Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
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N. 102/2025 R.G.
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE UNICA
In persona della dott.ssa Gabriella Canto, letto il ricorso proposto da con sede a Milano in Via Domenichino Parte_1
n. 19, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Fabio Magrì; esaminata la documentazione allegata;
ritenuto che
il contratto a fondamento della domanda rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e, dunque, del Decreto Legislativo n. 206/2005 (cosiddetto Codice del
Consumo); osservato che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea il giudice nazionale, per ovviare allo squilibrio che si presume sussistere tra consumatore e professionista, è tenuto a verificare d'ufficio la presenza di eventuali clausole abusive nel contratto da cui origina la controversia, non appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine;
considerato che
tale sindacato circa l'abusività/vessatorietà delle clausole contenute nei contratti “B2C”, cioè conclusi tra professionista e consumatore, va effettuato anche nell'ambito del procedimento monitorio, alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Controparte_1 Controparte_2
;
[...]
considerato che solo le clausole contrattuali che sono connesse all'oggetto della controversia rientrano nell'obbligo di esame d'ufficio incombente al giudice nazionale adito;
considerato che
sono state esaminate le clausole relative al foro convenzionale ed alla misura degli interessi corrispettivi e di mora del contratto posto a fondamento della
domanda, in quanto rilevanti ai fini della decisione;
ritenuto che
le suddette clausole non hanno carattere vessatorio;
ritenuto che
dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
visti gli art. 633 e segg. c.p.c,
INGIUNGE
A e , in solido tra loro, di pagare alla ricorrente, nel CP_3 Controparte_4 termine di quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, la somma di €
11.284,73, oltre agli interessi di mora, al saggio convenzionale, nei limiti del tasso soglia dell'usura ai sensi della L. n. 108/1996, dal 15 novembre 2014 al soddisfo, ed oltre alle spese del presente procedimento, che liquida in euro 567,00 per compensi, più le spese di euro 145,50, rimborso delle spese generali, IVA e CNPA.
Avverte i debitori che potranno proporre opposizione avverso il presente decreto nel termine di quaranta giorni dalla sua notificazione e che, in mancanza, lo stesso diventerà definitivo e titolo per l'esecuzione forzata ed il consumatore decadrà anche dalla possibilità di fare valere il carattere vessatorio delle clausole indicate in motivazione.
Caltanissetta, 17 marzo 2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriella Canto