CA
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/01/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5404/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
sez. V civile, composta da:
dott. Marianna D'Avino Presidente rel./est dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera
dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 11639/2020 del
Tribunale di Roma, pubblicata in data 18.08.2020, proposto con atto di appello notificato in data 16.10.2020, da: Controparte_1
(P. Iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e
[...] P.IVA_1
difesa dall'avv. Vipsania Andreicich (C.F. ), presso cui domicilia C.F._1
come da procura in atti.
Appellante
Contro
(CF. ), (C.F. CP_2 C.F._2 Parte_1
), (C.F. ), e C.F._3 Parte_2 C.F._4 Pt_3
( ), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Angioletto
[...] C.F._5
1 Calandrini (C.F.: ) ed elettivamente domiciliati presso il suo C.F._6
studio, giusta procura a margine dell'atto di citazione in primo grado.
Appellati
“ (già “ Controparte_3 Controparte_4
) (P. IVA ), in persona del Direttore Generale,
[...] CP_3 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Rinaldo Soragnese (C.F.: ), C.F._7
domiciliata come da procura in atti.
Appellata
All'udienza cartolare del 12.09.2024, le parti hanno concluso come da note scritte in atti,
da intendersi qui integralmente riportare e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1-In primo grado , e hanno CP_2 Parte_1 Parte_2 Parte_3
citato innanzi il Tribunale di Roma l' Controparte_5
, per sentire accogliere nei loro confronti le
[...]
seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e difesa: 1)Accertare e dichiarare la responsabilità solidale dell'
[...]
e dell' , in persona dei Controparte_1 Controparte_6
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per le gravi lesioni all'integrità psicofisica
cagionate a in occasione dei trattamenti sanitari subiti presso le strutture CP_7
convenute e per i danni patrimoniali e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali)
subìti dagli attori, così come descritti in premessa;
2)Per l'effetto, condannare l'
[...]
e l' , in persona dei Controparte_1 Controparte_8
rispettivi legali rappresentanti pro tempore in solido tra loro, al risarcimento dei seguenti
danni: A) danni non patrimoniali in favore di - Euro 376.255,86, a titolo CP_7
di danno biologico (comprensivo del danno funzionale, del danno estetico e del danno
2 psichico) o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche
in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
-
Euro 80.000,00 per i vizi del consenso informato e la violazione degli obblighi informativi
relativi ai trattamenti sanitari subiti da presso le strutture sanitarie CP_7
convenute come dedotti ed evidenziati in premessa o in quella diversa misura, maggiore
o minore, che Codesto Tribunale riterrà in Sua Giustizia anche secondo equità; - Euro
180.000,00 a titolo di danno morale per il turbamento e la grave sofferenza morale patiti
in conseguenza dei fatti di cui in premessa, o nella diversa misura, maggiore o minore,
che il Giudice ritenga di dover liquidare anche in via equitativa;
- Euro 200.000,00 per i
gravi pregiudizi arrecati alla sfera esistenziale e alla vita di relazione di CP_7
o in quella diversa misura, maggiore o minore, che il Giudice ritenga di dover liquidare
anche in via equitativa;
B) danni patrimoniali in favore di - Euro 4.893,55 CP_7
per le spese sanitarie, di viaggio ed alloggio sostenute, oltre interessi legali e
rivalutazione dal dì dell'esborso e fino all'effettivo soddisfo;
- Euro 6.368,74 (oltre
aggiornamenti ISTAT successivi al 30.09.2015) a titolo di anticipazione del TFR per le
ragioni di cui in premessa, oltre al danno dovuto per la mancata disponibilità di tali
somme rivalutate al raggiungimento dell'età pensionabile o contributiva determinato: a)
in via principale, applicando sugli importi rivalutati indicati nella tabella in premessa (A
e B), il rendimento medio del Tfr che sarebbe spettato su tali somme ove fossero rimaste
accantonate (pari a circa l'1,5 - 2%), con decorrenza dalle date di rispettiva liquidazione
e fino al raggiungimento da parte di dell'età pensionabile e/o contributiva CP_7
necessaria per maturare il diritto alla pensione prevista dalle leggi;
in via alternativa
principale, applicando sugli importi rivalutati indicati nella tabella in premessa (A e B),
il tasso medio di rendimento dei B.O.T. o altri titoli di Stato anche poliennali, praticato
al momento in cui furono liquidati i suddetti importi con le decorrenze di cui alla
3 domanda principale. In via subordinata, ove il Giudice ritenga di non dover applicare i
criteri sopra indicati, si chiede la liquidazione in via equitativa di tale voce di danno
patrimoniale. C) danni non patrimoniali in favore degli stretti congiunti: - Euro
100.000,00 in favore di a titolo di danno morale ed esistenziale subiti per CP_9
i fatti e le ragioni di cui in premessa, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che
il Giudice ritenga di dover liquidare anche in via equitativa;
- Euro 80.000,00 in favore
di ciascun genitore, e a titolo di danno morale ed Parte_2 Persona_1
esistenziale subiti per i fatti e le ragioni di cui in premessa, o in quella diversa misura,
maggiore o minore, che il Giudice ritenga di dover liquidare anche in via equitativa;
-
Oltre interessi e rivalutazione come per legge su tutte le predette somme;
3) condannare
l' e l' , in persona Controparte_1 Controparte_6
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in solido tra loro, al pagamento di una
somma pari al contributo unificato dovuto da ciascuno per il presente giudizio per la
mancata partecipazione senza giustificato motivo alla fase di mediazione prevista ai sensi
del D.Lgs. n. 28 del 4/03/10 come modif. dal D.L. n. 69 del 21/06/13 conv. con modif.
