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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 21754/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21754/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. DANIELA DE DOMENICO e l'avv. Parte_1 C.F._1
SIMONA MADESANI e
(c.f.: ) con l'avv. DANIELA DE DOMENICO e Controparte_1 CodiceFiscale_2 l'avv. SIMONA MADESANI
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“- i ricorrenti concordano che l'immobile sopradescritto [in ricorso] venga posto in vendita ed il ricavato venga diviso tra di essi al 50%, detratte le spese per l'estinzione del mutuo residuo e di tutte le ulteriori eventuali spese che si dovessero rendere necessarie, anche per la regolarizzazione catastale/urbanistica;
- i ricorrenti concordano, altresì, che sino alla vendita il sig. ontinuerà ad occupare l'immobile Pt_1
e provvederà al pagamento della rata di mutuo;
1 - per ogni altro aspetto economico e patrimoniale, ed in ragione del fatto che si dichiarano economicamente autosufficienti, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione;
- le spese legali relative al presente procedimento saranno sostenute interamente dal Sig. . Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 19/09/1987, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 153, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico di . Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI -
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 21754/2024
V.G. instaurato da
(c.f.: con l'avv. DANIELA DE DOMENICO e l'avv. Parte_1 C.F._1
SIMONA MADESANI e
(c.f.: ) con l'avv. DANIELA DE DOMENICO e Controparte_1 CodiceFiscale_2 l'avv. SIMONA MADESANI
con l'intervento del
Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“- i ricorrenti concordano che l'immobile sopradescritto [in ricorso] venga posto in vendita ed il ricavato venga diviso tra di essi al 50%, detratte le spese per l'estinzione del mutuo residuo e di tutte le ulteriori eventuali spese che si dovessero rendere necessarie, anche per la regolarizzazione catastale/urbanistica;
- i ricorrenti concordano, altresì, che sino alla vendita il sig. ontinuerà ad occupare l'immobile Pt_1
e provvederà al pagamento della rata di mutuo;
1 - per ogni altro aspetto economico e patrimoniale, ed in ragione del fatto che si dichiarano economicamente autosufficienti, le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo o ragione;
- le spese legali relative al presente procedimento saranno sostenute interamente dal Sig. . Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 19/09/1987, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di BRESCIA (atto n. 153, parte I) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono conformi alla legge e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono a carico di . Parte_1
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate nell'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del Controparte_1
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 22/05/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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