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Sentenza 27 marzo 2024
Sentenza 27 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 27/03/2024, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2024 |
Testo completo
N. 197/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Alessandra MEDI Presidente
dott.ssa Anna ORLANDI Giudice
dott. Marco MAZZOCCO Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 197/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, assunto in decisione con ordinanza ex art. 127-ter co. 3° c.p.c. del 12/03/2024 e promosso da nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]22 FORLI' con il patrocinio dell'avv. CASTELLINI SILVIA, domicilio eletto presso il difensore in VIA M. MISSIRINI N. 6 47121 FORLI'
e nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...]N. 6 C.F._2
TORGIANO, con il patrocinio dell'avv. CASTELLINI SILVIA, domicilio eletto presso il difensore in VIA M. MISSIRINI N. 6 47121 FORLI'
RICORRENTI
Il Tribunale
vista la domanda congiunta di e Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio il 9 maggio 2015 a Forlì e genitori di (nata il [...]), Persona_1
formalizzata in ricorso ex art. 473-bis c.p.c. depositato il 31/01/2024, contenente l'indicazione
1 delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, per ottenere la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) La premessa [del ricorso congiunto proposto dalle parti] costituisce parte integrante del presente accordo;
2) I coniugi si autorizzano a vivere separati (come peraltro già avviene di fatto) fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, ed a stabilire la propria residenza o domicilio ove ritengono di gradimento concedendosi sin da ora e reciprocamente l'assenso all'espatrio.
3) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento, dandosi atto di essere entrambi autosufficienti, così come da dichiarazioni dei redditi già in atti (già docc. da 6 a 11).
4) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza stabile presso la madre e con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio o dal giorno successivo in caso di frequenza scolastica prevista per il sabato mattina, sino alla sera della domenica o, solo eccezionalmente in caso di fine settimana fuori città, sino al lunedì mattina).
• La figlia trascorrerà inoltre con ciascuno dei genitori una settimana durante le vacanze natalizie (dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Natale (il 2024 sarà di pertinenza della madre per poi seguire la regolare alternanza) con quello di Pasqua (il 2024 sarà di pertinenza della madre, per poi seguire la regolare alternanza).
• La figlia trascorrerà inoltre fino a tre settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori durante le vacanze estive, previo accordo degli stessi da definire entro il 31 marzo di ogni anno. Si allega piano genitoriale per ulteriori dettagli (doc. 14);
• I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
5) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della signora a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica
2 della figlia stessa, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie, con espresso richiamo a tutto quanto indicato nell'art. 15 del Protocollo del Tribunale di Forlì. Dette spese saranno a carico nella misura del 50% di ciascun genitore che rimborserà la propria quota a chi l'avrà anticipata a fronte dell'esibizione della relativa documentazione giustificativa;
tali spese dovranno essere preventivamente concordate, ove necessario, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Forlì. Le ricevute/fatture relative alle spese sostenute per la figlia saranno a fine di ogni anno divise dai genitori al 50% per le detrazioni fiscali.
6) La sig.ra continuerà a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico per la Parte_1
figlia minore;
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
8) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la figlia.
9) I sopra esposti accordi decorreranno dalla sottoscrizione del presente ricorso.
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.” preso atto che con note di trattazione scritta congiuntamente depositate in data 6 marzo
2024 i coniugi hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui a ricorso in atti ed hanno espressamente dichiarato di rinunciare “di prestare piena e totale acquiescenza all'emananda sentenza”; visto il parere favorevole all'omologa espresso dal Pubblico Ministero in sede;
* * * * * * considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
dato atto che dall'unione è nata la figlia il 28/12/2012) Persona_2
il cui ascolto deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte, le quali risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, di talché nulla osta all'accoglimento della domanda congiunta;
P.Q.M.