dalla L. n. 98 del 9/08/13, a pena di improcedibilità della domanda;
4) condannare
l' e l' , in persona Controparte_1 Controparte_6
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore in solido tra loro, al pagamento delle
spese, diritti e onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto difensore che si
dichiara antistatario.”
A tali richieste gli attori hanno premesso: -che in data 20.07.2010 si era CP_2
sottoposta a mammografia ed ecotomografia con color doppler mammaria bilaterale e dei cavi ascellari presso il “Centro Diagnostica Nardone” di e, rilevata un'opacità CP_6
tondeggiante di 30 mm circa nonché la presenza di fibroadenomi bilaterali, la stessa si recava presso l' ” di , dove veniva sottoposta Controparte_4 CP_6
4 ad ulteriori esami;
-che in tale occasione le veniva diagnosticato un “carcinoma
mammario invasivo” e pertanto, in data 13.09.2010, decideva di recarsi presso il di dove veniva ricoverata presso il DH di Oncologia e Controparte_1 CP_1
avviata al trattamento chemioterapico;
-che nei mesi successivi gli esami rilevavano la riduzione delle dimensioni della formazione espansiva solida al QSI di sinistra, veniva esclusa la presenza di patologie neoplastiche, risultavano assenti eventuali tumefazioni linfonodali in sede mediastinica e ilare a livello delle catene mammarie interne;
-che nonostante ciò, il 18.11.2010, i sanitari del sottoponevano Controparte_1 CP_7
ad intervento chirurgico di mastectomia sinistra e linfoadenectomia ascellare
[...]
omolaterale, mastectomia sottocutanea destra e cosiddetto I tempo ricostruttivo mammario bilaterale mediante posizionamento di protesi;
-che il 30.11.2010 la CP_7
veniva dimessa con diagnosi principale di: “Tumori maligni del quadrante supero-interno
della mammella della donna”; -che nelle settimane successive la accusava CP_2
gonfiore e forti dolori al petto, nella zona in cui contestualmente all'intervento chirurgico suddetto erano state posizionate le protesi, fino all'insorgere di una grave infiammazione che interessava l'intera area dell'intervento e causava la formazione continua di liquido,
che veniva aspirato dai sanitari del e curata con antibiotici per circa Controparte_1
sei mesi;
-che l'infiammazione si acuiva fino a provocare la lacerazione della pelle e la fuoriuscita di liquido in corrispondenza delle protesi;
-che in seguito, a CP_7
causa di tali complicanze (sieroma periprotesico) era costretta a sottoporsi a diversi e molteplici ricoveri e trattamenti chirurgici di rimozione espansore dx (dal 25.06.2011 al
03.07.2011), di rimozione espansore sx (dal 25.01.2012 al 30.01.2012), di ricostruzione mammaria bilaterale (dal 07.01.2013 al 14.01.2013 e dal 30.06.2015 al 03.07.2015); -che la si sottoponeva a visita medico legale al fine di avere chiarimenti sulla propria CP_2
condizione di salute e veniva accertata la sussistenza della responsabilità professionale
5 sia dei sanitari dell'Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento, che dell'
[...]
