Articolo 7 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 6Articolo 8
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21 aprile 1942
Art. 7. Cause non giunte a compimento.

Per le cause iniziate ma non compiute ovvero nel caso di revoca della procura o di rinunzia alla stessa il cliente deve all'avvocato gli onorari corrispondenti all'opera prestata.


Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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