TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3541 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_1 Pt_2
C.F. ) in proprio, entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._1
presso lo studio in via Capo di Mondo n. 62, Firenze, dell'avv. BARBARA PESCATORI dalla quale sono rappresentati e difesi;
ATTORI
CONTRO
(C.F. in persona del legale TE P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio in Piazza Santa Maria
Nuova n. 1 Firenze, dell'avv. LILIANA MOLESTI e dell'avv. MARZIA DANESI dalle quali, congiuntamente e disgiuntamente, è rappresentata e difesa;
CONVENUTA avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso:
PER PARTE ATTRICE, come da comparsa conclusionale: “Per tutti i fatti sopra esposti si conclude con la richiesta di risarcimento di E. 66.551,27 da intendersi comprensiva del danno riportato dal sig. e dalla per il danno Parte_2 Parte_1
patrimoniale, delle spese ed onorari del presente giudizio, onorari per mediazione, spese
d'Iscrizione a ruolo o in alternativa si richiede il risarcimento nella misura di E. 55.000,00, TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
oltre alle spese ed onorari per il presente giudizio, oltre onorari per la mediazione, spese
d'iscrizione a ruolo. E comunque le spese per la Ctu a carico di parte resistente.”
PER PARTE CONVENUTA, come da comparsa conclusionale: “per tutti i motivi esposti,
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Firenze adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: -In tesi, respingere e rigettare, per le ragioni sopra esposte, tutte le domande così come proposte dalle parti attrici nei confronti della comparente TE
, poiché infondate e non provate. In ipotesi, respingere e rigettare, per le ragioni sopra
[...]
esposte, tutte le domande così come proposte dal sig. ei confronti della comparente T_
, essendo il medesimo già stato risarcito dalla Compagnia TE
Assicurativa giusti i motivi in atti. - In denegata ipotesi, ove accertato il diritto di parte attrice
a percepire un risarcimento a titolo di danno differenziale, a titolo di invalidità permanente
e/o inabilità temporanea, Voglia procedere a liquidare detto risarcimento secondo i criteri e le deduzioni sopra esposte e decurtando in ogni caso quanto già percepito dall'attore a tiolo di indennizzo assicurativo, con ogni consequenziale pronuncia. In ogni caso, con vittoria di spese e di compensi legali relativi al presente giudizio, tenuto conto anche del comportamento conciliativo dell' durante la fase processuale. Con riserva di TE
ulteriori deduzioni e difese in sede di Memoria di replica.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2023 e depositato il 6 marzo 2023,
e hanno convenuto in giudizio l' Parte_1 Parte_2 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla TE
non corretta esecuzione di un intervento chirurgico, eseguito il 21 dicembre 2016 sul braccio sinistro del sig. resosi necessario a seguito di un incidente stradale occorso il 18 T_
dicembre 2016. L'importo richiesto ammonta complessivamente a € 87.110,45, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo, di cui:
– € 37.742,70 a titolo di danno biologico (permanente, temporaneo e personalizzazione del danno);
– € 3.545,00 a titolo di rimborso spese;
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
– € 45.822,75 per danno emergente, derivante dalla necessità di assumere un dipendente in sostituzione del socio lavoratore T_
Gli attori hanno esposto, in particolare, quanto segue:
– nel mese di gennaio 2017, in seguito a reiterati accessi al Pronto Soccorso per forti dolori al gomito e instabilità dell'avambraccio nei movimenti di prono-supinazione, il sig. T_
veniva sottoposto, in data 23 gennaio 2017, ad accertamenti diagnostici che evidenziavano una diastasi della frattura nel terzo distale della placca;
inoltre, le ultime tre viti risultavano mal posizionate nel moncone osseo;
– il successivo 26 gennaio 2017, il paziente veniva sottoposto a un nuovo intervento chirurgico di rimozione e sostituzione della placca;
– successivamente, si manifestava una sintomatologia algica alla spalla omolaterale, diagnosticata dai sanitari come “ipouso”, associata a ipersensibilità cutanea nella zona distale della placca, sintomi che persistevano anche nei controlli successivi;
– per tali ragioni, il 5 maggio 2018 il sig. eniva nuovamente ricoverato e sottoposto T_
a intervento chirurgico per la rimozione del dispositivo impiantato nell'omero;
– infine, in data 4 luglio 2018, a seguito di visita ambulatoriale ospedaliera, il medico curante ritenendo il quadro clinicamente stabilizzato, con esiti da valutarsi in sede medico-legale, riaffidava il paziente al proprio medico di base.
Secondo la prospettazione attorea, l'errata esecuzione dell'intervento chirurgico del 21 dicembre 2016 da parte dei sanitari ha determinato la necessità di due ulteriori interventi:
a) quello del 26 gennaio 2017, per la rimozione della placca iniziale e l'apposizione di due nuove placche con viti, con conseguente allargamento della ferita chirurgica, allungamento dei tempi di guarigione e insorgenza di dolori e disestesie a carico del gomito per la sporgenza di una delle nuove placche;
b) quello del 5 maggio 2018, per la rimozione del dispositivo impiantato nell'omero.
Parte attrice attribuisce esclusivamente alla condotta colposa e negligente dei sanitari il prolungamento del periodo di inabilità temporanea, quantificato in ulteriori 290 giorni, rispetto ai 90 giorni ritenuti fisiologici in caso di corretta esecuzione dell'intervento iniziale.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
A causa del protrarsi dello stato di malattia del sig. , di T_ Parte_1 cui egli è socio lavoratore, ha dovuto procedere all'assunzione del dipendente OU per coprire l'assenza prolungata, con un ulteriore danno patrimoniale di cui si chiede il ristoro, anche in considerazione delle difficoltà riscontrate dal nella rieducazione del T_
braccio all'attività lavorativa.
In data 09.06.2023 si costituiva ritualmente in Giudizio l' TE
, contestando in fatto e diritto la domanda attorea, in particolare eccependo:
[...]
