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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2345/2024 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2345/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...]8, C.F._1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Cinzia De Angeli del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Venezia, Santa Email_1
Croce n. 663 – è elettivamente domiciliata;
e nato a [...] il [...], (C.F. CP_1
), residente a [...]8, C.F._2
rappresentato e difeso, dall'Avv. Elisabetta Orsini del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio è elettivamente Email_2
domiciliato;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio. R.G. 2345/2024 V.G
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e confermate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024, depositate in data
9.10.2024.
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.05.2024 e Parte_1 [...]
– premesso di aver contratto matrimonio civile in Egitto in data CP_1
11.01.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia in data 8.10.2018, atto n. 344, Parte II, Serie C, anno 2018; che dalla loro unione sono nati due figli (nata a [...], il [...]) e (nato a [...], il [...]) Per_1 Per_2
e che con provvedimento del 17.05.2021 (n. 7163/2021), e che nel giudizio per separazione consensuale già iscritto al R.G. n. 1929/2021, codesto Tribunale omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso del
4.03.2021 e confermate con il verbale dell'udienza del 11.05.2021 – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni della stessa:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
2) I figli minori e rimangono affidati a entrambi i genitori che Per_1 Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3) La casa sita in via dei Mirtilli n. 13, piano primo di proprietà del sig. CP_1
completa di tutti i mobili e gli arredi, rimane assegnata alla sig.r perché Parte_1
la abiti insieme ai figli che ivi continueranno a vivere e risiedere.
4) Il padre, considerato che l'attività lavorativa che svolge impone la sua personale presenza quotidiana anche per 15/18 ore al giorno tutti i giorni della settimana, terrà con sé i figli almeno come segue: R.G. 2345/2024 V.G
- una domenica ogni quindici andandoli a prendere presso l'abitazione materna e tenendoli dalle ore 10.30 / 11.00 fino alle ore 21.00 quando, dopo cena, li riporterà dalla madre;
- compatibilmente con le esigenze lavorative del sig. previo congruo CP_1
preavviso alla madre e in assenza di espresso e giustificato rifiuto della stessa, due volte a settimana il papà potrà andare a prendere i bambini a scuola e/o a/da attività extrascolastiche e portarli poi a casa dalla madre per l'ora di cena;
-10 giorni anche non continuativi durante l'inverno e 10 giorni anche non continuativi durante l'estate eventualmente anche in Egitto dove madre e figli normalmente si trasferiscono da giugno, finita la scuola, a settembre prima dell'inizio del nuovo anno scolastico per mantenere vivi i rapporti con le famiglie di origine, impegnandosi ad acquistare il biglietto per il volo per entrambi i figli.
E' fatto salvo, in ogni caso, ogni diverso miglior accordo raggiunto tra i genitori anche tenuto conto dell'età e delle esigenze dei figli e delle attività lavorative dei genitori.
In particolare, le parti stabiliscono sin d'ora che quando la ricorrente troverà un'occupazione lavorativa, il regime di visita e permanenza dei figli presso il padre venga ridefinito con un incremento dell'onere di frequentazione da parte del padre, secondo le modalità che potrà attuare, e contestuale riduzione del contributo mensile dovuto dal padre. Fino ad allora la signor si occuperà in Parte_1
via esclusiva -fatto salvo il diverso accordo delle parti- della gestione quotidiana dei figli che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà accompagnare a/da visite mediche, attività sportive/extrascolastiche/ludiche, nessuna esclusa.
5) In considerazione della modifica dei tempi di permanenza dei figli con i genitori e delle, a breve, aumentande necessità degli stessi in considerazione della loro età, il sig. si impegna e obbliga a corrispondere, a mezzo bonifico bancario da CP_1
effettuarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di €
400,00 a titolo di concorso per il mantenimento della signora Parte_1
ed € 800,00 per ciascun figlio. Detto importo verrà corrisposto a decorrere dal
[...]
mese di ottobre 2024 e verrà di anno in anno, automaticamente adeguato su base ISTAT tenendo come data di decorrenza il mese di ottobre 2024. R.G. 2345/2024 V.G
6) Le spese straordinarie per i figli verranno sostenute come segue:
- 100% delle spese di iscrizione, rette e tasse scolastiche a carico del padre;
- 50% delle altre spese a carico di ciascuno dei genitori;
facendo riferimento, le parti, a quanto indicato dal vigente protocollo in uso presso codesto Tribunale.
