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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1341/2020
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 6 marzo 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 1341/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2020, avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22, legge 24 novembre 1981 n. 689” e promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Bernardo Ceravolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in So- riano Calabro, alla Via G. Falcone SNC;
-ricorrente–
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Maria Rosa Pisani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura sita in , alla Via C. Pavese;
CP_1
-resistente-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui le parti si sono riportati alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che i difensori si sono riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza
(redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ..
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 6 marzo 2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1341/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2020 e promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Bernardo Ceravolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in So- riano Calabro, alla Via G. Falcone SNC;
-ricorrente–
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Maria Rosa Pisani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura sita in , alla Via C. Pavese;
CP_1
-resistente-
-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2020, si opponeva Parte_1
all'ordinanza ingiunzione n. 50 prot. 21947 del 28.09.2020 emessa dall' di IB , con la quale gli veniva applicata la Controparte_1 CP_1
sanzione pecuniaria di € 1.686,00, relativamente al verbale di accertamento
2
amministrativo n. 05/2020 R.C.S. del 04.03.020 redatto dai Carabinieri Forestale –
Stazione di , per violazione dell'art. 5/1 comma del D.lgs. n. 209/2003. CP_1
In particolare il ricorrente rilevava che, con verbale di accertamento redatto in data
4.03.2020 e notificato in data 16.04.2020, gli agenti appartenenti alla Regione
Carabinieri Forestale “Calabria” (Stazione di Spilinga) gli avevano contestato, in qualità di detentore dell'autoveicolo di marca Fiat Panda avente numero di targa LU390652 e n. di telaio ZFA141A0005693189 rinvenuto in stato di abbandono e non funzionante su un'area privata adibita a terreno agricolo, la violazione dell'art. 5 comma 1 del d. lgs n.
209/2003 per omessa consegna del veicolo presso un centro di raccolta per essere destinato alla demolizione.
Il ricorrente proponeva opposizione deducendo la violazione dell'art. 14 della
L.689/1981 e, di conseguenza, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione in quanto contenente una contestazione diversa rispetto a quella contenuta nel verbale di accertamento notificatogli.
Più nel dettaglio, secondo il ricorrente nel verbale di accertamento erano indicate come norme violate l'art. 5 comma 1 e l'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 209 del 2003 mentre nell'ordinanza ingiunzione era indicato l'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.
Inoltre, l'opponente deduceva la violazione e l'illegittima applicazione degli art. 5 comma 1, art. 13, comma 2, art. 3 del D.Lgs. 209 del 2003 nonché dell'art. 192 comma
1 del D.Lgs. 152 del 2006. In particolare, a sostegno del ricorso, il Sig. Pt_1
evidenziava che non vi era stata alcuna delle violazioni contestate in quanto il veicolo
Fiat Panda targato LU390652 non era in stato di abbandono o fuori uso ma era funzionante, marciante e generalmente era custodito in una baracca esistente sul terreno.
Sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorrente rassegnava le seguenti con- clusioni: “Voglia l'On.le tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa Voglia proce- dere alla sospensione degli atti impugnati;
Nel merito voglia dichiarare l'illegittimità delle ordinanza ingiunzioni qui impugnate per tutti i motivi sopra indicati. In ogni caso voglia l'adito Giudice, ove dovesse rigettare il ricorso rideterminare l'ordinanza in- giunzione applicando la sanzione minima avuto riguardo alle presunte violazioni conte- state;
Con condanna alle spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del costi- tuito procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con memoria difensiva depositata in data 12.04.2021, si costituiva in giudizio l' che rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto e come tale, non
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meritevole d'accoglimento, accertare e dichiarare che l'accertamento contestato
n.50/2020 è giuridicamente valido e fondato in fatto ed in diritto ai sensi della normativa vigente e comunque nel caso di specie applicata dagli accertatori;
accertare, confermare e dichiarare la validità giuridica-amministrativa dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento a carico del trasgressore n. 05/2020; Parte_1 rigettare la richiesta della dichiarazione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n.05/2020 prot. n. 21947 del 28.09.2020 notificata in data 07.10.2020, condannare la parte ricorrente all'esecuzione dell'ordinanza di ingiunzione di che trattasi con la consequenziale condanna alle spese del presente giudizio;
condannare
l'odierno ricorrente al risarcimento dei danni, equitativamente liquidato, per lite temeraria in ragione dell'art.96 del c.p.c.”.