- in via preliminare, il divieto di cumulo tra risarcimento danni da colpa medica e indennità assicurativa, in quanto il danneggiato avrebbe ricevuto un indennizzo pari a 35.000 € in forza di una propria polizza infortuni;
- nel merito, la carenza di prova in ordine alla responsabilità della struttura comparente, e l'infondatezza della domanda in quanto gli interventi ulteriori contestati dall'attore sarebbero dovuti a complicanza possibile e non prevenibile dell'operazione eseguita in data 28.12.2016; che le complicanze esposte dall'attore sarebbero anzi attribuibili alla condotta del paziente nei successivi giorni post-operatori; che il danno conseguenza lamentato dall'attore sarebbe interamente attribuibile al primitivo evento traumatico (ovvero l'incidente occorso in data 18.12.2016);
- in via subordinata, l'errata quantificazione del danno, con riferimento al danno patrimoniale richiesto dalla da ridimensionare proporzionalmente al contributo che Parte_1
avrebbe portato il ll'attività e comunque facendo riferimento all'eventuale inabilità T_
temporanea aggiuntiva intercorsa tra i 2 interventi chirurgici rispetto al normale decorso post operatorio che l'attore avrebbe dovuto comunque affrontare.
La causa veniva istruita con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con disposizione di
CTU Medico-Legale.
Con memoria ex art. 183 cp.c. VI.C n.1 veniva parzialmente modificata la domanda di parte attrice, come di seguito: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
modifica delle conclusioni di cui all'atto di citazione, in via principale chiede di accertare e dichiarare che il sig. ha subito, a causa di errori compiuti dai sanitari della Parte_2
, un grave danno alla persona che complessivamente si quantifica in E. TE
36.627,97 di cui € 14.986,00 per il Danno Biologico permanente, € 13.117,50 per il Danno
Biologico temporaneo di cui € 4.950,00 per 50 giorni di ITA, € 2227,50 per 30 giorni di ITP al 75%, € 1.485,00 per 30 giorni di ITP AL 50%, € 4.455,00 per 180 giorni di ITP al 25%, €
7.025,87 danno morale (¼) ed € 1.498,60 per il 10% di personalizzazione sul danno biologico permanente, oltre ad € 3.545,00 a titolo di rimborso spese, -in subordine accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a causa dell'assenza del socio lavoratore ha subito un danno Parte_2
emergente di E. 40.549,00; - conseguentemente condannare la convenuta
[...]
al pagamento in favore del sig. della somma di E. 40.172,97 CP_2 Parte_2
ed alla la somma E. 40.549,00, e così complessivamente Parte_1
E.80.721,97 o quella diversa somma minore o maggiore che sarà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo. Con vittoria di spese competenze funzioni ed onorari. Si evidenziano, dunque, le seguenti riduzioni della domanda:
- per quanto riguarda il danno riportato dal sig. da E. 37.742,70 ad E. T_
35.129,37 oltre ad E. 1.498,60 per il 10% di personalizzazione sul danno biologico permanente ed E. 3.545,00 a titolo di rimborso spese,
- in merito al danno emergente subito dalla per l'assunzione del Parte_1
dipendente in sostituzione del socio lavoratore (carrozziere), da E. 45.822,75 ad E.
40.549,00 in quanto veniva ridotto il periodo di addebito del costo dell'operaio, limitandolo al solo periodo decorrente dal 23 marzo 2017 (invece che dal 23 gennaio
2017) fino alla data del 31.07.2018, poiché, qualora l'intervento eseguito in data
21.12.2016 avesse avuto un decorso regolare, il periodo di inabilità temporanea sarebbe stato circa di 90 giorni.
Complessivamente la domanda veniva dunque ridotta da E. 87.110,45 ad E. 80.721,97.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
I Consulenti Tecnici d'Ufficio, Dott.ssa e Dott. , nominati in Persona_1 Per_2
data16 febbraio 2024, procedevano in data 26.07.2024, al deposito della perizia che evidenziava, in estrema sintesi:
- che “la condotta dei sanitari presenta alcune criticità sia dal punto di vista dell'inquadramento diagnostico che della tecnica chirurgica adottata” (p. 17 elaborato CTU);
- che i postumi permanenti conseguenti all'errore medico sono determinati “nella misura del 3% da considerarsi come danno ad eziopatogenesi iatrogena a partire dal
9 punto percentuale compreso fino al 11 punto percentuale compreso” (p. 19, elaborato CTU);
- che “gli errori nel trattamento della frattura sovracondiloidea dell'omero sinistro del sig. anno determinato la necessità di 2(due) interventi chirurgici aggiuntivi T_
con un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 15, in forma parziale al 75% di 30 gg;
in forma parziale al 50% di gg 30, in forma parziale al 25% gg 60 correlabili agli ulteriori interventi chirurgici ed alla ripresa dopo i due interventi”.
In data 27.09.2024 il Giudice Dr. Luca Minniti, sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale, formulava proposta conciliativa sul danno non patrimoniale rimettendo alle Parti le valutazioni sul danno patrimoniale subito dalla , Parte_1
riservandosi eventualmente all'esito l'ammissione di una CTU contabile.
In data 14.11.2024 avanti al nuovo Giudice Dr. Massimiliano Sturiale, le parti davano atto del non raggiungimento dell'accordo transattivo e lo stesso, con ordinanza del 04.12.2024 riteneva non necessario espletare CTU Contabile e formulava nuova proposta conciliativa sul danno patrimoniale concedendo alle Parti termine sino al 25 febbraio 2025 per depositare nota di accettazione o rifiuto della stessa. L' depositava nota scritta TE
nella quale dava atto di accettare la proposta del Giudice, mentre parte attrice non accettava la proposta proponendo due diverse soluzioni entrambe contestate dalla convenuta all'udienza del 18 marzo 2025. All'esito della suddetta udienza ex Art. 281 sexies c.p.c., il Giudice,
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
concessi alle Parti termini dimidiati per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, tratteneva la causa in decisione.