; -che, in particolare, dalla disamina della cartella clinica Controparte_1
dell'intervento del 18.11.2010 e dall'esame istologico definitivo emergeva che la diagnosi di carcinoma mammario era errata;
i sanitari del avevano omesso Controparte_1
di effettuare gli opportuni accertamenti prima di sottoporre la paziente a chemioterapia e all'asportazione mammaria bilaterale ed avevano effettuato la asportazione sub-totale della mammella destra nonostante la completa assenza, a carico della stessa, di lesioni anche solo remotamente sospette per patologia neoplastica;
-che il Controparte_1
aveva altresì omesso di informare adeguatamente la paziente rispetto tutti gli interventi effettuati;
-che la e i suoi congiunti (padre, madre e fratello), richiedevano con CP_2
Con racc. del 4-5.02.2013 ad entrambe le strutture sanitarie predette, il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali;
-che dopo tale richiesta, né l'Azienda
Ospedaliera G. Rummo di Benevento, né l' nonostante i Controparte_1
solleciti volti a conoscere lo stato dell'istruttoria avviata dalle rispettive compagnie assicurative, fornivano riscontro;
-che la e i suoi congiunti in data 18.11.2014 CP_2
promuovevano il procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo per la mancata adesione delle parti convenute.
§1.1-Si è costituita l' e ha eccepito il difetto del nesso di Controparte_1
causalità tra quanto lamentato da parte attrice e l'attività posta in essere dai sanitari dell' di l'assenza della prova del contratto di CP_1 Controparte_1 CP_1
spedalità, la validità del consenso informato dell'intervento del 18.11.2010;
l'insussistenza del danno e l'erronea determinazione delle poste risarcitorie richieste. Ha
pertanto chiesto il rigetto di tutte le domande attoree nei confronti dell'
[...]
e in via subordinata ha chiesto di accertare la responsabilità Controparte_1
6 esclusiva o concorrente del convenuto , determinando Controparte_11
la quota di responsabilità da attribuirsi a ciascuna struttura ospedaliera.
§1.2-Si è costituita l'Azienda Ospedaliera G. Rummo di Benevento, chiedendo in via principale di rigettare la domanda attorea e in via subordinata di accertare la quota di responsabilità in capo ai singoli convenuti, con esclusione della responsabilità solidale.
§1.3-Il primo giudice, all'esito della prima udienza tenutasi in data 03.03.2016, verificata la regolarità del contraddittorio ha concesso i termini di cui all'art. 183 c.6 c.p.c.. La causa
è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con CTU medico-
legale. Con ordinanza del 04.12.2017 è stato disposto invio in mediazione demandata ex d.lgs. n. 28/2010, conclusasi con esito negativo a causa della mancata partecipazione delle parti convenute. Precisate le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il primo giudice ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che aderendo alle considerazioni svolte dal CTU, ha rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'ospedale di “per insussistenza di qualsivoglia inadempimento CP_6 CP_6
imputabile alla struttura nella formulazione della diagnosi di carcinoma alla paziente
”; ha conseguentemente dichiarato l'infondatezza della domanda avanzata CP_2
nei confronti del “con riguardo ai contestati Controparte_1
inadempimenti consistenti nella “scelta di procedere comunque a chemioterapia…scelta
della procedura di mastectomia…procedura di inserimento di espansori cutanei
mammari bilaterali”, ritenendo il primo giudice che “Cristallizzata la correttezza della
diagnosi di carcinoma mammario da parte dei sanitari del Rummo di , si ritiene CP_6
che l'iter terapeutico avviato dai sanitari del sia stato corretto ed CP_12
adeguato, quanto meno nella scelta di avviare la chemioterapia adiuvante, nella scelta
7 di procedere ad exeresi radicale della mammella sinistra e nell'esecuzione dell'intervento
chirurgico del 18.11.2010 con esclusivo riferimento alla mammella sinistra”.