Fermo quanto sopra, il sig si impegna a sostenere il 100% di tutte le CP_1
spese straordinarie fintanto che la moglie non troverà una qualsiasi occupazione lavorativa, anche part-time, con l'obbligo della sig.ra di Parte_1
rendersi parte attiva per il reperimento di un'attività lavorativa.
7) I coniugi stabiliscono che l'autovettura Opel Meriva tg EJ628AF intestata al ricorrente rimanga nella disponibilità della moglie che se ne assume tutti i relativi costi e spese ad eccezione di bollo e assicurazione che rimangono in capo al sig CP_1
8) I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo/rilascio del passaporto anche per i figl (nata a [...] il [...]) (nato a [...] Persona_3 Persona_4
il 25/10/2012).
9) I coniugi dichiarano di avere definito tra loro ogni ulteriore e diversa e questione e di non aver reciprocamente nulla a pretendere in relazione ai rapporti tutti sin tra gli stessi intercorsi”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione – non si sono più riconciliati. R.G. 2345/2024 V.G
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più
ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rispondente all'interesse dei figli minori.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, il ricorso non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, sicchè il Tribunale può prenderne atto.
Con riferimento alle ulteriori dichiarazioni e impegni assunti dalle parti nelle condizioni di divorzio il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto,
va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà
esecutiva.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così
provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, congiuntisi in matrimonio civile in Egitto in data 11.01.2007 e CP_1
trascritto nei registri del Comune di Venezia in data 8.10.2018, atto n. 344, Parte II,
Serie C, anno 2018;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Omologa le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Silvia Barison Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2345/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...]8, C.F._1
rappresentata e difesa, dall'Avv. Cinzia De Angeli del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Venezia, Santa Email_1
Croce n. 663 – è elettivamente domiciliata;
e nato a [...] il [...], (C.F. CP_1
), residente a [...]8, C.F._2
rappresentato e difeso, dall'Avv. Elisabetta Orsini del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio è elettivamente Email_2
domiciliato;
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio. R.G. 2345/2024 V.G
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto e confermate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024, depositate in data
9.10.2024.
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31.05.2024 e Parte_1 [...]
– premesso di aver contratto matrimonio civile in Egitto in data CP_1
11.01.2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia in data 8.10.2018, atto n. 344, Parte II, Serie C, anno 2018; che dalla loro unione sono nati due figli (nata a [...], il [...]) e (nato a [...], il [...]) Per_1 Per_2
e che con provvedimento del 17.05.2021 (n. 7163/2021), e che nel giudizio per separazione consensuale già iscritto al R.G. n. 1929/2021, codesto Tribunale omologava la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso del
4.03.2021 e confermate con il verbale dell'udienza del 11.05.2021 – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni della stessa:
“1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio.
2) I figli minori e rimangono affidati a entrambi i genitori che Per_1 Per_2
eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sulle questioni di ordinaria amministrazione.
3) La casa sita in via dei Mirtilli n. 13, piano primo di proprietà del sig. CP_1
completa di tutti i mobili e gli arredi, rimane assegnata alla sig.r perché Parte_1
la abiti insieme ai figli che ivi continueranno a vivere e risiedere.