Passando ad esaminare il merito della controversia, la fattispecie in esame ha ad oggetto la valutazione di congruità dell'operato dei sanitari della struttura San Giovanni di
Dio a cui il ricorrente si era rivolto a seguito di caduta da moto, avvenuta in data 18/12/2016, in conseguenza della quale aveva riportato una frattura scomposta poliframmentata sovracondiloidea dell'omero sinistro come emersa dalla radiografia eseguita nella immediatezza.
Rappresenta l'attore che a causa della malpractice medica in occasione del primo ricovero nel dicembre 2016, il fu costretto a sottoporsi ad ulteriori trattamenti T_
chirurgici con relativi prolungamenti del periodo di malattia;
rappresenta inoltre di svolgere attività di carrozziere ed essere socio della e che a cagione del Parte_1
prolungarsi della malattia, la era stata costretta a rinnovare il contratto di lavoro Parte_1
del dipendente OU che aveva sostituito urante tutto il periodo della malattia. T_
Non essendo contestati i fatti di causa è possibile procedere all'esame delle questioni giuridiche. Per chiarezza espositiva la trattazione sarà articolata nelle due domande distinte domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta : TE
- in primo luogo, la domanda formulata dal relativamente ai danni patrimoniali e T_
non patrimoniali subiti;
- in secondo luogo, la domanda proposta dalla società Parte_1
relativamente al risarcimento del danno patrimoniale emergente.
Danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_2
Con la consulenza esperita nel presente giudizio, sono apparsi accertati profili di responsabilità della struttura convenuta. In particolare, i consulenti hanno evidenziato alcune criticità (cfr. p. 15, elaborato CTU) nel trattamento della lesione dell'omero sinistro del
T_
1) “la mancanza delle corrette proiezioni nelle radiografie eseguite all'ingresso; in particolare manca una vera proiezione antero-posteriore che, evidenziando la
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
componente mediale della rima di frattura, avrebbe verosimilmente indirizzato il chirurgo verso una sintesi più adeguata”.
2) “la sintesi eseguita durante il primo intervento (21/12/2016) laddove venne applicata una sola placca laterale troppo corta con viti distali piccole e non bicorticali e pertanto, assolutamente non stabilizzanti in modo sufficiente la frattura.”
3) “l'inizio della FKT che, essendo instabile la sintesi, da una parte avrebbe dovuto essere posticipato, dall'altra avrebbe comportato il maggior rischio di rigidità articolare del gomito. L'instabilità della prima sintesi, associata alla ancora fisiologicamente insufficiente consolidazione ossea, ha provocato, con l'inizio della mobilizzazione, la perdita di presa delle viti distali e la conseguente scomposizione della frattura.”
4) “la lunghezza eccessiva della placca utilizzata per la seconda sintesi (26/01/17) che giunge a livello della rima articolare e presenta il foro per la vite più distale disabitato per l'impossibilità ad applicarla. Sarebbe bastato utilizzare una placca più corta o spostare prossimalmente quella usata per evitare il problema.”
Secondo i Consulenti tali errori “nel trattamento della frattura sovracondiloidea dell'omero sinistro del Sig. anno provocato la necessità di 2 (due) interventi chirurgici Parte_2
aggiuntivi con relativi prolungamenti del periodo di malattia ed un maggior danno ad etiopatogenesi iatrogena.”
Pertanto, i Consulenti concludono l'elaborato ritenendo sussistenti “profili di responsabilità medico chirurgica a carico dei sanitari che ebbero modo di assistere il Sig. Parte_2 durante l'iter clinico-chirurgico”. Le criticità riscontrate nella condotta dei sanitari dell' sia sotto il profilo dell'inquadramento diagnostico che della Parte_3
tecnica chirurgica adottata, hanno comportato la necessità di due interventi chirurgici con conseguente aggravio del periodo di inabilità temporanea e postumi permanenti.
Il collegio peritale così quantifica il danno biologico riportato dal T_
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
- “I postumi permanenti accertati sono quantificabili nella misura del 3%, da considerarsi come maggior danno ad eziopatogenesi iatrogena a partire dal 9° punto percentile compreso fino al 11° punto percentuale compreso.”
- “un maggior periodo di inabilità temporanea assoluta di gg 15; in forma parziale al
75% di gg. 30; in forma parziale al 50% di gg. 30, in forma parziale al 25% gg 60 correlabili agli ulteriori interventi chirurgici ed alla ripresa dopo i due interventi aggiuntivi.
Quanto al nesso causale tra il danno riscontrato e l'errore medico, rilevano che “Le lesioni riscontrate sul periziando sono da porsi in rapporto causale con l'inadeguato studio radiografico eseguito all'ingresso ed in particolare con la mancanza di corrette proiezioni
(antero-posteriori) che avrebbero consentito di evidenziare la componente mediale della rima di frattura ed avrebbero verosimilmente indirizzato il chirurgo verso una sintesi più adeguata. A ciò si aggiunga l'incongrua esecuzione degli interventi chirurgici stessi praticati sul P. in data 21/12/2016 (carenza della sintesi) e successivamente in data 26/01/17
(revisione di osteosintesi omero comportante unalunghezza eccessiva della placca utilizzata)”.
Le conclusioni rassegnate dai Consulenti appaiono logiche, coerenti e sorrette da un rigoroso impianto metodologico, fondato su un'attenta disamina della documentazione sanitaria in atti e su quanto emerso dalle operazioni peritali, condotte con il pieno rispetto del contraddittorio, nonché facendo riferimento specifico alle Linee guida e regole di prudente condotta più aggiornate. I consulenti hanno inoltre fornito puntuali riscontri ai rilievi sollevati dalle parti, motivando in modo esaustivo le proprie valutazioni cliniche e medico-legali.
Non sono emersi elementi idonei a minare la credibilità del percorso argomentativo seguito dai CTU, né sono state prospettate da parte dei consulenti tecnici di parte osservazioni in grado di incidere significativamente sulla tenuta complessiva delle conclusioni peritali.