All'udienza del 13.04.2021, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 429 c.p.c. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo e all'assenza del giudice titolare (applicato per circa due anni presso la sezione penale del Tribunale di IB Valentia), all'udienza del 29.10.2024 la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione orale ex art. 429 c.p.c..
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardiva costituzione di parte resistente sollevata dal ricorrente. È opportuno ricordare che i procedimenti opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22, Legge 24 novembre 1981 n. 689 sono sottoposti alle norme che regolano il rito del lavoro come disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 150/2011.
Di conseguenza, in questi procedimenti trova applicazione l'art. 416 c.p.c. che stabilisce che il resistente deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza fissata dal giudice e che la costituzione tardiva comporta la decadenza dal diritto di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non siano sollevabili d'ufficio. Nel caso in esame, l' di si è Controparte_1 CP_1 costituita in giudizio in data 12.04.2021 e, quindi, solo il giorno antecedente all'udienza del 13.04.2021, fissata per la comparizione delle parti. Alla luce di tale evidenza, si deve concludere che l' si è costituita Controparte_1
tardivamente in giudizio;
tuttavia, la costituzione tardiva deve ritenersi ininfluente nel caso di specie in quanto l'ente resistente non ha sollevato eccezioni in senso stretto, essendosi limitato a contestare la domanda principale a mezzo di mere difese.
Tanto premesso, occorre esaminare i motivi posti a fondamento del ricorso spiegato che possono essere ricondotte a due ordini di doglianze.
Con la prima doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14 della
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L.689/1981 e la conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per la mancata notifica del verbale di contestazione riguardante la presunta violazione dell'art.192 comma 1 del d.lgs. 152 del 2006. Secondo il sig. nell'ordinanza Parte_1 ingiunzione viene indicata come norma violata l'art. 192 comma 1 del d.lgs. 152/2006 mentre nel verbale di accertamento sono indicate come norme violate l'art. 5 comma 1 e l'art. 13 comma 2 del d.lgs. 209 del 2003.
La censura è infondata. Ed infatti, nel verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 05/2020 i Carabinieri Forestale della Stazione di
[...]
hanno contestato al Sig. la violazione dell'“Art. 5 comma 1 Decreto CP_1 Pt_1
Legislativo 209/2003 s.m.i. Sanzionato dall'Art.13 c.
2. stesso Decreto” (cfr. verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 05/2020).
Poi, l' con ordinanza ingiunzione n. 50 Controparte_1
prot. 21947 del 28.09.2020, richiamato il verbale n. 05/2020 R.C.S. dei Carabinieri i
Carabinieri Forestale della Stazione di nonché le norme in materia e CP_1 ritenuto fondato l'accertamento operato dai Carabinieri, ha ordinato “Al Sig. Parte_1
in qualità di detentore dell'autoveicolo marca Fiat Panda – tg. LU390652.
[...]
telaio ZFA141A0005693189- in premessa generalizzato, di pagare quale sanzione per
l'infrazione del verbale, per la violazione dell'art. 5/1° comma del D.Lgs. n.209/2003 e
s.m.i. la somma di € 1.666,67” (cfr. ordinanza ingiunzione n. 50 prot. 21947 del
28.09.2020). Dalla lettura dei due atti emerge in modo evidente che la violazione contestata al Sig. nell'ordinanza ingiunzione è la medesima violazione contesta Pt_1 con il verbale di accertamento notificatogli. Di conseguenza, l'ordinanza ingiunzione si appalesa legittima in quanto è stato notificato al Sig. il presupposto verbale di Pt_1
accertamento n. 05/2020 come previsto dalla normativa vigente in materia.
Con la seconda doglianza l'opponente deduce la violazione e l'illegittima applicazione degli art. 5 comma 1, art. 13, comma 2, art. 3 del D.Lgs. 209 del 2003 nonché dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 152 del 2006. Nel dettaglio, il Sig. Pt_1 contesta la circostanza di fatto posta a fondamento della contestazione dell'illecito amministrativo deducendo che, contrariamente da quanto riportato nel verbale, il veicolo era funzionante, marciante, ancora dotato di targa e solitamente custodito in una baracca esistente sul terreno oggetto dell'accertamento.
Anche la tale censura è infondata. Giova ribadire che la questione dell'efficacia probatoria dei fatti attestati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative, e dei suoi limiti, nel giudizio di opposizione promosso dalla L. 24
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novembre 1981, n. 689, ex art. 23, (modifiche al sistema penale), avverso l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria (id est ex art. 204-bis C.d.S.), è stata già esaminata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali nella sentenza n.