Al contrario, il tribunale ha ritenuto la domanda “fondata con riguardo al dedotto
inadempimento dei sanitari operanti presso il Pol. consistente nella scelta di CP_1
procedere, in occasione dell'intervento chirurgico del 18.11.2010, all'asportazione anche
della mammella destra (adenectomia sottocutanea) in assenza di indizi clinici”,
aggiungendo, sulla scorta degli accertamenti peritali acquisiti in atti, che “L'asportazione
della mammella destra della paziente è stata, dunque, del tutto ingiustificata. […………]
Nel caso di specie, ciò è sufficiente a provare la natura gravemente colposa per imperizia
del suddetto inadempimento, imputabile alla struttura ex artt. 1218 e 1228 CP_12
c.c.. Inoltre, il suddetto inadempimento colposo si pone inequivocabilmente in relazione
causale con la lesione permanente dell'integrità psico-fisica subita e con la successiva
storia clinica dell'attrice [……………] ove i sanitari del avessero tenuto CP_12
la condotta alternativa conforme alle leges artis e da essi esigibile in base all'art. 1176,
co.2, c.c., non avrebbe certamente subito l'asportazione della mammella CP_7
destra e non sarebbe incorsa, con altro grado di credibilità logica assoluta, nelle
complicanze clinico-chirurgiche che l'hanno costretta a sottoporsi ai successi interventi”.
Pertanto, sempre sulla scorta della CTU, che ha valutato un danno biologico permanente nella misura del 35%, con I.T.A. di 13 gg e I.T.R. al 50% di 60gg, il primo giudice,
applicando le tabelle di aggiornate al 2019 ha liquidato il “danno biologico nella CP_1
misura complessiva di € 147.012,58 (di cui € 142.256,78 a titolo di danno permanente, €
1.437,80 a titolo di I.T.A. per 13 gg ed € 3.318,00 a titolo di I.T.R. al 50% per 60 gg)”;
ha poi riconosciuto in favore della un'ulteriore somma a titolo di sofferenza CP_2
morale soggettiva pari ad euro 44.103,00 determinata in via equitativa, mentre ha negato la personalizzazione in quanto non è stata data prova di ulteriori pregiudizi di natura
8 morale. Il primo giudice ha anche riconosciuto all'attrice l'importo di euro 453,22 per spese mediche documentate e di euro 363,80 per spese di viaggio e alloggio, nonché
l'ulteriore risarcimento, nella somma determinata in via equitativa, di euro 9.000,00 per l'invalidità del consenso informato con specifico riguardo all'adenectomia della mammella destra.
Infine, il medesimo primo giudice ha riconosciuto la somma di euro 18.000,00 per ciascuno dei genitori della e di euro 10.000,00 per il fratello della stessa a titolo CP_2
di risarcimento del danno morale ovvero per il pregiudizio e sofferenza interiore di riflesso dai predetti congiunti subita a seguito dell'errata diagnosi e delle conseguenze derivatene.
Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza, sono state poste a carico degli attori in favore del di , mentre quanto al rapporto processuale fra il CP_6 CP_6
e gli attori a carico del primo. Controparte_1
§2-La sentenza è stata impugnata dall' Controparte_1
con atto di appello alla cui integrale lettura si rinvia quale parte
[...]
necessaria della presente decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “
1. ERRATO E CONTRADDITTORIO ACCOGLIMENTO
DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE DEI SIGNORI Per_1
E PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.
[...] Parte_2 CP_9
2043, 2049 E 2059 C.C., NONCHÉ PER CONTRADDITTORIETÀ TRA QUANTO
ACCERTATO NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA E QUANTO RIPORTATO IN
SENTENZA RISPETTO A QUANTO STATUITO PER L'ACCOGLIMENTO DELLA
PREDETTA DOMANDA”.
Con tale censura sostiene l'ente appellante che il giudice di primo grado ha errato per non aver considerato che il danno lamentato dai congiunti di non era legato CP_7
9 all'illecito riscontrato nella relazione del CTU, ovverosia l'asportazione della mammella destra, bensì collegato all'errata diagnosi di carcinoma, diagnosi che, al contrario di quanto affermato dagli attori, è risultata essere stata corretta. Invero, CP_9
e non hanno dato prova di aver subito alcun danno Persona_1 Parte_2
dall'asportazione della mammella destra della congiunta, , né mai il danno CP_7
lamentato è stato dedotto derivare proprio da tale illecito.
“
2. ERRATA E CONTRADDITTORIA CONDANNA DEL POLICLINICO AL
PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 92 C.P.C.”. Nel determinare la condanna al pagamento delle spese di lite il giudice di primo grado non ha tenuto nella dovuta considerazione che gli attori avevano convenuto in giudizio il Policlinico avanzando una richiesta di risarcimento del danno per la somma complessiva € 847.518,15 e che dunque la domanda attorea è stata accolta in misura di gran lunga inferiore, con la conseguenza che il Policlinico convenuto è stato costretto a difendersi dalle richieste pretestuose formulate dalla in parte CP_7
quantitativamente errate ed in parte del tutto infondate in fatto ed in diritto. È pertanto evidente la sussistenza di una soccombenza reciproca in relazione alle domande formulate nei confronti del e, conseguentemente, i presupposti per disporre la CP_1
compensazione delle spese di lite.