Pertanto, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio possono essere integralmente condivise da questo Giudice e assunte a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 61 c.p.c.
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Venendo alla liquidazione dei danni subiti dall'attore sulla base delle indicazioni fornite dal collegio peritale, il danno biologico può essere liquidato facendo riferimento, ai fini della quantificazione, alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano. In particolare, per la liquidazione del danno differenziale dovrà procedersi alla monetizzazione del danno biologico complessivo patito (11 % pari ad euro 23.746,00) per poi sottrarre il valore dell'invalidità che sarebbe in ogni caso residuata in assenza dell'intervento imperito del medico (9 % pari ad euro 17.336,00) secondo il seguente calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni
Percentuale di invalidità permanente 11% Percentuale di invalidità permanente 9% Punto danno biologico € 2.732,57 Punto danno biologico € 2.438,24 Danno non patrimoniale risarcibile € 23.746,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 17.336,00
Il danno biologico permanente conseguenza dell'errore medico è quindi pari ad € 6.410,00
(ossia alla differenza tra euro 23.746,00 ed € 17.336,00).
Quanto al danno biologico temporaneo, sempre richiamando le conclusioni del collegio peritale, può essere liquidato secondo la seguente tabella di liquidazione:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
In definitiva, deve essere pertanto riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del d a carico dell' , a titolo di danno biologico T_ TE differenziale, nella misura di 14.172,50 € di cui € 6.410,00 per danno biologico permanente ed € 7.762,50 per inabilità temporanea parziale, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
Non può invece riconoscersi il danno morale lamentato da parte attrice, in quanto quest'ultimo
è stato allegato solamente in via generica e non è stata fornita adeguata prova di una sofferenza soggettiva ulteriore e autonoma rispetto a quella già considerata nell'ambito della liquidazione del danno biologico, né è stato riscontrato secondo criteri oggettivi dalla CTU svolta.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, va riconosciuta la risarcibilità della somma pari ad € 5.344,00, (€ 4.124,00, per spese mediche oltre alla somma di € 1.220,00 di cui alla fattura nr. 24 del 18/11/2019) vista la valutazione di congruità e di connessione causale delle spese mediche allegate da parte attrice effettuata dai consulenti tecnici d'ufficio nell'elaborato peritale.
Non sussistono, infine, motivi per accogliere l'eccezione sollevata da parte convenuta, in ordine al divieto di cumulo tra risarcimento danni e indennità assicurativa, risultata infondata.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che l'indennizzo assicurativo percepito dal pari a € 35.000,00 – è relativo a una polizza infortuni stipulata dallo stesso con la T_
compagnia Fata Assicurazioni. Tale importo è riconducibile al sinistro originario e non può ritenersi compensativo del danno iatrogeno differenziale patito dall'attore a seguito dell'intervento chirurgico, danno che – pur essendo conseguenza indiretta del sinistro – risulta direttamente ricollegabile alla condotta colposa accertata in sede peritale.
Danno patrimoniale subito dalla Parte_1
Con riferimento al danno patrimoniale lamentato dalla derivante Parte_1
dalla necessità di assumere un dipendente in sostituzione del socio lavoratore sig. Pt_2
si osserva quanto segue:
[...]
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Risulta dagli atti che, a seguito dell'infortunio occorso al sig. la società ha T_
provveduto ad assumere il sig. in data 23 gennaio 2017, con contratto a Controparte_3
termine inizialmente previsto in scadenza il 31 luglio 2017, ma successivamente prorogato più volte, sino al 31 luglio 2018, a causa del prolungarsi dell'inabilità del socio, conseguente all'errore medico accertato.
Tenuto conto che, in assenza dell'errore nell'esecuzione dell'intervento, il periodo di inabilità temporanea si sarebbe presumibilmente esaurito entro due mesi dal sinistro, si ritiene equo far decorrere l'addebito del costo della sostituzione a carico dell' TE
a partire dal 23 marzo 2017.
[...]
A fini di quantificazione, parte attrice ha prodotto in giudizio i CUD relativi agli anni 2018 e
2019 del dipendente OU, pari rispettivamente a € 18.283,17 e € 19.955,09, comprensivi della tredicesima mensilità. Tuttavia, occorre detrarre le mensilità non riconducibili al periodo di assenza giustificabile in relazione all'errore medico: due mensilità dal CUD 2018 e cinque mensilità dal CUD 2019.
Pertanto, il danno patrimoniale riconoscibile alla a titolo di costi Parte_1 per l'assunzione del dipendente sostitutivo, è quantificabile in € 35.425,46 (€ 15.470,37 per l'anno 2018; € 12.280,00 per l'anno 2019).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della convenuta ed avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attore in complessivi €12.000,00 oltre spese vive se documentate spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
12 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
e contro Parte_1 Parte_2 [...]
: CP_1
1. Accoglie le domande risarcitorie proposte da e Parte_2
contro per le Parte_1 TE
motivazioni esposte in parte narrativa e per l'effetto
2. Condanna la convenuta a risarcire all'attore Parte_2
A) a titolo di danno non patrimoniale € 14.172,50 € di cui € 6.410,00 per danno biologico permanente ed € 7.762,50 per inabilità temporanea parziale, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento,
B) a titolo di danno patrimoniale € 5.344,00, oltre interessi in misura pari al tasso legale dalla domanda fino a soddisfo;
3. Condanna la convenuta a risarcire : della somma Parte_1
complessiva di € 35.425,46 oltre interessi in misura pari al tasso legale dalla domanda fino a soddisfo;
4. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi
€12.000, 00 oltre spese vive documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5. Pone le spese ed onorari delle C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico dalla convenuta e ne ordina la rifusione in favore dell'attore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 06.06.2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3541 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA
(P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_1 Pt_2
C.F. ) in proprio, entrambi elettivamente domiciliati
[...] C.F._1
presso lo studio in via Capo di Mondo n. 62, Firenze, dell'avv. BARBARA PESCATORI dalla quale sono rappresentati e difesi;
ATTORI
CONTRO
(C.F. in persona del legale TE P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio in Piazza Santa Maria
Nuova n. 1 Firenze, dell'avv. LILIANA MOLESTI e dell'avv. MARZIA DANESI dalle quali, congiuntamente e disgiuntamente, è rappresentata e difesa;
CONVENUTA avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno così concluso:
PER PARTE ATTRICE, come da comparsa conclusionale: “Per tutti i fatti sopra esposti si conclude con la richiesta di risarcimento di E. 66.551,27 da intendersi comprensiva del danno riportato dal sig. e dalla per il danno Parte_2 Parte_1
patrimoniale, delle spese ed onorari del presente giudizio, onorari per mediazione, spese
d'Iscrizione a ruolo o in alternativa si richiede il risarcimento nella misura di E. 55.000,00, TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
oltre alle spese ed onorari per il presente giudizio, oltre onorari per la mediazione, spese
d'iscrizione a ruolo. E comunque le spese per la Ctu a carico di parte resistente.”
