TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 25/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 222/2024 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Pier Paolo Lanni rel./est. giudice dr. Luigi Pagliuca giudice nel procedimento n. 222/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata di
(C.F: , promosso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Natale Callipari in proprio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
• visto il ricorso ex art. 268, comma 2, C.C.I. presentato dall'Avv. Natale Callipari, con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata di
[...]
sul presupposto dell'omesso pagamento di un credito complessivo di € CP_1
15.435,87, risultante dall'ordinanza dell'8.2.21 del Tribunale di Verona;
• rilevato che il ricorso e il provvedimento di fissazione dell'udienza sono stati notificati con le forme di cui all'art. 143 c.p.c., a fronte dell'irreperibilità del debitore;
• considerato che tale notificazione deve ritenersi valida, poiché: -) l'40, comma 8, CCII prevede una forma speciale ed esclusiva di notificazione anche per le persone fisiche non obbligate a munirsi di domicilio digitale;
-) tuttavia, questa forma speciale di notificazione presuppone che sia nota la residenza della persona fisica;
-) in altri termini, la norma non considera l'ipotesi in cui la persona fisica sia irreperibile (tanto che non contiene riferimenti all'ultima residenza nota); -) quindi, nel caso di persona non obbligata a munirsi di domicilio digitale ed irreperibile, in difetto di una regolamentazione specifica ricavabile dall'art. 40 comma 8 CCII, la notificazione deve essere eseguita con le forme ordinarie, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
• ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che l'ultima residenza nota del debitore è ricompresa nel circondario del Tribunale di Verona;
• considerato che il credito del ricorrente risulta da titolo giudiziale su indicato, passato in giudicato;
• considerato che l'istanza del creditore deve ritenersi ammissibile, pur a fronte dell'avvenuta cancellazione dal registro per le imprese (nel 2019) della ditta di cui il debitore era titolare, poiché il credito su cui si basa l'istanza (come emerge dal titolo giudiziale) è venuto ad esistenza dopo la cancellazione stessa;
• considerato, infatti, che l'interpretazione logico-sistematica (oltre che costituzionalmente orientata al rispetto del canone di ragionevolezza ricavabile dall'art. 3 Cost.) dei commi 1
e 1-bis dell'art. 33 CCII induce a ritenere che, con riferimento all'istanza di apertura della liquidazione controllata della persona fisica titolare di impresa individuale, la preclusione da decorso del termine annuale dalla cancellazione dal registro per le imprese operi solo per i crediti maturati prima della cancellazione stessa;
• considerato che dalle informazioni acquisite d'ufficio è emersa la presenza di debiti erariali a carico del debitore società per un importo di € 114.787;
• considerato che l'importo del credito del ricorrente, sommato a quello erariale, supera la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII;
• considerato che sussiste il presupposto dell'insolvenza del debitore, tenuto conto del protratto inadempimento nei confronti del ricorrente, dell'ammontare dei debiti erariali e dell'irreperibilità del debitore;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 33, e 268 ss. C.C.I.,
1. accoglie la domanda e quindi dichiara l'apertura della liquidazione controllata di
(C.F: ; Controparte_1 C.F._2
2. nomina giudice delegato il dott. Pier Paolo Lanni;
3. nomina liquidatore la dott.ssa Persona_1
4. ordina al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
6. ordina alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore gli eventuali beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7. dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI;
qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.25) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI, e a trasmettere ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, recependo le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII;
; - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
8. autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n.
78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
F) ad accedere alle altre banche dati pubbliche;
9. dispone la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22/03/2025.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al liquidatore
Il giudice relatore La presidente
Pier Paolo Lanni Monica Attanasio
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Pier Paolo Lanni rel./est. giudice dr. Luigi Pagliuca giudice nel procedimento n. 222/2024 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata di
(C.F: , promosso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Natale Callipari in proprio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
• visto il ricorso ex art. 268, comma 2, C.C.I. presentato dall'Avv. Natale Callipari, con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione controllata di
[...]
sul presupposto dell'omesso pagamento di un credito complessivo di € CP_1
15.435,87, risultante dall'ordinanza dell'8.2.21 del Tribunale di Verona;
• rilevato che il ricorso e il provvedimento di fissazione dell'udienza sono stati notificati con le forme di cui all'art. 143 c.p.c., a fronte dell'irreperibilità del debitore;
• considerato che tale notificazione deve ritenersi valida, poiché: -) l'40, comma 8, CCII prevede una forma speciale ed esclusiva di notificazione anche per le persone fisiche non obbligate a munirsi di domicilio digitale;
-) tuttavia, questa forma speciale di notificazione presuppone che sia nota la residenza della persona fisica;
-) in altri termini, la norma non considera l'ipotesi in cui la persona fisica sia irreperibile (tanto che non contiene riferimenti all'ultima residenza nota); -) quindi, nel caso di persona non obbligata a munirsi di domicilio digitale ed irreperibile, in difetto di una regolamentazione specifica ricavabile dall'art. 40 comma 8 CCII, la notificazione deve essere eseguita con le forme ordinarie, ai sensi dell'art. 143 c.p.c.;
• ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che l'ultima residenza nota del debitore è ricompresa nel circondario del Tribunale di Verona;
• considerato che il credito del ricorrente risulta da titolo giudiziale su indicato, passato in giudicato;
• considerato che l'istanza del creditore deve ritenersi ammissibile, pur a fronte dell'avvenuta cancellazione dal registro per le imprese (nel 2019) della ditta di cui il debitore era titolare, poiché il credito su cui si basa l'istanza (come emerge dal titolo giudiziale) è venuto ad esistenza dopo la cancellazione stessa;
• considerato, infatti, che l'interpretazione logico-sistematica (oltre che costituzionalmente orientata al rispetto del canone di ragionevolezza ricavabile dall'art. 3 Cost.) dei commi 1
e 1-bis dell'art. 33 CCII induce a ritenere che, con riferimento all'istanza di apertura della liquidazione controllata della persona fisica titolare di impresa individuale, la preclusione da decorso del termine annuale dalla cancellazione dal registro per le imprese operi solo per i crediti maturati prima della cancellazione stessa;
• considerato che dalle informazioni acquisite d'ufficio è emersa la presenza di debiti erariali a carico del debitore società per un importo di € 114.787;
• considerato che l'importo del credito del ricorrente, sommato a quello erariale, supera la soglia prevista dall'art. 49, comma 5, CCII;
• considerato che sussiste il presupposto dell'insolvenza del debitore, tenuto conto del protratto inadempimento nei confronti del ricorrente, dell'ammontare dei debiti erariali e dell'irreperibilità del debitore;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 33, e 268 ss. C.C.I.,
1. accoglie la domanda e quindi dichiara l'apertura della liquidazione controllata di
(C.F: ; Controparte_1 C.F._2
2. nomina giudice delegato il dott. Pier Paolo Lanni;
3. nomina liquidatore la dott.ssa Persona_1
4. ordina al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
6. ordina alla debitrice e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore gli eventuali beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
7. dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI;
qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.25) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma 3, CCI, e a trasmettere ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI, recependo le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII;
; - provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
8. autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n.
78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
F) ad accedere alle altre banche dati pubbliche;
9. dispone la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22/03/2025.
MANDA alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente ed al liquidatore
Il giudice relatore La presidente
Pier Paolo Lanni Monica Attanasio