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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 20/06/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 1972, vertente
TRA
nata il [...] a [...], residente in [...] Parte_1
alla via Lazio n. 7, CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C.F._1
Zonfrilli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontecorvo (FR), via XX
Settembre, n.5,
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Maria A. Tuminelli e dall'avv. Renato Vestini, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' in Cassino, via Po CP_1
n. 45,
RESISTENTE
oggetto: indennità di accompagnamento
conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, la sig.ra si rivolgeva al Tribunale Parte_1
di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data
17.03.2022, domanda d'invalidità civile e di indennità di accompagnamento ex art. 1
L.18/1980 e s.m.i.; di essere stata riconosciuta dalla Commissione Medica “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 -124/98) medio-grave 67%-99%”; di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc al fine di sentire accertare riconoscere dichiarare la
sig.ra totalmente inabile (100%) con impossibilità a deambulare senza Parte_1
l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o a compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana abbisognando di un'assistenza continua, sin dalla data della domanda amministrativa del 17.03.2022 oppure, in subordine, da quella data successiva che il
Giudice adito riterrà equo stabilire, previa nomina di un CTU che sin da ora si
richiede, inclusi i ratei già scaduti, oltre interessi come per legge; di essere stata riconosciuta dal CTU invalida in misura pari al 67-99% con difficoltà persistenti a
svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-gravi. Il CTU non riteneva valutabile la cecità parziale per essere di competenza della Commissione Ciechi Civile,
né riteneva dipendenti le infermità descritte da causa di guerra, infortunio sul lavoro e causa di servizio (la cecità parziale non è valutabile nell'ambito di cui trattasi in quanto è di competenza della Commissione Ciechi Civile;
- le infermità descritte non dipendono da causa di guerra, infortunio sul lavoro e causa di servizio”). La ricorrente depositava atto di dissenso e quindi ricorso in cui chiedeva essere riconosciuta inabile
Pag. 2 di 5 (100%) con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o a compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana abbisognando di un'assistenza continua, sin dalla data della domanda amministrativa del 17.03.2022 oppure, in subordine, dalla data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l' in persona CP_1
del l.r.p.t., all'erogazione dell'indennità di accompagnamento ex l.n.18/1980 e s.m.i. inclusi i ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio (ulteriormente aumentato con l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali) includenti anche quelle della fase a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c, I comma (RG. n.17/2023), come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art.93 c.p.c.
Si costituiva l' convenuto contestando la domanda e chiedendone il rigetto in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
Veniva disposta ed espletata CTU medico legale e, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11 aprile 2025, il Giudice decide la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
Il consulente nominato, dott. , sulla base della documentazione medica e Persona_1
dopo aver sottoposto la ricorrente a visita, da una lato confermava il giudizio della visita di ATP di luglio 2023, dall'altro evidenziava un peggioramento del quadro clinico complessivo della stessa tale da comportare la necessità di accompagno a far data dal mese di novembre 2024 (Il disegno invalidante globalmente esaminato, pertanto,
induce ad una valutazione finale che, nel confermare da un lato il giudizio valutativo della CM di FR di Lug.”22 nonché il giudizio della visita di ATP di Lug.”23, CP_1
oggetto, entrambi, del presente contenzioso, in base a quanto all'epoca documentato ed accertato, dall'altro raffigura oramai un ulteriore progressivo peggioramento del quadro clinico complessivo, raffigurante condizioni generali complesse che, per la concomitanza della componente visiva (L.382/'70 e ), comportano la necessità Nume_1
Pag. 3 di 5 di accompagno, così come previsto dalle leggi in materia, per l'incapacità di attendere in autonomia i comuni AVQ. Tale quadro si può ragionevolmente considerare stabilizzato a decorrere dal presente accertamento peritale di Nov.”24. - pag. 7 CTU).
In risposta alle osservazioni formulate dal CTP di parte ricorrente, in particolare circa la decorrenza del diritto all'accompagno della ricorrente dalla domanda amministrativa di marzo 2022, confermava le conclusioni del proprio elaborato peritale ovvero il riconoscimento del diritto all'accompagno da novembre 2024 (… si confermano le conclusioni peritali già espresse, ovvero di riconoscere il diritto all'accompagno da
Nov.”24).
Tanto premesso, vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate,
l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Per quanto innanzi, sulla base della consulenza espletata, si ritiene che la ricorrente debba essere riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficolta persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età nella misura del 100% con necessità di assistenza di accompagnatore per deambulare a far data da novembre 2024.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza del giudizio per ATP e del presente, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. riconosce la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficolta persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età nella misura del 100% con necessità di assistenza di accompagnatore per deambulare a far data da novembre 2024 e, per l'effetto, condanna l' a corrisponderle i ratei maturati e maturandi dal mese di CP_1
novembre 2024 oltre interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna l' resistente, in persona del l.r.p.t., a rifondere alla ricorrente le spese CP_1
di lite del presente giudizio liquidate complessivamente in € 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con separati CP_1
decreti.