“
3. ERRATA CONDANNA EX ART. 96 C.P.C. PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL
PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE”. Il non è stato in grado di definire la CP_1
questione bonariamente in sede di mediazione e ha giustificato la mancata partecipazione al relativo procedimento, dando prova che nell'anno 2018 si erano creati dei gravi disservizi interni, che hanno poi portato alla soppressione dell'ufficio legale dell'ente.
Nonostante ciò, nessuna delle suddette giustificazioni, provate documentalmente, è stata analizzata dal giudice di primo grado.
10 L'appellante ha perciò chiesto: “voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente appello ed in parziale
riforma dell'impugnata sentenza così statuire:
1. accertare e dichiarare il difetto del
nesso causale tra i danni lamentati dai Signori e CP_9 Persona_1 [...]
e l'attività posta in essere dai sanitari dell' di Parte_2 Controparte_1
con conseguente rigetto delle domande svolte dagli stessi nei confronti CP_1
dell' medesima, poiché infondate in fatto e in diritto e in ogni caso;
2. accertare CP_1
e dichiarare la violazione dell'art. 92 c.p.c. e per l'effetto dichiarare la compensazione
delle spese di lite tra la Sig.ra e l' ; CP_7 Controparte_1
3. accertare e dichiarare la violazione dell'art. 96 c.p.c. e per l'effetto ridurre la
condanna alle spese stabilita nei confronti del . nel caso Controparte_13
di pagamento da parte dell' di di quanto Parte_4 CP_1
stabilito nella sentenza di primo grado, condannare gli attuali appellati alla restituzione
di quanto indebitamente percepito in relazione alla sentenza impugnata. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, oltre accessori e spese generali
come per legge”.
§2.1- Si sono costituiti , e , CP_2 Persona_1 CP_9 Parte_2
eccependo innanzitutto l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del primo motivo di appello,
nonché l'infondatezza e pretestuosità dello stesso. In particolare, hanno rilevato l'inammissibilità delle pretese violazioni di legge, riferite agli artt. 2049 e 2059 c.c.,
essendosi controparte limitata soltanto ad indicarle nel titolo relativo al primo motivo di appello senza in alcun modo svilupparle. Hanno poi contestato gli altri motivi di gravame perché anch'essi infondati e hanno chiesto il rigetto integrale dell'appello.
§2.2-Si è costituita l' (già Azienda Controparte_3
Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento), la quale, riportandosi alle difese svolte nel corso
11 del primo grado di giudizio, ha rilevato che l'appello proposto dal Controparte_1
non risulta formulato nei suoi confronti e ne ha chiesto il rigetto nel caso e nelle parti in cui direttamente o indirettamente possa ledere i propri interessi.
§2.3- La Corte, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha rinviato la causa per conclusioni e all'udienza cartolare in epigrafe indicata, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., l'ha riservata in decisione.
§3-Va anzitutto chiarito che la formulazione dell'appello in esame risponde ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c., essendo ben individuati: le parti della sentenza di primo grado contestate;
il dato normativo che si assume non correttamente applicato;
gli elementi di giudizio non adeguatamente valutati e il diverso provvedimento auspicato.
E tanto ciò è vero che l'appellante puntualmente circoscrive la sua contestazione solo alla parte della decisione che ha riconosciuto e liquidato anche il danno morale subito dai prossimi congiunti di il governo delle spese di lite e la condanna ex art. CP_7
96 c.p.c., per cui, quanto all'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera appellante, nei limiti indicati in sentenza e alle poste risarcitorie riconosciute in favore dell'appellata la sentenza risulta irretrattabile. CP_2
Con il primo motivo di gravame, come accennato, si lamenta l'erroneità e contraddittorietà della sentenza di primo grando, nella parte in cui ha accolto la domanda di risarcimento dei congiunti di , pur avendola essi fondata sull'errata CP_2
diagnosi di carcinoma, invece confermata dal CTU, che ha ravvisato la negligenza e imperizia dei sanitari del solo per aver sottoposto a intervento Controparte_1
chirurgico anche la mammella destra della paziente, pur non ricorrendone la necessità.
