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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 09/12/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 123/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito dell'udienza del
26.11.2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 123/2024, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall' avv. Michele Parte_1
ROMANIELLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca DE MICHELE Controparte_1
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso proposto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Campobasso,
[...] aveva incardinato un pregresso giudizio, iscritto al n. RG. 1636/2020, Controparte_1 finalizzato ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra essa ricorrente e l nel periodo dal 15.12.2011 Controparte_2 al 30.11.2015 e, conseguentemente, il riconoscimento delle differenze retributive nonché il risarcimento del danno;
con sentenza n. 60/2023, pubblicata in data 09.03.2023, il Tribunale di Campobasso-settore lavoro, definendo il procedimento R.G. 1636/2020, ritenuta l'illegittima utilizzazione della tipologia di contratto co.co.co., valutato che la ricorrente era stata di fatto utilizzata come un lavoratore subordinato, condannava l , odierna opponente, a corrispondere in favore della Parte_1 [...]
le differenze retributive dovute in relazione al periodo in cui ella aveva lavorato presso CP_1 pagina 1 di 6 la , rapportando le mansioni da costei svolte al livello “B” del CCNL Comparto Sanità e le Pt_1 riconosceva, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 9.900,00; la , con provvedimento dirigenziale n. 172 del 22.05.2023, liquidava e pagava alla Pt_1 [...]
la somma di euro 12.338,10 a titolo di differenze retributive lorde, euro 9.900,00 a CP_1 titolo di risarcimento del danno ed euro 614,50 per interessi legali, somme trattenute dalla
[...]
a titolo di acconto sui maggiori importi ritenuti dovuti;
CP_1 la agiva, quindi, in via monitoria ed otteneva dal Tribunale di Campobasso il D.I. n. CP_1
598/2023 (RGL n. 1368/2023) nei confronti della per la somma di Euro 8.756,32, Parte_1 oltre interessi, rivalutazione, spese e competenze della fase monitoria, richiesta a titolo di residue differenze retributive ai sensi dell'art. 2116 c.c. in applicazione del livello B del CCNL Comparto
Sanità, secondo quanto aveva stabilito il Giudice del Lavoro con sentenza n. 60/2023, non appellata e quindi ad oggi passata in giudicato.
La ha dunque proposto la presente opposizione, sostenendo di aver dato esecuzione alla Pt_1 sentenza n. 60/2023, emessa dal Tribunale di Campobasso, come da provvedimento dirigenziale n.
172 del 22.05.2023; precisava di aver calcolato gli emolumenti retributivi operando la sottrazione matematica tra lo stipendio tabellare del “coadiutore amministrativo” (di categoria B del CCNL) ed il compenso corrisposto alla opposta per i contratti di co.co.co., rapportato a 25 ore settimanali, non includendo in detto computo gli emolumenti retributivi relativi alla tredicesima mensilità, alle festività, alle ferie non godute e al TFR poiché non dovuti, in quanto la determinazione dell'indennità onnicomprensiva disposta in sentenza escludeva la possibilità di rivendicare ulteriori voci. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, della domanda, avanzata dalla ricorrente, di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.L. 6 luglio
2012, n. 95 che, al fine del contenimento della spesa pubblica, aveva introdotto il c.d. divieto di monetizzare le ferie maturate e non godute dal personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.
Quanto alla richiesta di corresponsione del TFR, l opponente evidenziava che la Parte_1 natura del contratto intercorso tra le parti non consentiva la corresponsione di emolumenti a tale titolo.