12545/1992 hanno posto in rilievo che: “- il processo verbale costituisce un atto pubblico, in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione; - l'art. 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico
l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
- il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, benché formalmente costruito dalla
L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., come giudizio d'impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della p.a. e si configura da un punto di vista procedimentale come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contraria disposizione;
- l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non è pregiudicato dalla fede privilegiata del verbale di accertamento, potendo l'interessato impugnare l'atto con la querela di falso e fare ricorso nel relativo giudizio ai normali mezzi di prova;
- l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, “perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento”.
La correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l'elemento fattuale della violazione e l'efficacia che l'art. 2700 c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, comportano infatti che tale efficacia concerna inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni
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soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quale detta presenza ne ha consentito l'attestazione.
L'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita).
Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto.
In sintesi, ne consegue, che nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
Orbene, facendo applicazione dei principi richiamati al caso di specie, deve osservarsi che le doglianze mosse dal ricorrente hanno ad oggetto l'attività degli agenti
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accertatori dagli stessi direttamente percepita e riportata, con dovuta precisione e senza contraddizioni, nel verbale di accertamento. È evidente, dunque, che il verbale in tal parte è coperto dall'efficacia privilegiata ex art. 2700 c.c..
Invero, secondo consolidata giurisprudenza: “L'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo
l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quale detta presenza ne ha consentito l'attestazione. Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto”.
In ogni caso il ricorrente non ha proposto opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né tantomeno ha chiesto di essere sentito in merito all'illecito contestato dall'Autorità che ha redatto il verbale. Né può considerarsi ammissibile, stando ai principi ora richiamati, la richiesta di prova testimoniale avanzata dall'opponente nel ricorso introduttivo e ribadita nelle note difensive (cfr. Corte di Cass. ord. 7 maggio 2018, n.10870).
Per le ragioni esposte il ricorso non può che essere rigettato con conferma dell'impugnata ordinanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si Parte_1
liquidano come in dispositivo ai sensi D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022 in ragione del valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 ed euro
8
5.200,00), applicando il minimo della tariffa attesa la natura documentale della causa e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M
Il Tribunale di IB Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sul ricorso proposto da , disattesa ogni altra istanza ed ecce- Parte_1
zione, così provvede:
- RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza ingiunzione n. 50 prot. 21947 del 28.09.2020, emessa dall' , Controparte_1
qui impugnata;
- CONDANNA parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle spese di lite che liquida in euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA, CPA.
Così deciso in IB Valentia, 15.04.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato te- lematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
UDIENZA DEL 6 marzo 2025
G. I. dott.ssa GERMANA RADICE
Verbale di udienza mediante trattazione scritta relativo alla controversia civile iscritta al numero 1341/2020 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2020, avente ad oggetto “opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22, legge 24 novembre 1981 n. 689” e promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Bernardo Ceravolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in So- riano Calabro, alla Via G. Falcone SNC;
-ricorrente–
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Maria Rosa Pisani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura sita in , alla Via C. Pavese;
CP_1
-resistente-
L'udienza si è svolta secondo le modalità della trattazione scritta.
Il giudice, dott.ssa Germana Radice, prende atto del rituale deposito delle note con cui le parti si sono riportati alle domande, difese e conclusioni già rassegnate negli atti introduttivi ed in tutti i successivi scritti difensivi. Pertanto, dopo che i difensori si sono riportato alle ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni ed illustrate negli atti di causa e nelle suddette note scritte telematiche, questo giudice all'esito della camera di consiglio, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza
(redatta in formato telematico e sottoscritta mediante cd. “firma digitale”) che viene incorporata al verbale di udienza ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ..
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE CIVILE ORDINARIA - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, al termine dell'udienza di discussione orale del 6 marzo 2025, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 1341/2020 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2020 e promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Bernardo Ceravolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in So- riano Calabro, alla Via G. Falcone SNC;
-ricorrente–
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Maria Rosa Pisani ed elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura sita in , alla Via C. Pavese;
CP_1
-resistente-
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.11.2020, si opponeva Parte_1
all'ordinanza ingiunzione n. 50 prot. 21947 del 28.09.2020 emessa dall' di IB , con la quale gli veniva applicata la Controparte_1 CP_1
sanzione pecuniaria di € 1.686,00, relativamente al verbale di accertamento
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amministrativo n. 05/2020 R.C.S. del 04.03.020 redatto dai Carabinieri Forestale –
Stazione di , per violazione dell'art. 5/1 comma del D.lgs. n. 209/2003. CP_1
In particolare il ricorrente rilevava che, con verbale di accertamento redatto in data
4.03.2020 e notificato in data 16.04.2020, gli agenti appartenenti alla Regione
Carabinieri Forestale “Calabria” (Stazione di Spilinga) gli avevano contestato, in qualità di detentore dell'autoveicolo di marca Fiat Panda avente numero di targa LU390652 e n. di telaio ZFA141A0005693189 rinvenuto in stato di abbandono e non funzionante su un'area privata adibita a terreno agricolo, la violazione dell'art. 5 comma 1 del d. lgs n.