PER PARTE CONVENUTA, come da comparsa conclusionale: “per tutti i motivi esposti,
Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Firenze adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: -In tesi, respingere e rigettare, per le ragioni sopra esposte, tutte le domande così come proposte dalle parti attrici nei confronti della comparente TE
, poiché infondate e non provate. In ipotesi, respingere e rigettare, per le ragioni sopra
[...]
esposte, tutte le domande così come proposte dal sig. ei confronti della comparente T_
, essendo il medesimo già stato risarcito dalla Compagnia TE
Assicurativa giusti i motivi in atti. - In denegata ipotesi, ove accertato il diritto di parte attrice
a percepire un risarcimento a titolo di danno differenziale, a titolo di invalidità permanente
e/o inabilità temporanea, Voglia procedere a liquidare detto risarcimento secondo i criteri e le deduzioni sopra esposte e decurtando in ogni caso quanto già percepito dall'attore a tiolo di indennizzo assicurativo, con ogni consequenziale pronuncia. In ogni caso, con vittoria di spese e di compensi legali relativi al presente giudizio, tenuto conto anche del comportamento conciliativo dell' durante la fase processuale. Con riserva di TE
ulteriori deduzioni e difese in sede di Memoria di replica.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2023 e depositato il 6 marzo 2023,
e hanno convenuto in giudizio l' Parte_1 Parte_2 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla TE
non corretta esecuzione di un intervento chirurgico, eseguito il 21 dicembre 2016 sul braccio sinistro del sig. resosi necessario a seguito di un incidente stradale occorso il 18 T_
dicembre 2016. L'importo richiesto ammonta complessivamente a € 87.110,45, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al saldo, di cui:
– € 37.742,70 a titolo di danno biologico (permanente, temporaneo e personalizzazione del danno);
– € 3.545,00 a titolo di rimborso spese;
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
– € 45.822,75 per danno emergente, derivante dalla necessità di assumere un dipendente in sostituzione del socio lavoratore T_
Gli attori hanno esposto, in particolare, quanto segue:
– nel mese di gennaio 2017, in seguito a reiterati accessi al Pronto Soccorso per forti dolori al gomito e instabilità dell'avambraccio nei movimenti di prono-supinazione, il sig. T_
veniva sottoposto, in data 23 gennaio 2017, ad accertamenti diagnostici che evidenziavano una diastasi della frattura nel terzo distale della placca;
inoltre, le ultime tre viti risultavano mal posizionate nel moncone osseo;
– il successivo 26 gennaio 2017, il paziente veniva sottoposto a un nuovo intervento chirurgico di rimozione e sostituzione della placca;
– successivamente, si manifestava una sintomatologia algica alla spalla omolaterale, diagnosticata dai sanitari come “ipouso”, associata a ipersensibilità cutanea nella zona distale della placca, sintomi che persistevano anche nei controlli successivi;
– per tali ragioni, il 5 maggio 2018 il sig. eniva nuovamente ricoverato e sottoposto T_
a intervento chirurgico per la rimozione del dispositivo impiantato nell'omero;
– infine, in data 4 luglio 2018, a seguito di visita ambulatoriale ospedaliera, il medico curante ritenendo il quadro clinicamente stabilizzato, con esiti da valutarsi in sede medico-legale, riaffidava il paziente al proprio medico di base.
Secondo la prospettazione attorea, l'errata esecuzione dell'intervento chirurgico del 21 dicembre 2016 da parte dei sanitari ha determinato la necessità di due ulteriori interventi:
a) quello del 26 gennaio 2017, per la rimozione della placca iniziale e l'apposizione di due nuove placche con viti, con conseguente allargamento della ferita chirurgica, allungamento dei tempi di guarigione e insorgenza di dolori e disestesie a carico del gomito per la sporgenza di una delle nuove placche;
b) quello del 5 maggio 2018, per la rimozione del dispositivo impiantato nell'omero.
Parte attrice attribuisce esclusivamente alla condotta colposa e negligente dei sanitari il prolungamento del periodo di inabilità temporanea, quantificato in ulteriori 290 giorni, rispetto ai 90 giorni ritenuti fisiologici in caso di corretta esecuzione dell'intervento iniziale.
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
A causa del protrarsi dello stato di malattia del sig. , di T_ Parte_1 cui egli è socio lavoratore, ha dovuto procedere all'assunzione del dipendente OU per coprire l'assenza prolungata, con un ulteriore danno patrimoniale di cui si chiede il ristoro, anche in considerazione delle difficoltà riscontrate dal nella rieducazione del T_
braccio all'attività lavorativa.
In data 09.06.2023 si costituiva ritualmente in Giudizio l' TE
, contestando in fatto e diritto la domanda attorea, in particolare eccependo:
[...]