Pertanto, la richiedeva la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo. Pt_1
Costituendosi nel presente giudizio di opposizione, precisava e replicava Controparte_1 che la condanna alle differenze retributive era stata disposta dal G.L. in dipendenza della declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione di lavoro autonomo e delle disposte proroghe. Pertanto, avendo il Tribunale dichiarato la sussistenza di una prestazione lavorativa di fatto, il conseguente riconoscimento del trattamento economico doveva ritenersi comprensivo degli emolumenti di carattere accessorio, con specifico riferimento alla tredicesima mensilità, alle ferie e alle festività non godute e al TFR. Chiedeva, quindi, l'integrale rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza resa in data 6.05.2025, il GL dava ingresso ad una CTU tecnico-contabile con i seguenti quesiti: <<a) tenuto conto delle menzionate premesse, quantifichi, in relazione al rapporto
pagina 2 di 6 lavorativo indicato, le differenze retributive dovute al lavoratore in applicazione del livello B del CCNL
Comparto Sanità, calcolando altresì TFR e ferie maturate e non godute;
b) calcoli a quanto ammontino le somme ancora eventualmente dovute al ricorrente in forza del suddetto inquadramento rispetto a quanto effettivamente e pacificamente già percepito;
c) predisponga il CTU un prospetto analitico finale, in cui siano evidenziati, per ciascun anno e mese, differenze retributive lorde spettanti, corrisposte e residue;
TFR maturato;
importo finale complessivo di eventuale debenza dell Pt_1 nei confronti del COCCA>>.
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva, dunque, discussa e decisa all'esito della indicata udienza.
_____________
Va ricordato che, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una prestazione lavorativa di fatto comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico e, dunque, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio (Cass. Civ., Sentenza 31 luglio 2019, n. 20722): “Ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità – la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che
è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.
Tale principio è stato ribadito e ulteriormente specificato in successive pronunce della Suprema Corte, ove è stato affermato che contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso>> (Cass.
Sez. Lav., n. 3314 del 5 febbraio 2019; Cass. Sez. Lav., 13.02.2023 n. 4360, Cass. ord. n. 21527/25).
Pertanto, quando, come nel caso di specie, sia stata riconosciuta l'utilizzazione del lavoratore alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione, il lavoratore ha diritto a percepire l'intera retribuzione prevista dal contratto collettivo di riferimento, posto che tale diritto non si fonda su un'interpretazione estensiva dell'art. 36 Cost., ma sulla diretta applicazione dell'articolo 2126, comma 2, c.c. che stabilisce che, per il periodo in cui la prestazione è stata eseguita, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione.
pagina 3 di 6 Difatti, sebbene nel pubblico impiego la violazione delle norme sull'assunzione non possa portare alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, ciò non elide il diritto del lavoratore a essere pienamente compensato per il lavoro svolto.
Per ciò che concerne, dunque, l'aspetto retributivo, la stessa Corte ha specificato che per
“retribuzione” si intende tutto il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva di settore: si tratta di una tutela che impedisce al datore di lavoro (in questo caso pubblico) di trarre vantaggio da una propria irregolarità (Cass., Sez. Lav., n.14087/2024).
Nella medesima statuizione, la Corte ha richiamato il principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, che obbliga le pubbliche amministrazioni a garantire ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi;
pertanto, il lavoratore che ha prestato la propria attività in un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, anche se basato su un contratto nullo, ha diritto a ricevere la stessa retribuzione che sarebbe spettata a un dipendente regolarmente assunto con le medesime mansioni;
questo include non solo la paga base, ma tutte le voci retributive accessorie (come tredicesima, indennità, straordinari) previste dal CCNL applicabile.
Pertanto, le voci di retribuzione che sono state riconosciute all'opposto con la sentenza n. 60/2023 emessa da questo Tribunale sono quelle che, in relazione all'inquadramento nel livello B del CCNL di riferimento- attese le mansioni espletate, quali emerse dalle risultanze processuali - gli sarebbero spettate ove fosse stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 23645 del 21/11/2016 : “Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione”; cfr ad es. anche la su citata Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/04/2018, n. 9591, le quali hanno dato continuità all'orientamento già espresso dal Supremo Collegio in 7680/2014, 20009/2005
e 12749/2008).