209/2003 per omessa consegna del veicolo presso un centro di raccolta per essere destinato alla demolizione.
Il ricorrente proponeva opposizione deducendo la violazione dell'art. 14 della
L.689/1981 e, di conseguenza, l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione in quanto contenente una contestazione diversa rispetto a quella contenuta nel verbale di accertamento notificatogli.
Più nel dettaglio, secondo il ricorrente nel verbale di accertamento erano indicate come norme violate l'art. 5 comma 1 e l'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 209 del 2003 mentre nell'ordinanza ingiunzione era indicato l'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 152/2006.
Inoltre, l'opponente deduceva la violazione e l'illegittima applicazione degli art. 5 comma 1, art. 13, comma 2, art. 3 del D.Lgs. 209 del 2003 nonché dell'art. 192 comma
1 del D.Lgs. 152 del 2006. In particolare, a sostegno del ricorso, il Sig. Pt_1
evidenziava che non vi era stata alcuna delle violazioni contestate in quanto il veicolo
Fiat Panda targato LU390652 non era in stato di abbandono o fuori uso ma era funzionante, marciante e generalmente era custodito in una baracca esistente sul terreno.
Sulla base delle argomentazioni svolte, il ricorrente rassegnava le seguenti con- clusioni: “Voglia l'On.le tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa Voglia proce- dere alla sospensione degli atti impugnati;
Nel merito voglia dichiarare l'illegittimità delle ordinanza ingiunzioni qui impugnate per tutti i motivi sopra indicati. In ogni caso voglia l'adito Giudice, ove dovesse rigettare il ricorso rideterminare l'ordinanza in- giunzione applicando la sanzione minima avuto riguardo alle presunte violazioni conte- state;
Con condanna alle spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del costi- tuito procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”.
Con memoria difensiva depositata in data 12.04.2021, si costituiva in giudizio l' che rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Accertare e dichiarare l'opposizione infondata in fatto ed in diritto e come tale, non
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meritevole d'accoglimento, accertare e dichiarare che l'accertamento contestato
n.50/2020 è giuridicamente valido e fondato in fatto ed in diritto ai sensi della normativa vigente e comunque nel caso di specie applicata dagli accertatori;
accertare, confermare e dichiarare la validità giuridica-amministrativa dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento a carico del trasgressore n. 05/2020; Parte_1 rigettare la richiesta della dichiarazione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n.05/2020 prot. n. 21947 del 28.09.2020 notificata in data 07.10.2020, condannare la parte ricorrente all'esecuzione dell'ordinanza di ingiunzione di che trattasi con la consequenziale condanna alle spese del presente giudizio;
condannare
l'odierno ricorrente al risarcimento dei danni, equitativamente liquidato, per lite temeraria in ragione dell'art.96 del c.p.c.”.
All'udienza del 13.04.2021, ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 429 c.p.c. Dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo e all'assenza del giudice titolare (applicato per circa due anni presso la sezione penale del Tribunale di IB Valentia), all'udienza del 29.10.2024 la causa veniva rinviata alla odierna udienza per la discussione orale ex art. 429 c.p.c..
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di tardiva costituzione di parte resistente sollevata dal ricorrente. È opportuno ricordare che i procedimenti opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22, Legge 24 novembre 1981 n. 689 sono sottoposti alle norme che regolano il rito del lavoro come disposto dall'art. 6 del D.Lgs. 150/2011.
Di conseguenza, in questi procedimenti trova applicazione l'art. 416 c.p.c. che stabilisce che il resistente deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza fissata dal giudice e che la costituzione tardiva comporta la decadenza dal diritto di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni processuali e di merito che non siano sollevabili d'ufficio. Nel caso in esame, l' di si è Controparte_1 CP_1 costituita in giudizio in data 12.04.2021 e, quindi, solo il giorno antecedente all'udienza del 13.04.2021, fissata per la comparizione delle parti. Alla luce di tale evidenza, si deve concludere che l' si è costituita Controparte_1
tardivamente in giudizio;
tuttavia, la costituzione tardiva deve ritenersi ininfluente nel caso di specie in quanto l'ente resistente non ha sollevato eccezioni in senso stretto, essendosi limitato a contestare la domanda principale a mezzo di mere difese.