- in via preliminare, il divieto di cumulo tra risarcimento danni da colpa medica e indennità assicurativa, in quanto il danneggiato avrebbe ricevuto un indennizzo pari a 35.000 € in forza di una propria polizza infortuni;
- nel merito, la carenza di prova in ordine alla responsabilità della struttura comparente, e l'infondatezza della domanda in quanto gli interventi ulteriori contestati dall'attore sarebbero dovuti a complicanza possibile e non prevenibile dell'operazione eseguita in data 28.12.2016; che le complicanze esposte dall'attore sarebbero anzi attribuibili alla condotta del paziente nei successivi giorni post-operatori; che il danno conseguenza lamentato dall'attore sarebbe interamente attribuibile al primitivo evento traumatico (ovvero l'incidente occorso in data 18.12.2016);
- in via subordinata, l'errata quantificazione del danno, con riferimento al danno patrimoniale richiesto dalla da ridimensionare proporzionalmente al contributo che Parte_1
avrebbe portato il ll'attività e comunque facendo riferimento all'eventuale inabilità T_
temporanea aggiuntiva intercorsa tra i 2 interventi chirurgici rispetto al normale decorso post operatorio che l'attore avrebbe dovuto comunque affrontare.
La causa veniva istruita con memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e con disposizione di
CTU Medico-Legale.
Con memoria ex art. 183 cp.c. VI.C n.1 veniva parzialmente modificata la domanda di parte attrice, come di seguito: respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in parziale
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
modifica delle conclusioni di cui all'atto di citazione, in via principale chiede di accertare e dichiarare che il sig. ha subito, a causa di errori compiuti dai sanitari della Parte_2
, un grave danno alla persona che complessivamente si quantifica in E. TE
36.627,97 di cui € 14.986,00 per il Danno Biologico permanente, € 13.117,50 per il Danno
Biologico temporaneo di cui € 4.950,00 per 50 giorni di ITA, € 2227,50 per 30 giorni di ITP al 75%, € 1.485,00 per 30 giorni di ITP AL 50%, € 4.455,00 per 180 giorni di ITP al 25%, €
7.025,87 danno morale (¼) ed € 1.498,60 per il 10% di personalizzazione sul danno biologico permanente, oltre ad € 3.545,00 a titolo di rimborso spese, -in subordine accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a causa dell'assenza del socio lavoratore ha subito un danno Parte_2
emergente di E. 40.549,00; - conseguentemente condannare la convenuta
[...]
al pagamento in favore del sig. della somma di E. 40.172,97 CP_2 Parte_2
ed alla la somma E. 40.549,00, e così complessivamente Parte_1
E.80.721,97 o quella diversa somma minore o maggiore che sarà dovuta a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dall'evento al soddisfo. Con vittoria di spese competenze funzioni ed onorari. Si evidenziano, dunque, le seguenti riduzioni della domanda:
- per quanto riguarda il danno riportato dal sig. da E. 37.742,70 ad E. T_
35.129,37 oltre ad E. 1.498,60 per il 10% di personalizzazione sul danno biologico permanente ed E. 3.545,00 a titolo di rimborso spese,
- in merito al danno emergente subito dalla per l'assunzione del Parte_1
dipendente in sostituzione del socio lavoratore (carrozziere), da E. 45.822,75 ad E.
40.549,00 in quanto veniva ridotto il periodo di addebito del costo dell'operaio, limitandolo al solo periodo decorrente dal 23 marzo 2017 (invece che dal 23 gennaio
2017) fino alla data del 31.07.2018, poiché, qualora l'intervento eseguito in data
21.12.2016 avesse avuto un decorso regolare, il periodo di inabilità temporanea sarebbe stato circa di 90 giorni.
Complessivamente la domanda veniva dunque ridotta da E. 87.110,45 ad E. 80.721,97.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
I Consulenti Tecnici d'Ufficio, Dott.ssa e Dott. , nominati in Persona_1 Per_2
data16 febbraio 2024, procedevano in data 26.07.2024, al deposito della perizia che evidenziava, in estrema sintesi:
- che “la condotta dei sanitari presenta alcune criticità sia dal punto di vista dell'inquadramento diagnostico che della tecnica chirurgica adottata” (p. 17 elaborato CTU);
- che i postumi permanenti conseguenti all'errore medico sono determinati “nella misura del 3% da considerarsi come danno ad eziopatogenesi iatrogena a partire dal
9 punto percentuale compreso fino al 11 punto percentuale compreso” (p. 19, elaborato CTU);
- che “gli errori nel trattamento della frattura sovracondiloidea dell'omero sinistro del sig. anno determinato la necessità di 2(due) interventi chirurgici aggiuntivi T_
con un periodo di inabilità temporanea assoluta di gg. 15, in forma parziale al 75% di 30 gg;
in forma parziale al 50% di gg 30, in forma parziale al 25% gg 60 correlabili agli ulteriori interventi chirurgici ed alla ripresa dopo i due interventi”.
In data 27.09.2024 il Giudice Dr. Luca Minniti, sulla base delle risultanze dell'elaborato peritale, formulava proposta conciliativa sul danno non patrimoniale rimettendo alle Parti le valutazioni sul danno patrimoniale subito dalla , Parte_1
riservandosi eventualmente all'esito l'ammissione di una CTU contabile.
In data 14.11.2024 avanti al nuovo Giudice Dr. Massimiliano Sturiale, le parti davano atto del non raggiungimento dell'accordo transattivo e lo stesso, con ordinanza del 04.12.2024 riteneva non necessario espletare CTU Contabile e formulava nuova proposta conciliativa sul danno patrimoniale concedendo alle Parti termine sino al 25 febbraio 2025 per depositare nota di accettazione o rifiuto della stessa. L' depositava nota scritta TE
nella quale dava atto di accettare la proposta del Giudice, mentre parte attrice non accettava la proposta proponendo due diverse soluzioni entrambe contestate dalla convenuta all'udienza del 18 marzo 2025. All'esito della suddetta udienza ex Art. 281 sexies c.p.c., il Giudice,
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
concessi alle Parti termini dimidiati per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica, tratteneva la causa in decisione.