3 il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. congiuntamente proposto in data 31/01/2024 da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
il 07/04/1972 e nato a [...] il CP_1 Controparte_1
03/10/1969, unitisi in matrimonio a Forlì il 9 maggio 2015; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 2015, Atto n° 38, Parte I Serie;
omologa le condizioni della separazione come riprodotte in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 20/03/2024
Il Presidente
d.ssa Alessandra Medi
Il Giudice rel. est. dr. Marco Mazzocco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
– Sezione Unica Civile – Famiglia –
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati dott.ssa Alessandra MEDI Presidente
dott.ssa Anna ORLANDI Giudice
dott. Marco MAZZOCCO Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n° 197/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, assunto in decisione con ordinanza ex art. 127-ter co. 3° c.p.c. del 12/03/2024 e promosso da nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...]22 FORLI' con il patrocinio dell'avv. CASTELLINI SILVIA, domicilio eletto presso il difensore in VIA M. MISSIRINI N. 6 47121 FORLI'
e nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...]N. 6 C.F._2
TORGIANO, con il patrocinio dell'avv. CASTELLINI SILVIA, domicilio eletto presso il difensore in VIA M. MISSIRINI N. 6 47121 FORLI'
RICORRENTI
Il Tribunale
vista la domanda congiunta di e Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio il 9 maggio 2015 a Forlì e genitori di (nata il [...]), Persona_1
formalizzata in ricorso ex art. 473-bis c.p.c. depositato il 31/01/2024, contenente l'indicazione
1 delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, per ottenere la separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) La premessa [del ricorso congiunto proposto dalle parti] costituisce parte integrante del presente accordo;
2) I coniugi si autorizzano a vivere separati (come peraltro già avviene di fatto) fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto, ed a stabilire la propria residenza o domicilio ove ritengono di gradimento concedendosi sin da ora e reciprocamente l'assenso all'espatrio.
3) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento, dandosi atto di essere entrambi autosufficienti, così come da dichiarazioni dei redditi già in atti (già docc. da 6 a 11).
4) La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente e residenza stabile presso la madre e con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé a fine settimana alternati (dal venerdì pomeriggio o dal giorno successivo in caso di frequenza scolastica prevista per il sabato mattina, sino alla sera della domenica o, solo eccezionalmente in caso di fine settimana fuori città, sino al lunedì mattina).
• La figlia trascorrerà inoltre con ciascuno dei genitori una settimana durante le vacanze natalizie (dal 24 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio), tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Natale (il 2024 sarà di pertinenza della madre per poi seguire la regolare alternanza) con quello di Pasqua (il 2024 sarà di pertinenza della madre, per poi seguire la regolare alternanza).
• La figlia trascorrerà inoltre fino a tre settimane, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori durante le vacanze estive, previo accordo degli stessi da definire entro il 31 marzo di ogni anno. Si allega piano genitoriale per ulteriori dettagli (doc. 14);
• I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé;
5) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di Controparte_1 Parte_1
contributo per il mantenimento ordinario della figlia la somma mensile di € 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente della signora a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica
2 della figlia stessa, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e straordinarie, con espresso richiamo a tutto quanto indicato nell'art. 15 del Protocollo del Tribunale di Forlì. Dette spese saranno a carico nella misura del 50% di ciascun genitore che rimborserà la propria quota a chi l'avrà anticipata a fronte dell'esibizione della relativa documentazione giustificativa;
tali spese dovranno essere preventivamente concordate, ove necessario, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Forlì. Le ricevute/fatture relative alle spese sostenute per la figlia saranno a fine di ogni anno divise dai genitori al 50% per le detrazioni fiscali.
6) La sig.ra continuerà a percepire in via esclusiva l'Assegno Unico per la Parte_1
figlia minore;
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
8) I ricorrenti esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per la figlia.
9) I sopra esposti accordi decorreranno dalla sottoscrizione del presente ricorso.
10) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.” preso atto che con note di trattazione scritta congiuntamente depositate in data 6 marzo
2024 i coniugi hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui a ricorso in atti ed hanno espressamente dichiarato di rinunciare “di prestare piena e totale acquiescenza all'emananda sentenza”; visto il parere favorevole all'omologa espresso dal Pubblico Ministero in sede;
* * * * * * considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
dato atto che dall'unione è nata la figlia il 28/12/2012) Persona_2
il cui ascolto deve ritenersi non necessario (art. 473-bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
ritenuto che
non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni concordate, come sopra integralmente trascritte, le quali risultano conformi all'interesse della prole e non contrarie all'ordine pubblico, di talché nulla osta all'accoglimento della domanda congiunta;
P.Q.M.
3 il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 473- bis.51 c.p.c. congiuntamente proposto in data 31/01/2024 da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, Controparte_1
dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...]_1
il 07/04/1972 e nato a [...] il CP_1 Controparte_1
03/10/1969, unitisi in matrimonio a Forlì il 9 maggio 2015; ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza
Anno 2015, Atto n° 38, Parte I Serie;
omologa le condizioni della separazione come riprodotte in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 20/03/2024
Il Presidente
d.ssa Alessandra Medi
Il Giudice rel. est. dr. Marco Mazzocco
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