Tanto premesso, occorre esaminare i motivi posti a fondamento del ricorso spiegato che possono essere ricondotte a due ordini di doglianze.
Con la prima doglianza, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 14 della
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L.689/1981 e la conseguente illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per la mancata notifica del verbale di contestazione riguardante la presunta violazione dell'art.192 comma 1 del d.lgs. 152 del 2006. Secondo il sig. nell'ordinanza Parte_1 ingiunzione viene indicata come norma violata l'art. 192 comma 1 del d.lgs. 152/2006 mentre nel verbale di accertamento sono indicate come norme violate l'art. 5 comma 1 e l'art. 13 comma 2 del d.lgs. 209 del 2003.
La censura è infondata. Ed infatti, nel verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 05/2020 i Carabinieri Forestale della Stazione di
[...]
hanno contestato al Sig. la violazione dell'“Art. 5 comma 1 Decreto CP_1 Pt_1
Legislativo 209/2003 s.m.i. Sanzionato dall'Art.13 c.
2. stesso Decreto” (cfr. verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo n. 05/2020).
Poi, l' con ordinanza ingiunzione n. 50 Controparte_1
prot. 21947 del 28.09.2020, richiamato il verbale n. 05/2020 R.C.S. dei Carabinieri i
Carabinieri Forestale della Stazione di nonché le norme in materia e CP_1 ritenuto fondato l'accertamento operato dai Carabinieri, ha ordinato “Al Sig. Parte_1
in qualità di detentore dell'autoveicolo marca Fiat Panda – tg. LU390652.
[...]
telaio ZFA141A0005693189- in premessa generalizzato, di pagare quale sanzione per
l'infrazione del verbale, per la violazione dell'art. 5/1° comma del D.Lgs. n.209/2003 e
s.m.i. la somma di € 1.666,67” (cfr. ordinanza ingiunzione n. 50 prot. 21947 del
28.09.2020). Dalla lettura dei due atti emerge in modo evidente che la violazione contestata al Sig. nell'ordinanza ingiunzione è la medesima violazione contesta Pt_1 con il verbale di accertamento notificatogli. Di conseguenza, l'ordinanza ingiunzione si appalesa legittima in quanto è stato notificato al Sig. il presupposto verbale di Pt_1
accertamento n. 05/2020 come previsto dalla normativa vigente in materia.
Con la seconda doglianza l'opponente deduce la violazione e l'illegittima applicazione degli art. 5 comma 1, art. 13, comma 2, art. 3 del D.Lgs. 209 del 2003 nonché dell'art. 192 comma 1 del D.Lgs. 152 del 2006. Nel dettaglio, il Sig. Pt_1 contesta la circostanza di fatto posta a fondamento della contestazione dell'illecito amministrativo deducendo che, contrariamente da quanto riportato nel verbale, il veicolo era funzionante, marciante, ancora dotato di targa e solitamente custodito in una baracca esistente sul terreno oggetto dell'accertamento.
Anche la tale censura è infondata. Giova ribadire che la questione dell'efficacia probatoria dei fatti attestati nel processo verbale di accertamento delle violazioni amministrative, e dei suoi limiti, nel giudizio di opposizione promosso dalla L. 24
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novembre 1981, n. 689, ex art. 23, (modifiche al sistema penale), avverso l'ordinanza- ingiunzione irrogativa di una sanzione pecuniaria (id est ex art. 204-bis C.d.S.), è stata già esaminata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali nella sentenza n.
12545/1992 hanno posto in rilievo che: “- il processo verbale costituisce un atto pubblico, in quanto forma necessaria dell'esternazione dell'atto di accertamento che il pubblico ufficiale compie sulla base dell'attribuzione normativa di uno specifico potere di documentazione, con effetti costitutivi sostanziali, prima che processuali, perché soltanto attraverso il veicolo necessario di detto atto di accertamento può essere determinato il credito della sanzione pecuniaria che l'autorità competente dovrà riscuotere con l'ordinanza-ingiunzione; - l'art. 2700 c.c. attribuisce all'atto pubblico
l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
- il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, benché formalmente costruito dalla
L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., come giudizio d'impugnazione del provvedimento ed investa innanzitutto la legittimità formale dell'atto, tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria della p.a. e si configura da un punto di vista procedimentale come un giudizio civile, del quale vanno applicate le regole generali, salvo espressa contraria disposizione;
- l'esercizio del diritto di difesa nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione non è pregiudicato dalla fede privilegiata del verbale di accertamento, potendo l'interessato impugnare l'atto con la querela di falso e fare ricorso nel relativo giudizio ai normali mezzi di prova;
- l'efficacia di prova legale del verbale non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale ed alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza, che possono risolversi in apprezzamenti personali, “perché mediati attraverso la occasionale percezione sensoriale di accadimenti, che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento”.