Ora, va in contrario evidenziato che il primo giudice non ha dato affatto una valutazione superficiale della domanda ancora qui in contestazione, avendo espressamente scritto per dare conto del suo accoglimento: <Con riferimento al presente caso, può senz'altro
12 ritenersi che i congiunti di con lei conviventi abbiano subito e stiano CP_7
subendo, così come specificamente allegato, una compromissione della loro vita
familiare. L'apprezzabile lesione riportata dall'odierna attrice, oltretutto in giovane età,
e il lungo e complicato decorso clinico-chirurgico ad oggi ancora non del tutto giunto a
compimento, hanno senza dubbio inciso negativamente sui rapporti endo ed eso-familiari
determinando per tutti sicure sofferenze d'animo; nel caso di specie, i congiunti di CP_7
hanno allegato e provato l'esistenza del rapporto di parentela e lo stato di
[...]
convivenza (cfr. doc. 24 e 25 attori)”, sul presupposto della già acclarata responsabilità
dei medici che ebbero in cura , avendo il CTU ha affermato la sussistenza CP_2
del nesso di causalità tra l'asportazione non necessaria della mammella destra “e le
successive complicanze clinico-chirurgiche che hanno portato alla rimozione totale
dell'espansore nel giugno 2011 (27.06.2011) quindi a ricostruzione mammaria
(bilaterale) nel gennaio 2013 e del II Tempo della ricostruzione (bilaterale) nel luglio
2015” e i successivi interventi ricostruttivi del 2017 (cfr. ctu pag. 14); il ragionamento logico alla base di tale valutazione è pienamente condivisibile, in quanto, ove i sanitari del Pol. avessero tenuto la condotta alternativa conforme alle leges artis e da CP_1
essi esigibile in base all'art. 1176, co.2, c.c., non avrebbe certamente subito CP_7
l'asportazione della mammella destra e non sarebbe incorsa, con altro grado di credibilità
logica assoluta, nelle complicanze clinico-chirurgiche che l'hanno costretta a sottoporsi ai successi interventi.
Deve altresì sottolinearsi che dall'istruttoria espletata non sono emersi fattori alternativi che avrebbero potuto condurre agli esiti sopra descritti.
Pertanto, il convenuto deve essere condannato al risarcimento di tutti i CP_12
danni subiti dall'odierna attrice, limitatamente a quelli connessi alla lesione conseguente al profilo di responsabilità sopra descritto>>. Così lasciando chiaramente evincere che le
13 sofferenze interiori sofferte dai prossimi congiunti in premessa indicati possono ritenersi sussistenti sulla base del criterio presuntivo che impone lo stretto legame parentale intercorrente con la parte lesa in via principale nonché per la comprovata convivenza.
A ciò dovendosi aggiungere che è del tutto plausibile ed evidente che la sofferenza interiore di cui si discute non è derivata e non è stata dedotta avendo solo riguardo alla errata diagnosi di carcinoma mammario bilaterale, ma anche avendo riguardo a tutti i fatti descritti sin dall'atto di citazione di primo grado, ove è lamentata l'imperizia dei sanitari che hanno avuto in cura sotto molteplici profili, compreso quello della CP_2
non necessità dell'asportazione della mammella destra. Errata manovra questa, come detto, che con valutazione non sottoposta a censura, ha sicuramente comportato l'allungamento dei tempi di guarigione, per le complicane già segnalate innanzi, come riscontrate e descritte dal CTU e che non si sarebbero verificate ove i medici della struttura ospedaliera appellante avessero adottato le giuste terapie, secondo le migliori leggi dell'arte medica all'epoca conosciute.
Rispetto a tale ordine di considerazioni l'allegazione della parte appellane è suggestiva,
ma non convincente, poiché trascura un dato fondamentale: gli istanti, sin dal primo grado, hanno chiesto di essere risarciti dell'errore medico descritto sotto molteplici profili, compreso quello dell'errata diagnosi di carcinoma mammario bilaterale. Errore
questo comunque riscontrato sussistente, con pronuncia definitiva, sebbene non relativamente alla 'bilateralità' della malattia, bensì solo quanto al seno destro, con conseguente quantificazione dei danni derivatine in termini di maggiore sofferenza, di maggior tempo di guarigione e di postumi permanenti reliquati limitatamente a tale profilo, sì da imporre il ridimensionamento delle poste risarcitorie dovute.
