Versione
1 giugno 2005
1 giugno 2005
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 , recante disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Bari, sez. III, sentenza 30/11/2011, n. 1819Provvedimento: […] Ad avviso dell'ing. OR tale l'indennità perequativa gli spetterebbe avendo esso ricorrente rivestito le funzioni di Dirigente Superiore dal 5 febbraio 2007 al 21 febbraio 2007, in quanto equiparate a quelle di Generale di Brigata, e le funzioni di Primo Dirigente dal 16 gennaio 2006 al 4 febbraio 2007 e dal 22 maggio 2007 al 30 dicembre 2008, in quanto equiparate a quelle di Colonnello, come si evincerebbe dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 45 del 2005, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n. 89 del 2005 ed alla relativa Tabella B.Leggi di più...
- art. 3, comma 72, legge n. 350 del 2003·
- sostituzione indennità perequativa·
- personale delle forze di polizia·
- graduatorie indennità perequativa·
- indennità perequativa·
- art. 19 legge n. 266 del 1999·
- art. 16 legge n. 121 del 1981·
- giurisprudenza Consiglio di Stato·
- modifica indennità perequativa·
- D.P.C.M. 3 gennaio 2001