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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 7. Cause non giunte a compimento.
Per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinunzia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata.
Per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinunzia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata.
Commentari • 2
- 1. Avvocati: il recesso non fa venire meno il diritto al compensoAnnamaria Villafrate · https://www.studiocataldi.it/ · 8 gennaio 2022 · 17.729538
[…] che la procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione dei difensori, ma sottendendo con tale formulazione la soluzione per cui il recesso dell'avvocato dal mandato è sempre ammessa, e non quindi necessariamente ancorata la ricorrenza della giusta causa." Per quanto riguarda l'opposizione alla richiesta di compenso degli avvocati stante la causa non portata al compimento la Cassazione valorizza l'articolo 7 della legge n. 794/1942 il quale, […]
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Giurisprudenza • 40
- 1. Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/09/2024, n. 1464Provvedimento: […] Infatti, l'art. 7 della legge n. 794/1942 prevede che, in caso di rinuncia alla procura, il cliente è tenuto a corrispondere gli onorari per l'opera prestata. […]Leggi di più...
- subprocedimento autonomo·
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