Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 15/12/2025, n. 8139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8139 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08139/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05746/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5746 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella, Maria Bianca D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luigi Maria D'Angiolella in LI, viale Gramsci n. 16;
contro
Comune di Trentola Ducenta, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfonso Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza -OMISSIS- del 06/09/2022, notificata in data 6/10/2022, con la quale è stata ingiunta la demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di Permesso di Costruire; b) per quanto occorra della relazione di sopralluogo prot. -OMISSIS- del 30/09/2022, mai comunicata né notificata e richiamata nel provvedimento sub a); c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti comprese le indagini istruttorie se ed in quanto compiute.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Trentola Ducenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. GL RE Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso iscritto al n. 5746 dell’anno 2022, i ricorrenti impugnavano i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:
- di aver ereditato dalla madre, sig.ra -OMISSIS-, deceduta in Trentola Ducenta (CE) il 13/03/2020, l’immobile, costruito nel 1970, oggetto dell’ordinanza di demolizione in epigrafe;
- di essere del tutto ignari delle attività edilizie realizzate sull’immobile considerato che nell’anno della costruzione dell’edificio, che hanno ereditato per successione, essi erano appena adolescenti.
Instavano quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza di smaltimento straordinario dell’11 dicembre 2025, il ricorso è stato assunto in decisione.
DIRITTO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 7 l. n. 241/90, attesa l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento; 2) eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, atteso che la descrizione degli abusi contestati è generica e non è dato comprendere su quale parte dell’immobile e di proprietà di chi siano stati rilevati i presunti abusi; 3) dal momento che i ricorrenti non hanno commesso alcun abuso, la comunicazione di avvio del procedimento era senz’altro dovuta; 4) non è precisato quali siano le norme del PRG e/o del regolamento edilizio e/o delle norme urbanistiche che sarebbero state violate né le ragioni per le quali si debba necessariamente procedere con l’ingiunzione di demolizione; 5) atteso il lungo tempo decorso dall’abuso, l’ordinanza viola il principio dell’affidamento e difetta di motivazione perché non indica, avuto riguardo anche all’entità ed alla tipologia dell’abuso, il pubblico interesse, evidentemente diverso da quello del mero rispristino della legalità violata, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse privato; 6) lo stesso Comune ha rilasciato, nel corso degli anni, diverse autorizzazioni edilizie sull’immobile in questione; 7) gli aumenti di volumetria e superfici sono trascurabili e sanabili.
L’Amministrazione eccepiva che erano state rilevate le seguenti difformità: “variazioni prospettiche, fusione dei locali e diverso andamento del verso di salita dei due corpi scala di accesso al primo piano, delle unità immobiliari individuate catastalmente dai subalterni 4 e 5 del -OMISSIS-” è stato altresì rilevato che “l'altezza dei tre locali, compreso l'androne, posti a dx della scala, lato est, è stata variata da mt. 3,20 all'intradosso concessionati a circa 4,00 metri, determinando un aumento volumetrico pari a circa Mc. 77,79 (13,60 x 5,20 x H= 1,10 estradosso), relativamente al subalterno 6 del -OMISSIS-.” Al piano primo è stato riscontrato un “ampliamento della sagoma a nord dello stesso, che ha comportato un aumento della superficie di circa mq. 124,80 (24,00 x 5,20) x H= 3,50 per un volume di circa Mc. 436,80, relativamente ai subalterni 8 e 9 del -OMISSIS-.” ed ancora si è evidenziato che “l'unità immobiliare posta ad est dell'intero edificio ha accesso mediante una ulteriore rampa che prosegue dal pianerottolo del primo piano superando il dislivello creatosi al piano terra per la maggiore altezza dello stesso (mt.4,30 - 3,20). Per detta unità si rileva un aumento di superficie di circa mq. 31,20 (6,00 x 5,20) per una altezza di mt. 3,50 circa, pari ad un volume di Mc.109,20 circa, unità immobiliare individuata catastalmente dal subalterno 1O del -OMISSIS-.” L’amministrazione eccepiva, ancora, l’infondatezza delle censure proposte.
In memoria depositata in data 18.11.2025 i ricorrenti ribadivano la fondatezza del ricorso, insistendo per l’accoglimento dello stesso.
Il ricorso non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
La prima censura, incentrata sull’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, è infondata in quanto i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi non devono essere preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento (ex multis, Cons. Stato Sez. VI, 20/01/2023, n. 679), perché trattasi di provvedimenti tipizzati e vincolati, che presuppongono un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime; e, seppure si aderisse all’orientamento che ritiene necessaria tale comunicazione anche per gli ordini di demolizione, troverebbe comunque applicazione nel caso in esame l’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
Tale principio è pacificamente applicabile anche ai casi in cui il destinatario dell’ordinanza di demolizione non sia l’autore dell’abuso, sicché è infondata anche la terza censura; sul punto, giova ricordare che la sanzione demolitoria ha natura oggettiva: essa colpisce il bene abusivo, indipendentemente da chi abbia commesso l’abuso, e dunque il proprietario ne subisce gli effetti indipendentemente dal suo ruolo di responsabile: come precisato dal Tar Lazio, Latina, n. 3/2016, “L'ordinanza di demolizione di una costruzione abusiva può legittimamente essere emanata nei confronti del proprietario attuale, anche se non responsabile dell'abuso, atteso che l'abuso edilizio costituisce illecito permanente e l'ordinanza stessa ha carattere ripristinatorio e non prevede l'accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione”.
Sono palesemente infondate anche la seconda e la quarta censura. Per giurisprudenza costante, per la motivazione dell'ordine di demolizione è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente; non è invece necessaria né l’indicazione delle norme urbanistiche violate né una preventiva valutazione della sanabilità delle stesse (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 02/05/2024, n. 3973), atteso che è onere dell’interessato chiedere la sanatoria.
Anche la quinta e la sesta censura sono infondate. Come ritenuto dall’Adunanza plenaria, l'inerzia della pubblica amministrazione protratta nel tempo non ingenera un legittimo affidamento in capo al privato che abbia costruito senza titolo. Pertanto è legittima l'ingiunzione di demolizione intervenuta a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, anche se il titolare attuale dell'immobile non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 9/2017). Né rileva la circostanza che il Comune abbia, nelle more, adottato atti concernenti l’immobile in questione, atteso che tali atti – ove adottati – non comportano una sorta di sanatoria dell’abuso.
Infine, è infondata la settima censura. Dalla lettura dell’ordinanza impugnata si evince con chiarezza come le difformità riscontrate siano tutt’altro che trascurabili: l’altezza è stata aumentata da mt. 3,20 a circa 4,00 metri con un aumento volumetrico pari a circa mc. 77,79; al piano primo è stato riscontrato un “ampliamento della sagoma a nord dello stesso, che ha comportato un aumento della superficie di circa mq. 124,80 (24,00 x 5,20) x H= 3,50 per un volume di circa mc. 436,80. Si tratta di aumenti di superfici, altezze e volumetria che legittimano senz’altro l’adozione dell’ordinanza in epigrafe.
Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Ottava Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Respinge il ricorso n. 5746 dell’anno 2022;
2. Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi all'avv. Alfonso Oliva, procuratore della parte resistente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
GL RE Di LI, Presidente, Estensore
Germana Lo Sapio, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GL RE Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.