Cassino, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, in persona del dott. Giuditta Di Cristinzi, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al numero 1972, vertente
TRA
nata il [...] a [...], residente in [...] Parte_1
alla via Lazio n. 7, CF: , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea C.F._1
Zonfrilli, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pontecorvo (FR), via XX
Settembre, n.5,
RICORRENTE
CONTRO
(CF ), con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Maria A. Tuminelli e dall'avv. Renato Vestini, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell' in Cassino, via Po CP_1
n. 45,
RESISTENTE
oggetto: indennità di accompagnamento
conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11 giugno 2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente, la sig.ra si rivolgeva al Tribunale Parte_1
di Cassino, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data
17.03.2022, domanda d'invalidità civile e di indennità di accompagnamento ex art. 1
L.18/1980 e s.m.i.; di essere stata riconosciuta dalla Commissione Medica “invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 -124/98) medio-grave 67%-99%”; di aver proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc al fine di sentire accertare riconoscere dichiarare la
sig.ra totalmente inabile (100%) con impossibilità a deambulare senza Parte_1
l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o a compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana abbisognando di un'assistenza continua, sin dalla data della domanda amministrativa del 17.03.2022 oppure, in subordine, da quella data successiva che il
Giudice adito riterrà equo stabilire, previa nomina di un CTU che sin da ora si
richiede, inclusi i ratei già scaduti, oltre interessi come per legge; di essere stata riconosciuta dal CTU invalida in misura pari al 67-99% con difficoltà persistenti a
svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età medio-gravi. Il CTU non riteneva valutabile la cecità parziale per essere di competenza della Commissione Ciechi Civile,
né riteneva dipendenti le infermità descritte da causa di guerra, infortunio sul lavoro e causa di servizio (la cecità parziale non è valutabile nell'ambito di cui trattasi in quanto è di competenza della Commissione Ciechi Civile;
- le infermità descritte non dipendono da causa di guerra, infortunio sul lavoro e causa di servizio”). La ricorrente depositava atto di dissenso e quindi ricorso in cui chiedeva essere riconosciuta inabile
Pag. 2 di 5 (100%) con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o a compiere autonomamente gli atti di vita quotidiana abbisognando di un'assistenza continua, sin dalla data della domanda amministrativa del 17.03.2022 oppure, in subordine, dalla data ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare l' in persona CP_1
del l.r.p.t., all'erogazione dell'indennità di accompagnamento ex l.n.18/1980 e s.m.i. inclusi i ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei dalle rispettive scadenze al saldo. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio (ulteriormente aumentato con l'utilizzo dei collegamenti ipertestuali) includenti anche quelle della fase a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c, I comma (RG. n.17/2023), come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art.93 c.p.c.
Si costituiva l' convenuto contestando la domanda e chiedendone il rigetto in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
Veniva disposta ed espletata CTU medico legale e, all'esito dell'udienza a trattazione scritta dell'11 aprile 2025, il Giudice decide la causa come da dispositivo in calce.
Il ricorso merita di essere accolto per i motivi e nei limiti di seguito illustrati.
Il consulente nominato, dott. , sulla base della documentazione medica e Persona_1
dopo aver sottoposto la ricorrente a visita, da una lato confermava il giudizio della visita di ATP di luglio 2023, dall'altro evidenziava un peggioramento del quadro clinico complessivo della stessa tale da comportare la necessità di accompagno a far data dal mese di novembre 2024 (Il disegno invalidante globalmente esaminato, pertanto,
induce ad una valutazione finale che, nel confermare da un lato il giudizio valutativo della CM di FR di Lug.”22 nonché il giudizio della visita di ATP di Lug.”23, CP_1
oggetto, entrambi, del presente contenzioso, in base a quanto all'epoca documentato ed accertato, dall'altro raffigura oramai un ulteriore progressivo peggioramento del quadro clinico complessivo, raffigurante condizioni generali complesse che, per la concomitanza della componente visiva (L.382/'70 e ), comportano la necessità Nume_1
Pag. 3 di 5 di accompagno, così come previsto dalle leggi in materia, per l'incapacità di attendere in autonomia i comuni AVQ. Tale quadro si può ragionevolmente considerare stabilizzato a decorrere dal presente accertamento peritale di Nov.”24. - pag. 7 CTU).
In risposta alle osservazioni formulate dal CTP di parte ricorrente, in particolare circa la decorrenza del diritto all'accompagno della ricorrente dalla domanda amministrativa di marzo 2022, confermava le conclusioni del proprio elaborato peritale ovvero il riconoscimento del diritto all'accompagno da novembre 2024 (… si confermano le conclusioni peritali già espresse, ovvero di riconoscere il diritto all'accompagno da
Nov.”24).
Tanto premesso, vista l'analiticità dell'enunciazione delle malattie riscontrate,
l'esaustività della spiegazione della loro incidenza funzionale sullo stato di salute del soggetto sottoposto a perizia, la correttezza dei criteri medico-legali applicati, si ritengono condivisibili le conclusioni diagnostiche cui il C.T.U. è pervenuto dopo accurata anamnesi e visita del paziente. Non sussistono validi motivi per discostarsi da tale valutazione, basata su seri e completi accertamenti clinici, immune da vizi logici e sorretta da convincenti argomentazioni medico-legali, né risultano dagli atti di causa elementi che giustifichino diverse conclusioni.
Per quanto innanzi, sulla base della consulenza espletata, si ritiene che la ricorrente debba essere riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficolta persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età nella misura del 100% con necessità di assistenza di accompagnatore per deambulare a far data da novembre 2024.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza del giudizio per ATP e del presente, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Pag. 4 di 5 Il Tribunale di Cassino, in persona del Giudice del Lavoro dott. Giuditta Di Cristinzi,
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso;
2. riconosce la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne con difficolta persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'età nella misura del 100% con necessità di assistenza di accompagnatore per deambulare a far data da novembre 2024 e, per l'effetto, condanna l' a corrisponderle i ratei maturati e maturandi dal mese di CP_1
novembre 2024 oltre interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
3. condanna l' resistente, in persona del l.r.p.t., a rifondere alla ricorrente le spese CP_1
di lite del presente giudizio liquidate complessivamente in € 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU già liquidate con separati CP_1
decreti.
Cassino, 19 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giuditta Di Cristinzi
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