Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 2493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2493 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro 2 Sezione Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Manuela Montuori All'udienza del09/01/2025, lette le note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1038/2023 R.G. promossa da:
rappr.to e difeso dall'Avv. ARTIACO BRUNO come Parte_1 da procura in atti
RICORRENTE
contro
:
in persona del legale rapp.te pt CP_1
RESISTENTE OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/01/2023 parte ricorrente esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della per il periodo dal 20/09/2021 al CP_1
31/03/2022, data in cui il rapporto di lavoro cessava a seguito di scadenza del contratto a tempo determinato;
di aver svolto le mansioni di operaio addetto alla guida degli escavatori per la posa di cavi nei fossati ed, all'occorrenza, alla verniciatura delle navi, inquadrato nel 2° livello retributivo del C.C.N.L. per i dipendenti da Imprese Edili Artigiane;
di aver osservato l'orario di lavoro 8:00 - 17:00, con un'ora di intervallo per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Lamentava il mancato pagamento della retribuzione relativa al mese di Marzo 2022, il mancato pagamento della retribuzione relativa al periodo 18/02/2022
– 25/02/2022, durante il quale avrebbe dovuto godere del trattamento di malattia, nonché il mancato pagamento del T.F.R. e godimento delle ferie e festività abolite. Tanto premesso in punto di fatto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Affinchè il Sig. Giudice Unico Adito presso il Tribunale di Napoli Sezione Lavoro Voglia così provvedere, in accoglimento del ricorso:
1. condanni la Società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della
2. condanni ancora la Società convenuta al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria su tutte le somme riconosciute dovute;
3. condanni da ultimo, la Società convenuta al pagamento dei compensi e spese del presente giudizio, oltre maggiorazione spese generali ed accessori di legge”. Nonostante la regolare notifica del ricorso parte resistente non si costituiva nel presente giudizio, rimanendo contumace. Quindi, all'udienza odierna, lette le note di trattazione scritta, la causa veniva decisa. Il ricorso è fondato e va accolto. Appare opportuno premettere che, operando una corretta applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori dettati dall' art. 2697 c.c., spetta al lavoratore il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela, primo tra tutti, ove sul punto vi sia contestazione, la natura subordinata del rapporto di collaborazione dedotto in giudizio, che dei diritti retributivi del lavoratore rappresenta l'indefettibile presupposto logico - giuridico. Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, ad articolarsi in maniera più o meno complessa, in relazione, anzitutto, alla natura legale o contrattuale delle singole voci retributive di cui si chiede il riconoscimento - essendo necessaria, nella seconda delle ipotesi delineate, la prova della applicabilità alla fattispecie concreta della disciplina pattizia invocata - nonché in relazione al carattere diretto o indiretto che le stesse assumono, richiedendosi, in taluni casi, in cui il sorgere del diritto retributivo è connesso ad una fattispecie complessa - ad un quid pluris, cioè, rispetto alla mera prestazione lavorativa - la prova degli ulteriori presupposti di fatto richiesti dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. Orbene, le allegazioni attoree hanno trovato riscontro nella deposizione testimoniale resa all'udienza del 14/03/2024, risultata credibile per la sua natura dettagliata, coerente e priva di contraddizioni. In relazione al periodo oggetto del presente giudizio, il teste escusso ha riferito, senza alcuna incertezza, che il rapporto di lavoro del ricorrente con la resistente ha coperto il periodo decorrente dal settembre 2021 al marzo del 2022. Pertanto, alla luce della testimonianza resa, risulta provata la circostanza che il ricorrente abbia prestato la propria attività lavorativa con i caratteri della subordinazione (continuità delle mansioni, dipendenza dal potere gerarchico del datore di lavoro, fissità della retribuzione, necessaria osservanza di un orario) presso la resistente senza soluzione di continuità per il periodo sopra indicato. Risultano inoltre confermate anche le mansioni svolte dalla ricorrente