo il grappolo e lo riponevamo, in numero di 6 o
7grappoli, in cassette lunghe 50cm e alte 10cm. Le cassette erano di legno. Queste cassettine, una volta riempite dai 6 o 7 grappoli, le lasciavamo sul terreno dove venivano prelevate da un collega e trasportate a bordo strada e riposte su pedane di plastica nera.
C'era un trattore sul terreno, nel corso di questi quattro anni ma non sono in grado di descriverlo né di dire il colore. Il trattore è sempre stato guidato da che Controparte_2 era presente tutti i giorni sul terreno con noi. … Preciso che, sullo stesso terreno dove stavano i pomodori, abbiamo anche piantato i meloni, con la stessa identica modalità della piantagione dei pomodorini ciliegini e cioè, prendendo la piantina da un contenitore di polistirolo che ne poteva contenere al massimo una trentina a pieno carico e mettendola nel terreno. Gli stessi meloni, li ho raccolti fino a settembre quando ho smesso di lavorare.
Ricordo con precisione che nel 2016, negli stessi giorni e agli stessi lavori che ho fatto io,
c'era il sig. che conosco bene in quanto mio compaesano. Non sono Parte_4 in grado di identificare nessun altro lavoratore con il quale ho lavorato. Nell'anno 2017 ho iniziato direttamente a fine maggio con la piantagione dei pomodori, fino al termine della raccolta, avvenuta ad agosto. Nel 2018 ho effettuato solo la raccolta dei pomodori da luglio fino ad ottobre. In contemporanea, da settembre fino a novembre, ho effettuato la vendemmia su un terreno di che era vicino al terreno dove avevo effettuato la CP_2 raccolta dei pomodori e dei meloni. Nel 2019 ho lavorato da luglio a fine agosto ed ho effettuato solo la raccolta dei pomodori per circa 20 giorni. La paga giornaliera che ricevevo e che ho sempre ricevuto dal sig nel corso degli anni, dal 2016 al 2019, €45,00 CP_2 netti giornalieri per 6 ore lavorative al giorno. Questi soldi mi sono sempre stati corrisposti il sabato, che è sempre stato di paga e lavorativo. Ho sempre ricevuto la busta paga e quanto riportato netto in busta paga, corrispondeva a quanto ricevuto netto in contanti, il mese precedente. Per esempio, se nel mese avessi lavorato solo dieci giorni, sulla busta paga sarebbe stato riportato netto € 450,00 che corrispondevano alle 10 giornate che avevo lavorato. A parte mia cognata Controparte_5 Controparte_6 Parte_5
, con i quali ho lavorato dal 2017 al 2019 (con ho lavorato anche dal
[...] Parte_5
2016), non sono in grado di identificare nessun altro collega di lavoro con il quale ho lavorato in questi anni … >.
Emerge chiaramente la circostanza che la ricorrente non sia stata in grado di individuare i terreni sui quali avrebbe prestato la propria attività (riferendosi genericamente ad un terreno vicino al mare) ed ha dichiarato agli ispettori periodi difformi rispetto a quelli indicati in ricorso e risultanti dalle buste paga allegate in atti.
Inoltre, la sig. non è stata in grado di identificare altri lavoratori con cui avrebbe Pt_1 lavorato se non i tre nominati uno dei quali, la sig. , ascoltata come Controparte_6 teste, e con la quale la ricorrente dichiara di aver viaggiato negli anni 2017 e 2019, ho riferito di non aver lavorato con la nel corso dell'anno 2019. La stessa teste, che identifica Pt_1 solo un terreno sul quale avrebbe svolto attività agricola, riferendosi ad un altro solo genericamente e indicandolo come “terreno dello zio” (ndr.: dello zio del , è stata CP_2 destinataria, come l'altro teste escusso, SI.ra , di provvedimento di Testimone_1 disconoscimento delle giornate denunciate dalla ditta CP_2
Ancora, anche il riferimento agli irrigatori a pioggia che la ricorrente dichiara di essere sicura di aver visto sui campi del contrasta con quanto dallo stesso dichiarato laddove CP_2 afferma “I miei terreni hanno tutti un sistema di irrigazione a goccia che si appoggiano sui tubi di mandata che invece rimango normalmente a bordo campo mentre i tubicini vengono tolti o messi all'occorrenza e ce ne occupiamo solo io e operai maschi”.
Tali contraddizioni, nonché il dato che la non venga nemmeno mai nominata come Pt_1 dipendente dal né in costanza di ispezione (2020) né indicata come Controparte_2
“lavoratore storico”, nonché le altre rilevate in sede ispettiva con riferimento alle colture praticate, alle modalità di espletamento della prestazione, al periodo di lavoro svolto, alla modalità di raggiungimento del campo, inducono a ritenere inattendibile il contributo orale fornito dai testi escussi e la dichiarazione resa dalla stessa ricorrente tanto più ove si consideri che i terreni sui quali quest'ultima ha rappresentato di aver lavorato, non risultano essere stati nella disponibilità del titolare dell'azienda.
Ciò posto, a fronte di tutte tali convergenti risultanze ispettive (confermate dal teste , Tes_2 alla luce delle argomentazioni suesposte e delle lacunosità istruttorie emerse si deve rilevare che nella fattispecie in esame l'onere probatorio gravante in capo al ricorrente non sia stato assolto e il rapporto di lavoro subordinato non risulta provato.
Per le ragioni che precedono la domanda avente ad oggetto la reiscrizione negli elenchi agricoli non può essere accolta.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att.cpc le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1 rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 03.04.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA