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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/07/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
RG 480/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 480/2020 RGAC vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Natale Parte_1 C.F._1
Polimeni
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Filomena CP_1 C.F._2
Muratore
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 18/2020, pubblicata il 07.01.2020 nel giudizio iscritto al n.R.G. 2673/2014
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
13.02.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità del convenuto per i danni CP_1 presenti nell'immobile di sua proprietà, sito in Gallico, via Madonna trav. Privata n.1, riscontrati anche dal c.t.u. nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo da egli stesso instaurato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria R.G n. 3211/2012 e, per l'effetto, la condanna di al risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma CP_1 di € 17.528,68, di cui € 6.146,18 per il ripristino dell'immobile ed € 11.38250 per il mancato godimento del bene, determinato in relazione ai costi di locazione di due immobili adibiti a studi professionali condotti in locazione.
A sostegno della propria domanda ha dedotto di aver conferito incarico all'impresa edile di per la costruzione del suddetto immobile nel mese di luglio 2009, di aver CP_1 riscontrato ad agosto 2011, ossia dopo la fine dei lavori, avvenuta nel mese di dicembre 2009, fessurazioni e crepe sui muri dell'unità immobiliare e di aver pertanto chiesto al titolare dell'impresa di ripristinare i vani interessati;
di avere invano tentato di definire in via bonaria la vicenda e di avere pertanto adito il Tribunale di Reggio Calabria con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c. dopo vari solleciti e vani tentativi di composizione bonaria, nell'ambito del quale il c.t.u. ha riscontrato l'effettiva presenza di fessurazioni e lesioni nelle pareti dell'immobile “ ascrivibili ad una esecuzione dei lavori non
a regola d'arte”.
, costituitosi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto. CP_1
In particolare, eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non più titolare dell'impresa edile dal 31.12.2007, cancellata dal relativo albo, ha dedotto di aver eseguito i lavori solamente in virtù del rapporto di amicizia che lo legava all'attore, da cui era stato incaricato di reperire gli operai per interventi di rifinitura dell'immobile a seguito di risoluzione del contratto con l'impresa che aveva realizzato la struttura. Dunque, egli aveva diretto e pagato gli operai alle dipendenze del e dietro le direttive tecniche impartite Pt_1
2 dal direttore dei lavori ing. unico responsabile dei danni accertati Controparte_2 nell'appartamento attoreo, non citato tuttavia in giudizio.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 18/2020 pubblicata il 07.01.2020 nell'ambito del procedimento R.G. n. 2673/2014, ha rigettato la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali in ragione del difetto di prova del titolo posto a fondamento dell'azione risarcitoria, ossia del contratto di appalto tra le parti atteso che “tutti gli elementi acquisiti al processo non appaiono idonei a dissipare tutti i dubbi che sono emersi in ordine all'effettiva conclusione del contratto tra le odierne parti e a tutte le clausole negoziali che avrebbe caratterizzato la poco chiara vicenda contrattuale, in difetto di indici rivelatori certi, univoci e convergenti”.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello nella parte in cui il Parte_1 giudice di prime cure “afferma l'insussistenza degli elementi costitutivi del contratto di appalto sottovalutando e ignorando gli elementi presuntivi emersi nel giudizio nonché le ulteriori evidenze probatorie emerse in sede di CTU e deposizioni testimoniali”.
Segnatamente, ha contestato:
a) l'erronea valutazione delle prove documentali e delle dichiarazioni testimoniali, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dalle stesse, in particolare dalle affermazioni del signor e della signora , è emersa la Persona_1 Testimone_1 sussistenza degli elementi costituitivi del contratto di appalto ex art. 1655 c.c. intervenuto tra
; Pt_1 CP_1
b) l'erronea deduzione circa l'assenza di prova del titolo, ossia del contratto di appalto stipulato verbalmente dalle parti a causa dell' omesso apprezzamento, da parte del giudicante, degli elementi presuntivi e delle ammissioni dello stesso convenuto circa la sua partecipazione ai lavori;
in particolare, ha riconosciuto di aver ricevuto incarico dal per il CP_1 Pt_1 reperimento e la direzione degli operai durante l'esecuzione dei lavori, nonché di aver pagato settimanalmente il compenso agli operai;
c) l'omessa valutazione della consulenza di parte e delle risultanze della consulenza espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., la quale ha accertato la riconducibilità dei vizi
3 dell'immobile ad una esecuzione dei lavori non conforme alle regole d'arte, individuando gli interventi necessari per il ripristino e quantificando il danno da risarcire.
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che i danni presenti nell'immobile di proprietà del dott. e tutti descritti nella CTU Parte_1 depositata a cui ci si riporta per la descrizione degli stessi, sito in Gallico (RC), alla Via
Madonna Trav. Privata n. 1, sono stati causati dalla esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte della ditta del sig. ; 2) per l'effetto condannare lo stesso al CP_1 pagamento a favore del dott. della somma necessaria al ripristino dell'immobile Pt_1 quantificati dal CTU Arch. in € 6.146,18 oltre interessi e rivalutazione Persona_2 monetaria;
3) condannare, altresì, il sig. al pagamento in favore del dott. CP_1
della somma di € 11.382,50 a titolo di risarcimento per il mancato godimento Parte_1 dell'immobile; 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
, costituitosi in giudizio, eccepita in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, ha contestato la difesa avversaria evidenziando che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso che i lavori di rifinitura non sono stati eseguiti dal sig. quale titolare della ditta e che dunque non vi è mai stato un CP_1 contratto di appalto tra le parti.
Ha precisato che dalla c.t.u. non emerge quali siano le cause delle fessurazioni, le quali, invero, potrebbero essere riconducibili ad un assestamento dell'immobile o ad una scarsa muratura di tamponamento non collegata bene con travi e pilastri. Inoltre, ha ribadito che la responsabilità per i vizi dell'immobile dovrebbe essere imputata al direttore dei lavori che non ha vigilato sulla loro corretta esecuzione o alle imprese edili che si sono succedute nel tempo.
Ha dunque domandato il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 24.02.025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Dalla disamina dell'atto di citazione, infatti, si evince quali siano le parti della sentenza oggetto di contestazione, nel rispetto dei requisiti di forma prescritti dall'art. 342 c.p.c.: “Gli
4 artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ. SU n. 36481/2022; Cass. civ. SU n.
27199/2017).
3. Nel merito l'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
3.1 Il giudice di prime cure, dopo aver correttamente richiamato le norme e la giurisprudenza in materia di forma del contratto di appalto e di onere probatorio gravante su ciascuna parte, ha escluso la dimostrazione dell'accordo per tabulas, in assenza di qualunque documento a supporto del vincolo negoziale, e valutato irrilevanti, contraddittorie e lacunose le dichiarazioni testimoniali acquisite.
Ha dunque così concluso: “In buona sostanza le complessive emergenze processuali hanno innanzitutto evidenziato che nessun contratto scritto è stato mai stipulato tra le odierne parti e che all'epoca della realizzazione dei lavori di costruzione della villa di proprietà del Pt_1 la ditta risultava cancellata sin dal 31.12.2007 dall'Albo delle Imprese CP_1
Artigiane Edili.
Le inattendibili perché contraddittorie, nei termini sopra evidenziate, deposizioni testimoniali non hanno chiarito quale tipologia di opere avrebbe dovuto eseguire la ditta , attesa la CP_1 asserita presenza di altre ditte sul cantiere;
se lo stesso convenuto abbia prestato attività lavorativa in proprio quale semplice operaio ovvero abbia messo a disposizione del Pt_1 una squadra di operai alle sue dirette dipendenze e sotto le sue direttive o se invece gli operai impiegati, magari anche reclutati dal , fossero stati pagati direttamente dal CP_1 Pt_1
In conclusione, tutti gli elementi acquisiti al processo non appaiono idonei a dissipare tutti i dubbi che sono emersi in ordine all'effettiva conclusione del contratto tra le odierne parti e a tutte le clausole negoziali che avrebbe caratterizzato la poco chiara vicenda contrattuale, in difetto di indici rivelatori certi, univoci e convergenti”.
5 Orbene, vero è che non vi è prova scritta del contratto stipulato tra le parti e che del tutto irrilevanti sono le dichiarazioni rese dai primi due testi escussi e Persona_1 Tes_2
in quanto rese de relato actoris, nondimeno plurimi elementi indicativi
[...] dell'esistenza del vincolo negoziale intercorso tra le parti si evincono dalla comparsa di costituzione del convenuto.
Questi, infatti, pur contestando l'esistenza del contratto di appalto, costituendosi in primo grado, ha affermato: “Nel merito si precisa che il sig. veniva contattato dal CP_1 ricorrente, in qualità di amico al fine di aiutarlo a reperire degli operai per le opere di rifinitura del suo immobile in economia, poiché la ditta realizzatrice della struttura aveva rescisso il contratto. Il sig. veniva, altresì, incaricato di seguire gli operai, non n.q. di CP_1 impresa edile, ma come dipendente del sig. dietro direttive impartite dall'ing. Pt_1
. In sostanza, il sig. si occupava di dirigere gli operai durante Controparte_2 CP_1
l'esecuzione dei lavori e di pagare a questi ultimi, settimanalmente, il loro compenso in nome
e per conto del dr. . Pt_1
Premesso che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, nella fattispecie il sig. non ha CP_1 contestato:
l'oggetto dell'incarico (lavori di rifinitura dell'immobile); la sua presenza sul cantiere nel luogo e nel periodo dedotti dall'attore (appartamento sito in Gallico, via Madonna trav. Privata
n.1 nei mesi luglio - dicembre 2009); il reclutamento e la direzione degli operai durante l'esecuzione dei lavori, la corresponsione della retribuzione agli operai per conto del Pt_1
A ciò deve aggiungersi che il sig. non ha dedotto di svolgere sul cantiere funzioni CP_1 differenti da quelle direttive, di talché va escluso che egli sia stato un semplice operaio con funzioni esecutive, al pari degli altri, né ha dedotto o provato la ricorrenza dei presupposti del lavoro subordinato alle dipendenze del Pt_1
La presenza del sig. sul cantiere è stata poi confermata anche da , CP_1 Testimone_3 testimone escussa all'udienza del 19.06.2018: “Conosco bene la casa del dott. perché ci vado spesso anche perché uno degli studi professionali è ubicato in Gallico;
so che tra le ditte che hanno partecipato alla realizzazione della villa c'era il sig. , presente oggi in aula;
CP_1 sono certa di questa circostanza l'ho visto personalmente in più occasioni mentre era intento
a lavorare presso questa villa”.
6 Dunque, pur mancando la prova di tutti i requisiti tipici del contratto di appalto che, ai sensi dell'art. 1655 c.c., si connota per l'organizzazione dell'impresa a carico dell'appaltatore e per l'assunzione da parte di questi del carico esclusivo del rischio economico, gli elementi sopra esaminati depongono per l'esistenza di un vincolo negoziale tra le parti con elementi riconducibili al contratto di appalto (segnatamente i poteri organizzativi e direttivi in capo al sig. ) e con assunzione dell'obbligo a carico dell'appellato di eseguire i lavori di CP_1 rifinitura nell'immobile del Pt_1
In definitiva, l'appello è fondato nella parte in cui contesta l'omessa valorizzazione da parte del Tribunale di quanto ammesso dal convenuto con la propria comparsa, pervenendo all'esclusione della prova del titolo sulla base dell'esame delle sole dichiarazioni testimoniali e dell'assenza di riscontri di carattere documentale.
2.2 Orbene, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.13533/2001).
Nella fattispecie, una volta provata l'esistenza del contratto tra le parti e stante l'inadempimento allegato da parte del spettava al convenuto dimostrare di avere Pt_1 esattamente adempiuto al contratto, dimostrazione che, tuttavia, non è stata fornita.
Nel dettaglio, in ordine all'esistenza e alle cause dei danni occorre prendere le mosse dalla relazione del c.t.u. nel giudizio promosso dall'odierno appellante ex art. 696 bis c.p.c., condivisibile in quanto basata su plurimi accertamenti, immune da vizi logici e non contestata dalle parti.
L'ausiliario ha riscontrato fessurazioni di vario genere ed estensione con carattere non strutturale, fenditure negli intonaci, crepe individuando le seguenti cause: “utilizzo di una grana di sabbia troppo fine nello strato finale dell'intonaco, trattamento della superficie troppo intensivo (lisciatura) che permette la risalita dell'acqua, l'evaporazione troppo rapida dell'acqua contenuta nell'ultimo strato dell'intonaco; la dispersione troppo rapida dell'acqua dell'intonaco steso su un fondo troppo assorbente. Cemento e intonaco, una volta asciugatisi, tendono ad asciugarsi nei punti in cui non sono stati stesi perfettamente. Per quanto riguarda
7 le fenditure riscontrate nei soffitti lo strato inferiore dell'intonaco non risulta di spessore sufficientemente adeguato”. Ha quindi indicato i seguenti interventi necessari per il ripristino e l'utilizzo dell'immobile: “spicconatura dell'intonaco, posa di rete porta intonaco, applicazione intonaco, rasatura e tinteggiatura”, quantificando i relativi costi in euro
6.146,18.
Pertanto, tenuto conto delle cause sopra descritte, sostanzialmente riconducibili in via principale all'esecuzione dei lavori di rifinitura non a regola d'arte e in minor parte ai materiali adoperati e considerato l'acquisto dei materiali da parte del committente, così come dedotto dal convenuto con la comparsa di costituzione in primo grado e non contestato, vanno imputati al sig. i danni per inesatto adempimento in misura pari a 2/3 del totale, CP_1 quantificati in euro 4.097,45.
Il sig. va dunque condannato al pagamento della suddetta somma in favore del sig. CP_1
a titolo di risarcimento per danno da inadempimento contrattuale, oltre rivalutazione Pt_1 monetaria ed interessi legali sulla somma originaria annualmente rivalutata, dalla domanda sino alla pronuncia, oltre interessi sulla somma così calcolata dalla sentenza al soddisfo.
Preme precisare che lo svolgimento dei lavori sotto la vigilanza e coordinazione del direttore dei lavori designato dal committente non esclude la responsabilità dell'appaltatore, come sostenuto dall'odierno appellato, essendo questi sempre tenuto a rispettare, nell' esecuzione dell'opera, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente.
Non ricorrono invece i presupposti per condannare il sig. al risarcimento dei danni per il CP_1 mancato godimento dell'immobile in cui ha eseguito i lavori, in assenza di prova circa l'ascrivibilità del dedotto pregiudizio all'odierno appellato.
Sul punto il sig. a affermato che avrebbe voluto destinare parte del cespite per cui è Pt_1 causa a studio professionale così da lasciare i due immobili condotti in locazione ove sono ubicati gli studi medici di cui è titolare (uno a Reggio Calabria via Aschenez n. 24 e l'altro a
Gallico via Nazionale n. 25) e di essere stato costretto a sopportare il costo delle locazioni a causa dei danni presenti nell'immobile non utilizzabile, per un ammontare pari ad euro
11.382,50.
Invero, l'immobile in via Aschenez risultava già locato dal 01.06.1993 con scrittura privata tra le parti e successivamente con contratto registrato stipulato in data 01.06.2011, mentre quello
8 in Gallico con scrittura privata non registrata del 18.02.1993 (cfr. allegato n. 2 all'atto di citazione in primo grado). Ora, atteso che i lavori di rifinitura dell'immobile sono stati ultimati, secondo quanto dedotto dal stesso, a dicembre 2009 e che non risulta in Pt_1 alcun modo formalizzato il recesso del dai contratti di locazione in questione, non Pt_1 può ritenersi dimostrato il nesso di causalità tra il non uso del bene in Reggio Calabria via
Madonna trav. I per l'omessa esecuzione dei lavori a regola d'arte e la locazione degli immobili destinati all'esercizio dell'attività professionale.
Va dunque respinta la domanda di condanna del convenuto al risarcimento di tale voce di danno.
3. L'accoglimento dell'appello determina la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Nella regolamentazione delle stesse occorre tenere conto dell'accoglimento della domanda in misura ridotta (di circa ¼), sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare parzialmente le spese nella misura ritenuta congrua di
2/3, ponendo la residua parte a carico della parte appellata.
Le spese così determinate vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti. Dunque, tenendo conto del valore della controversia risultante dal decisum e dei parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria in primo grado (parametri medi), le spese vengono liquidate nei seguenti termini: € 1703,00 per il primo grado (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisionale) ed € 1458,00 per il presente grado (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 426,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali e per contributo unificato versate, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della c.t.u. espletata vanno poste a carico di ciascuno al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
9 - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 4.097,45, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali sulla somma originaria annualmente rivalutata, dalla domanda sino alla pronuncia, oltre interessi sulla somma così calcolata dalla sentenza al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del doppio CP_1 Parte_1 grado di giudizio in misura pari ad 1/3 che liquida, già nella predetta misura, in € 568,00 per il primo grado ed € 486,00 per il presente grado, oltre il contributo unificato versato per i due gradi, spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della c.t.u. espletata a carico di ciascuna parte al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 15 luglio
2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dr. Natalino Sapone
10
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 480/2020 RGAC vertente tra:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Natale Parte_1 C.F._1
Polimeni
APPELLANTE
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Filomena CP_1 C.F._2
Muratore
APPELLATA
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 18/2020, pubblicata il 07.01.2020 nel giudizio iscritto al n.R.G. 2673/2014
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
13.02.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità del convenuto per i danni CP_1 presenti nell'immobile di sua proprietà, sito in Gallico, via Madonna trav. Privata n.1, riscontrati anche dal c.t.u. nell'ambito del giudizio per accertamento tecnico preventivo da egli stesso instaurato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria R.G n. 3211/2012 e, per l'effetto, la condanna di al risarcimento dei danni, quantificati nella complessiva somma CP_1 di € 17.528,68, di cui € 6.146,18 per il ripristino dell'immobile ed € 11.38250 per il mancato godimento del bene, determinato in relazione ai costi di locazione di due immobili adibiti a studi professionali condotti in locazione.