Del resto, anche la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che ai congiunti di un soggetto “macroleso”, vittime secondarie dell'illecito, competono iure proprio un danno
14 “diretto” relativo al pregiudizio alla integrità psicofisica, medicalmente accertato, da correlarsi, eziologicamente, alle gravi patologie riportate dal congiunto a seguito dell'illecito (nella specie) sanitario, ed un danno "indiretto" (c.d. riflesso) relativo allo sconvolgimento di vita del congiunto, provocato dalla vicinanza e dal necessario, costante accudimento del soggetto gravemente danneggiato a seguito dell'illecito in questione.
Il danno non patrimoniale, sub specie di danno morale, costituisce dunque un danno risarcibile non solo quando è causato da lesioni patite direttamente dalla vittima, ma anche quando è causato da lesioni personali patite da un proprio congiunto.
Al fine di risolvere i contrasti insorti sulla questione la Suprema Corte a Sezioni Unite ha stabilito che anche i prossimi congiunti della vittima primaria di lesioni personali hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale consistito nel dolore e nell'afflizione provati per la sofferenza del proprio caro (così Cass. Sez. Un. n. 9556/2002).
Chiaramente, ha precisato la Corte, il danno in questione non può essere ritenuto in re ipsa, ma deve essere dedotto e dimostrato in concreto anche attraverso presunzioni.
E a tal fine ha sicuramente rilievo la maggiore o minore prossimità formale del legame parentale, così come l'effettiva convivenza o meno del congiunto, ed anche la gravità e serietà del pregiudizio e della sofferenza subita dal danneggiato.
Nello specifico, la più recente giurisprudenza afferma che: “Il danno non patrimoniale,
consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in
modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova
presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti
di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (cfr. Cass. n. 11212/2019,
conforme Cass. n. 1640/ 2020), risalendo dunque al fatto ignorato della sussistenza del danno partendo dal fatto noto della gravità delle lesioni, della loro natura e del grado di parentela tra vittima primaria e vittima secondaria.
15 Gli attori, odierni appellati, hanno dimostrato nel corso del primo grado di giudizio lo stretto legame di parentela che li avvince alla danneggiata primaria nonché lo stato di convivenza con la stessa, la quale, all'epoca trentaduenne e dunque ancora molto giovane,
ha subito gravi lesioni personali che ne hanno compromesso la qualità della vita anche negli anni a venire e che in ragione della ristrettezza del nucleo familiare, composto solo da genitori e due figli, induce a ritenere confermato lo stravolgimento delle abitudini di vita per tutti i componenti.
È corretta dunque la decisione del primo giudice nella parte in cui riconosce il risarcimento del danno morale ai congiunti della affermando che “la valutazione CP_2
del quadro complessivo degli elementi dedotti in giudizio conduce a ritenere provata
l'affectio familiaris tra la vittima primaria di lesioni e e Persona_1 CP_9
, la cui alterazione in senso negativo ha determinato in capo ai familiari Parte_2
un pregiudizio di natura morale-interiore, che merita di essere risarcito. Al contrario,
non si ravvisano i presupposti per il riconoscimento di un c.d. pregiudizio dinamico-
relazionale, atteso che la lesione riportata da , seppure grave, non ha CP_7
comportato l'impossibilità di attendere ai bisogni e alle attività della propria vita
quotidiana né la necessità di essere assistita (come avverrebbe invece in caso di
riconoscimento alla vittima dell'indennità di accompagnamento)”.
E parimenti corretta è la valutazione in via equitativa delle poste risarcitorie al predetto titolo spettanti, siccome rapportate alla gravità della responsabilità riscontrata e agli oggettivi elementi di giudizio di cui si è sopra detto, conformemente ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “Ai prossimi congiunti di persona che
abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il
risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una
particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art.
16 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso,
con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il
responsabile. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa,
in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base
di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del
nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari” (Cassazione civile sez. III,
27/05/2019, n.14392).
In ordine al secondo motivo di appello, con il quale il lamenta la nullità della CP_1
sentenza di primo grado per violazione dell'art. 92 c.p.c., nella parte in cui ha condannato il al pagamento delle spese di lite per complessivi € 25.529,94, riportate CP_1
erroneamente nel dispositivo per l'importo di € 13.481,00, innanzitutto si rileva che la sentenza appellata è stata oggetto di correzione materiale, e che la relativa ordinanza,
allegata agli atti unitamente alla comparsa conclusionale della parte appellante, ha disposto che l'importo di euro 13.841,00, erroneamente indicato in dispositivo, sia sostituito con l'importo di euro 25.529,94.
È poi da notare che l'ordinanza del 29.09.2022, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, ha chiarito che: “con riferimento
invece al diverso importo (come liquidato in dispositivo rispetto a quello indicato in
motivazione) delle spese liquidate in favore degli attori e a carico dell'
[...]
devesi evidenziare come nella motivazione il Giudice abbia Controparte_1
esplicitato in maniera chiara le ragioni per le quali la liquidazione delle spese legali
risultava, per così dire, maggiorata. Il Tribunale, infatti, nel capo della sentenza de quo,
ha cura di specificare che la liquidazione avviene secondo i criteri dettati dal decreto
ministeriale e “considerando la mancata partecipazione ingiustificata al procedimento
di mediazione demandata dal giudice”. Tale specificazione rende esplicito il
17 ragionamento adottato dal Giudice e consente di individuarne la decisione finale, che nel
contrasto tra i due diversi importi indicati, l'uno nella motivazione e l'altro nel
dispositivo, porta a ritenere senz'altro frutto di errore materiale l'importo indicato nel
dispositivo, con necessaria prevalenza di quello indicato nella motivazione”.
Anche in questo caso rimane condivisibile la scelta del primo giudice di condannare al pagamento delle spese di lite il in favore degli attori, considerando quanto CP_1
opinato dalla giurisprudenza di legittimità: “in tema di spese processuali, l'accoglimento
in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà
luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una
pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o
in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali
in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale
o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”
(Cassazione civile sez. un., 31/10/2022, ud. 19/07/2022, dep. 31/10/2022, n.32061).
È chiaro, infatti, che rimane facoltà del giudice valutare se, a prescindere dall'accoglimento totale o parziale della domanda, vi siano i presupposti per disporre la compensazione totale o parziale delle spese di lite. E, nello specifico caso, il tribunale ha dato conto delle ragioni che lo hanno indotto a disporre la condanna integrale del alle spese di lite, in considerazione del contegno processuale della Controparte_1
parte soccombente.
Il che, sotto altro profilo, induce a ritenere il terzo motivo di appello inammissibile, in quanto non risulta riscontrabile in dispositivo nessuna autonoma condanna ex art. 96
c.p.c. dell'azienda ospedaliera appellante, a causa della sua mancata partecipazione al procedimento di mediazione, piuttosto evincendosi che il primo giudice ha considerato
18 rilevante tale circostanza ai fini della imposizione integrale delle spese di lite a suo carico e della liquidazione nella misura massima innanzi indicata.
In ogni caso, per completezza, va anche precisato che la documentazione prodotta dall'appellante, al fine di giustificare la mancata partecipazione alla mediazione demandata dal giudice, non è idonea allo scopo avuto di mira, non dando conto di circostanze oggettive (cause di impossibilità assoluta e oggettiva o di forza maggiore),
permanenti (altrimenti avrebbe potuto essere chiesto un rinvio) e documentabili.
§3.1-Le spese del grado parimenti seguono la soccombenza, per cui, poste a carico della parte appellante in favore degli appellati , CP_2 Parte_1 Parte_2
e , vanno liquidate come da dispositivo, secondo i medi tariffari vigenti e Parte_3
con espunzione dei compensi previsti per la fase “trattazione/istruttoria”, non svoltasi.
Le ridette spese devono invece essere compensate quanto al rapporto processuale dell'appellante con l'“ (già Controparte_3 [...]
” ), siccome citata in appello solo quale litisconsorte Controparte_4 CP_3
processuale, senza formulazione di nessuna impugnativa nei suoi confronti.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio 2013, in cui è
entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità 2013 (approvata con Legge
24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata, così provvede:
1) rigetta l'appello.
19 2) Pone le spese di lite del grado, quanto al rapporto processuale con gli appellati CP_2
e , a carico dell'appellante e le
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_3
liquida in €. 6.946,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario nella misura del 15%. Compensa le spese del grado quanto al rapporto processuale fra parte appellante e appellata . Controparte_3
4) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13
comma 1-quater DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002 a carico della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 23.01.2025
La Presidente est.
dott.ssa Marianna D'Avino
20