Passando ad esaminare il merito della controversia, la fattispecie in esame ha ad oggetto la valutazione di congruità dell'operato dei sanitari della struttura San Giovanni di
Dio a cui il ricorrente si era rivolto a seguito di caduta da moto, avvenuta in data 18/12/2016, in conseguenza della quale aveva riportato una frattura scomposta poliframmentata sovracondiloidea dell'omero sinistro come emersa dalla radiografia eseguita nella immediatezza.
Rappresenta l'attore che a causa della malpractice medica in occasione del primo ricovero nel dicembre 2016, il fu costretto a sottoporsi ad ulteriori trattamenti T_
chirurgici con relativi prolungamenti del periodo di malattia;
rappresenta inoltre di svolgere attività di carrozziere ed essere socio della e che a cagione del Parte_1
prolungarsi della malattia, la era stata costretta a rinnovare il contratto di lavoro Parte_1
del dipendente OU che aveva sostituito urante tutto il periodo della malattia. T_
Non essendo contestati i fatti di causa è possibile procedere all'esame delle questioni giuridiche. Per chiarezza espositiva la trattazione sarà articolata nelle due domande distinte domande svolte da parte attrice nei confronti della convenuta : TE
- in primo luogo, la domanda formulata dal relativamente ai danni patrimoniali e T_
non patrimoniali subiti;
- in secondo luogo, la domanda proposta dalla società Parte_1
relativamente al risarcimento del danno patrimoniale emergente.
Danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da Parte_2
Con la consulenza esperita nel presente giudizio, sono apparsi accertati profili di responsabilità della struttura convenuta. In particolare, i consulenti hanno evidenziato alcune criticità (cfr. p. 15, elaborato CTU) nel trattamento della lesione dell'omero sinistro del
T_
1) “la mancanza delle corrette proiezioni nelle radiografie eseguite all'ingresso; in particolare manca una vera proiezione antero-posteriore che, evidenziando la
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
componente mediale della rima di frattura, avrebbe verosimilmente indirizzato il chirurgo verso una sintesi più adeguata”.
2) “la sintesi eseguita durante il primo intervento (21/12/2016) laddove venne applicata una sola placca laterale troppo corta con viti distali piccole e non bicorticali e pertanto, assolutamente non stabilizzanti in modo sufficiente la frattura.”
3) “l'inizio della FKT che, essendo instabile la sintesi, da una parte avrebbe dovuto essere posticipato, dall'altra avrebbe comportato il maggior rischio di rigidità articolare del gomito. L'instabilità della prima sintesi, associata alla ancora fisiologicamente insufficiente consolidazione ossea, ha provocato, con l'inizio della mobilizzazione, la perdita di presa delle viti distali e la conseguente scomposizione della frattura.”
4) “la lunghezza eccessiva della placca utilizzata per la seconda sintesi (26/01/17) che giunge a livello della rima articolare e presenta il foro per la vite più distale disabitato per l'impossibilità ad applicarla. Sarebbe bastato utilizzare una placca più corta o spostare prossimalmente quella usata per evitare il problema.”
Secondo i Consulenti tali errori “nel trattamento della frattura sovracondiloidea dell'omero sinistro del Sig. anno provocato la necessità di 2 (due) interventi chirurgici Parte_2
aggiuntivi con relativi prolungamenti del periodo di malattia ed un maggior danno ad etiopatogenesi iatrogena.”
Pertanto, i Consulenti concludono l'elaborato ritenendo sussistenti “profili di responsabilità medico chirurgica a carico dei sanitari che ebbero modo di assistere il Sig. Parte_2 durante l'iter clinico-chirurgico”. Le criticità riscontrate nella condotta dei sanitari dell' sia sotto il profilo dell'inquadramento diagnostico che della Parte_3
tecnica chirurgica adottata, hanno comportato la necessità di due interventi chirurgici con conseguente aggravio del periodo di inabilità temporanea e postumi permanenti.
Il collegio peritale così quantifica il danno biologico riportato dal T_
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
- “I postumi permanenti accertati sono quantificabili nella misura del 3%, da considerarsi come maggior danno ad eziopatogenesi iatrogena a partire dal 9° punto percentile compreso fino al 11° punto percentuale compreso.”
- “un maggior periodo di inabilità temporanea assoluta di gg 15; in forma parziale al
75% di gg. 30; in forma parziale al 50% di gg. 30, in forma parziale al 25% gg 60 correlabili agli ulteriori interventi chirurgici ed alla ripresa dopo i due interventi aggiuntivi.
Quanto al nesso causale tra il danno riscontrato e l'errore medico, rilevano che “Le lesioni riscontrate sul periziando sono da porsi in rapporto causale con l'inadeguato studio radiografico eseguito all'ingresso ed in particolare con la mancanza di corrette proiezioni
(antero-posteriori) che avrebbero consentito di evidenziare la componente mediale della rima di frattura ed avrebbero verosimilmente indirizzato il chirurgo verso una sintesi più adeguata. A ciò si aggiunga l'incongrua esecuzione degli interventi chirurgici stessi praticati sul P. in data 21/12/2016 (carenza della sintesi) e successivamente in data 26/01/17
(revisione di osteosintesi omero comportante unalunghezza eccessiva della placca utilizzata)”.
Le conclusioni rassegnate dai Consulenti appaiono logiche, coerenti e sorrette da un rigoroso impianto metodologico, fondato su un'attenta disamina della documentazione sanitaria in atti e su quanto emerso dalle operazioni peritali, condotte con il pieno rispetto del contraddittorio, nonché facendo riferimento specifico alle Linee guida e regole di prudente condotta più aggiornate. I consulenti hanno inoltre fornito puntuali riscontri ai rilievi sollevati dalle parti, motivando in modo esaustivo le proprie valutazioni cliniche e medico-legali.
Non sono emersi elementi idonei a minare la credibilità del percorso argomentativo seguito dai CTU, né sono state prospettate da parte dei consulenti tecnici di parte osservazioni in grado di incidere significativamente sulla tenuta complessiva delle conclusioni peritali.
Pertanto, le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio possono essere integralmente condivise da questo Giudice e assunte a fondamento della decisione, ai sensi dell'art. 61 c.p.c.
