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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/11/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De LI Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 946/2025 promossa con ricorso depositato in data 03/09/2025 da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1979 e residente a [...] e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(AP) il 28/04/1979 ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Luigina Maroni del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17/09/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 09/09/2006 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in
RE (AP), scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni
(atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2006 al n. 38 parte II Serie A);
- dall'unione coniugale è nato un figlio: , nato a [...] Persona_1
del Tronto il 12/07/2007, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
- con decreto del 20/11/2014 (udienza di comparizione dinanzi al Presidente tenutasi in data 12/11/2014), proc. n. 2329/2014, questo Tribunale omologava la separazione consensuale tra i suddetti coniugi, alle condizioni da essi indicate nel ricorso;
- dalla data della separazione i coniugi non si sono più riconciliati né hanno convissuto;
pertanto, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi è cessata definitivamente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) assegnazione del domicilio coniugale a che rimarrà insieme al Parte_1
figlio nell' ex domicilio coniugale sito a S. Benedetto del Tronto Persona_1
(AP) in via Toscana n. 143 con tutti i beni e gli arredi in essa presenti.
[...]
avrà infatti collocazione stabile e residenza anagrafica presso l'immobile Persona_1
della ex casa coniugale occupato dal padre a San Benedetto del Tronto (AP) in via
Toscana n. 143;
2) si impegna a versare a titolo di mantenimento al figlio Parte_1 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 100,00 (cento/00) poiché il ragazzo attualmente non è economicamente autosufficiente. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie (mediche e ricreative) sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e devono essere preventivamente concordate tra gli stessi;
3) i ricorrenti dichiarano di avere definito tutti i loro rapporti economici e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa. Dichiarano altresì di rinunciare a qualsivoglia pretesa economica reciproca ad eccezione di quanto stabilito al punto n.
2);
4) e si dichiarano entrambi soddisfatti dei predetti Parte_1 Parte_2
patti e delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono in ogni foglio, ritenute funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
5) i ricorrenti, sin da ora, si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti di identità e/o passaporto validi per l'espatrio.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De LI e fissava per il giorno 6/11/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla
L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio
[...]
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Persona_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 09/09/2006 a RE (AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.38 p.II s.A anno 2006, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RE (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De LI Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De LI Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G.V.G. 946/2025 promossa con ricorso depositato in data 03/09/2025 da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
26/04/1979 e residente a [...] e
, C.F. , nata a [...] Parte_2 C.F._2
(AP) il 28/04/1979 ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Luigina Maroni del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. che in data 17/09/2025 ha dichiarato “visto, nulla si oppone”
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 03/09/2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- in data 09/09/2006 avevano contratto matrimonio con rito concordatario in
RE (AP), scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale dei beni
(atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 2006 al n. 38 parte II Serie A);
- dall'unione coniugale è nato un figlio: , nato a [...] Persona_1
del Tronto il 12/07/2007, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
- con decreto del 20/11/2014 (udienza di comparizione dinanzi al Presidente tenutasi in data 12/11/2014), proc. n. 2329/2014, questo Tribunale omologava la separazione consensuale tra i suddetti coniugi, alle condizioni da essi indicate nel ricorso;
- dalla data della separazione i coniugi non si sono più riconciliati né hanno convissuto;
pertanto, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi è cessata definitivamente;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano, previa nomina del Giudice relatore e fissazione di udienza per la comparizione dei coniugi dinanzi allo stesso, che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da essi ricorrenti alle seguenti
CONDIZIONI
1) assegnazione del domicilio coniugale a che rimarrà insieme al Parte_1
figlio nell' ex domicilio coniugale sito a S. Benedetto del Tronto Persona_1
(AP) in via Toscana n. 143 con tutti i beni e gli arredi in essa presenti.
[...]
avrà infatti collocazione stabile e residenza anagrafica presso l'immobile Persona_1
della ex casa coniugale occupato dal padre a San Benedetto del Tronto (AP) in via
Toscana n. 143;
2) si impegna a versare a titolo di mantenimento al figlio Parte_1 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di euro 100,00 (cento/00) poiché il ragazzo attualmente non è economicamente autosufficiente. Detto importo verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese straordinarie (mediche e ricreative) sono a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e devono essere preventivamente concordate tra gli stessi;
3) i ricorrenti dichiarano di avere definito tutti i loro rapporti economici e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro e viceversa. Dichiarano altresì di rinunciare a qualsivoglia pretesa economica reciproca ad eccezione di quanto stabilito al punto n.
2);
4) e si dichiarano entrambi soddisfatti dei predetti Parte_1 Parte_2
patti e delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono in ogni foglio, ritenute funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
5) i ricorrenti, sin da ora, si danno reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi documenti di identità e/o passaporto validi per l'espatrio.
Il Presidente del Tribunale nominava, quale Giudice relatore, il magistrato dott.ssa Rita
De LI e fissava per il giorno 6/11/2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi alla stessa, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
Acquisite dette note, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento. I coniugi hanno confermato che la loro separazione è stata ininterrotta dal tempo della separazione e sono decorsi i termini, oggi disciplinati dalla
L. 55 dell'11.5.2015; di talché, fallito il tentativo di conciliazione, è evidente che tra gli stessi è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale.
Le condizioni del divorzio stabilite tra le parti nei termini sopra riportati appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse e quelli del figlio
[...]
, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente. Persona_1
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia, sono integralmente da compensare tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti come in epigrafe indicate, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti in data 09/09/2006 a RE (AP), iscritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.38 p.II s.A anno 2006, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
2) manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di RE (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3) compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del giorno 25/11/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De LI Dott.ssa Alessandra Panichi