La correlazione tra il dovere di menzionare nel verbale in modo preciso e dettagliato, anche se sommario, l'elemento fattuale della violazione e l'efficacia che l'art. 2700 c.c., attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, comportano infatti che tale efficacia concerna inevitabilmente tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni
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soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quale detta presenza ne ha consentito l'attestazione.
L'approccio alla questione relativa all'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione all'ordinanza - ingiunzione non va conseguentemente condotto con riferimento alle circostanze di fatto della violazione attestate nel verbale come percepite direttamente ed immediatamente dal pubblico ufficiale ed alla possibilità o probabilità di un errore nella loro percezione, ma esclusivamente in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali l'identificazione dell'autore della violazione e la sua capacità o la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto non è suscettibile fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà (ad esempio, tra numero di targa e tipo di veicolo al quale questa è attribuita).
Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto.
In sintesi, ne consegue, che nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione del pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti.
Orbene, facendo applicazione dei principi richiamati al caso di specie, deve osservarsi che le doglianze mosse dal ricorrente hanno ad oggetto l'attività degli agenti
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accertatori dagli stessi direttamente percepita e riportata, con dovuta precisione e senza contraddizioni, nel verbale di accertamento. È evidente, dunque, che il verbale in tal parte è coperto dall'efficacia privilegiata ex art. 2700 c.c..
Invero, secondo consolidata giurisprudenza: “L'efficacia probatoria del verbale deriva dall'art. 2700 c.c., che attribuisce all'atto pubblico l'efficacia di piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia concerne tutti gli accadimenti e le circostanze pertinenti alla violazione menzionati nell'atto indipendentemente dalle modalità statica o dinamica della loro percezione, fermo
l'obbligo del pubblico ufficiale di descrivere le particolari condizioni soggettive ed oggettive dell'accertamento, giacché egli deve dare conto nell'atto pubblico non soltanto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quale detta presenza ne ha consentito l'attestazione. Ogni diversa contestazione, in esse comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento od alla non idoneità di essa a conferire certezza ai fatti attestati nel verbale, va invece svolta nel procedimento di querela di falso, che consente di accertare senza preclusione di alcun mezzo di prova qualsiasi alterazione nell'atto pubblico, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti o del loro effettivo svolgersi ed il cui esercizio è imposto, oltre che dalla già menzionata tutela della certezza dell'attività amministrativa, anche dall'interesse pubblico alla verifica in sede giurisdizionale della correttezza dell'operato del pubblico ufficiale che ha redatto”.
In ogni caso il ricorrente non ha proposto opposizione al verbale di contestazione dell'illecito amministrativo, né tantomeno ha chiesto di essere sentito in merito all'illecito contestato dall'Autorità che ha redatto il verbale. Né può considerarsi ammissibile, stando ai principi ora richiamati, la richiesta di prova testimoniale avanzata dall'opponente nel ricorso introduttivo e ribadita nelle note difensive (cfr. Corte di Cass. ord. 7 maggio 2018, n.10870).
Per le ragioni esposte il ricorso non può che essere rigettato con conferma dell'impugnata ordinanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si Parte_1
liquidano come in dispositivo ai sensi D.M. 55/2014, come modificato dal D.M.
147/2022 in ragione del valore della causa (scaglione da euro 1.101,00 ed euro
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5.200,00), applicando il minimo della tariffa attesa la natura documentale della causa e l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M
Il Tribunale di IB Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sul ricorso proposto da , disattesa ogni altra istanza ed ecce- Parte_1
zione, così provvede:
- RIGETTA il ricorso e, per l'effetto, CONFERMA l'ordinanza ingiunzione n. 50 prot. 21947 del 28.09.2020, emessa dall' , Controparte_1
qui impugnata;
- CONDANNA parte ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle spese di lite che liquida in euro 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA, CPA.
Così deciso in IB Valentia, 15.04.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd.
“firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato te- lematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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