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Venendo alla liquidazione dei danni subiti dall'attore sulla base delle indicazioni fornite dal collegio peritale, il danno biologico può essere liquidato facendo riferimento, ai fini della quantificazione, alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano. In particolare, per la liquidazione del danno differenziale dovrà procedersi alla monetizzazione del danno biologico complessivo patito (11 % pari ad euro 23.746,00) per poi sottrarre il valore dell'invalidità che sarebbe in ogni caso residuata in assenza dell'intervento imperito del medico (9 % pari ad euro 17.336,00) secondo il seguente calcolo:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024 Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni Età del danneggiato alla data del sinistro 43 anni
Percentuale di invalidità permanente 11% Percentuale di invalidità permanente 9% Punto danno biologico € 2.732,57 Punto danno biologico € 2.438,24 Danno non patrimoniale risarcibile € 23.746,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 17.336,00
Il danno biologico permanente conseguenza dell'errore medico è quindi pari ad € 6.410,00
(ossia alla differenza tra euro 23.746,00 ed € 17.336,00).
Quanto al danno biologico temporaneo, sempre richiamando le conclusioni del collegio peritale, può essere liquidato secondo la seguente tabella di liquidazione:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 7.762,50
In definitiva, deve essere pertanto riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale in favore del d a carico dell' , a titolo di danno biologico T_ TE differenziale, nella misura di 14.172,50 € di cui € 6.410,00 per danno biologico permanente ed € 7.762,50 per inabilità temporanea parziale, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata
10 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT in base al periodo di riferimento.
Non può invece riconoscersi il danno morale lamentato da parte attrice, in quanto quest'ultimo
è stato allegato solamente in via generica e non è stata fornita adeguata prova di una sofferenza soggettiva ulteriore e autonoma rispetto a quella già considerata nell'ambito della liquidazione del danno biologico, né è stato riscontrato secondo criteri oggettivi dalla CTU svolta.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, va riconosciuta la risarcibilità della somma pari ad € 5.344,00, (€ 4.124,00, per spese mediche oltre alla somma di € 1.220,00 di cui alla fattura nr. 24 del 18/11/2019) vista la valutazione di congruità e di connessione causale delle spese mediche allegate da parte attrice effettuata dai consulenti tecnici d'ufficio nell'elaborato peritale.
Non sussistono, infine, motivi per accogliere l'eccezione sollevata da parte convenuta, in ordine al divieto di cumulo tra risarcimento danni e indennità assicurativa, risultata infondata.
Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che l'indennizzo assicurativo percepito dal pari a € 35.000,00 – è relativo a una polizza infortuni stipulata dallo stesso con la T_
compagnia Fata Assicurazioni. Tale importo è riconducibile al sinistro originario e non può ritenersi compensativo del danno iatrogeno differenziale patito dall'attore a seguito dell'intervento chirurgico, danno che – pur essendo conseguenza indiretta del sinistro – risulta direttamente ricollegabile alla condotta colposa accertata in sede peritale.
Danno patrimoniale subito dalla Parte_1
Con riferimento al danno patrimoniale lamentato dalla derivante Parte_1
dalla necessità di assumere un dipendente in sostituzione del socio lavoratore sig. Pt_2
si osserva quanto segue:
[...]
11 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Risulta dagli atti che, a seguito dell'infortunio occorso al sig. la società ha T_
provveduto ad assumere il sig. in data 23 gennaio 2017, con contratto a Controparte_3
termine inizialmente previsto in scadenza il 31 luglio 2017, ma successivamente prorogato più volte, sino al 31 luglio 2018, a causa del prolungarsi dell'inabilità del socio, conseguente all'errore medico accertato.
Tenuto conto che, in assenza dell'errore nell'esecuzione dell'intervento, il periodo di inabilità temporanea si sarebbe presumibilmente esaurito entro due mesi dal sinistro, si ritiene equo far decorrere l'addebito del costo della sostituzione a carico dell' TE
a partire dal 23 marzo 2017.
[...]
A fini di quantificazione, parte attrice ha prodotto in giudizio i CUD relativi agli anni 2018 e
2019 del dipendente OU, pari rispettivamente a € 18.283,17 e € 19.955,09, comprensivi della tredicesima mensilità. Tuttavia, occorre detrarre le mensilità non riconducibili al periodo di assenza giustificabile in relazione all'errore medico: due mensilità dal CUD 2018 e cinque mensilità dal CUD 2019.
Pertanto, il danno patrimoniale riconoscibile alla a titolo di costi Parte_1 per l'assunzione del dipendente sostitutivo, è quantificabile in € 35.425,46 (€ 15.470,37 per l'anno 2018; € 12.280,00 per l'anno 2019).
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico della convenuta ed avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attore in complessivi €12.000,00 oltre spese vive se documentate spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Pone le spese ed onorari di C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
12 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
e contro Parte_1 Parte_2 [...]
: CP_1
1. Accoglie le domande risarcitorie proposte da e Parte_2
contro per le Parte_1 TE
motivazioni esposte in parte narrativa e per l'effetto
2. Condanna la convenuta a risarcire all'attore Parte_2
A) a titolo di danno non patrimoniale € 14.172,50 € di cui € 6.410,00 per danno biologico permanente ed € 7.762,50 per inabilità temporanea parziale, oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento,
B) a titolo di danno patrimoniale € 5.344,00, oltre interessi in misura pari al tasso legale dalla domanda fino a soddisfo;
3. Condanna la convenuta a risarcire : della somma Parte_1
complessiva di € 35.425,46 oltre interessi in misura pari al tasso legale dalla domanda fino a soddisfo;
4. Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi
€12.000, 00 oltre spese vive documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
5. Pone le spese ed onorari delle C.T.U., già liquidati in atti, definitivamente a carico dalla convenuta e ne ordina la rifusione in favore dell'attore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 06.06.2025
Il Giudice
(dott. Massimiliano Sturiale)
13