Le differenze retributive sono, quindi, parametrate a quelle dovute al lavoratore subordinato in forza della contrattazione collettiva del comparto, ivi comprese, dunque, quelle relative alle ferie e festività non godute, quelle relative al TFR, da calcolarsi sulla base della retribuzione che sarebbe stata legalmente dovuta secondo la corretta applicazione delle previsioni della contrattazione collettiva
(Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8134/2025): si tratta, infatti, di emolumenti retributivi che l Parte_1 odierna opponente è obbligata a corrispondere in relazione al tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, in ossequio al principio di parità di trattamento dei lavoratori e all'obbligo di rispettare le previsioni della contrattazione collettiva (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001: «Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all ' articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»).
pagina 4 di 6 Al fine della quantificazione delle spettanze, devono riconoscersi le differenze retributive come computate nella CTU in atti, che deve intendersi integralmente richiamata;
la relazione tecnica appare, infatti, immune da vizi logici e tecnici, nonché caratterizzata da un'attenta e particolareggiata disamina del caso di specie, non contrastata da alcun valido elemento di argomentazione di segno contrario.
Il ctu, nella redazione dei conteggi delle spettanze ancora dovute alla , ha infatti CP_1 considerato (conformemente a quanto statuito dalla sentenza irrevocabile sopra richiamata), quale parametro retributivo, il trattamento economico previsto dal CCNL Comparto Sanità relativo all'inquadramento nella categoria B, che era stato riconosciuto all'odierno opposto con la statuizione n. 60/2023 emessa dall'intestato Tribunale (sentenza oggi irrevocabile) in relazione al periodo dal
15.12.2011 al 30.11.2015 con orario settimanale di 25 ore.
Il CTU, dunque, ha correttamente proceduto a calcolare << le differenze retributive dirette ed indirette, il TFR spettante relativo all'intero periodo di lavoro e le ferie maturate e non retribuite>>, scorporando dal totale così calcolato quanto già corrisposto dalla a seguito del Provvedimento dirigenziale Pt_1
n. 172 del 22.5.2023, pervenendo alla conclusione che il totale ancora dovuto alla CP_1 risulta pari ad euro 9.384,99.
Si segnala, infine, che, in adesione alle indicazioni resa dal Cass. S.U. sentenza n. 26727 del
15.10.2024, deve ritenersi ammissibile la domanda come precisata da parte opposta in sede di comparsa di risposta (Rigettare il ricorso in opposizione avversario e per l'effetto, confermare il decreto monitorio n. 598/2023 emesso il 29.12.2023 nel procedimento RG. 1368/2023 del Tribunale di
Campobasso, con condanna dell in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in Pt_1 favore di della somma di € 8.756,37, oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_1 monetaria dalla maturazione al saldo o alla diversa somma di giustizia, anche da determinarsi a seguito di eventuale CTU da disporsi”), dato che si tratta di mera specificazione e precisazione quantitativa della domanda che trova fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda (contenuta nel ricorso monitorio); pertanto, detta specificazione determina la ammissibilità della condanna della alla somma indicata in dispositivo (che risulta Pt_1 maggiore rispetto a quella indicata in ricorso monitorio).
A ciò consegue la revoca del d.i. e la condanna dell al pagamento di tale importo. Pt_1
4. Le spese seguono la soccombenza dell opponente e si liquidano in dispositivo. Parte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 598/2023 emesso da questo Tribunale;
2) Condanna la al pagamento in favore dell'opposta, della Pt_1 Controparte_1 somma di euro 9.384,99, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) Condanna la al pagamento nei confronti di delle spese del Pt_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA pagina 5 di 6 come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione;
4) Pone a carico definitivo dell il pagamento delle spese di CTU. Pt_1
Campobasso, 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Barbara Previati, all'esito dell'udienza del
26.11.2025, svolta con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 123/2024, avente per oggetto "opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA
, rappresentata e difesa dall' avv. Michele Parte_1
ROMANIELLO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca DE MICHELE Controparte_1
OPPOSTO
Conclusioni delle parti: come da note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che, con ricorso proposto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Campobasso,
[...] aveva incardinato un pregresso giudizio, iscritto al n. RG. 1636/2020, Controparte_1 finalizzato ad ottenere la declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi tra essa ricorrente e l nel periodo dal 15.12.2011 Controparte_2 al 30.11.2015 e, conseguentemente, il riconoscimento delle differenze retributive nonché il risarcimento del danno;
con sentenza n. 60/2023, pubblicata in data 09.03.2023, il Tribunale di Campobasso-settore lavoro, definendo il procedimento R.G. 1636/2020, ritenuta l'illegittima utilizzazione della tipologia di contratto co.co.co., valutato che la ricorrente era stata di fatto utilizzata come un lavoratore subordinato, condannava l , odierna opponente, a corrispondere in favore della Parte_1 [...]