A sostegno della propria domanda ha dedotto di aver conferito incarico all'impresa edile di per la costruzione del suddetto immobile nel mese di luglio 2009, di aver CP_1 riscontrato ad agosto 2011, ossia dopo la fine dei lavori, avvenuta nel mese di dicembre 2009, fessurazioni e crepe sui muri dell'unità immobiliare e di aver pertanto chiesto al titolare dell'impresa di ripristinare i vani interessati;
di avere invano tentato di definire in via bonaria la vicenda e di avere pertanto adito il Tribunale di Reggio Calabria con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.696 c.p.c. dopo vari solleciti e vani tentativi di composizione bonaria, nell'ambito del quale il c.t.u. ha riscontrato l'effettiva presenza di fessurazioni e lesioni nelle pareti dell'immobile “ ascrivibili ad una esecuzione dei lavori non
a regola d'arte”.
, costituitosi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha chiesto il rigetto. CP_1
In particolare, eccepita preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non più titolare dell'impresa edile dal 31.12.2007, cancellata dal relativo albo, ha dedotto di aver eseguito i lavori solamente in virtù del rapporto di amicizia che lo legava all'attore, da cui era stato incaricato di reperire gli operai per interventi di rifinitura dell'immobile a seguito di risoluzione del contratto con l'impresa che aveva realizzato la struttura. Dunque, egli aveva diretto e pagato gli operai alle dipendenze del e dietro le direttive tecniche impartite Pt_1
2 dal direttore dei lavori ing. unico responsabile dei danni accertati Controparte_2 nell'appartamento attoreo, non citato tuttavia in giudizio.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale ed acquisizione dei documenti ritualmente prodotti.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 18/2020 pubblicata il 07.01.2020 nell'ambito del procedimento R.G. n. 2673/2014, ha rigettato la domanda e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali in ragione del difetto di prova del titolo posto a fondamento dell'azione risarcitoria, ossia del contratto di appalto tra le parti atteso che “tutti gli elementi acquisiti al processo non appaiono idonei a dissipare tutti i dubbi che sono emersi in ordine all'effettiva conclusione del contratto tra le odierne parti e a tutte le clausole negoziali che avrebbe caratterizzato la poco chiara vicenda contrattuale, in difetto di indici rivelatori certi, univoci e convergenti”.
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello nella parte in cui il Parte_1 giudice di prime cure “afferma l'insussistenza degli elementi costitutivi del contratto di appalto sottovalutando e ignorando gli elementi presuntivi emersi nel giudizio nonché le ulteriori evidenze probatorie emerse in sede di CTU e deposizioni testimoniali”.
Segnatamente, ha contestato:
a) l'erronea valutazione delle prove documentali e delle dichiarazioni testimoniali, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dalle stesse, in particolare dalle affermazioni del signor e della signora , è emersa la Persona_1 Testimone_1 sussistenza degli elementi costituitivi del contratto di appalto ex art. 1655 c.c. intervenuto tra
; Pt_1 CP_1
b) l'erronea deduzione circa l'assenza di prova del titolo, ossia del contratto di appalto stipulato verbalmente dalle parti a causa dell' omesso apprezzamento, da parte del giudicante, degli elementi presuntivi e delle ammissioni dello stesso convenuto circa la sua partecipazione ai lavori;
in particolare, ha riconosciuto di aver ricevuto incarico dal per il CP_1 Pt_1 reperimento e la direzione degli operai durante l'esecuzione dei lavori, nonché di aver pagato settimanalmente il compenso agli operai;
c) l'omessa valutazione della consulenza di parte e delle risultanze della consulenza espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., la quale ha accertato la riconducibilità dei vizi
3 dell'immobile ad una esecuzione dei lavori non conforme alle regole d'arte, individuando gli interventi necessari per il ripristino e quantificando il danno da risarcire.