nonché l'orario indicato in ricorso. In particolare, all'udienza del all'udienza del 04/10/2023 veniva disposto il libero interrogatorio dell'istante, il quale dichiarava quanto segue” Sono stato assunto dalla società nel mese di settembre 2021 e ho lavorato fino al 31 marzo 2022. Sono stato retribuito regolarmente retribuito fino al mese di febbraio 2022. Non ho percepito la retribuzione relativa al mese di marzo e parte della retribuzione del mese di febbraio. Dopo il licenziamento ho ricevuto 700,00. Ciò dopo che mi sono rivolto all'avvocato. Nulla ho ricevuto a titolo di TFR e parte della retribuzione di febbraio e quella del mese di marzo. Percepivo all'incirca 80 euro al giorno”. All'udienza del 14/03/202 il teste riferiva: “Sono il cognato Testimone_1 del ricorrente, ho lavorato per la società convenuta. Sono stato assunto nel mese di settembre 2021 operaio-muratore e ho lavorato fino al mese di febbraio dell'anno 2022. Ho lavorato a Pastorano, provincia di Caserta. Su questo cantiere ha lavorato anche il ricorrente. Il ricorrente è stato assunto una settimana prima di me e ha lavorato qualche mese in più rispetto a me non so essere preciso sul punto. Sicuramente per un periodo più lungo rispetto al mio. Il ricorrente portava l'escavatore ed era manovratore di macchinari edili. Anche lui ha lavorato sul cantiere di Pastorano sicuro per più di un mese. Su questo primo cantiere abbiamo lavorato dalle ore 8,00 alle 12,30 e poi dalle 13,30 fino alle 17,00 per 5 giorni alla settimana. Poi siamo stati trasferiti su un altro cantiere a Garda. Trattavasi di cantiere navale e ci occupavamo della manutenzione dei traghetti. Abbiamo lavorato per più di un mese stessi orari e stessi giorni di lavoro che ho precedentemente indicato.
Il ricorrente svolgeva mansioni di operaio addetto alla manutenzione dei traghetti. Personalmente ho terminato di lavorare perché non pagavano. Ricevevo solo acconti. Anche il ricorrente riceveva acconti sulla posta pay. Confermo il capo d del ricorso. Non so se il ricorrente al momento della cessazione del rapporto di lavoro ha ricevuto il TFR. Anche mio cognato ha lasciato il lavoro per i medesimi motivi per cui ho lasciato io. Non so poi il ricorrente su quale cantiere ha successivamente lavorato in quanto abbiamo preso strade diverse”. In conclusione, una volta provati la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le modalità attraverso le quali esso si è svolto, compete al datore di lavoro, in virtù di un principio generale di presunzione di persistenza delle situazioni giuridiche, fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento di adeguata retribuzione. Tanto non è stato fatto, alla luce della contumacia della convenuta. Deve ritenersi dunque che parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato in giudizio attraverso la propria produzione documentale, e tramite l'istruttoria svolta, i fatti costitutivi delle pretese che ha con il ricorso oggi sub iudice azionato;
la allegazione attorea, non è stata smentita dalla convenuta, rimasta contumace. Per la definizione del presente giudizio possono utilizzarsi i conteggi così come formulati dalla difesa della parte ricorrente e allegati al proprio atto introduttivo, in quanto corretti e privi di errori contabili, con la precisazione che non vanno conteggiati i 700 euro ricevuti dal ricorrente a seguito del licenziamento. Né del resto i detti conteggi sono stati specificatamente contestati dalla resistente, stante l'opzione in termini di contumacia. Deve pertanto pronunziarsi condanna della convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 3.838,46 per differenze retributive, mancato pagamento del T.F.R. e ferie non godute. Circa gli accessori sui crediti riconosciuti, la resistente deve essere condannata al pagamento degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di svalutazione monetaria calcolata secondo indici ISTAT e dalla maturazione delle poste creditorie, così come indicate nel conteggio allegato al ricorso, al saldo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, così provvede: a) condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di euro 3.838,36, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
b) condanna la resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidando in complessivi euro 1.850,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge con distrazione all'Avv. Artiaco Bruno c) Si comunichi.
Napoli, 09.01.2025.
il Giudice Dott. Manuela Montuori