le differenze retributive dovute in relazione al periodo in cui ella aveva lavorato presso CP_1 pagina 1 di 6 la , rapportando le mansioni da costei svolte al livello “B” del CCNL Comparto Sanità e le Pt_1 riconosceva, a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 9.900,00; la , con provvedimento dirigenziale n. 172 del 22.05.2023, liquidava e pagava alla Pt_1 [...]
la somma di euro 12.338,10 a titolo di differenze retributive lorde, euro 9.900,00 a CP_1 titolo di risarcimento del danno ed euro 614,50 per interessi legali, somme trattenute dalla
[...]
a titolo di acconto sui maggiori importi ritenuti dovuti;
CP_1 la agiva, quindi, in via monitoria ed otteneva dal Tribunale di Campobasso il D.I. n. CP_1
598/2023 (RGL n. 1368/2023) nei confronti della per la somma di Euro 8.756,32, Parte_1 oltre interessi, rivalutazione, spese e competenze della fase monitoria, richiesta a titolo di residue differenze retributive ai sensi dell'art. 2116 c.c. in applicazione del livello B del CCNL Comparto
Sanità, secondo quanto aveva stabilito il Giudice del Lavoro con sentenza n. 60/2023, non appellata e quindi ad oggi passata in giudicato.
La ha dunque proposto la presente opposizione, sostenendo di aver dato esecuzione alla Pt_1 sentenza n. 60/2023, emessa dal Tribunale di Campobasso, come da provvedimento dirigenziale n.
172 del 22.05.2023; precisava di aver calcolato gli emolumenti retributivi operando la sottrazione matematica tra lo stipendio tabellare del “coadiutore amministrativo” (di categoria B del CCNL) ed il compenso corrisposto alla opposta per i contratti di co.co.co., rapportato a 25 ore settimanali, non includendo in detto computo gli emolumenti retributivi relativi alla tredicesima mensilità, alle festività, alle ferie non godute e al TFR poiché non dovuti, in quanto la determinazione dell'indennità onnicomprensiva disposta in sentenza escludeva la possibilità di rivendicare ulteriori voci. Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità, oltre che l'infondatezza, della domanda, avanzata dalla ricorrente, di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie non godute, ai sensi dell'art. 5, comma 8 del D.L. 6 luglio
2012, n. 95 che, al fine del contenimento della spesa pubblica, aveva introdotto il c.d. divieto di monetizzare le ferie maturate e non godute dal personale dipendente delle pubbliche amministrazioni.
Quanto alla richiesta di corresponsione del TFR, l opponente evidenziava che la Parte_1 natura del contratto intercorso tra le parti non consentiva la corresponsione di emolumenti a tale titolo.
Pertanto, la richiedeva la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo. Pt_1
Costituendosi nel presente giudizio di opposizione, precisava e replicava Controparte_1 che la condanna alle differenze retributive era stata disposta dal G.L. in dipendenza della declaratoria di illegittimità dei contratti di collaborazione di lavoro autonomo e delle disposte proroghe. Pertanto, avendo il Tribunale dichiarato la sussistenza di una prestazione lavorativa di fatto, il conseguente riconoscimento del trattamento economico doveva ritenersi comprensivo degli emolumenti di carattere accessorio, con specifico riferimento alla tredicesima mensilità, alle ferie e alle festività non godute e al TFR. Chiedeva, quindi, l'integrale rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza resa in data 6.05.2025, il GL dava ingresso ad una CTU tecnico-contabile con i seguenti quesiti: <<a) tenuto conto delle menzionate premesse, quantifichi, in relazione al rapporto
pagina 2 di 6 lavorativo indicato, le differenze retributive dovute al lavoratore in applicazione del livello B del CCNL
Comparto Sanità, calcolando altresì TFR e ferie maturate e non godute;
b) calcoli a quanto ammontino le somme ancora eventualmente dovute al ricorrente in forza del suddetto inquadramento rispetto a quanto effettivamente e pacificamente già percepito;
c) predisponga il CTU un prospetto analitico finale, in cui siano evidenziati, per ciascun anno e mese, differenze retributive lorde spettanti, corrisposte e residue;
TFR maturato;
importo finale complessivo di eventuale debenza dell Pt_1 nei confronti del COCCA>>.
Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva, dunque, discussa e decisa all'esito della indicata udienza.
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Va ricordato che, secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità, l'esistenza di una prestazione lavorativa di fatto comporta il riconoscimento del relativo trattamento economico e, dunque, la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso quello di carattere accessorio (Cass. Civ., Sentenza 31 luglio 2019, n. 20722): “Ove il dipendente venga chiamato a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa, previamente istituita dall'ente, e ne assuma tutte le connesse responsabilità – la mancanza o l'illegittimità del provvedimento formale di attribuzione non esclude il diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni di fatto espletate, ivi compreso il trattamento di carattere accessorio, che
è comunque diretto a commisurare l'entità della retribuzione alla qualità della prestazione resa”.
Tale principio è stato ribadito e ulteriormente specificato in successive pronunce della Suprema Corte, ove è stato affermato che contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso>> (Cass.
Sez. Lav., n. 3314 del 5 febbraio 2019; Cass. Sez. Lav., 13.02.2023 n. 4360, Cass. ord. n. 21527/25).
Pertanto, quando, come nel caso di specie, sia stata riconosciuta l'utilizzazione del lavoratore alla stregua di un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione, il lavoratore ha diritto a percepire l'intera retribuzione prevista dal contratto collettivo di riferimento, posto che tale diritto non si fonda su un'interpretazione estensiva dell'art. 36 Cost., ma sulla diretta applicazione dell'articolo 2126, comma 2, c.c. che stabilisce che, per il periodo in cui la prestazione è stata eseguita, il lavoratore conserva il diritto alla retribuzione.
pagina 3 di 6 Difatti, sebbene nel pubblico impiego la violazione delle norme sull'assunzione non possa portare alla costituzione di un rapporto a tempo indeterminato, ciò non elide il diritto del lavoratore a essere pienamente compensato per il lavoro svolto.
Per ciò che concerne, dunque, l'aspetto retributivo, la stessa Corte ha specificato che per
“retribuzione” si intende tutto il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva di settore: si tratta di una tutela che impedisce al datore di lavoro (in questo caso pubblico) di trarre vantaggio da una propria irregolarità (Cass., Sez. Lav., n.14087/2024).
Nella medesima statuizione, la Corte ha richiamato il principio di parità di trattamento, sancito dall'art. 45 del d.lgs. n. 165/2001, che obbliga le pubbliche amministrazioni a garantire ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi;
pertanto, il lavoratore che ha prestato la propria attività in un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione, anche se basato su un contratto nullo, ha diritto a ricevere la stessa retribuzione che sarebbe spettata a un dipendente regolarmente assunto con le medesime mansioni;
questo include non solo la paga base, ma tutte le voci retributive accessorie (come tredicesima, indennità, straordinari) previste dal CCNL applicabile.
Pertanto, le voci di retribuzione che sono state riconosciute all'opposto con la sentenza n. 60/2023 emessa da questo Tribunale sono quelle che, in relazione all'inquadramento nel livello B del CCNL di riferimento- attese le mansioni espletate, quali emerse dalle risultanze processuali - gli sarebbero spettate ove fosse stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 23645 del 21/11/2016 : “Il rapporto di lavoro subordinato instaurato da un ente pubblico non economico, affetto da nullità perché non assistito da regolare atto di nomina o addirittura vietato da norma imperativa, rientra nella sfera di applicazione dell'art. 2126 c.c., con conseguente diritto del lavoratore al trattamento retributivo per il tempo in cui il rapporto stesso ha avuto materiale esecuzione”; cfr ad es. anche la su citata Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 18/04/2018, n. 9591, le quali hanno dato continuità all'orientamento già espresso dal Supremo Collegio in 7680/2014, 20009/2005
e 12749/2008).