Pertanto, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che i danni presenti nell'immobile di proprietà del dott. e tutti descritti nella CTU Parte_1 depositata a cui ci si riporta per la descrizione degli stessi, sito in Gallico (RC), alla Via
Madonna Trav. Privata n. 1, sono stati causati dalla esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte della ditta del sig. ; 2) per l'effetto condannare lo stesso al CP_1 pagamento a favore del dott. della somma necessaria al ripristino dell'immobile Pt_1 quantificati dal CTU Arch. in € 6.146,18 oltre interessi e rivalutazione Persona_2 monetaria;
3) condannare, altresì, il sig. al pagamento in favore del dott. CP_1
della somma di € 11.382,50 a titolo di risarcimento per il mancato godimento Parte_1 dell'immobile; 4) con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
, costituitosi in giudizio, eccepita in via preliminare l'inammissibilità CP_1 dell'appello ex art. 342 c.p.c. per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione, ha contestato la difesa avversaria evidenziando che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, dall'istruttoria svolta in primo grado è emerso che i lavori di rifinitura non sono stati eseguiti dal sig. quale titolare della ditta e che dunque non vi è mai stato un CP_1 contratto di appalto tra le parti.
Ha precisato che dalla c.t.u. non emerge quali siano le cause delle fessurazioni, le quali, invero, potrebbero essere riconducibili ad un assestamento dell'immobile o ad una scarsa muratura di tamponamento non collegata bene con travi e pilastri. Inoltre, ha ribadito che la responsabilità per i vizi dell'immobile dovrebbe essere imputata al direttore dei lavori che non ha vigilato sulla loro corretta esecuzione o alle imprese edili che si sono succedute nel tempo.
Ha dunque domandato il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e comunque infondato.
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza del 24.02.025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente il Collegio ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata.
Dalla disamina dell'atto di citazione, infatti, si evince quali siano le parti della sentenza oggetto di contestazione, nel rispetto dei requisiti di forma prescritti dall'art. 342 c.p.c.: “Gli
4 artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. civ. SU n. 36481/2022; Cass. civ. SU n.
27199/2017).
3. Nel merito l'appello è fondato e va accolto nei termini di seguito esposti.
3.1 Il giudice di prime cure, dopo aver correttamente richiamato le norme e la giurisprudenza in materia di forma del contratto di appalto e di onere probatorio gravante su ciascuna parte, ha escluso la dimostrazione dell'accordo per tabulas, in assenza di qualunque documento a supporto del vincolo negoziale, e valutato irrilevanti, contraddittorie e lacunose le dichiarazioni testimoniali acquisite.
Ha dunque così concluso: “In buona sostanza le complessive emergenze processuali hanno innanzitutto evidenziato che nessun contratto scritto è stato mai stipulato tra le odierne parti e che all'epoca della realizzazione dei lavori di costruzione della villa di proprietà del Pt_1 la ditta risultava cancellata sin dal 31.12.2007 dall'Albo delle Imprese CP_1
Artigiane Edili.
Le inattendibili perché contraddittorie, nei termini sopra evidenziate, deposizioni testimoniali non hanno chiarito quale tipologia di opere avrebbe dovuto eseguire la ditta , attesa la CP_1 asserita presenza di altre ditte sul cantiere;
se lo stesso convenuto abbia prestato attività lavorativa in proprio quale semplice operaio ovvero abbia messo a disposizione del Pt_1 una squadra di operai alle sue dirette dipendenze e sotto le sue direttive o se invece gli operai impiegati, magari anche reclutati dal , fossero stati pagati direttamente dal CP_1 Pt_1
In conclusione, tutti gli elementi acquisiti al processo non appaiono idonei a dissipare tutti i dubbi che sono emersi in ordine all'effettiva conclusione del contratto tra le odierne parti e a tutte le clausole negoziali che avrebbe caratterizzato la poco chiara vicenda contrattuale, in difetto di indici rivelatori certi, univoci e convergenti”.
5 Orbene, vero è che non vi è prova scritta del contratto stipulato tra le parti e che del tutto irrilevanti sono le dichiarazioni rese dai primi due testi escussi e Persona_1 Tes_2
in quanto rese de relato actoris, nondimeno plurimi elementi indicativi
[...] dell'esistenza del vincolo negoziale intercorso tra le parti si evincono dalla comparsa di costituzione del convenuto.