4) Il padre, considerato che l'attività lavorativa che svolge impone la sua personale presenza quotidiana anche per 15/18 ore al giorno tutti i giorni della settimana, terrà con sé i figli almeno come segue: R.G. 2345/2024 V.G
- una domenica ogni quindici andandoli a prendere presso l'abitazione materna e tenendoli dalle ore 10.30 / 11.00 fino alle ore 21.00 quando, dopo cena, li riporterà dalla madre;
- compatibilmente con le esigenze lavorative del sig. previo congruo CP_1
preavviso alla madre e in assenza di espresso e giustificato rifiuto della stessa, due volte a settimana il papà potrà andare a prendere i bambini a scuola e/o a/da attività extrascolastiche e portarli poi a casa dalla madre per l'ora di cena;
-10 giorni anche non continuativi durante l'inverno e 10 giorni anche non continuativi durante l'estate eventualmente anche in Egitto dove madre e figli normalmente si trasferiscono da giugno, finita la scuola, a settembre prima dell'inizio del nuovo anno scolastico per mantenere vivi i rapporti con le famiglie di origine, impegnandosi ad acquistare il biglietto per il volo per entrambi i figli.
E' fatto salvo, in ogni caso, ogni diverso miglior accordo raggiunto tra i genitori anche tenuto conto dell'età e delle esigenze dei figli e delle attività lavorative dei genitori.
In particolare, le parti stabiliscono sin d'ora che quando la ricorrente troverà un'occupazione lavorativa, il regime di visita e permanenza dei figli presso il padre venga ridefinito con un incremento dell'onere di frequentazione da parte del padre, secondo le modalità che potrà attuare, e contestuale riduzione del contributo mensile dovuto dal padre. Fino ad allora la signor si occuperà in Parte_1
via esclusiva -fatto salvo il diverso accordo delle parti- della gestione quotidiana dei figli che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà accompagnare a/da visite mediche, attività sportive/extrascolastiche/ludiche, nessuna esclusa.
5) In considerazione della modifica dei tempi di permanenza dei figli con i genitori e delle, a breve, aumentande necessità degli stessi in considerazione della loro età, il sig. si impegna e obbliga a corrispondere, a mezzo bonifico bancario da CP_1
effettuarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di €
400,00 a titolo di concorso per il mantenimento della signora Parte_1
ed € 800,00 per ciascun figlio. Detto importo verrà corrisposto a decorrere dal
[...]
mese di ottobre 2024 e verrà di anno in anno, automaticamente adeguato su base ISTAT tenendo come data di decorrenza il mese di ottobre 2024. R.G. 2345/2024 V.G
6) Le spese straordinarie per i figli verranno sostenute come segue:
- 100% delle spese di iscrizione, rette e tasse scolastiche a carico del padre;
- 50% delle altre spese a carico di ciascuno dei genitori;
facendo riferimento, le parti, a quanto indicato dal vigente protocollo in uso presso codesto Tribunale.
Fermo quanto sopra, il sig si impegna a sostenere il 100% di tutte le CP_1
spese straordinarie fintanto che la moglie non troverà una qualsiasi occupazione lavorativa, anche part-time, con l'obbligo della sig.ra di Parte_1
rendersi parte attiva per il reperimento di un'attività lavorativa.
7) I coniugi stabiliscono che l'autovettura Opel Meriva tg EJ628AF intestata al ricorrente rimanga nella disponibilità della moglie che se ne assume tutti i relativi costi e spese ad eccezione di bollo e assicurazione che rimangono in capo al sig CP_1
8) I coniugi si danno reciproco assenso al rinnovo/rilascio del passaporto anche per i figl (nata a [...] il [...]) (nato a [...] Persona_3 Persona_4
il 25/10/2012).
9) I coniugi dichiarano di avere definito tra loro ogni ulteriore e diversa e questione e di non aver reciprocamente nulla a pretendere in relazione ai rapporti tutti sin tra gli stessi intercorsi”.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione – non si sono più riconciliati. R.G. 2345/2024 V.G
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi ed alla loro mancata riconciliazione, che non può più
ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto rispondente all'interesse dei figli minori.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, il ricorso non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico, sicchè il Tribunale può prenderne atto.
Con riferimento alle ulteriori dichiarazioni e impegni assunti dalle parti nelle condizioni di divorzio il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto,
va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà
esecutiva.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così
provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1
, congiuntisi in matrimonio civile in Egitto in data 11.01.2007 e CP_1
trascritto nei registri del Comune di Venezia in data 8.10.2018, atto n. 344, Parte II,
Serie C, anno 2018;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Omologa le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 23.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Dott.ssa Lisa Micochero