Le differenze retributive sono, quindi, parametrate a quelle dovute al lavoratore subordinato in forza della contrattazione collettiva del comparto, ivi comprese, dunque, quelle relative alle ferie e festività non godute, quelle relative al TFR, da calcolarsi sulla base della retribuzione che sarebbe stata legalmente dovuta secondo la corretta applicazione delle previsioni della contrattazione collettiva
(Cass. Civ., Sez. Lav., n. 8134/2025): si tratta, infatti, di emolumenti retributivi che l Parte_1 odierna opponente è obbligata a corrispondere in relazione al tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, in ossequio al principio di parità di trattamento dei lavoratori e all'obbligo di rispettare le previsioni della contrattazione collettiva (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001: «Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all ' articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi»).
pagina 4 di 6 Al fine della quantificazione delle spettanze, devono riconoscersi le differenze retributive come computate nella CTU in atti, che deve intendersi integralmente richiamata;
la relazione tecnica appare, infatti, immune da vizi logici e tecnici, nonché caratterizzata da un'attenta e particolareggiata disamina del caso di specie, non contrastata da alcun valido elemento di argomentazione di segno contrario.
Il ctu, nella redazione dei conteggi delle spettanze ancora dovute alla , ha infatti CP_1 considerato (conformemente a quanto statuito dalla sentenza irrevocabile sopra richiamata), quale parametro retributivo, il trattamento economico previsto dal CCNL Comparto Sanità relativo all'inquadramento nella categoria B, che era stato riconosciuto all'odierno opposto con la statuizione n. 60/2023 emessa dall'intestato Tribunale (sentenza oggi irrevocabile) in relazione al periodo dal
15.12.2011 al 30.11.2015 con orario settimanale di 25 ore.
Il CTU, dunque, ha correttamente proceduto a calcolare << le differenze retributive dirette ed indirette, il TFR spettante relativo all'intero periodo di lavoro e le ferie maturate e non retribuite>>, scorporando dal totale così calcolato quanto già corrisposto dalla a seguito del Provvedimento dirigenziale Pt_1
n. 172 del 22.5.2023, pervenendo alla conclusione che il totale ancora dovuto alla CP_1 risulta pari ad euro 9.384,99.
Si segnala, infine, che, in adesione alle indicazioni resa dal Cass. S.U. sentenza n. 26727 del
15.10.2024, deve ritenersi ammissibile la domanda come precisata da parte opposta in sede di comparsa di risposta (Rigettare il ricorso in opposizione avversario e per l'effetto, confermare il decreto monitorio n. 598/2023 emesso il 29.12.2023 nel procedimento RG. 1368/2023 del Tribunale di
Campobasso, con condanna dell in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in Pt_1 favore di della somma di € 8.756,37, oltre interessi legali e rivalutazione Controparte_1 monetaria dalla maturazione al saldo o alla diversa somma di giustizia, anche da determinarsi a seguito di eventuale CTU da disporsi”), dato che si tratta di mera specificazione e precisazione quantitativa della domanda che trova fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda (contenuta nel ricorso monitorio); pertanto, detta specificazione determina la ammissibilità della condanna della alla somma indicata in dispositivo (che risulta Pt_1 maggiore rispetto a quella indicata in ricorso monitorio).
A ciò consegue la revoca del d.i. e la condanna dell al pagamento di tale importo. Pt_1
4. Le spese seguono la soccombenza dell opponente e si liquidano in dispositivo. Parte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 598/2023 emesso da questo Tribunale;
2) Condanna la al pagamento in favore dell'opposta, della Pt_1 Controparte_1 somma di euro 9.384,99, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) Condanna la al pagamento nei confronti di delle spese del Pt_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA pagina 5 di 6 come per legge e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione;
4) Pone a carico definitivo dell il pagamento delle spese di CTU. Pt_1
Campobasso, 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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