Questi, infatti, pur contestando l'esistenza del contratto di appalto, costituendosi in primo grado, ha affermato: “Nel merito si precisa che il sig. veniva contattato dal CP_1 ricorrente, in qualità di amico al fine di aiutarlo a reperire degli operai per le opere di rifinitura del suo immobile in economia, poiché la ditta realizzatrice della struttura aveva rescisso il contratto. Il sig. veniva, altresì, incaricato di seguire gli operai, non n.q. di CP_1 impresa edile, ma come dipendente del sig. dietro direttive impartite dall'ing. Pt_1
. In sostanza, il sig. si occupava di dirigere gli operai durante Controparte_2 CP_1
l'esecuzione dei lavori e di pagare a questi ultimi, settimanalmente, il loro compenso in nome
e per conto del dr. . Pt_1
Premesso che ai sensi dell'art. 115 c.p.c. il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita, nella fattispecie il sig. non ha CP_1 contestato:
l'oggetto dell'incarico (lavori di rifinitura dell'immobile); la sua presenza sul cantiere nel luogo e nel periodo dedotti dall'attore (appartamento sito in Gallico, via Madonna trav. Privata
n.1 nei mesi luglio - dicembre 2009); il reclutamento e la direzione degli operai durante l'esecuzione dei lavori, la corresponsione della retribuzione agli operai per conto del Pt_1
A ciò deve aggiungersi che il sig. non ha dedotto di svolgere sul cantiere funzioni CP_1 differenti da quelle direttive, di talché va escluso che egli sia stato un semplice operaio con funzioni esecutive, al pari degli altri, né ha dedotto o provato la ricorrenza dei presupposti del lavoro subordinato alle dipendenze del Pt_1
La presenza del sig. sul cantiere è stata poi confermata anche da , CP_1 Testimone_3 testimone escussa all'udienza del 19.06.2018: “Conosco bene la casa del dott. perché ci vado spesso anche perché uno degli studi professionali è ubicato in Gallico;
so che tra le ditte che hanno partecipato alla realizzazione della villa c'era il sig. , presente oggi in aula;
CP_1 sono certa di questa circostanza l'ho visto personalmente in più occasioni mentre era intento
a lavorare presso questa villa”.
6 Dunque, pur mancando la prova di tutti i requisiti tipici del contratto di appalto che, ai sensi dell'art. 1655 c.c., si connota per l'organizzazione dell'impresa a carico dell'appaltatore e per l'assunzione da parte di questi del carico esclusivo del rischio economico, gli elementi sopra esaminati depongono per l'esistenza di un vincolo negoziale tra le parti con elementi riconducibili al contratto di appalto (segnatamente i poteri organizzativi e direttivi in capo al sig. ) e con assunzione dell'obbligo a carico dell'appellato di eseguire i lavori di CP_1 rifinitura nell'immobile del Pt_1
In definitiva, l'appello è fondato nella parte in cui contesta l'omessa valorizzazione da parte del Tribunale di quanto ammesso dal convenuto con la propria comparsa, pervenendo all'esclusione della prova del titolo sulla base dell'esame delle sole dichiarazioni testimoniali e dell'assenza di riscontri di carattere documentale.
2.2 Orbene, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.13533/2001).
Nella fattispecie, una volta provata l'esistenza del contratto tra le parti e stante l'inadempimento allegato da parte del spettava al convenuto dimostrare di avere Pt_1 esattamente adempiuto al contratto, dimostrazione che, tuttavia, non è stata fornita.
Nel dettaglio, in ordine all'esistenza e alle cause dei danni occorre prendere le mosse dalla relazione del c.t.u. nel giudizio promosso dall'odierno appellante ex art. 696 bis c.p.c., condivisibile in quanto basata su plurimi accertamenti, immune da vizi logici e non contestata dalle parti.
L'ausiliario ha riscontrato fessurazioni di vario genere ed estensione con carattere non strutturale, fenditure negli intonaci, crepe individuando le seguenti cause: “utilizzo di una grana di sabbia troppo fine nello strato finale dell'intonaco, trattamento della superficie troppo intensivo (lisciatura) che permette la risalita dell'acqua, l'evaporazione troppo rapida dell'acqua contenuta nell'ultimo strato dell'intonaco; la dispersione troppo rapida dell'acqua dell'intonaco steso su un fondo troppo assorbente. Cemento e intonaco, una volta asciugatisi, tendono ad asciugarsi nei punti in cui non sono stati stesi perfettamente. Per quanto riguarda
7 le fenditure riscontrate nei soffitti lo strato inferiore dell'intonaco non risulta di spessore sufficientemente adeguato”. Ha quindi indicato i seguenti interventi necessari per il ripristino e l'utilizzo dell'immobile: “spicconatura dell'intonaco, posa di rete porta intonaco, applicazione intonaco, rasatura e tinteggiatura”, quantificando i relativi costi in euro
6.146,18.
