Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 04/05/2026, n. 8052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8052 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08052/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13224/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13224 del 2025, proposto da MA TE LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l'esecuzione del giudicato
costituito dalla sentenza n. 1359/2021 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Coco, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4677/2018, pubblicata in data 11/02/2021, notificata in data 12/07/2021, passata in giudicato.
Nonché con richiesta di:
fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente domanda l’esecuzione della sentenza menzionata in epigrafe, quanto alla parte che non risulta ancora ottemperata.
Risulta accertato il passaggio in giudicato del citato titolo, di cui la ricorrente ha prodotto le pertinenti evidenze.
L'inadempimento parziale della Pubblica Amministrazione intimata, secondo la ricorrente, è dimostrato dalla sua parziale inerzia nel dare esecuzione alla decisione sopra citata.
In particolare si asserisce che non sarebbe stata data esecuzione alla parte giuridica della sentenza nonché alla parte in cui viene disposta “ la fissazione di una somma di un aumento di € 181,54 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale ”.
Sempre la ricorrente chiede, pertanto, che venga ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo di cui si è detto, e che in caso di inerzia venga nominato un Commissario ad acta e vengano stabilite penalità di mora.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mero stile.
All’udienza indicata in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
L’Amministrazione non ha opposto alcunché alle specifiche deduzioni della ricorrente, né ha evidenziato elementi ostativi o sopravvenienze che consentano di ritenere sussistenti circostanze contrarie.
Conseguentemente, la pretesa della ricorrente, anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001), deve trovare accoglimento.
Per l’effetto, il Ministero resistente deve essere condannato ad ottemperare alla citata decisione, nella parte sopra enucleata.
Pertanto, va dichiarato l'obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alle citate sentenze.
La domanda di astreinte, invece, non può essere accolta, attesa la parziale ottemperanza operata dall’Amministrazione come ammesso dalla stessa ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente come in dispositivo considerando la parziale soccombenza reciproca e la mancata indicazione del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alle sentenze indicate in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione;
- respinge la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora nei sensi di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 1.000 (mille), oltre a spese generali e accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN MA, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | AN MA |
IL SEGRETARIO