Pertanto, tenuto conto delle cause sopra descritte, sostanzialmente riconducibili in via principale all'esecuzione dei lavori di rifinitura non a regola d'arte e in minor parte ai materiali adoperati e considerato l'acquisto dei materiali da parte del committente, così come dedotto dal convenuto con la comparsa di costituzione in primo grado e non contestato, vanno imputati al sig. i danni per inesatto adempimento in misura pari a 2/3 del totale, CP_1 quantificati in euro 4.097,45.
Il sig. va dunque condannato al pagamento della suddetta somma in favore del sig. CP_1
a titolo di risarcimento per danno da inadempimento contrattuale, oltre rivalutazione Pt_1 monetaria ed interessi legali sulla somma originaria annualmente rivalutata, dalla domanda sino alla pronuncia, oltre interessi sulla somma così calcolata dalla sentenza al soddisfo.
Preme precisare che lo svolgimento dei lavori sotto la vigilanza e coordinazione del direttore dei lavori designato dal committente non esclude la responsabilità dell'appaltatore, come sostenuto dall'odierno appellato, essendo questi sempre tenuto a rispettare, nell' esecuzione dell'opera, le regole dell'arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente.
Non ricorrono invece i presupposti per condannare il sig. al risarcimento dei danni per il CP_1 mancato godimento dell'immobile in cui ha eseguito i lavori, in assenza di prova circa l'ascrivibilità del dedotto pregiudizio all'odierno appellato.
Sul punto il sig. a affermato che avrebbe voluto destinare parte del cespite per cui è Pt_1 causa a studio professionale così da lasciare i due immobili condotti in locazione ove sono ubicati gli studi medici di cui è titolare (uno a Reggio Calabria via Aschenez n. 24 e l'altro a
Gallico via Nazionale n. 25) e di essere stato costretto a sopportare il costo delle locazioni a causa dei danni presenti nell'immobile non utilizzabile, per un ammontare pari ad euro
11.382,50.
Invero, l'immobile in via Aschenez risultava già locato dal 01.06.1993 con scrittura privata tra le parti e successivamente con contratto registrato stipulato in data 01.06.2011, mentre quello
8 in Gallico con scrittura privata non registrata del 18.02.1993 (cfr. allegato n. 2 all'atto di citazione in primo grado). Ora, atteso che i lavori di rifinitura dell'immobile sono stati ultimati, secondo quanto dedotto dal stesso, a dicembre 2009 e che non risulta in Pt_1 alcun modo formalizzato il recesso del dai contratti di locazione in questione, non Pt_1 può ritenersi dimostrato il nesso di causalità tra il non uso del bene in Reggio Calabria via
Madonna trav. I per l'omessa esecuzione dei lavori a regola d'arte e la locazione degli immobili destinati all'esercizio dell'attività professionale.
Va dunque respinta la domanda di condanna del convenuto al risarcimento di tale voce di danno.
3. L'accoglimento dell'appello determina la rideterminazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Nella regolamentazione delle stesse occorre tenere conto dell'accoglimento della domanda in misura ridotta (di circa ¼), sicché sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per compensare parzialmente le spese nella misura ritenuta congrua di
2/3, ponendo la residua parte a carico della parte appellata.
Le spese così determinate vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche per le fasi ed i gradi di giudizio precedenti. Dunque, tenendo conto del valore della controversia risultante dal decisum e dei parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia per tutte le fasi ad eccezione della fase istruttoria in primo grado (parametri medi), le spese vengono liquidate nei seguenti termini: € 1703,00 per il primo grado (€ 213,00 per la fase di studio, € 213,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase decisionale) ed € 1458,00 per il presente grado (€ 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione, € 426,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre spese generali e per contributo unificato versate, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Le spese della c.t.u. espletata vanno poste a carico di ciascuno al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
9 - accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna al CP_1 pagamento in favore di della somma di € 4.097,45, oltre rivalutazione Parte_1 monetaria ed interessi legali sulla somma originaria annualmente rivalutata, dalla domanda sino alla pronuncia, oltre interessi sulla somma così calcolata dalla sentenza al soddisfo;
- condanna al pagamento in favore di delle spese del doppio CP_1 Parte_1 grado di giudizio in misura pari ad 1/3 che liquida, già nella predetta misura, in € 568,00 per il primo grado ed € 486,00 per il presente grado, oltre il contributo unificato versato per i due gradi, spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
- compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti;
- pone le spese della c.t.u. espletata a carico di ciascuna parte al 50% nei rapporti interni tra le parti e in solido nei rapporti tra le parti ed il c.t.u.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 15 luglio
2025
La consigliera est. Il Presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dr. Natalino Sapone
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